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Numero d'incarto:
52.2003.233
Data decisione, Autorità:
05.09.2003, TRAM
Incarto n.
52.2003.233
Lugano
5 settembre 2003
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano Bernasconi, Matteo Cassina
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 8 luglio 2003 di
__________ e
tutti patrocinati da: avv. __________
contro
la decisione 18 giugno 2003 del Consiglio di Stato
(n. 2697) che conferma la decisione 27 novembre 2002 con cui il municipio di
__________ ha respinto la domanda di costruzione di una casa d'abitazione
sulla part. n. __________ RF;
viste le risposte:
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Il 21
aprile 2002 gli arch. __________ e __________ hanno chiesto al municipio di
__________ il permesso di costruire una casa d'abitazione plurifamigliare sulla
part. n. __________ RF di proprietà di __________, situata nella zona del
nucleo di tamponamento (NT), nella quale nuove costruzioni sono ammesse a
condizione che presentino un aspetto di valorizzazione architettonica e ambientale
(art. 31 NAPR).
Il 30
agosto 2002 il municipio ha negato la licenza, perché la volumetria dell'immobile
sarebbe stata eccessiva.
La
decisione è cresciuta in giudicato.
B. Il 10
ottobre 2002 i ricorrenti hanno presentato una nuova domanda sulla base di un
progetto rielaborato, che prevede la costruzione di un immobile costituito da
due corpi contigui, scalati sul pendio e strutturati su tre livelli.
Raccolto
il preavviso dell'autorità cantonale e quello del pianificatore locale, il 27 novembre
2002 il municipio ha nuovamente negato la licenza edilizia, ritenendo che
l'edificio non potesse essere considerato come una completazione della trama urbana
e non presentasse aspetti di valorizzazione architettonica ed ambientale.
C. Con
giudizio 18 giugno 2003 il Consiglio di Stato ha confermato il provvedimento,
respingendo l'impugnativa contro di esso inoltrata dagli istanti in licenza.
Il
Governo si è, in sostanza, limitato a negare che la decisione del municipio
procedesse da un esercizio scorretto del potere d'apprezzamento riservatogli
dall'art. 31 NAPR.
D. Contro il
predetto giudizio governativo, i soccombenti si aggravano davanti al Tribunale
cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando il rilascio
della licenza richiesta.
Eccepita
la carenza di motivazione del giudizio governativo, che omette di pronunciarsi
su tutte le censure sollevate con il ricorso, gli insorgenti ravvisano una
violazione del diritto di essere sentito anche nel rifiuto del Consiglio di
Stato di dar seguito alla richiesta di sopralluogo.
Nel
merito, ribadiscono che il diniego della licenza sostanzierebbe gli estremi di
una violazione del diritto per abuso di potere.
E. All'accoglimento
del ricorso si oppone il Consiglio di Stato senza formulare osservazioni.
Ad
identica conclusione perviene il municipio contestando in dettaglio le tesi dei
ricorrenti con argomenti che varranno semmai discussi nei seguenti
considerandi.
Considerato, in
diritto
- 1.1. La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 LE. La
legittimazione attiva degli insorgenti, direttamente e personalmente toccati
dal giudizio impugnato, è certa.
Il
ricorso, tempestivo, è dunque ricevibile in ordine.
1.2. Il
giudizio può essere reso sulla base degli atti. Non è compito specifico di questo
tribunale sanare eventuali carenze istruttorie poste in essere dall'istanza
inferiore. Lo si deduce dall'art. 65 cpv. 2 PAmm, che in caso di accertamenti
incompleti permette di annullare la decisione impugnata e di rinviare gli atti
all'istanza inferiore affinché si pronunci nuovamente, previo completamento
dell'istruttoria.
- 2.1.
Giusta l'art. 31 cpv. 1 NAPR di __________, l'edificazione delle aree definite
nucleo di tamponamento deve essere intesa come completazione della trama urbana.
Sono ammesse nuove costruzioni a condizione che presentino un aspetto di valorizzazione
architettonica e ambientale.
La
nozione di aspetto di valorizzazione architettonica ed ambientale è di natura indeterminata.
Il suo contenuto precettivo va quindi individuato mediante interpretazione,
rispettando la latitudine di giudizio che deve essere riconosciuta all'autorità
decidente nell'applicazione di concetti giuridici indeterminati.
Per
stabilire se una costruzione risponda alle condizioni di edificabilità sancite
dalla norma in questione occorre ad ogni modo conoscere la trama urbana ed il
contesto ambientale in cui si inserisce. La conoscenza dettagliata della
morfologia del tessuto edilizio circostante costituisce un presupposto
inderogabile per esprimere un giudizio, di natura essenzialmente estetica,
sulla conformità di un determinato intervento edilizio per rapporto all'art. 31
NAPR.
2.2.
L'autorità amministrativa accerta d'ufficio i fatti rilevanti per il giudizio e
non è vincolata alle domande di prova delle parti (art. 18 PAmm). Può quindi rinunciare
ad assumere quelle prove che appaiono a priori inidonee a procurarle la
conoscenza di tali fatti (DTF 117 Ia 268 seg.; M. Borghi / G. Corti, Compendio
di procedura amministrativa ticinese, ad art. 19, n. 5).
2.3. Nel
caso concreto, il Consiglio di Stato ha ritenuto che gli atti a sua
disposizione gli permettessero di statuire con sufficiente cognizione di causa
sul ricorso inoltratogli. Avvalendosi della facoltà di valutare anticipatamente
la concludenza delle prove richiestegli, si è quindi rifiutato di esperire il
sopralluogo sollecitatogli tanto dai ricorrenti, quanto dal municipio.
La
decisione è palesemente insostenibile.
Gli atti
a disposizione per valutare la trama urbana della zona e la morfologia delle
costruzioni circostanti si riducono ad un estratto della mappa catastale e ad
una semplice fotografia, scattata dal fondo sottostante a quello dedotto in
edificazione, sulla quale si possono scorgere alcune delle costruzioni situate
più a monte. Con ogni evidenza, si deve negare che questi atti permettano di
esprimere un giudizio ponderato sulle caratteristiche del tessuto edilizio
circostante e sull'inserimento della nuova costruzione nel contesto ambientale.
Anche uno sprovveduto non può ragionevolmente pretendere che questi due documenti
gli consentano di statuire con sufficiente cognizione di causa sulla questione
sottoposta a giudizio.
Una
valutazione della conformità dell'intervento con le condizioni di edificabilità
di natura estetica sancite dall'art. 31 NAPR presuppone inevitabilmente
un'attenta ricognizione del territorio circostante. Non può ridursi alla
sommaria lettura di una mappa catastale e di una fotografia scattata da
un'angolazione che esalta soprattutto la mole del controverso edificio,
confinando in secondo piano le preesistenze. L'accertamento della cosiddetta
trama urbana non può in particolare prescindere da una visione più ampia e
globale, possibilmente dall'alto (aerofotogrammi), del tessuto edilizio
circostante. Lo stesso pianificatore, nel suo preavviso, aveva auspicato il
completamento dei piani con le necessarie indicazioni grafiche,
eventualmente anche tramite un modellino adeguato.
- Già per
questi motivi, il ricorso va parzialmente accolto, annullando il giudizio governativo
impugnato siccome lesivo del diritto di essere sentito dei ricorrenti. Gli atti
vanno rinviati al Consiglio di Stato affinché esperisca un sopralluogo,
documentandone in dettaglio le risultanze.
Dato
l'esito, si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia. Nella misura in
cui non sono compensate, le ripetibili sono invece a carico del comune.
Per questi motivi,
visti gli art. 21 LE; 31 NAPR di __________; 3, 18,
28, 31, 60, 61, 65 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
- Il ricorso
è parzialmente accolto.
§. Di conseguenza:
1.1. la decisione 18 giugno 2003 del Consiglio
di Stato (n. 2697) è annullata.
1.2. gli atti sono rinviati al Consiglio di
Stato affinché renda una nuova decisione previo completamento dell'istruttoria.
-
Non preleva
tassa di giustizia. Il comune di __________ rifonderà ai ricorrenti fr. 800.- a
titolo di ripetibili.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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