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Numero d'incarto:
52.2003.28
Data decisione, Autorità:
06.05.2003, TRAM
Incarto n.
52.2003.28
Lugano
6 maggio 2003
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano Bernasconi, Werner Walser
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 27 gennaio 2003 di
contro
la decisione 14 gennaio 2003 del Consiglio di Stato
(n. 184) che annulla la licenza edilizia 14 ottobre 2002 rilasciatagli dal
municipio di __________ per costruire una casa plurifamiliare a __________
(part. n. __________ RF);
viste le risposte:
-
4 febbraio 2003 del
Consiglio di Stato;
-
5 febbraio 2003 del
municipio di __________;
-
10 febbraio 2003 di
__________ __________ e __________;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Il
ricorrente __________ __________ è proprietario di un fondo (part. n.
__________ RF), situato a __________ - __________ (zona __________). Il terreno,
di forma quadrangolare, è lungo circa 30 m e largo 15 (456 mq). Verso W confina
con il parco giochi (part. n. __________) del quartiere, di proprietà del comune
(zona AP). Verso E confina invece con la part. n. __________, sulla quale sorge
una casa d'abitazione che dista appena m 1.50 dal confine.
Avvalendosi
della facoltà, concessa dall'art. 5 NAPR settori 2 e 3 di __________, di
accordarsi per ridurre le distanze tra edifici, il 15 aprile 2002 il ricorrente
ha stipulato con il comune una servitù prediale, in base alla quale le parti si
sono reciprocamente concesse il diritto di edificare a 3 m dal confine, in
deroga alla distanza minima di m 4.00.
Fondandosi
su questo accordo, il 15 luglio 2002 __________ __________ ha chiesto al
municipio il permesso di costruire una casa d'abitazione plurifamiliare lunga
18.00 m alla distanza di 3.00 m dal confine verso il parco giochi.
Alla
domanda si sono opposti i vicini qui resistenti, contestando la deroga alla distanza
dal confine.
Raccolto
il preavviso dell'autorità cantonale, il 14 ottobre 2002 il municipio ha rilasciato
la licenza richiesta, respingendo l'opposizione dei vicini.
B. Con
giudizio 14 gennaio 2003 il Consiglio di Stato ha annullato il provvedimento,
accogliendo l'impugnativa contro di esso inoltrata dai vicini opponenti.
Il
Governo ha in sostanza ritenuto che la convenzione per ridurre le distanze tra
edifici, stipulata fra il ricorrente ed il comune, non rispondesse al requisito
di ottenere una migliore disposizione delle costruzioni ed una più
confacente utilizzazione del suolo, posto dall'art. 5 cpv. 2 NAPR settori 2
e 3.
C. Contro il
predetto giudizio governativo, il soccombente si aggrava davanti al Tribunale
cantonale amministrativo, chiedendo il ripristino della licenza annullata.
In
sostanza, l'insorgente osserva che senza la deroga alle distanze tra edifici il
suo fondo potrebbe essere edificato soltanto su una fascia di m 5.20, dovendosi
fare carico della distanza dal confine mancante sul fondo situato verso E
(part. n. __________), edificato ad una distanza di appena m 1.50 dal confine.
D. All'accoglimento
del ricorso si oppone il Consiglio di Stato, che non formula osservazioni.
Ad
identica conclusione pervengono i vicini opponenti, contestando succintamente
le tesi dell'insorgente.
Il
municipio condivide invece l'impugnativa.
Considerato, in
diritto
- La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 LE. La legittimazione
attiva dell'insorgente, beneficiario della licenza annullata, è certa. Il ricorso,
tempestivo, è dunque ricevibile in ordine.
Il
giudizio può essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18
PAmm).
- Secondo
l'art. 4 cpv. 3 NAPR settori 2 e 3 di __________, le costruzioni possono
sorgere "ad una distanza dal fondo confinante pari alla metà della
distanza tra edifici", che per la zona di __________ è fissata ad 8.00
m (art. 4 cpv. 4 NAPR settori 2 e 3).
La
distanza dal confine serve essenzialmente a suddividere tra i fondi la distanza
tra edifici. I proprietari possono quindi disporne, convenendo una diversa
ripartizione. In quest'ottica, l'art. 5 cpv. 1 NAPR settori 2 e 3 permette ai
proprietari di "accordarsi per una diversa ripartizione delle distanze
dai confini rispettando quella tra edifici".
La
distanza tra edifici, in quanto volta ad assicurare la salubrità e la sicurezza
delle costruzioni (Scolari, Commentario, II ed., ad art. 39 LE, n. 1175) è
invece sottratta alla libera disposizione dei proprietari.
In deroga
a questo principio, l'art. 5 cpv. 2 NAPR settori 2 e 3 permette tuttavia ai
proprietari di accordarsi anche per ridurre questo parametro. L'accordo è
subordinato all'approvazione del municipio ed al requisito di ottenere "una
migliore disposizione delle costruzioni ed una più confacente utilizzazione del
suolo".
La norma
introduce un elemento di flessibilità destinato a migliorare l'utilizzazione
del suolo in casi particolari. Dato il carattere della norma, le deroghe alla
distanza tra edifici vanno concesse soltanto in casi eccezionali, quando la
riduzione della distanza tra edifici appare preferibile dal profilo di un
ordinato sviluppo degli insediamenti. Il presupposto dell'art. 5 cpv. 2 NAPR
settori 2 e 3 è quindi soddisfatto soprattutto quando la deroga migliora
l'assetto urbanistico, rendendo più razionale l'utilizzazione del suolo.
Decisivo ai fini della concessione della deroga non è l'interesse del proprietario
di sfruttare al massimo le possibilità edificatorie di un fondo, ma l'interesse
generale a migliorare la qualità degli insediamenti.
- Nell'evenienza
concreta, il municipio ha ritenuto soddisfatti i presupposti per autorizzare
una deroga alla distanza minima di 8.00 tra edifici, prescritta dall'art. 4
cpv. 4 NAPR settori 2 e 3.
Manifestamente
a torto, tuttavia, poiché la situazione dei fondi interessati non presenta
alcunché di eccezionale, che permetta di giustificare la concessione di una
deroga alle distanze tra edifici. Il fatto che il fondo del ricorrente debba
sopportare una maggior distanza dal confine verso la part. n. __________, al fine
di rispettare la distanza minima tra edifici, non è per nulla insolito. È una
situazione comune a molti fondi della zona, che non può di certo legittimare la
concessione di una deroga alle distanze tra edifici.
Eccezionale
non è nemmeno l'esigua larghezza del fondo dedotto in edificazione. L'eccezionalità
della situazione non può ovviamente essere dedotta dall'intenzione del
ricorrente di edificare uno stabile di quattro piani su un terreno di appena
456 mq. Parecchi fondi della zona, edificati con costruzioni di minore volumetria,
presentano peraltro dimensioni analoghe.
Assolutamente
nulla di eccezionale è infine ravvisabile nella situazione del fondo del
comune, del tutto libero da costruzioni e quindi attualmente inidoneo ad
ostacolare la controversa edificazione del fondo del ricorrente. Essendo il
fondo del comune libero da costruzioni, non v'è alcuna necessità di autorizzare
una deroga alla distanza minima tra edifici. Per rendere possibile l'edificazione
del fondo del ricorrente nella misura da questi auspicata basta in effetti che
il comune assuma a carico del suo fondo la distanza dal confine mancante. Tanto
meno si giustifica che il municipio approfitti dell'occasione propizia per
assicurare al comune lo stesso vantaggio che la deroga procura all'insorgente,
riducendo a sua volta la distanza dal confine. È invero evidente che non
sussiste alcuna necessità di ridurre la distanza tra edifici a 6.00 m, allorché
per la realizzazione della controversa edificazione basterebbe ridurla a 7.00
m.
Al di là
di queste considerazioni, determinante ai fini del giudizio negativo sulla concessione
della deroga sta comunque il fatto che la riduzione delle distanze tra edifici
non procura alcun vantaggio tangibile dal profilo urbanistico, non migliora la
qualità degli insediamenti, né favorisce l'ordinato sviluppo del territorio.
Non è invero dato di vedere, in caso di futura edificazione del fondo del
comune, quale interesse urbanistico faccia apparire preferibile ridurre la
distanza tra edifici da 8.00 a 6.00 m. La riduzione delle distanze risulta ancor
meno comprensibile se si considera che il controverso edificio è lungo 18.00 m
ed alto oltre 10.00 m. Attraverso la concessione della deroga alle distanze tra
edifici non si ottiene alcun miglioramento nella disposizione delle
costruzioni. Né viene resa più confacente l'utilizzazione del suolo. La deroga
permette soltanto uno sfruttamento più intenso del fondo del ricorrente. Ma
questo non è un motivo sufficiente per giustificarla.
- Sulla
scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso va quindi respinto.
La tassa
di giustizia è posta a carico del ricorrente secondo soccombenza.
Per questi motivi,
visti gli art. 21 LE; 4, 5 NAPR settori 2 e 3 di
__________; 3, 18, 28, 60, 61 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
-
Il ricorso
è respinto.
-
La tassa di
giustizia di fr. 1'000.- è a carico del ricorrente.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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