AIUTO
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Numero d'incarto:
52.2003.254
Data decisione, Autorità:
15.09.2003, TRAM
Incarto n.
52.2003.254
Lugano
15 settembre 2003
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano Bernasconi, Matteo Cassina
Segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 11 agosto 2003 dello studio
contro
la decisione 24 luglio 2003 del municipio di
__________, che delibera alla __________ la fornitura dell'arredamento
interno della scuola d'infanzia __________;
viste le risposte:
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Il
__________ il municipio di __________ ha indetto un pubblico concorso, retto
dalla LCPubb ed impostato secondo la procedura libera, per la fornitura
dell'arredamento interno della scuola d'infanzia __________ (FU n. __________,
pag. __________). Il bando di concorso prevedeva che la commessa sarebbe stata
aggiudicata al miglior offerente tenuto conto dei seguenti criteri, indicati in
ordine di priorità:
Il metodo di valutazione dei singoli criteri
non era specificato né dal bando, né dal capitolato d'appalto.
B. In tempo
utile sono pervenute al committente le offerte di 11 ditte, fra cui quelle
della __________ (, fr. 48'848.05), della __________ (, fr.
54'517.70) e della __________ (__________, fr. 56'831.10).
Valutate
le offerte ricevute, il municipio ha allestito la seguente graduatoria:
minor costo
idoneità materiali
termini
referenze
totale
5.00
50.00
5.00
20.00
3.00
9.00
5.00
15.00
94.00
3.37
33.66
5.00
20.00
5.00
15.00
5.00
15.00
83.66
3.84
38.39
5.00
20.00
3.00
9.00
5.00
15.00
82.39
omissis
Preso
atto delle risultanze della valutazione, con decisione 10 luglio 2003 il municipio
ha aggiudicato la commessa alla __________. La decisione è stata notificata
agli altri concorrenti, che non l'hanno impugnata.
C. Alcuni
giorni dopo, la __________ ha comunicato al municipio di rinunciare alla
commessa assegnatale. Presone atto, il 24 luglio 2003 l'autorità comunale ha
deliberato la fornitura alla __________, seconda in graduatoria.
Contro
questa decisione, la __________ è insorta davanti al Tribunale cantonale
amministrativo, chiedendone l'annullamento.
Con
succinta motivazione l'insorgente contesta il punteggio attribuitole in base al
criterio dei termini. Sostiene di essersi attenuta ai termini indicati dal
capitolato d'appalto. Non capisce perché le sia stata attribuita una nota
inferiore.
Il
ricorso è avversato dal municipio, che giustifica il punteggio attribuito alla
ricorrente in base al criterio dei termini rilevando di essersi basata sulle
indicazioni relative alle maestranze fornite dai concorrenti.
La
__________ si limita ad esprimere alcune considerazioni senza prendere espressamente
posizione in merito all'accoglimento del gravame.
Considerato, in
diritto
- La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 36 cpv. 1
LCPubb.
La
__________, partecipante al concorso ed attiva nel commercio di mobili, è legittimata
a ricorrere.
Il
ricorso, tempestivo, è dunque ricevibile in ordine.
Il
giudizio può essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18
PAmm).
- 2.1. La
procedura libera di aggiudicazione delle commesse pubbliche si instaura con la
pubblicazione del bando di concorso (art. 8 LCPubb) e si conclude con la decisione
di delibera (art. 32 LCPubb) o con quella di annullamento della gara (art. 34
LCPubb). Per principio, la decisione di aggiudicazione esaurisce il
procedimento. Non lascia spazio ad aspettative tutelabili in capo ai
concorrenti rimasti soccombenti. Per rimanere in lizza, i perdenti devono
peraltro impugnarla. Diversamente, si presume che siano esclusi siccome
acquiescenti.
La
rinuncia del concorrente aggiudicatario a stipulare il contratto non rimette, a
sua volta, in discussione l'aggiudicazione. Non riapre in particolare la
procedura di concorso. Non determina eo ipso la decadenza della
decisione di delibera. Semmai, crea le premesse per revocarla. Atto, questo,
che può essere ammesso qualora l'interesse all'adattamento della decisione alle
mutate circostanze prevale sull'interesse alla sicurezza del diritto (Max
Imboden René Rhinow, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, V. ed., N. 45 B
II e 41 B II; René Rhinow Beat Krähenmann, Schweizerische
Verwaltungsrechtsprechung, Erg. Bd., ibidem e riferimenti).
2.2. Nel
caso in esame, il municipio ha in un primo tempo deliberato la fornitura messa
a concorso alla __________. Nessuno degli altri concorrenti ha impugnato il
provvedimento di aggiudicazione. Pochi giorni dopo, l'aggiudicataria ha tuttavia
comunicato all'autorità comunale di rinunciare a dar seguito alla commessa
ricevuta. Senza ulteriori formalità, il municipio ha pertanto deliberato la
fornitura alla seconda classificata.
La
seconda decisione di aggiudicazione, qui impugnata, sottende implicitamente la
revoca della precedente. Da questo profilo, non presta il fianco a critiche.
Esigere che la revoca fosse esplicitata costituirebbe un formalismo eccessivo.
L'interesse del committente ad evitare una ripetizione della procedura di aggiudicazione
coincide d'altro canto con quello dei concorrenti riammessi in gara e non si
contrappone a prevalenti interessi riferiti alla sicurezza del diritto.
Resta
quindi da verificare se la nuova decisione sia conforme al diritto.
- 3.1.
Giusta l'art. 32 cpv. 1 LCPubb, il committente aggiudica la commessa a favore
dell'offerta più vantaggiosa determinata sulla scorta di diversi criteri, quali
il termine, la qualità, il prezzo, l'economicità, i costi di servizio, il
servizio clientela, l'adeguatezza della prestazione, l'estetica, la
compatibilità ambientale e il valore tecnico. I criteri di aggiudicazione,
soggiunge la norma (cpv. 2) devono essere indicati nei documenti del bando, in
ordine di importanza. Riallacciandosi a questa norma di legge, l'art. 5 lett. i
RLCPubb ribadisce che i documenti di gara devono contenere i criteri e/o sotto
criteri di aggiudicazione in ordine d'importanza con la relativa ponderazione.
L'esigenza
di fissare preventivamente i criteri di aggiudicazione in ordine d'importanza
discende soprattutto dal principio di trasparenza, che informa la procedura di
aggiudicazione delle commesse pubbliche (art. 1 lett. a LCPubb). I criteri di
aggiudicazione, scelti in funzione della natura e delle caratteristiche della
commessa, devono essere indicati già in sede di pubblicazione del bando, al
fine di predeterminare, secondo tale principio, il quadro all'interno del quale
il committente si impegna ad esercitare il proprio apprezzamento ai fini della
delibera. Attraverso la predeterminazione di tali criteri viene invero
limitata, se non esclusa, la libertà del committente di valutare le offerte pervenutegli
secondo parametri elaborati a posteriori nell'ottica di giustificare una
determinata scelta (DTF 125 II 100 seg. consid. 3c e rimandi; STA 29.1.02 in re
R. AG e llcc; 26.2.02 in re C. sagl; 14.6.02 in re D. SA).
In
quest'ambito, non basta che i criteri di aggiudicazione vengano prestabiliti
già al momento dell'apertura del concorso, ma occorre che sia preventivamente
fissato anche il loro "ordine d'importanza". Al pari della
preventiva indicazione dei criteri di aggiudicazione, anche la
predeterminazione del loro ordine d'importanza serve infatti a circoscrivere la
libertà del committente di attribuire a tali criteri un peso fissato a
posteriori allo scopo di aggiudicare la commessa ad un determinato concorrente.
Sempre
nel quadro della preventiva definizione dei criteri d'aggiudicazione, il committente
deve di principio indicare almeno sommariamente anche il metodo che intende applicare
per valutare concretamente le offerte. Diversamente, lasciando al committente
la più ampia libertà di scegliere il metodo di valutazione dei singoli criteri
d'aggiudicazione soltanto dopo l'apertura delle offerte può essere disatteso il
principio di trasparenza, che l'obbligo di predeterminare questi parametri
assieme ai fattori di ponderazione intende invece salvaguardare (STA 11.10.2002
in re V.SA e llcc; Peter Galli/André Moser/Elisabeth Lang, Praxis des
öffentlichen Beschaffungsrechts, pag. 218 seg.).
Il
committente non deve necessariamente prestabilire complesse griglie di valutazione.
Esso può anche limitarsi a definire preventivamente soltanto una scala delle
note, congruente per tutti i criteri d'aggiudicazione, che indichi
sommariamente, anche mediante semplici predicati (p. es. 6 = ottimo; 5 = buono;
4 = sufficiente, ecc.), come intende valutare le offerte sulla base delle
informazioni concretamente richieste dal bando e fornitegli dai concorrenti.
Dovrà poi, nella motivazione del provvedimento di delibera, fornire una
giustificazione adeguata e sostenibile della nota che ha attribuito ai singoli
concorrenti per ogni criterio d'aggiudicazione, dopo averne comparato in modo
rispettoso della parità di trattamento gli aspetti, che secondo il bando si è
impegnato a valutare.
La
mancata, preventiva indicazione del metodo che il committente intende applicare
per valutare le offerte in base ai criteri d'aggiudicazione non comporta
necessariamente l'annullamento della delibera. L'annullamento si giustifica
tuttavia quando non si può escludere che il metodo di valutazione, definito a
posteriori, sia stato adottato allo scopo di giustificare una determinata
scelta ed altri metodi possano portare ad una diversa conclusione (STA 3 giugno
2003 in re T.; 11 ottobre 2002 in re . SA e C. SA).
3.2.
Nell'evenienza concreta, il committente ha stabilito che la commessa sarebbe
stata aggiudicata al miglior offerente tenuto conto dei seguenti criteri,
indicati in ordine di priorità:
Il metodo
di valutazione dei singoli criteri non era specificato né dal bando, né dal
capitolato d'appalto. Quest'ultimo si diffonde a regolare questioni del tutto
estranee all'oggetto dell'appalto, quali le installazioni di cantiere (pos.
500) o i tracciamenti (pos. 600), ma omette di chiedere ai concorrente di
fornire ragguagli precisi che permettano al committente di esprimere una
valutazione attendibile sull'idoneità dei materiali, sui termini o sulle
referenze per lavori analoghi.
Le
conseguenze di questa superficiale impostazione del bando sono chiaramente
deducibili dalla valutazione delle offerte esperita dal committente.
L’idoneità
dei materiali è stata considerata equivalente per tutte le ditte
concorrenti. A tutte è infatti stato assegnato lo stesso punteggio. Qualsiasi
approfondimento, in mancanza di informazioni, era escluso. Analoghe
considerazioni, almeno per le ditte qui coinvolte, valgono per quel che concerne
il criterio delle referenze per lavori analoghi.
Per
quanto attiene al criterio dei termini, l'unico che qui interessa, il
committente si è limitato a stabilire che la fornitura avrebbe dovuto iniziare
il prossimo 1° dicembre e terminare entro il 12 dello stesso mese. Non ha
sollecitato i concorrenti a fornirgli particolari informazioni che gli
consentissero di valutarne la capacità di rispettare i termini. Tanto meno ha
indicato su quali elementi avrebbe fondato il suo giudizio al riguardo. In sede
di valutazione delle offerte, il municipio ha comunque attribuito la nota 3.00
alla ditta ricorrente e la nota 5.00 alla ditta resistente. Con la risposta al
ricorso, ha giustificato questi punteggi asserendo di essersi basato sulle
indicazioni fornite dai concorrenti in merito ai quadri ed alle maestranze
occupate.
La
deduzione è del tutto insostenibile. Nulla permette invero di affermare che la
puntualità di una fornitura di mobili già finiti e montati, da parte di un
rivenditore, sia proporzionalmente correlata al numero di persone che questi
occupa e che le ditte maggiormente dotate da questo profilo siano più puntuali
di quelle con meno dipendenti. Altri fattori, quali ad esempio il portafoglio
di ordinazioni del concorrente o la puntualità delle ditte fornitrici, vanno
semmai presi in considerazione.
L'insostenibilità
della controversa deduzione appare ancor più evidente se si considera che il
committente ha stabilito tanto la data d'inizio, quanto quella della fine della
fornitura, per cui la valutazione va fatta soltanto con riferimento a queste
due date.
Non
potendosi ragionevolmente affermare, sulla base delle informazioni a disposizione,
che la ditta resistente, che da lavoro a 17 persone, garantisca il rispetto dei
termini prestabiliti meglio della ditta individuale qui ricorrente, che non
occupa altro personale all'infuori del suo titolare, le due offerte, da questo
profilo, vanno considerate equivalenti. Risultando le stesse equivalenti dal
profilo degli altri criteri di natura qualitativa, decisivo ai fini
dell'aggiudicazione è pertanto il prezzo. Criterio, questo, che sovverte la
graduatoria a favore della ricorrente.
- Sulla
scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso va pertanto accolto, annullando
la decisione municipale impugnata siccome lesiva del diritto. Essendo dati gli
elementi per decidere direttamente (art. 41 cpv. 1 LCPubb), la commessa va aggiudicata
alla ricorrente.
La tassa
di giustizia è suddivisa in parti uguali fra il comune e la resistente secondo
soccombenza.
Per questi motivi,
visti gli art. 36, 37, 41 LCPubb; 3, 18, 28, 60, 61,
65 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
- Il ricorso
è accolto.
§. Di conseguenza:
1.1 la decisione 24 luglio 2003 del municipio
di __________ è annullata;
1.2. la fornitura dell'arredamento interno della
scuola d'infanzia __________ è aggiudicata alla __________ come all'offerta
inoltrata.
-
La tassa di
giustizia di fr. 1'000.- è suddivisa in parti uguali fra il comune di
__________ e la resistente.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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