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Numero d'incarto:
52.2003.189
Data decisione, Autorità:
28.08.2003, TRAM
Incarto n.
52.2003.189
Lugano
28 agosto 2003
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano Bernasconi, Matteo Cassina
segretaria:
Sonia Giamboni, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 10 giugno 2003 del
patrocinato da: avv. __________
contro
la decisione 20 maggio 2003 del Consiglio di Stato
(n. 2215), che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la risoluzione
11 febbraio 2003 del municipio di __________ che nega la licenza edilizia in
sanatoria per la formazione di un posteggio sulla part. __________ RF e
ordina l'immediato divieto d'uso del fondo quale posteggio;
viste le risposte:
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
che il
ricorrente __________ è proprietario del fondo n. __________ RF di __________,
sito all'estremità della zona residenziale media soggetta a piano particolareggiato;
che il
sedime, per la maggior parte adibito ad orto, confina a sud con la zona denominata
"nucleo di risanamento" e a est con la strada di proprietà del comune
(__________, part. n. __________ RF), la quale lo separa da un quartiere pure inserito
nel nucleo di risanamento; in prossimità di tale passaggio, il fondo è
vincolato da due punti di vista principali;
che finora il municipio non ha ancora
allestito alcun piano particolareggiato relativo alla zona in cui è inserito il
mappale del ricorrente;
che l'insorgente ha autorizzato il signor
__________, proprietario del fondo contiguo n. __________ RF, a parcheggiare la
sua auto su un angolo della part. n. __________;
che su ordine del municipio, il 7 ottobre
2002 il __________ ha inoltrato una domanda di costruzione in sanatoria per la
presunta trasformazione abusiva di parte del fondo in area di posteggio;
che al rilascio della medesima si sono
opposti __________ e __________, proprietari dei fondi n. __________, rispettivamente
n. __________ RF;
che l'11 febbraio 2003 l'autorità comunale
ha negato la licenza edilizia postulata, ordinando contemporaneamente il
divieto immediato dell'uso del fondo quale posteggio, sotto comminatoria
dell'art. 292 CPS;
che con giudizio 20 maggio 2003 il Consiglio
di Stato ha confermato il provvedimento, respingendo l'impugnativa contro di
esso inoltrata dal __________;
che il Governo, dopo aver accertato che la
creazione del posteggio è soggetta alla procedura della notifica, ha negato la
concessione della relativa licenza edilizia, ritenendo che il fondo in
questione debba essere considerato non edificabile, a norma dell'art. 40 cpv. 5
NAPR;
che contro il predetto giudizio governativo
il soccombente si aggrava davanti a Tribunale cantonale amministrativo,
chiedendone l'annullamento;
che, secondo il ricorrente, la semplice
utilizzazione di un angolo del suo fondo quale posteggio non costituirebbe un
cambiamento di destinazione soggetto a licenza edilizia; l'art. 40 cpv. 5 NAPR sarebbe
inoltre applicabile unicamente in caso di edificazione di opere che possono
essere rimosse solo con grande difficoltà mentre costituirebbe abuso di diritto
invocare tale disposizione nel caso concreto; l'uso del fondo come posteggio,
che non ha comportato alcun intervento edilizio, potrebbe in effetti essere
soppresso in ogni momento e non sarebbe in alcun modo di pregiudizio all'attuazione
del piano particolareggiato; il municipio avrebbe altresì potuto concedere la
licenza edilizia a titolo di precario;
che all'accoglimento del ricorso si
oppongono il Consiglio di Stato e il municipio senza formulare particolari
osservazioni;
__________ e __________, opponenti e
resistenti nel procedimento dinnanzi al Consiglio di Stato, non hanno
presentato l'allegato di risposta nel termine loro assegnato.
considerato, in
diritto
che la
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 LE;
che la legittimazione attiva del ricorrente,
direttamente e personalmente toccato dal giudizio impugnato, è certa;
che il ricorso, tempestivo, è dunque
ricevibile in ordine;
che il giudizio può essere reso sulla base
degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm);
che lo stazionamento regolare e duraturo di
veicoli su un fondo adibito ad orto configura un cambiamento di destinazione;
si tratta in effetti di un'utilizzazione che ne modifica le condizioni di
fruizione in misura rilevante dal profilo della polizia delle costruzioni (cfr.
STA inedita del 21 agosto 2002 in re N.S.);
che nell'evenienza concreta, per ammissione
del ricorrente stesso - che ha autorizzato un terzo ad usare un angolo del suo
fondo come posteggio - è dunque pacifica la sussistenza di un cambiamento di
destinazione;
che irrilevante, a tale proposito, è il
fatto che il terreno non sia stato sistemato; altrettanto priva di rilievo è la
circostanza che l'uso sia limitato al posteggio di una sola autovettura:
decisiva è soltanto l'utilizzazione che è venuta ad istaurarsi sullo stesso
senza la necessaria autorizzazione;
che giusta l'art. 40 cpv. 5 NAPR fino
all'approvazione del piano particolareggiato, la zona residenziale in questione
non è edificabile;
che lo scopo di tale norma consiste senza
dubbio nel mantenere intatta la zona ai fini dell'attuamento, senza alcun
impedimento, di un eventuale piano particolareggiato;
che la concessione a titolo precario di una
licenza edilizia non entra in considerazione ove sia suscettibile di
condizionare la realizzazione del piano; non deve in particolare diventare il
mezzo per chiedere la modifica del piano al fine di assicurare la conservazione
dell'opera (Scolari, Commentario, ad art. 43 LALPT, n. 400);
che la clausola precaria, in quanto
condizione di un'autorizzazione eccezionale, non dispensa comunque l'autorità
dall'obbligo di fondare la deroga su un'esplicita base legale (RDAT I-1991, n.
44);
che in concreto nessuna disposizione del PR
di __________ permette al municipio di autorizzare costruzioni in deroga al divieto
di edificare prescritto dall'art. 40 cpv. 5 NAPR;
che d'altra parte la __________, che
rappresenta l'unica via d'accesso per il fondo, non è nemmeno contemplata dal
piano del traffico: il suo utilizzo è limitato all'accesso pedonale o quale
area di carico e scarico, per cui concedere l'autorizzazione edilizia equivarrebbe
vanificare la regolamentazione che prevede un uso circoscritto della strada;
che, così stando le cose, la decisione di
diniego della licenza edilizia va confermata e il ricorso respinto;
che la tassa di giustizia segue la
soccombenza (art. 28 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 1, 21 LE; 40 cpv. 2 e 5 NAPR di
__________; 3, 18, 28, 60, 61 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
-
Il ricorso
è respinto.
-
La tassa di
giustizia di fr. 500.-- è a carico del ricorrente.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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