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Numero d'incarto:
52.2003.190
Data decisione, Autorità:
13.08.2003, TRAM
Incarto n.
52.2003.190
Lugano
13 agosto 2003
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano Bernasconi e Matteo Cassina
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 11 giugno 2003 di
rappr. dal __________
contro
la risoluzione 27 maggio 2003 (n. 2324) del
Consiglio di Stato, che ha respinto l'impugnativa presentata dall'insorgente
avverso la decisione 22 aprile 2003 del Dipartimento delle istituzioni,
Sezione dei permessi e dell'immigrazione, in materia di revoca del permesso
di dimora;
viste le risposte:
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Il
cittadino di Serbia e Montenegro (Kosovo) __________ è entrato la prima volta
in Svizzera nel settembre 1998, illegalmente, chiedendo l'asilo.
Il 7
gennaio 2000, l'Ufficio federale dei rifugiati ha respinto tale domanda, per
cui il 30 maggio successivo, egli ha lasciato il nostro Paese.
B. Il 16
agosto 2001 __________ si è sposato nel proprio Paese d'origine con la connazionale
__________, titolare di un permesso di domicilio in Svizzera.
A seguito
del matrimonio, l'insorgente è stato autorizzato a ricongiungersi con la moglie
nel nostro Paese. Giunto sul suolo elvetico il 26 febbraio 2002, egli ha ottenuto
un permesso di dimora annuale, in seguito rinnovato fino al 25 febbraio 2004.
Dal marzo
2002, l'interessato lavora come aiuto cuoco presso lo snack bar __________ a
__________.
C. a) Il 3
marzo 2003 la moglie del ricorrente ha notificato alla Sezione dei permessi e
dell'immigrazione del Dipartimento delle istituzioni la modifica dei dati
relativi all'indirizzo nel permesso di domicilio indicando di essersi separata
dal marito, dal quale voleva ottenere il divorzio, e di essersi trasferita
all'inizio del mese presso i propri genitori.
b)
Fondandosi sulle premesse emergenze, con decisione 22 aprile 2003 il dipartimento
ha revocato il permesso di dimora a __________, fissandogli un termine con
scadenza il 31 maggio 2003 per lasciare il territorio cantonale.
La
decisione è stata resa sulla base degli art. 4, 9, 12, 16, 17 LDDS e 8 ODDS.
D. Con giudizio
27 maggio 2003 il Consiglio di Stato ha confermato la suddetta risoluzione,
respingendo l'impugnativa contro di essa interposta da __________.
Respinte
le censure di violazione del diritto di essere sentito sollevate dall'insorgente,
il Governo ha rilevato che dal marzo 2003 non sussisteva più una comunione coniugale
di fatto tra i coniugi __________. Visto che la relazione coniugale non era più
intatta, ha soggiunto l'Esecutivo cantonale, l'interessato non poteva invocare
la protezione sancita dall'art. 8 CEDU.
Infine,
ha ritenuto conforme al principio della proporzionalità la decisione di
revocare il permesso di dimora all'insorgente, considerando esigibile il suo
rientro nel Paese d'origine.
E. Contro la
predetta pronunzia governativa, __________ si aggrava ora davanti al Tribunale
cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento.
Si duole
anche in questa sede della violazione del suo diritto di essere sentito, rimproverando
al dipartimento di aver revocato il suo permesso di dimora senza averlo
preventivamente interpellato.
Nel
merito, non esclude di riconciliarsi con la moglie, sostenendo che la
separazione dalla stessa è verosimilmente provvisoria. Chiede pertanto di
concedere l'effetto sospensivo al ricorso almeno sino alla fine di agosto 2003.
Ritiene
inesigibile il suo rientro nel Kosovo per motivi pratici e finanziari. Adduce
che la sua presenza nel nostro Paese sarebbe necessaria per intraprendere
l'azione di divorzio nei confronti della moglie, qualora quest'ultima non
intendesse ripristinare la comunione domestica.
Sottolinea
di essere ben integrato e di lavorare con piena soddisfazione del datore di
lavoro.
F. All'accoglimento
del gravame si oppongono sia il dipartimento sia il Consiglio di Stato con
argomenti di cui si dirà, per quanto necessario, in seguito.
Considerato, in
diritto
- 1.1. In
materia di diritto degli stranieri la competenza del Tribunale cantonale amministrativo
a statuire in merito ai gravami inoltrati avverso le decisioni del Consiglio di
Stato è data soltanto nella misura in cui queste ultime possono essere
impugnate con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale (art. 10
lett. a LALPS).
1.2. In
concreto, il 22 aprile 2003 il dipartimento ha revocato il permesso di dimora
valido sino al 25 febbraio 2004 di __________. Contro questo genere di provvedimenti
è, in linea di principio, ammissibile il ricorso di diritto amministrativo al
Tribunale federale (v. art. 101 lett. d in relazione con l'art. 100 cpv. 1
lett. b n. 3 OG). Di conseguenza, anche la competenza di questo Tribunale a
statuire in merito all'impugnativa inoltrata dall'insorgente è data.
1.3. Il
gravame in oggetto, tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm) e presentato da una
persona senz'altro legittimata a ricorrere (art. 43 PAmm), è ricevibile in
ordine e può essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv.
1 PAmm).
- L'insorgente
si duole della violazione del diritto di essere sentito, per il fatto che il
dipartimento non l'ha interpellato prima dell'emanazione del provvedimento impugnato.
2.1. La
natura ed i limiti del diritto di essere sentito sono determinati innanzi tutto
dalla normativa procedurale cantonale. Se questa risulta insufficiente, valgono
le garanzie minime dedotte dall'art. 29 Cost., norma che assicura
all'interessato il diritto di esprimersi su tutti i punti essenziali di un
procedimento prima che sia emanata una decisione e che gli garantisce anche il
diritto di partecipare all'assunzione delle prove, di conoscere i risultati
delle stesse, di determinarsi a riguardo e di avanzare offerte di prova (DTF
120 Ib 379, 118 Ia 17; STF 7 giugno 1996 in re M.).
2.2. Nel
caso concreto, la critica sollevata dal ricorrente non appare del tutto infondata.
La Sezione dei permessi e dell’immigrazione ha pronunciato il provvedimento di
revoca litigioso, fondandosi essenzialmente sulle informazioni che le erano
state trasmesse il 3 marzo 2003 dalla moglie dell’insorgente in merito
all’avvenuta separazione di fatto della coppia. Trattandosi di una comunicazione
proveniente da una terza persona, l’autorità avrebbe dovuto dar modo a
__________ di determinarsi sul contenuto della medesima prima di adottare
qualsiasi decisione nei suoi confronti.
Nella misura in cui l’autorità di prime cure ha tralasciato di fare ciò, essa
ha disatteso il diritto di essere sentito del ricorrente. Tutto questo non
consente però ancora di annullare l’intera procedura. Si deve in effetti
considerare che __________ ha potuto prendere posizione sulla decisione di
revoca del permesso di dimora e sui fatti che hanno determinato la sua adozione
nell’ambito del suo gravame al Consiglio di Stato, il quale dispone su questo
aspetto di pieno potere cognitivo. Per questo motivo, il suddetto vizio
procedurale è stato sanato nel corso di procedura.
Di
conseguenza, la censura non può essere accolta.
- Nel
merito, il ricorrente sostiene che non sarebbero date le condizioni per
revocargli il permesso di dimora.
3.1.
L'art. 9 cpv. 2 lett. b LDDS dispone che il permesso di dimora può essere revocato,
tra l'altro, quando non venga adempiuta una condizione imposta all'atto della
sua concessione.
Gli
impegni assunti dallo straniero nel corso della procedura di autorizzazione e
le dichiarazioni da lui fatte, segnatamente in merito allo scopo della dimora,
si considerano come condizioni impostegli dall'autorità (art. 10 cpv. 3 ODDS).
L'art. 17 cpv. 2 LDDS prima frase dispone che lo straniero sposato con una
persona in possesso del permesso di domicilio ha diritto alla proroga del
permesso di dimora, fintanto che vive con il coniuge.
Giova
ricordare che l'unione coniugale deve sussistere sia giuridicamente che di
fatto (cfr. "Istruzioni e commenti sull'entrata, la dimora e il domicilio
degli stranieri in Svizzera", n. 643, emanate dall'UFDS, stato giugno
2000). Da questo profilo l’art. 17 cpv. 2 LDDS è più restrittivo rispetto
all’art. 7 cpv. 2 LDDS, secondo il quale è sufficiente l’esistenza di un
matrimonio formale. Poco importa il motivo in virtù del quale i coniugi non
vivono (più) insieme, purché non si tratti di una separazione di breve durata
(cfr. Alain Wurzburger, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière
de police des étrangers, in: RDA1997 I pag. 278).
3.2. In
concreto, __________ è entrato in Svizzera il 26 febbraio 2002 per ricongiungersi
con la moglie __________. Per questo motivo, egli ha ottenuto un permesso di
dimora in virtù dell'art. 17 cpv. 2 LDDS. Dal marzo 2003, tuttavia, i coniugi
__________ non vivono più insieme.
Ora,
contrariamente a quanto asserito dal ricorrente, nessun elemento agli atti permette
di ritenere che questa separazione, che dura ormai da oltre cinque mesi, sia
provvisoria. Non è certo il fatto che la moglie del ricorrente, apprendista,
abbia lasciato l’abitazione coniugale e si sia trasferita presso i propri
genitori che consente di avvalorare questa tesi. Del resto, l’insorgente non
può pretendere che l'autorità sospenda la propria decisione, facendola
dipendere dalla volontà della moglie di ricomporre la comunione domestica.
Ne consegue
che è venuto meno lo scopo del soggiorno dell'insorgente in Svizzera e con esso
la ragione che a suo tempo aveva giustificato il rilascio del permesso di
dimora.
- Occorre
ora verificare la proporzionalità del provvedimento di revoca dell'autorizzazione
di soggiorno pronunciato dalla Sezione dei permessi e dell'immigrazione.
4.1. In
materia di ritiro dei permessi accordati a stranieri, la LDDS conferisce all'autorità
amministrativa un ampio margine di apprezzamento, censurabile - perlomeno da parte
di questo Tribunale - soltanto quando la stessa sconfina con la propria decisione
in un eccesso o in un abuso di potere (cfr. DTF 112 Ib 478).
4.2.
__________ risiede da circa un anno e mezzo nel nostro Paese. Il suo soggiorno
va quindi considerato di breve durata.
Inoltre
egli ha tutti i suoi legami famigliari, sociali e culturali in Kosovo, dove è
nato e cresciuto e risiedeva prima di giungere in Svizzera. Nel suo Paese
d'origine vivono peraltro ancora i suoi genitori e altri familiari.
Il semplice fatto che egli si senta ben integrato nel nostro cantone non
permette di pervenire a delle conclusioni a lui più favorevoli.
Il ricorrente ha ottenuto un permesso di dimora al fine di vivere con la moglie
e non per altri motivi. Il fatto che egli sia stato autorizzato a svolgere
un'attività lucrativa in Svizzera, è quindi soltanto una conseguenza
dell’unione coniugale e non costituisce lo scopo del suo soggiorno, ragione per
cui non è nel presente ambito determinante; né tanto meno può apparire di particolare
rilievo il fatto che egli dovrà se del caso partecipare alla causa in Pretura
contro la moglie: infatti nulla gli impedirà di farsi rappresentare o di
chiedere un nulla osta per tale motivo.
4.3. La
Sezione dei permessi e dell'immigrazione non ha pertanto disatteso le disposizioni
legali invocate, revocando il permesso di soggiorno all'interessato. La
decisione censurata non procede in particolare da un esercizio abusivo del
potere di apprezzamento che la legge riserva all'autorità di polizia degli stranieri
in ordine alla valutazione dell'adeguatezza della misura adottata.
-
Infine, il
ricorrente non può prevalersi di una disposizione particolare del diritto federale
né di una convenzione multilaterale o di un trattato bilaterale da cui potrebbe
derivare un diritto al rinnovo di un permesso di dimora e non procedere alla
revoca.
-
Sulla
scorta di quanto precede, il ricorso va respinto.
Visto
l'esito del gravame, la relativa domanda di concessione dell'effetto sospensivo
diviene priva d'oggetto.
- La tassa
di giustizia e le spese seguono la soccombenza (art. 28 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 9 cpv. 2, 17 cpv. 2 LDDS; 100 cpv. 1
lett. b n. 3, 101 lett. d OG; 10 lett. a LALPS; 3, 18, 28, 43, 46, 47, 60 e 61
PAmm;
dichiara
e pronuncia:
-
Il ricorso
è respinto.
-
La tassa di
giustizia e le spese, di complessivi fr. 800.–, sono a carico del ricorrente.
-
Contro la
presente decisione è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale
a Losanna nel termine di 30 giorni dall'intimazione.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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