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Numero d'incarto:
52.2003.182
Data decisione, Autorità:
29.09.2003, TRAM
Incarto n.
52.2003.182
Lugano
29 settembre 2003
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano Bernasconi, Matteo Cassina
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 3 giugno 2003 della
patrocinata da: avv. __________
contro
la decisione 13 maggio 2003 del Consiglio di Stato,
n. 2100, che respinge l'impugnativa presentata dalla __________ contro la decisione
14 febbraio 2003 con cui il municipio di __________ - __________ le ha negato
l'autorizzazione edilizia per l'aggiornamento tecnico di un impianto di
telefonia mobile sulla part. n. __________ RFD __________, di proprietà della
__________;
viste le risposte:
-
11 giugno 2003 del
Consiglio di Stato;
-
18 giugno 2003 del
municipio di __________;
-
1 luglio 2003 di
__________ e __________;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Il 2
dicembre 2002, la __________ ha chiesto al Municipio di __________ il permesso
di aggiornare dal profilo tecnico l'impianto d'antenna per la diffusione dei segnali
per la radiocomunicazione mobile posto sul tetto della centrale telefonica, situata
nella zona industriale e artigianale (part. n. __________ RF), a lato dell'autostrada
N2. L'intervento prevede la sostituzione delle tre antenne, alte m 17.10 e risalenti
alla tecnologia NATEL C, con un pilone di supporto, alto m 23.00 e posato direttamente
a terra sul lato ovest dell'edificio, ad una distanza di m 4.05 dall'antistante
strada comunale, sul quale verrebbero applicate le nuove antenne di telefonia
mobile GSM e UMTS.
Alla
domanda si sono opposti i coniugi __________, proprietari di un fondo vicino,
che hanno contestato l'impianto dal profilo delle immissioni elettromagnetiche
prodotte.
Il 30
gennaio 2003, il Dipartimento del territorio, esperite le necessarie verifiche,
ha preavvisato favorevolmente l'intervento, ritenendolo rispettoso delle
normative applicabili in materia di protezione dell'ambiente.
Il 14
febbraio 2003 il municipio ha negato l'autorizzazione richiesta, ritenendo che
l'impianto superasse l'altezza massima di m 10.50, prescritta dall’art. 51 NAPR
per le infrastrutture previste nella zona industriale e artigianale Ia.
B. Con
giudizio 13 maggio 2003 il Consiglio di Stato ha confermato il provvedimento,
respingendo l'impugnativa contro di esso interposta dalla __________.
Accertato
che l'impianto è conforme alla funzione della zona d'utilizzazione e che rispetta
le prescrizioni dell'ORNI, il Governo ha anzitutto ritenuto che l’impianto superasse
l'altezza massima fissata dall'art. 51 NAPR per gli edifici.
Dopo aver
rilevato che questa norma permette di concedere deroghe all'altezza per i corpi
tecnici, il Consiglio di Stato ha poi ritenuto che la sua ragguardevole altezza
escludesse anche la possibilità di autorizzarlo in via d'eccezione.
C. Contro il
predetto giudizio governativo, la __________ insorge davanti al Tribunale
cantonale amministrativo, postulando il rilascio della licenza edilizia
rifiutata.
La
ricorrente nega in sostanza che alla fattispecie torni applicabile l'altezza
massima prescritta dall'art. 51 NAPR. L'impianto in oggetto sarebbe un corpo
tecnico e beneficerebbe di conseguenza di una deroga di altezza. L'unico limite
che il controverso supporto dovrebbe rispettare sarebbe quello dettato dalle
sue esigenze di funzionalità. Anche nella denegata ipotesi in cui la struttura
in oggetto dovesse essere ritenuta una costruzione principale, soggiunge
l'insorgente, essa non dovrebbe essere sottoposta ai limiti di altezza, facendo
parte della categoria di costruzioni che, per giurisprudenza, non sono
sottoposte a tali parametri, non avendo un ingombro parificabile a quello di un
edificio.
D. All'accoglimento
del ricorso si oppone il Consiglio di Stato, che non formula osservazioni.
Ad
identica conclusione perviene il municipio, che nega alla struttura il
carattere di corpo tecnico, non essendo funzionalmente connessa alla centrale
telefonica. L’autorità comunale contesta in particolare la tesi secondo cui il
pilone di sostegno, tenuto conto del suo ingombro effettivo, non sarebbe
sottoposto a limiti di altezza, come nel caso delle antenne. L'impianto dovrebbe
quindi sottostare al limite fissato dall'art. 51 NAPR.
I vicini
opponenti si sono rimessi al giudizio del Tribunale cantonale amministrativo.
Considerato, in
diritto
- La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo, la legittimazione attiva dell'insorgente
e la tempestività dell'impugnativa sono incontestabilmente date dagli art. 21
LE, 43 e 46 PAmm.
Il
ricorso è pertanto ricevibile in ordine e può essere deciso sulla base degli
atti senza procedere ad accertamenti istruttori (art. 18 cpv. 1 PAmm).
- 2.1.
Controversa, in concreto, è unicamente l’altezza dell’impianto. Il municipio
non mette in discussione le considerazioni sviluppate dal Consiglio di Stato in
merito alla conformità di zona ed alle radiazioni elettromagnetiche prodotte.
2.2. Il
limite d'altezza delle costruzioni è un parametro edilizio di primaria
importanza. Esso definisce in particolare gli ingombri delle costruzioni, in
modo da assicurare, in concorso con le norme sulle distanze, la salubrità degli
insediamenti, dal profilo dell'illuminazione e dell'aerazione naturali. Indirettamente,
esso determina inoltre la morfologia degli insediamenti, contenendone l'impatto
sul quadro del paesaggio.
Secondo
l'art. 40 cpv. 1 LE, l'altezza di un edificio si misura a partire dal terreno sistemato
al punto più alto del filo superiore del cornicione di gronda o del parapetto.
Riservato il caso in cui l'ordinamento edilizio concretamente applicabile
stabilisca anche un'altezza massima dei colmi, dalla definizione di questo
criterio di misurazione si evince che, per principio, gli spioventi dei tetti a
falde non vengono presi in considerazione ai fini della determinazione delle
altezze. Salvo diversa, esplicita disposizione, sfuggono inoltre al computo
dell'altezza i corpi tecnici, ovvero quegli elementi costruttivi, di ridotte
dimensioni, quali torrini degli ascensori, comignoli ed antenne, che sporgono
oltre il tetto e servono alla funzionalità degli edifici (RDAT 1991 I n. 85
consid. 2; Adelio Scolari, Commentario, II. ed., ad art. 40 LE, n. 1235).
Il fatto
che l'art. 40 LE si riferisca agli edifici non significa che le altre
costruzioni, quali impianti ed installazioni, non soggiacciano a limiti
d'altezza e che il criterio di misurazione sancito da questa norma non sia
applicabile per analogia ad altre opere di sovrastruttura. Determinante, ai
fini dell'applicazione dei limiti d'altezza ad altre costruzioni, rimane
comunque la presenza di un ingombro effettivo, suscettibile di ingenerare sui
fondi circostanti e sul quadro del paesaggio ripercussioni analoghe a quelle
prodotte da un edificio. In quest'ordine di idee la giurisprudenza ha ritenuto
che le prescrizioni sull'altezza non si applicassero a pali della luce ed
antenne (BVR 1980, 4; Scolari, op. cit., n. 1243).
2.3.
L'art. 51 cpv. 5 NAPR di __________, disciplinante i parametri edificatori
della zona industriale e artigianale Ia, nella quale è
incluso il fondo dell’insorgente, limita l’altezza degli edifici a m 10.50.
Deroghe
alle altezze, soggiunge la norma, possono essere concesse per la realizzazione
di corpi tecnici, come macchinari per ascensori, impianti di ventilazione, ecc.
Con questa disposizione viene esplicitata, a livello normativo, la prassi che esclude
dal computo dell'altezza determinati elementi costruttivi, quali i corpi
tecnici. A differenza di analoghe norme di altri ordinamenti comunali, le NAPR
in questione non definiscono il concetto di corpo tecnico e nemmeno pongono
particolari requisiti in proposito, così come non fissano un limite massimo di
altezza in termini metrici.
2.4. Il
controverso supporto d'antenna non è un edificio. Non serve infatti a riparare
persone e cose dalle intemperie. È un impianto destinato alla trasmissione di segnali
della radiotelefonia dalla rete fissa verso le stazioni mobili, rispettivamente
da quest'ultime verso la centrale, che le immette nella rete fissa.
Non
trattandosi di un edificio, ma di un'installazione, il limite d'altezza,
fissato dall'art. 51 NAPR, è applicabile soltanto per analogia. L'impianto vi
soggiace soltanto nella misura in cui il suo ingombro, tenuto conto delle
finalità perseguite da questo parametro edilizio, è analogo a quello di un
edificio.
Ferma
questa premessa, si deve escludere che l'installazione in oggetto possa essere
assimilata ad un edificio in considerazione dell'impatto che determina sui fondi
circostanti e sul quadro del paesaggio. Non si può invero ragionevolmente
sostenere che un palo alto 23 m, ma del diametro di appena una cinquantina di
centimetri, arrechi un qualsivoglia pregiudizio ai fondi vicini dal profilo
dell'aerazione e dell'insolazione naturali. Ne si può pretendere che incida in
qualche modo sul quadro del paesaggio, che le limitazioni dell'altezza massima
degli edifici indirettamente tutelano. A maggior ragione si giustifica questa
conclusione ove si consideri che l'impianto non è previsto in una zona residenziale,
ma in una zona industriale, situata a ridosso dell'autostrada N2, lungo la
quale, sul lato opposto, corre una linea elettrica ad alta tensione, sorretta
da tralicci altrettanto alti.
Il
controverso sostegno d'antenna va semmai assimilato ad un traliccio di una condotta
elettrica ad alta tensione, ossia ad un'installazione che dal profilo degli
ingombri e delle finalità perseguite dalle norme sull'altezza delle costruzioni
presenta indiscutibili analogie.
Esclusa
l'analogia con gli edifici e ritenuta invece quella con i tralicci delle
condotte elettriche, che a norma dell'art. 33 NAPR soggiacciono unicamente al
rispetto degli obbiettivi di PR, la licenza edilizia non può essere rifiutata.
Già per
questo motivo, il ricorso va accolto.
2.5. Ad
identica conclusione si perverrebbe qualora si volesse assimilare l'impianto ad
un corpo tecnico dell'attigua centrale telefonica, ossia ad un'installazione,
connessa a quest'ultima e necessaria al suo funzionamento nella misura in cui
assicura la connessione fra la rete fissa e le stazioni per la radiotelefonia
mobile.
Considerata
l'ubicazione, da questo profilo, il rifiuto della concessione di una deroga
all'altezza costituirebbe un arbitrio. In una zona industriale, negare il
permesso per simili infrastrutture sarebbe insostenibile persino nel caso in
cui l'art. 51 NAPR non prevedesse la possibilità di autorizzare in via
d'eccezione altezze superiori al limite fissato dalle norme di zona (cfr. in
tal senso STF 15.6.1990 in re E. SA consid. 2b).
- 3.1.
Giusta l'art. 25 NAPR, la distanza minima di un edificio dall'area pubblica
deve essere uguale a quella verso i fondi privati.
In casi
eccezionali, il municipio può accordare deroghe.
L'art. 51
cpv. 5 NAPR prescrive una distanza minima di 5.00 m dal confine.
3.2. Il
supporto d'antenna verrebbe posato a m 4.05 dal confine verso l'antistante
strada pubblica. Il municipio non si è pronunciato sulla possibilità di
concedere una deroga.
Gli atti
gli vanno quindi rinviati, affinché si determini in proposito.
- Sulla
scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso va quindi parzialmente
accolto, annullando il diniego della licenza edilizia ed il giudizio
governativo che la conferma, siccome lesivi del diritto. Gli atti vanno
rinviati al municipio, affinché si pronunci sull'eventuale concessione di una
deroga alla distanza dal confine verso la strada comunale.
Dato che
gli opponenti si sono rimessi al giudizio del tribunale, si prescinde dal prelievo
di una tassa di giustizia. Le ripetibili sono invece compensate.
Per questi motivi,
visti gli art. 21, 40 LE; 3, 18, 28, 31, 43,46, 49,
60, 61, 65 PAmm; 51 NAPR di __________;
dichiara
e pronuncia:
- Il ricorso
è accolto.
§ Di
conseguenza:
1.1. la decisione 14 febbraio 2003 del municipio
di __________ e la decisione 13 maggio 2003 (no 2100) del Consiglio di Stato
sono annullate.
1.2. gli atti sono rinviati al municipio di
__________ affinché statuisca nuovamente sulla domanda di costruzione ai sensi
dei considerandi.
-
Non si
prelevano né spese, né tassa di giustizia.
-
Non si
assegnano ripetibili.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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