AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
52.2003.250
Data decisione, Autorità:
22.10.2003, TRAM
Incarto n.
52.2003.250
Lugano
22 ottobre 2003
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano Bernasconi, Matteo Cassina
segretaria:
Tamara Merlo, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 31 luglio 2003 della
contro
la decisione 22 luglio 2003 del municipio di
__________ che annulla il concorso per opere da idraulico relative alla
sistemazione della strada in zona __________;
viste le risposte:
-
13 agosto 2003 del
municipio di Val__________olla;
-
14 agosto 2003 del
Dipartimento delle istituzioni, Sezione degli enti locali;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. L'11 aprile
2003 (FU n. 29, pag. 2842), il municipio di __________ ha indetto un pubblico
concorso, retto dalla legge sulle commesse pubbliche (__________) ed impostato
secondo la procedura libera, per l'aggiudicazione delle opere da idraulico
relative alla sistemazione della strada in zona __________, a __________.
Nel bando
di concorso sono stati indicati i seguenti quantitativi principali:
Il bando
prevedeva che le opere sarebbero state aggiudicate al miglior offerente,
considerati quali criteri l'economicità dell'offerta (50%), i termini di
esecuzione (25%) e le referenze (25%), in ordine di priorità.
In esso
era altresì specificato che i lavori avrebbero avuto inizio "non appena
saranno trascorsi i tempi tecnici necessari per la procedura del concorso".
B. In tempo
utile sono pervenute al committente le offerte di otto ditte, fra cui quella della
ricorrente, __________ __________ e __________ __________.
Valutate
le offerte, il 26 giugno 2003 il progettista del committente ha preavvisato
favorevolmente la delibera dei lavori alla ditta insorgente, sulla base della
seguente graduatoria:
Ditta
Punteggio
Importo offerta
8.75
fr. 28'565.60
7.68
fr. 31'564.45
6.89
fr. 29'566.30
5.37
fr. 34'126.40
5.34
fr. 32'936.04
5.02
fr. 31'824.85
5.00
fr. 31'852.80
3.25
fr. 36'791.15
C. Il 22
luglio 2003, il municipio di __________ ha annullato il concorso, invocando
l'applicazione dell'art. 34 LCPubb, "in quanto le offerte non sono di
interesse del committente".
D. Contro tale
decisione la ditta __________ __________ e __________ __________ è insorta
davanti al Tribunale cantonale amministrativo invocando, seppure in forma
succinta, l'illegittimità della decisione municipale per violazione del
principio della buona fede, sottolineando che "la preparazione di un
simile capitolato comporta anche un onere non indifferente nella preparazione
tecnica". La ricorrente censura la decisione di far eseguire le opere
direttamente dagli operai comunali, anche alla luce del fatto che - a suo
parere - il comune non sarebbe in possesso dei macchinari necessari allo scopo.
E. All'accoglimento
dell'impugnativa si oppone il municipio, che postula la conferma della delibera.
L'Esecutivo comunale afferma di aver annullato la gara a vantaggio delle
finanze comunali nonché dei proprietari gravati da contributi di miglioria, poiché
la realizzazione direttamente da parte dei servizi comunali delle opere inizialmente
messe a concorso consentirebbe un risparmio superiore a fr. 10'000.-.
F. La Sezione
degli enti locali rinuncia a presentare osservazioni, riservandosi la facoltà
di un intervento di vigilanza a dipendenza dell'esito della presente procedura.
Considerato, in
diritto
- La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 36 cpv. 1
LCPubb. In quanto partecipante al concorso, la ricorrente è legittimata a
contestarne l’annullamento (art. 43 PAmm).
In virtù
dell'art. 46 PAmm, il ricorso deve contenere: la menzione della decisione
querelata, una concisa esposizione dei fatti con l’indicazione dei mezzi di
prova richiesti, una breve motivazione, nonché le conclusioni del ricorrente.
Nel caso di specie, le conclusioni della __________ __________ e __________
__________ appaiono, invero, formulate in maniera alquanto succinta. Nondimeno
è palese la volontà della ricorrente di contestare la legittimità della
decisione del municipio, invocando in particolare la violazione del principio
di buona fede. Dal canto suo, il municipio ha avuto ampiamente modo di
estrinsecare in sede ricorsuale le ragioni a fondamento del proprio operato.
Il
ricorso, tempestivo, è ricevibile in ordine. Il giudizio può essere reso sulla
base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm).
- Giusta
l'art. 34 LCPubb "in presenza di importanti motivi, il committente non
è tenuto ad aggiudicare la commessa sulla base delle offerte ricevute"
(cpv. 1). "Esso può indire una nuova gara, rinunciare totalmente o
parzialmente alle prestazioni, escluso ogni obbligo di risarcimento"
(cpv. 2).
La norma,
analoga al § 32 DirCIAP, limita la libertà del committente di procedere ad
un'aggiudicazione, permettendogli di prescindere da una delibera soltanto nel
caso in cui sussistano motivi talmente gravi da farla apparire inesigibile,
secondo le regole della buona fede. Con questa
disposizione, volta a circoscrivere il potere d’apprezzamento di cui dispone il
committente in ordine all’aggiudicazione, si è inteso sottolineare gli obblighi
che il principio della buona fede determina in capo ad esso nell'ambito dei
rapporti precontrattuali (Galli/Lehmann/Rechsteiner, Das öffentliche
Beschaffungswesen in der Schweiz, n. 453 seg.).
L'art. 34
LCPubb non precisa i motivi che possono legittimare un'interruzione della
procedura. Nel solco di quanto dispone il § 32 DirCIAP, l'art. 44 RLCPubb
specifica che il committente può indire una nuova procedura di aggiudicazione o
rinunciare totalmente o parzialmente alla commessa, (a) quando nessuna delle
offerte presentate soddisfa i criteri e le esigenze tecniche fissate nei
documenti di gara, (b) quando si può contare su offerte più convenienti a seguito
del mutamento delle condizioni tecniche-quadro o al venire meno del principio
della concorrenza, oppure (c) quando il progetto viene modificato in modo
sostanziale. L'elenco dei motivi non è esaustivo. Suscettibili di giustificare
una rinuncia all’aggiudicazione sono tutte quelle circostanze che, valutate dal
profilo degli scopi perseguiti dalla LCPubb (art. 1), permettono di considerare
un'interruzione della procedura compatibile con gli obblighi che l'apertura del
concorso ingenera in capo al committente. Non giustificano una rinuncia
all'aggiudicazione i motivi che il committente poteva prevedere al momento dell'apertura
del concorso (RDAT 2001-II n. 41 consid. 2; STA 9.4.2003 in re E consid. 2.).
- 3.1.
Nell'evenienza concreta, il municipio di __________, pur prendendo atto della
graduatoria stilata dal suo progettista, ha annullato il concorso limitandosi ad
asserire che "le offerte non sono di interesse del committente".
Il motivo
addotto dall'autorità comunale, valutato in base al principio della buona fede,
non giustifica la rinuncia ad un'aggiudicazione.
3.2. In
sede di osservazioni al ricorso, il municipio ha dichiarato - confermando le
affermazioni della ricorrente - che è sua intenzione realizzare direttamente i
lavori, avvalendosi dei propri servizi interni.
Il
committente, sempre in questa sede, ha invocato l'interesse pubblico a sostegno
della propria decisione di annullare il concorso. A suo dire, l'utilizzo degli
operai comunali permetterebbe un risparmio di fr. 10'000.- rispetto alla
migliore offerta.
Tale
affermazione è peraltro sprovvista di qualsiasi supporto probatorio: il committente
non ha nemmeno prodotto un preventivo, non ha specificato da chi e a che prezzo
acquisterà il materiale necessario, né se dispone dei macchinari indispensabili,
oppure se e a quali condizioni intende procurarseli.
Inoltre,
è di tutta evidenza il fatto che la possibilità per il committente di svolgere
in proprio le opere, ricorrendo al lavoro degli operai comunali, non riposa su
fatti nuovi, che non erano conosciuti né conoscibili al momento della
pubblicazione del bando.
Come ha
affermato lo stesso municipio, dopo l'allestimento della graduatoria - e nonostante
nel bando avesse affermato che i lavori sarebbero iniziati non appena trascorsi
i tempi tecnici del concorso - ha lasciato trascorrere quasi quattro settimane,
durante le quali ha "valutato e calcolato la possibilità di eseguire le
opere da idraulico direttamente dai propri servizi interni".
Sennonchè,
tali valutazioni avrebbero, secondo la logica e la buona fede, dovuto precedere
- e non seguire - la pubblicazione di un bando di concorso.
3.3. La
legge sulle commesse pubbliche mira in primo luogo a far sì che i committenti
possano beneficiare dell'offerta economicamente più vantaggiosa, e ciò in definitiva
a beneficio dell'intera società (Malfanti, "Principali novità introdotte
dalla LCPubb", RDAT I-2001, pag. 439). Un comportamento come quello evidenziato
dal municipio di Valcolla, seppure apparentemente motivato dal risparmio, in
realtà si pone in contrasto con questo fine generale.
Quando un
concorrente partecipa ad una procedura d'aggiudicazione, corre scientemente il
rischio di impiegare delle risorse per formulare un'offerta, senza nessuna
garanzia di vedersi aggiudicare l'opera messa a concorso. Tuttavia, il rischio
è temperato dal rispetto delle regole.
Nel caso
concreto, invece, l'impiego delle risorse delle otto ditte concorrenti è stato
interamente vanificato dalla decisione - sprovvista di valido fondamento,
contraria alla buona fede e quanto meno tardiva - del municipio di __________.
Va da sé
che la generalizzazione di un tale agire avrebbe effetti nefasti per l'economia.
Inoltre,
un simile comportamento da parte del committente potrebbe addirittura fomentare
la negoziazione delle offerte - vietata dall'art. 5 cpv. 1 lett. f LCPubb -
facendo leva sulla minaccia di annullamento del concorso.
- Sulla
scorta delle considerazioni che precedono, ben potendosi ragionevolmente
esigere che il committente proceda all'aggiudicazione, il ricorso va accolto,
annullando la decisione impugnata siccome lesiva del diritto.
Gli atti vanno
ritornati all'autorità comunale affinché proceda nei suoi incombenti.
La tassa
di giustizia è a carico del comune di __________, secondo soccombenza. Non si
assegnano ripetibili, in quanto la ricorrente non le ha chieste né è
patrocinata da un legale iscritto all'albo.
Per questi motivi,
visti gli art. 34, 36, 37, 38 LCPubb; 44 RLCPubb; 3,
18, 28, 31, 60, 61 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
- Il ricorso
è accolto.
§. Di conseguenza:
1.1. la decisione 22 luglio 2003 del municipio
di __________ è annullata.
1.2. gli atti sono rinviati al committente
affinché proceda all'aggiudicazione.
-
La tassa di
giustizia di fr. 1'000.- è a carico del comune di __________.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster