AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
52.2003.242
Data decisione, Autorità:
03.09.2003, TRAM
Incarto n.
52.2003.242
Lugano
3 settembre 2003
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano Bernasconi, Matteo Cassina
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 14 luglio 2003 del
Consorzio __________, __________ e __________,
rappr. da: __________
contro
la decisione 1° luglio 2003 del Consiglio di Stato
(n. 2863) che esclude il ricorrente dalla procedura d’aggiudicazione per la
fornitura di armadi di comando e potenza necessari alla gestione degli impianti
d’illuminazione nelle gallerie della __________ dell’autostrada N2;
viste le risposte:
-
24 luglio 2003 del
Dipartimento del territorio;
-
24 luglio 2003 dell'ULSA;
-
25 luglio 2003 del
consorzio __________;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
che il
__________ il Consiglio di Stato ha indetto, per il tramite del Dipartimento
del territorio, un pubblico concorso, retto dal Concordato intercantonale sugli
appalti pubblici (CIAP) ed impostato secondo la procedura libera, per la
fornitura di armadi di comando e potenza necessari alla gestione degli impianti
d’illuminazione delle gallerie della __________ dell’autostrada N2 (FU n.
__________ pag. __________);
che le
prescrizioni speciali del capitolato d'appalto stabilivano fra l'altro che le
dilazioni di pagamento degli oneri sociali e delle imposte non sono ammesse e
comportano l'esclusione dell'offerta (cifra 1.6);
che alla
gara hanno preso parte cinque concorrenti, fra cui il consorzio __________,
__________ e __________, qui ricorrente, con un’offerta di fr. 1'105'754.65 ed
il consorzio __________, con un'offerta di fr. 1'062'740.90;
che con
decisione 1° luglio 2003 il Consiglio di Stato ha escluso dalla procedura
d’aggiudicazione il consorzio __________, __________ e __________, perché non
aveva prodotto le dichiarazioni conformi, richieste dal capitolato, attestanti
l’avvenuto pagamento degli oneri sociali; in particolare, perché la ditta
__________ risultava beneficiaria di una dilazione di pagamento per contributi
AVS arretrati;
che con
decisione dello stesso giorno, non intimata al consorzio ricorrente, il Governo
ha aggiudicato la commessa al consorzio __________;
che contro
la decisione di esclusione dalla procedura di aggiudicazione il consorzio
__________, __________ e __________ è insorto davanti al Tribunale cantonale
amministrativo, chiedendone l’annullamento;
che il
ricorrente rileva che la dilazione di pagamento non riguarda i contributi ordinari,
ma dei contributi di gestione straordinaria relativi agli onorari pagati ad un
artigiano terzo, ritenuto erroneamente indipendente;
che
all’accoglimento del ricorso si oppone l’ULSA, rilevando:
che il contributo in discussione, ammontante a
fr. 14'312.30, è stato determinato con decisione 19 febbraio 2003, cresciuta in
giudicato;
che la ditta __________, dopo aver chiesto ed
ottenuto di poterlo pagare a rate, non ha pagato puntualmente la prima rata;
che ad
identica conclusione è pervenuto il consorzio __________ per motivi che non
occorre qui riassumere;
che la
decisione 1° luglio 2003, con cui il Consiglio di Stato ha aggiudicato la commessa
al consorzio __________, è stata notificata al consorzio ricorrente ad opera di
questo tribunale;
che il
consorzio __________, __________ e __________ non ha impugnato la decisione di
aggiudicazione;
considerato, in
diritto
che la
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dagli art. 15 cpv. 1
CIAP e 4 DLACIAP;
che il
partecipante ad una procedura di aggiudicazione di una commessa pubblica è di
principio legittimato a contestare la decisione con cui il committente lo estromette
dalla gara;
che
quando il committente non si limita ad escludere uno o più concorrenti dalla gara,
ma procede contemporaneamente all'aggiudicazione della commessa, l'interesse
del concorrente escluso a contestare l'estromissione rimane tuttavia degno di tutela
soltanto nella misura in cui tale concorrente insorge anche contro l'aggiudicazione;
che il
concorrente escluso che omette di impugnare l'aggiudicazione perde, in altri
termini, il diritto di contestare l'esclusione; in caso di accoglimento del
ricorso contro l'esclusione dalla gara la decisione di aggiudicazione non
potrebbe infatti più essere rimessa in discussione;
che,
nell'evenienza concreta, la decisione con cui il Consiglio di Stato ha aggiudicato
la commessa al consorzio __________ è stata portata a conoscenza del consorzio
__________, __________ e __________ al più tardi al momento in cui questo
tribunale gli ha notificato le risposte inoltrate dalle controparti al ricorso
che aveva interposto contro la decisione di estromissione dalla gara;
che il
consorzio __________, __________ e __________ ha omesso di dedurre davanti al
Tribunale cantonale amministrativo anche la decisione di aggiudicazione, che è
pertanto cresciuta in giudicato formale;
che,
omettendo di impugnare anche questa decisione, il consorzio ricorrente ha dimostrato
per atti concludenti di non avere interesse a conseguire l'aggiudicazione;
che, di
conseguenza, l'interesse a contestare l'esclusione dalla gara non ha più le
connotazioni necessarie per considerarlo degno di tutela;
che,
stando così le cose, il ricorso va dichiarato irricevibile per sopraggiunta decadenza
dell'interesse legittimo;
che,
stante la chiarissima prescrizione di gara che commina l'esclusione in caso di
dilazioni di pagamento degli oneri sociali, il ricorso andrebbe in ogni caso
respinto anche nel merito;
che la
tassa di giustizia e le ripetibili, commisurate ai valori in discussione ed al
lavoro occasionato al tribunale ed al resistente dall'impugnativa, sono poste
in solido a carico delle ditte che compongono il consorzio ricorrente;
Per questi motivi,
visti gli art. 15 CIAP; 4 DLACIAP; 3, 18, 28, 31, 43,
60, 61 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
-
Il ricorso
è irricevibile.
-
La tassa di
giustizia di fr. 1'000.- è a carico delle ditte del consorzio ricorrente in solido,
che rifonderanno al consorzio resistente fr. 1'000.- a titolo di ripetibili.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster