AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
52.2003.262
Data decisione, Autorità:
01.10.2003, TRAM
Incarto n.
52.2003.262
Lugano
1 ottobre 2003
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Stefano Bernasconi, vicepresidente
Ivano Ranzanici, Ivo Eusebio, questi ultimi in
sostituzione dei giudici Lorenzo Anastasi e Matteo Cassina, astenuti;
segretario:
Flavio Canonica, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 21 agosto 2003 di
patrocinato da: __________
contro
la decisione 6 agosto 2003 del municipio di __________,
che aggiudica alla __________ le prestazioni di ingegneria inerenti alla costruzione
della nuova scuola dell’infanzia e del rifugio comunale per la protezione
civile;
viste le risposte:
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Il
22 luglio 2003 il municipio di __________ ha invitato cinque studi della
regione a presentare un’offerta per le prestazioni di ingegneria concernenti la
nuova scuola dell’infanzia (fase di progettazione) e il rifugio comunale per la
protezione civile (fasi di progettazione, appalto e realizzazione). Il
capitolato d’appalto indicava che il concorso ad invito era sottoposto alla
LCPubb (art. 10-11) e che la commessa sarebbe stata attribuita tenendo conto
dei seguenti criteri di aggiudicazione:
A:
economicità dell’offerta (80%)
B:
sconto eventuali fasi
successive (20%)
Relativamente
al primo criterio, i concorrenti erano tenuti a calcolare l’onorario secondo i
costi dell'opera, sulla scorta dell'art. 7 del Regolamento SIA 103 ed. 2002.
Norma, questa, che per stabilire l'onorario contempla l'applicazione di una
formula matematica di mera moltiplica, previa determinazione di diversi parametri,
segnatamente i costi di costruzione dell'opera, il tasso percentuale di base
d'onorario, il grado di difficoltà dell'incarico, il fattore di correzione al
mandato concreto e la frazione percentuale delle prestazioni da fornire (cfr.
art. 7.1 e 7.2 SIA 103). Il modulo d'offerta che i concorrenti erano tenuti a
compilare precisava che il costo determinante dell'opera ammontava a complessivi
fr. 985'000.- (asilo fr. 550'000.-, sistemazione esterna fr. 35'000.-; rifugio
protezione civile fr. 400'000.-), che il tasso percentuale base era del 16.67 e
che le frazioni percentuali della prestazione erano fissate al 30% per la
progettazione dell'asilo e del rifugio, all'8% per l'appalto del rifugio e al
22% per la realizzazione del rifugio. Gli offerenti potevano scegliere soltanto
il grado di difficoltà e il fattore di correzione per opera (asilo e rifugio).
Nel modulo dovevano quindi inserire dapprima questi dati, indi l'onorario
calcolato per ognuna delle prestazioni parziali (progettazione dell'asilo e del
rifugio, appalto del rifugio e realizzazione del rifugio). L'importo finale
dell’offerta era dato dalla somma dei tre onorari parziali, con l'aggiunta
delle spese e la deduzione dello sconto, oltre l'IVA al 7.6%.
Quanto al
secondo criterio (sconto per eventuali fasi successive), i concorrenti dovevano
semplicemente esporre in percentuale la riduzione accordata.
B. In tempo utile tutti gli interpellati hanno risposto all'invito: lo
studio __________ con un'offerta di fr. 26'388.- (sconto accordato per
eventuali fasi successive: 20%), la __________ con un'offerta di fr. 31'285.55
(sconto previsto per eventuali fasi successive: 30%).
In esito al controllo delle offerte
pervenutegli l’ufficio tecnico comunale ne ha rettificate tre, tra cui quelle
inoltrate dal ricorrente e dalla resistente, ridotte a fr. 25'861.35 (-2%),
rispettivamente a fr. 22'805.50 (-27%):
concorrente
offerta (fr.)
offerta corretta
(fr.)
sconto ev. fasi
successive
31'285.55
22'805.50
30%
26'388.00
25'861.35
20%
31'933.75
31'933.75
48%
42'932.00
43'011.00
30%
45'503.00
45'503.75
10%
Ponderate le offerte corrette sulla base dei
criteri di aggiudicazione prestabiliti, il committente ha quindi allestito la
seguente graduatoria:
studio d’ingegneria
punti
rango
582
1°
514
2°
464
3°
358
4°
320
5°
Preso atto di tale valutazione, con
risoluzione 6 agosto 2003 il municipio ha aggiudicato la commessa alla
__________, prima classificata.
C. Contro la predetta decisione __________ insorge davanti al Tribunale
cantonale amministrativo, chiedendone l’annullamento e postulando
l’aggiudicazione in suo favore. In via subordinata il ricorrente sollecita il
rinvio degli atti al municipio per una nuova decisione e, in via ulteriormente
subordinata, nel caso in cui il contratto con la resistente fosse già stato
concluso, l’accerta-mento del carattere illegale dell’aggiudicazione impugnata.
Domanda inoltre che al ricorso venga concesso l’effetto sospensivo giusta
l’art. 40 cpv.1 LCPubb.
In sintesi,
l'insorgente rileva che l'unico criterio di aggiudicazione previsto dal concorso
era riferito al minor prezzo. Dato che al momento dell'apertura delle offerte
la sua era economicamente la più vantaggiosa, avrebbe dovuto ottenere la
delibera. Tanto più che le rettifiche operate dall'UTC all'offerta della
__________ non hanno posto rimedio a sviste manifeste rientranti nei limiti
dell'art. 24 cpv. 3 CO e quindi sarebbero inammissibili. D'altra parte,
l'aggiudicataria ha applicato uno sconto importante del 50%, quantificato in
funzione dell'onorario esposto. L'offerta andrebbe quindi esclusa anche perché
non è possibile ritenere che l'offerente avrebbe concesso identico sconto su un
ammontare di onorario inferiore del 27%.
D. All’accoglimento
del ricorso si oppongono il municipio di __________ e la __________,
contestando in dettaglio le tesi del ricorrente con argomenti che saranno
discussi qui appresso.
Considerato, in
diritto
- La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall’art. 36 cpv. 1
LCPubb. Certa è la legittimazione attiva del ricorrente che contesta
l'aggiudicazione pronunciata dal committente in esito ad un concorso al quale
ha partecipato (art. 43 PAmm). Il ricorso, tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm), è
dunque ricevibile in ordine e può essere deciso sulla base degli atti, senza
procedere ad accertamenti istruttori (art. 18 cpv. 1 PAmm).
2.2.1. Giusta l’art. 26 cpv. 1 LCPubb, gli offerenti devono inoltrare
la loro offerta per iscritto, in modo completo e tempestivo. “Il committente”,
soggiunge il capoverso seguente, “esclude dalla procedura le offerte tardive
o quelle che presentano lacune formali rilevanti”.
2.2. Le offerte devono, per principio,
essere formulate in modo chiaro, completo ed univoco, tale insomma da permettere
al committente di procedere all’aggiudicazione senza dover preventivamente
sollecitare il singolo concorrente a fornire completazioni, chiarimenti o
precisazioni in merito all’offerta inoltrata. Atto, questo, che si tradurrebbe,
in ultima analisi, in una violazione del principio della parità di trattamento
tra i concorrenti, sancito dall’art. 5 lett. a LCPubb, rispettivamente in una
disattenzione del divieto tassativo di modificare le offerte dopo la scadenza
dei termini fissati dal bando di concorso (RDAT I-1997 n. 2, consid. 4.1.).
2.3. Di principio le offerte non conformi
alle prescrizioni di gara o formulate in maniera errata devono essere escluse
dall’aggiudi-cazione (cfr. V. Malfanti, Principali novità introdotte dalla
LCPubb, RDAT I-2001, pag. 452). L’esclusione dell’offerta per simili ragioni
trova i propri limiti nel rispetto del principio di proporzionalità e del divieto
di formalismo eccessivo (STF 27 novembre 2002, inc. 2P.339/2001, consid. 3.3.3.
e dottrina ivi citata; DTF 118 Ia 241 ss.; STA 9 agosto 2001 in re F. e C., consid.
2.2.). Di conseguenza, non ogni vizio è suscettibile di cagionare
l'annullamento di un'offerta. La conformità di offerte complesse ed elaborate,
legate a commesse di particolare importanza, va valutata con criteri non
eccessivamente restrittivi. Soltanto la presenza di errori di una certa
rilevanza può quindi condurre all’esclusione dell’offerta (STF 26 giugno 2000,
inc. 2P.4/2000, consid. 3b), a maggior ragione se tali vizi possono influire sull'esito
della gara (cfr. STF 12 aprile 2002, inc. 2P.339/2001, consid. 5/c/cc; STF 27
novembre 2002, inc. 2P.339/2001, consid. 3.3.3.). Nell’ambito della
comparazione oggettiva delle offerte (cfr. art. 36 cpv.1 RLCPubb) rientra
comunque nelle facoltà del committente la rettifica di sviste manifeste, quali
involontari errori ortografici e di calcolo (RDAT 1997 I n. 2 consid. 4.1.;
cfr. anche § 24 cpv. 1 DirCIAP). Deve trattarsi comunque di rettifiche che non
implicano alcuna accettazione da parte del concorrente e che potrebbero essere
apportate senza dar luogo a discussioni di sorta anche in sede di liquidazione
qualora sfuggissero al controllo contabile che precede la delibera (RDAT I-1997
n. 2).
- Nell’evenienza
concreta, sia il ricorrente che la __________ hanno inserito nella formula per
il calcolo degli onorari parziali indicata sub “frazioni percentuali della
prestazione" del modulo d’offerta (formula corrispondente a quella
contemplata dal regolamento SIA 103) valori numerici diversi da quelli
predeterminati o dichiarati nella prima parte del modulo dedicata ai “parametri
di calcolo (art. 7.3./7.4./ 7.5./7.6.)”.
3.1. Per sua
stessa ammissione, la resistente ha calcolato i tre onorari parziali incorrendo
in un errore relativamente al parametro dei costi determinanti. Nel calcolo dell'onorario
per la progettazione (asilo + rifugio) ha preso in considerazione un costo dell'opera
di fr. 950'000.- (invece che fr. 985'000.-) omettendo di computare i 35'000.-
fr. concernenti la sistemazione esterna che secondo il modulo di offerta erano
legati alla realizzazione dell'asilo (cfr. posizione ba costi determinanti per l'onorario).
Nel calcolo degli onorari per l'appalto e la realizzazione del rifugio, anziché
inserire nella formula i costi di costruzione previsti per il solo rifugio (fr.
400'000.–), essa ha sommato anche i costi di costruzione inerenti all’asilo
(fr. 550'000.–). Tali errori hanno portato la __________ ad esporre un onorario
di fr. 57'011.40, che l'UTC ha rettificato in fr. 41'558.30 applicando
puntualmente la nota formula di calcolo esatta dalle norme SIA. A questa somma
il consulente del committente ha poi aggiunto le spese e dedotto lo sconto
nelle percentuali indicate dall'offerente (2%, rispettivamente 50%) per poi
giungere ad un importo corretto definitivo di fr. 22'805.50 comprensivo
dell'IVA al 7.6%.
3.2. __________
ha calcolato erroneamente gli onorari inerenti all'appalto e alla realizzazione
del rifugio. Concettualmente, è incorso in un errore comparabile a quello
imputato alla __________. Il ricorrente ha infatti calcolato le frazioni
d’onorario in discussione (progettazione e appalto del rifugio, punti 4 e 5 del
modulo d’offerta) inserendo nella formula matematica il grado medio di
difficoltà precedentemente estrapolato per il complesso delle opere (rifugio e
scuola dell’infanzia, nm=0.85939), anziché il grado di difficoltà da
egli stesso fissato per il solo rifugio (nr=0.8). Tale errore ha
determinato un onorario di fr. 59'524.65, che il committente ha rettificato in
fr. 58'336.65. Come accaduto con l'offerta della __________, la cifra corretta
è poi stata ulteriormente modificata, con l'aggiunta delle spese e la decurtazione
dello sconto nelle misure percentuali esposte dall'offerente in funzione di un
onorario globale rivelatosi inesatto, oltre naturalmente all'IVA.
3.3. Entrambi i
concorrenti hanno dunque inoltrato offerte errate. Il vizio non è riconducibile
ad un mero errore di calcolo correggibile dal committente giusta l'art. 33 cpv.
2 RLCPubb, ma ad un vero e proprio sbaglio nella scelta di uno dei parametri
determinanti per la quantificazione dell'onorario parziale. Il calcolo proposto
dalle parti, in quanto tale, si avvera infatti corretto, tant'è che
moltiplicando le cifre prese in considerazione dai due concorrenti si perviene
al risultato esposto nelle loro rispettive offerte. Trattasi in realtà di
errori di merito, che nell'evenienza concreta dovevano indurre il committente
ad escludere le offerte dei due concorrenti. Questi dovevano infatti compilare
un semplice modulo di neppure due pagine nel quale andavano inseriti il grado
di difficoltà e il fattore di correzione prescelto. Gli offerenti dovevano poi
moltiplicare il costo di costruzione dell'opera (fr. 585'000.- per l'asilo, fr.
400'000.- per il rifugio) con il tasso di base d'onorario (0.1667), il grado di
difficoltà dell'incarico, il fattore di correzione al mandato concreto e la
frazione percentuale delle prestazioni da fornire.
Tenuto conto
della semplicità dell'offerta e della natura tanto elementare quanto decisiva
delle tre operazioni matematiche che i concorrenti - professionisti del calcolo
- erano tenuti ad esporre, non si può di certo sostenere che gli errori
commessi - per rapporto al contesto in cui sono avvenuti - siano insignificanti
o abbiano toccato punti di secondaria importanza. Gli errori di scelta del
parametro corretto nei quali sono incorse le parti si avverano per contro
rilevanti dal profilo qualitativo e, per quanto riguarda l'__________, anche
dal profilo quantitativo, al punto da influire sulla graduatoria finale del concorso.
A quest'ultimo riguardo è appena il caso di rilevare che in sede di rettifica
il committente non poteva oggettivamente ritenere senz'altro applicabile
l'importante sconto concesso dagli offerenti in funzione dell'erroneo onorario
globale esposto. Donde la necessità di interpellare gli offerenti per discutere
l'ammontare dello sconto praticato sull'onorario corretto e raccogliere la loro
accettazione quo alle rettifiche operate, in spregio al principio della parità
di trattamento e al divieto di negoziazione e di modifica delle offerte sanciti
dalla legge (art. 1 lett. c, 5 lett. a e f LCPubb).
Se ne deve
dedurre, in conclusione, che entrambe le offerte erano afflitte da vizi insanabili
e non da insignificanti errori di calcolo rettificabili dal committente. A
fronte di questa situazione occorreva eliminare ambedue dalla gara, esito che
non avrebbe disatteso il principio di proporzionalità, né avrebbe integrato gli
estremi di un formalismo eccessivo.
- Con
l’emanazione del presente giudizio diventa priva d’oggetto la richiesta volta a
concedere effetto sospensivo al ricorso giusta l’art. 40 cpv. 1 LCPubb.
5.Sulla scorta delle considerazioni che precedono il ricorso va parzialmente
accolto, annullando la delibera censurata. Contrariamente a quanto chiede il
ricorrente, questo Tribunale non può aggiudicargli la commessa in virtù
dell'art. 41 cpv. 1 LCPubb, dato che gli atti non permettono di concludere che
la sua offerta risponde compiutamente alle prescrizioni di gara. L'incarto
viene pertanto retrocesso al committente affinché statuisca nuovamente sulle
offerte pervenutegli una volta escluse quelle inammissibili.
La tassa di giustizia e le ripetibili sono
suddivise in parti uguali fra il comune di __________ e la resistente, secondo
soccombenza.
Per questi motivi,
visti gli art. 5, 26, 36, 40, 41 LCPubb; 33, 36
RLCPubb; 28, 31, 61, 65 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
Il ricorso è parzialmente accolto.
§. Di conseguenza:
1.1.
la decisione 6 agosto 2003 del municipio di
__________ è annullata.
1.2.
gli atti sono rinviati al committente per nuova
decisione.
-
La
tassa di giustizia di fr. 800.– e le ripetibili di fr. 800.– sono suddivise in
parti uguali fra il comune di __________ e la __________.
-
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il vicepresidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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