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Numero d'incarto:
52.2003.218
Data decisione, Autorità:
12.08.2003, TRAM
Incarto n.
52.2003.218
Lugano
12 agosto 2003
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano Bernasconi, Matteo Cassina
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 27 giugno 2003 di
-
-
-
tutti rappr. da: __________
contro
la decisione 11 giugno 2003, n. 2512, del Consiglio
di Stato che respinge, per quanto ammissibili, le impugnative presentate
dagli insorgenti avverso le risoluzioni 28 aprile 2003, con cui il municipio
di __________ ha preso atto del subingresso alla carica di municipale del
signor __________ ed ha fissato la data di convocazione dell’assemblea
popolare per l’elezione del sindaco;
viste le risposte:
9 luglio 2003 della
Sezione degli enti locali;
10 luglio 2003 del
Consiglio di Stato;
13 luglio 2003 di
__________;
15 luglio 2003 del
municipio di __________;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
che con
risoluzione 8 aprile 2003 la Sezione degli enti locali ha accolto con effetto
immediato le dimissioni presentate da __________ dalla carica di municipale del
comune di __________ ed ha ordinato al municipio di procedere alla sua sostituzione;
che dopo aver constatato che la lista del __________, nella quale era stato
eletto il municipale dimissionario, era esaurita, il 16 aprile 2003 il
municipio ha assegnato a tutti i proponenti un termine perentorio di 30 giorni,
scadente il 16 maggio successivo, per presentare un candidato subentrante;
che il 18
aprile 2003 è stata depositata presso la cancelleria comunale di __________ la
candidatura di __________, sottoscritta da sette dei dieci proponenti ancora
domiciliati nel comune, che avevano sostenuto i candidati nella lista
__________ al momento delle elezioni comunali generali dell’aprile 2000;
che,
riunito in seduta il 28 aprile successivo, il municipio di __________ ha
adottato due distinte risoluzioni con cui da un lato ha preso atto del
subingresso di __________ alla carica di municipale ed ha deciso di darne
avviso alla popolazione sugli albi comunali (ris. mun. no. 275/2003) e
dall’altro ha fissato al 29 giugno 2003 la convocazione dell’assemblea popolare
per l’elezione del nuovo sindaco (ris. mun. no. 277/2003);
che il
medesimo giorno __________ ha sottoscritto davanti al Giudice di pace del
circolo di __________ la dichiarazione di fedeltà alla Costituzione e alle
leggi;
che con
giudizio 11 giugno 2003 il Consiglio di Stato ha confermato le predette risoluzioni
municipali, respingendo, in quanto ammissibili, i gravami contro di esse presentati
da __________, __________ e __________; lasciata indecisa la questione di sapere
se le risoluzioni litigiose fossero delle decisioni di organi comunali impugnabili,
ai sensi dell’art. 208 cpv. 1 LOC, l’esecutivo ha in sostanza ritenuto che,
sebbene non ineccepibile dal profilo formale, la procedura che aveva portato
all’elezione di __________ non presentava vizi tali da giustificarne
l’annullamento;
che la
decisione indicava la facoltà di ricorrere contro la stessa nel termine di 15
giorni presso questo Tribunale;
che
avverso la predetta pronuncia governativa __________, __________ e __________
insorgono ora dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone
l’annullamento;
che la
Sezione degli enti locali si è astenuta dal formulare osservazioni al gravame;
dal canto suo __________ ha dichiarato di volersi rimettere al giudizio di
questo tribunale; il municipio di __________ e il Consiglio di Stato domandano
invece la reiezione dell’impugnativa;
considerato, in
diritto
che,
prima di entrare nel merito di un’istanza o di un ricorso, l’autorità esamina
d’ufficio la propria competenza (art. 3 Pamm);
che il
ricorso al Tribunale cantonale amministrativo è dato, nei casi previsti dalla
legge, contro decisioni di un dipartimento, di commissioni speciali o del
Consiglio di Stato (art. 60 cpv. 1 Pamm): la deducibilità per ricorso di una
decisione al Tribunale cantonale amministrativo è quindi regolata secondo il
cosiddetto sistema enumerativo, e non per clausola generale (Rep. 1968, pag.
204, consid. 3);
che le
risoluzioni del Consiglio di Stato sono definitive, se la legge non prevede ricorso
al Tribunale amministrativo o al Gran Consiglio (art. 55 cpv. 3 Pamm);
che la
vertenza in esame trae origine da due risoluzioni adottate dal municipio di
__________ nell’ambito della procedura che quest’ultimo ha avviato fondandosi
sulla legge sull’esercizio dei diritti politici del 7 ottobre 1998 (LEDP; RL
1.3.1.1) per la sostituzione di un municipale dimissionario (art. 70 LEDP) e la
conseguente nomina di un nuovo sindaco (art. 101 e segg. LEDP);
che la
risoluzione no. 275/2003, con cui l’esecutivo comunale ha preso atto del subingresso
di __________ a detta carica di municipale, va considerata come la proclamazione
della sua elezione, mentre che la risoluzione no. 277/2003, mediante la quale è
stata decisa la convocazione dell’assemblea popolare costituisce, a non averne
dubbio, un atto preparatorio, ai sensi dell’art. 163 cpv. 2LEDP, per l’elezione
del nuovo sindaco;
che è
pertanto a torto che nel giudizio impugnato il Governo si è interrogato preliminarmente
sulla questione di sapere se dette risoluzioni fossero delle decisioni impugnabili
ai sensi dell’art. 208 cpv. 1 LOC: il quesito non era in effetti pertinente dal
momento che entrambi gli atti si fondavano sulla LEDP;
che in
materia elettorale valgono i rimedi giuridici previsti dagli art. 161 e segg.
LEDP;
che,
giusta l’art. 163 LEDP, contro ogni atto adottato nella procedura preparatoria
di votazioni o elezioni come pure di raccolta di firme per iniziative o
referendum può essere interposto ricorso al Consiglio di Stato (cpv. 1) entro
tre giorni a contare da quello in cui fu compiuto l’atto che si intende
impugnare (cpv. 3); la legge non prevede la possibilità di contestare dinanzi
al Tribunale amministrativo le decisioni rese su ricorso dal Governo in questo
ambito;
che, per
quanto riguarda i risultati di votazioni e di elezioni, l’art. 164 LEDP stabilisce
che eventuali ricorsi devono essere inoltrati, entro 15 giorni dalla loro
pubblicazione, davanti al Consiglio di Stato (cpv. 1), il quale decide su tali
contestazioni a titolo definitivo (cpv. 2);
che,
avuto riguardo di quanto precede, il Consiglio di Stato doveva dichiarare definitiva
la propria decisione;
che
le conseguenze di un’errata indicazione delle vie ricorsuali non possono in
alcun caso rendere competente un’autorità che non lo sia ex lege (DTF 124 I
258);
che
il ricorso è pertanto irricevibile per difetto di competenza materiale di
questo Tribunale;
che,
considerata l’erronea indicazione dei mezzi e dei termini di ricorso, si prescinde
dal prelievo di una tassa di giudizio.
Per questi motivi,
visti gli art. 3, 55, 60 Pamm; 70, 101 e segg, 163 e
164 LEDP;
dichiara e pronuncia:
-
Il
ricorso è irricevibile.
-
Non
si prelevano né tasse né spese di giustizia.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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