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Numero d'incarto:
52.2003.210
Data decisione, Autorità:
30.07.2003, TRAM
Incarto n.
52.2003.210
Lugano
30 luglio 2003
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano Bernasconi e Werner Walser
segretario:
Thierry Romanzini, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 18 giugno 2003 di
patrocinato dall'avv. __________
Contro
la risoluzione 27 maggio 2003 (n. 2317) del
Consiglio di Stato, che ha respinto l'impugnativa presentata dall'insorgente
avverso la decisione 14 marzo 2003 del Dipartimento delle istituzioni,
Sezione dei permessi e dell'immigrazione, in materia di rilascio di un permesso
di dimora a titolo di ricongiungimento famigliare e per scopo di cura;
viste le risposte:
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Il
cittadino algerino __________ è entrato la prima volta in Svizzera il 25 aprile
2002 tramite un visto turistico della durata di 90 giorni per rendere visita
alla figlia __________, di nazionalità elvetica.
Il 22 agosto 2002, la Sezione dei permessi e
dell'immigrazione del Dipartimento delle istituzioni ha respinto la domanda del
ricorrente volta a ottenere un permesso di dimora per ricongiungersi la figlia,
in quanto nel proprio Paese d'origine, dove egli aveva sempre vissuto,
risiedevano altri suoi figli e il suo trasferimento in Svizzera non appariva
pertanto necessario.
La decisione è stata resa sulla base degli
art. 4 e 16 LDDS, 36 e 37 OLS, 8 ODDS.
Il 30 agosto 2002, l'insorgente è tornato in
Algeria.
B. a)
Rientrato in Svizzera il 23 novembre 2002 tramite un visto turistico della
durata inderogabile di 55 giorni, il 6 dicembre successivo __________ ha
nuovamente chiesto al dipartimento il rilascio di un permesso di dimora a
titolo di ricongiungimento famigliare, invocando nel corso della procedura la
parità di trattamento con l'accordo 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera
e la Comunità europea, nonché i suoi Stati membri, sulla libera circolazione
delle persone (ALC).
b) Con decisione 14 marzo 2003 la Sezione
dei permessi e dell'immigrazione non è entrata nel merito della domanda di __________,
perché egli era entrato in Svizzera tramite un semplice visto turistico.
Lo ha quindi invitato a presentare l'istanza
presso una rappresentanza consolare elvetica all'estero.
La risoluzione, con la quale l'autorità gli
fissava un termine con scadenza il 30 aprile 2003 per lasciare il territorio
cantonale, è stata fondata sugli art. 4 e 16 LDDS, 36 e 37 OLS e 8 ODDS.
C. Con
giudizio 27 maggio 2003 il Consiglio di Stato ha confermato la suddetta risoluzione
respingendo, per quanto ricevibile, l'impugnativa interposta da __________.
L'Esecutivo cantonale ha ritenuto anch'esso
che il ricorrente non avesse rispettato la procedura per il rilascio del
permesso richiesto giusta l'art. 11 OEnS.
Entrando nel merito della vertenza, il
Governo ha considerato quale riesame la domanda dell'insorgente, in quanto
inoltrata poco più di 3 mesi dopo la precedente decisione di diniego del
permesso. Ha ritenuto che gli asseriti problemi di salute invocati in quella
sede, mai comprovati, non fossero tali da poter concedere l'autorizzazione
richiesta. Tanto più che con la figlia egli non si trovava in un rapporto di dipendenza
e non poteva pertanto prevalersi della protezione della vita privata e famigliare
sancita dall'art. 8 CEDU. Infine, il Consiglio di Stato ha escluso che egli potesse
far valere la violazione del principio di uguaglianza rispetto all'ALC o di
altra normativa applicabile nella fattispecie.
Alla cifra 3 del dispositivo della
risoluzione veniva indicato che la stessa era definitiva.
D. Contro la
predetta pronunzia governativa, __________ si aggrava ora davanti al Tribunale
cantonale amministrativo chiedendo di annullarla e postulando il rilascio di un
permesso di dimora a titolo di ricongiungimento famigliare e a scopo di cura.
Sarebbe formalismo eccessivo, sostiene il
ricorrente, costringerlo a uscire dal territorio elvetico per presentare la
domanda di soggiorno.
Nel merito, invoca imprecisati problemi di
salute e ritiene che nel caso in esame trovi applicazione l'ALC a seguito del
suo legame con la figlia cittadina svizzera.
E. All'accoglimento
del gravame si oppongono sia il dipartimento sia il Consiglio di Stato con
argomenti di cui si dirà, per quanto necessario, in seguito.
F. Il 15
luglio 2003 il ricorrente ha chiesto di replicare.
Il Tribunale non ha dato seguito alla
richiesta per i motivi che verranno esposti nei successivi considerandi.
Considerato, in
diritto
- 1.1. In
materia di diritto degli stranieri la competenza del Tribunale cantonale amministrativo
a statuire in merito ai gravami inoltrati avverso le decisioni del Consiglio di
Stato (art. 3 PAmm) è data soltanto nella misura in cui queste ultime possono
essere impugnate con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale
(art. 10 lett. a LALPS).
1.2. Giusta l'art. 100 cpv. 1 lett. b n. 3
OG, in ambito di polizia degli stranieri il ricorso di diritto amministrativo
al Tribunale federale non è esperibile contro il rilascio o il rifiuto di
permessi al cui ottenimento la legislazione federale non conferisce un diritto.
L'art. 4 LDDS sancisce che l'autorità
competente decide liberamente, nei limiti delle disposizioni della legge e dei
trattati con l'estero, in merito alla concessione del permesso di dimora o di
domicilio.
Lo straniero ha quindi un diritto
all'ottenimento di siffatto permesso solo laddove tale pretesa si fonda su una
disposizione particolare del diritto federale o un trattato internazionale (DTF
127 II 60 consid. 1a, 126 II 425 consid. 1 con rinvii).
1.3. Non esiste alcun trattato tra la
Confederazione svizzera e la Repubblica democratica e popolare di Algeria dal
quale potrebbe scaturire un diritto al rilascio di un permesso di dimora in
favore dell'insorgente.
1.4. Il ricorrente non può prevalersi di una
norma di diritto federale al fine di ottenere il rinnovo del proprio permesso
di dimora.
Maggiorenne, egli non può invocare infatti
il ricongiungimento famigliare ai sensi dell'art. 17 LDDS, applicabile per
analogia ai figli stranieri minorenni di cittadini svizzeri.
Nemmeno l'Ordinanza che limita l'effettivo
degli stranieri (OLS; RS 823.21) conferisce un diritto all'ottenimento di un
permesso di dimora. E' vero che in una precedente sentenza questo Tribunale era
entrato nel merito di un ricorso fondato sull'art. 39 OLS (ricongiungimento
famigliare), ma è altrettanto vero che la vertenza concerneva la revoca
di un permesso di dimora (STA 15 aprile 1998 in re T.E.M., DTF 2P.418/1997).
1.5. Lo straniero può, a seconda delle
circostanze, prevalersi del diritto al rispetto della vita privata e familiare
garantito dall'art. 8 CEDU. Affinché tale norma sia applicabile, occorre
tuttavia che tra lo straniero che domanda un permesso di dimora e la persona
della sua famiglia che beneficia del diritto di risiedere in Svizzera
(cittadino elvetico o straniero titolare di un permesso di domicilio) esista
una relazione stretta, intatta, che sia effettivamente vissuta (DTF 122 II 5
consid. e; 119 Ib 93 consid. 1b). Le relazioni familiari protette dall'art. 8
CEDU sono anzitutto quelle tra coniugi e quelle tra genitori e figli minorenni,
che vivono in comunione domestica. Trattandosi di persone che non fanno parte
del nucleo familiare vero e proprio e con le quali non vi è (più), di regola,
una comunione domestica, vi è una relazione familiare protetta quando lo
straniero che domanda un permesso di soggiorno si trova nei confronti del
familiare che risiede in Svizzera in un rapporto così stretto che si deve
parlare di un vero e proprio rapporto di dipendenza. Una tale relazione può
risultare dalla necessità di specifiche cure o da un bisogno di assistenza
come, ad esempio, in caso di handicap fisico o psichico oppure in caso di grave
malattia; trattandosi di persone anziane, vi è un tale rapporto quando le
stesse non possono più vivere in modo indipendente o necessitano di cure a
causa della loro età (DTF 120 Ib 261 consid. 1e). In mancanza di un tale
rapporto di dipendenza, il rifiuto dell'autorizzazione non lede l'art. 8 CEDU e
il ricorso di diritto amministrativo è irricevibile (DTF 120 Ib 260 consid. 1d;
115 Ib 4 consid. 2).
1.6. In concreto, il primo presupposto per
poter invocare l'art. 8 CEDU è dato, perché la figlia del ricorrente,
__________, è cittadina svizzera.
Per contro, non è dimostrato che
l'insorgente si trovi in uno stato di dipendenza con la figlia. Non risulta
infatti che __________ necessiti di cure. Al di là di quanto asserito nel
ricorso, peraltro in modo assai generico, non emerge dagli atti che il ricorrente
dipenda strettamente dalla figlia residente in Svizzera, se non finanziariamente,
mentre nel suo Paese d'origine vivono altri suoi 8 figli. Di conseguenza, egli
non potrebbe invocare l'art. 8 CEDU.
Sapere quale sia la natura e l'intensità
della loro relazione famigliare può quindi rimanere indeciso.
1.7. A torto l'insorgente invoca
l'applicazione dell'accordo 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera e la
Comunità europea, nonché i suoi Stati membri, sulla libera circolazione delle
persone con il relativo Allegato I, entrato in vigore il 1° giugno 2002 (ALC;
RS 0.142.112.681).
Come precisato in una recente sentenza dal
Tribunale federale, la regolamentazione in materia di ricongiungimento
famigliare prevista dall'ALC è applicabile unicamente alle fattispecie che
hanno una connotazione transfrontaliera, per cui non sono di principio
legittimati ad invocare tali norme i familiari di un cittadino elvetico
residente in Svizzera provenienti da uno Stato terzo non appartenente alla CE
(DTF 129 II 249, consid. 4).
Per quanto riguarda l'adattamento dei
diritti dei cittadini svizzeri in materia di ricongiungimento famigliare alla
regolamentazione più liberale prevista dall'ALC sulla base del principio di uguaglianza
rispettivamente del divieto di discriminazione, l'alta Corte federale ha
considerato possibile rimediare ad una simile discriminazione nel quadro
dell'esercizio del potere di apprezzamento di cui dispongono le autorità di
polizia degli stranieri (DTF precitato, consid. 5). Tuttavia, tale facoltà non
conferisce un diritto all'ottenimento di un permesso di soggiorno nel nostro
Paese.
-
In esito
alle considerazioni che precedono, il ricorso dev'essere pertanto dichiarato
irricevibile per difetto di competenza di questo Tribunale a statuire sul
gravame, senza che occorra esaminarne la tempestività.
-
Tassa e
spese di giustizia sono poste a carico della parte soccombente (art. 28 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 100 cpv. 1
lett. b n. 3 OG; 10 lett. a LALPS; 3, 28, 43, 60, 61 PAmm; 8 CEDU; 4 LDDS;
l'OLS; l'ALC;
dichiara
e pronuncia:
-
Il ricorso
è irricevibile.
-
La tassa e
le spese di giustizia, per complessivi di fr. 800.–, sono poste a carico del ricorrente.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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