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Numero d'incarto:
52.2003.211
Data decisione, Autorità:
30.09.2003, TRAM
Incarto n.
52.2003.211
Lugano
30 settembre 2003
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano Bernasconi, Matteo Cassina
segretario:
Athos Mecca, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 20 giugno 2003 del
Comune __________
contro
la decisione 3 giugno 2003 del Consiglio di Stato
(n. 2400), che annulla la licenza edilizia rilasciata dal municipio di
__________ alla __________ per la costruzione di uno stabile industriale
(part. n. __________, __________, __________ RF);
viste le risposte:
1 luglio 2003 del
Consiglio di Stato;
2 luglio 2003 del
Dipartimento del territorio;
19 agosto 2003 di
__________;
19 agosto 2003 di
__________;
6 settembre 2003
della __________;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
che con
decisione 10 settembre 2002 il municipio di __________ ha rilasciato alla
__________ il permesso si costruire uno stabile industriale sulle part. n. __________,
__________, __________ RF;
che con
giudizio 3 giugno 2003 il Consiglio di Stato ha annullato la predetta licenza
edilizia, accogliendo il ricorso contro di essa interposto da __________ e
dall'__________
che
contro il predetto giudizio governativo il comune di __________ è insorto davanti
al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo, per motivi che non occorre
qui riassumere, il ripristino della licenza annullata;
che la
__________ è invece rimasta acquiescente, rispettivamente, si è limitata a
condividere le tesi esposte nel ricorso dell’autorità comunale;
che
all’accoglimento del gravame si è opposto il Consiglio di Stato, postulando la
conferma del giudizio impugnato senza formulare osservazioni;
che ad
identica conclusione sono pervenuti il __________ e l'__________, contestando
in particolare la legittimazione attiva del comune ad impugnare il giudizio;
considerato, in
diritto
che la
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 LE;
che il ricorso,
tempestivo (art. 46 PAmm) può essere evaso sulla base degli atti, senza
istruttoria (art. 18 PAmm);
che
controversa è invece la legittimazione attiva del comune ricorrente;
che,
conformemente all’art. 21 cpv. 2 LE, il comune è, di per sé, legittimato ad impugnare
le decisioni del Consiglio di Stato (B. Bovay, Procédure administrative, p. 490
segg.; Adelio Scolari, Commentario, II. ed., ad art. 21 LE, n. 954);
che il
ricorso del comune presuppone in ogni caso che l’insorgente possa ritrarre un
vantaggio pratico dall’eventuale accoglimento dell’impugnativa (F. Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege,
p. 164);
che il
diritto di ricorrere del comune non è dato contro una decisione che annulla una
licenza edilizia ove l’interessato abbia rinunciato ad impugnare detta
decisione (Scolari, op. cit., n. 957 e giurisprudenza citata);
che in
simile evenienza il ricorso può essere considerato privo d’oggetto, ritenuto
che l’istante, rinunciando ad impugnare la decisione, ha disposto dell’oggetto
della lite in modo vincolante anche per gli altri partecipanti alla procedura
(Scolari, op. cit., n. 957);
che nella
fattispecie il ricorso è divenuto privo d'oggetto, considerato che la
__________, omettendo di impugnare il giudizio del Consiglio di Stato, ha
rinunciato a chiedere il ripristino della licenza edilizia annullata;
che
l’adesione della __________ al ricorso presentato dal comune, manifestata in
sede di osservazioni, non le giova in quanto la procedura amministrativa non
conosce l’istituto del ricorso adesivo;
che la
rilasciataria della licenza, avendo rinunciato ad impugnare la decisione del
Consiglio di Stato, è quindi venuta a trovarsi nella stessa situazione in cui
si trova chi ritira la domanda di costruzione;
che, in
questo modo, la __________ ha pertanto disposto dell’oggetto della lite in
maniera vincolante anche per gli altri partecipanti alla procedura;
che,
visto quanto precede, il ricorso va stralciato dai ruoli senza ulteriori
formalità siccome diventato privo d'oggetto;
che, dato
l'esito, si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia; le ripetibili, commisurate
ai valori in gioco (fr. 26'000'000.-) ed al lavoro occasionato dall'impugnativa
alle organizzazioni resistenti per l'allestimento dell'allegato di risposta,
sono invece poste a carico del comune secondo soccombenza (art. 28 e 31 PAmm);
per questi motivi,
visti gli art. 21 LE; 3, 18, 28, 31, 60, 61 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
-
Il
ricorso è stralciato dai ruoli siccome privo d'oggetto.
-
Non si preleva
tassa di giustizia. Il comune di __________ rifonderà alle organizzazioni
resistenti fr. 2'000.- a titolo di ripetibili.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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