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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
52.2003.171
Data decisione, Autorità:
03.09.2003, TRAM
Incarto n.
52.2003.171
Lugano
3 settembre 2003
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano Bernasconi, Matteo Cassina
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 23 maggio 2003 della
tutti patrocinati da: avv. __________
contro
la decisione 6 maggio 2003 del Consiglio di Stato
(n. 1951), che respinge l’impugnativa presentata dagli insorgenti avverso la
risoluzione 12 marzo 2003 del municipio di __________ in materia di limitazione
degli orari di apertura dell’__________;
viste le risposte:
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. La
ricorrente __________ è titolare dell’autorizzazione a gestire l’__________, situata
nell'abitato di __________. Gerente è __________.
Il 27
novembre 2002 il gerente ha notificato al municipio che l'esercizio pubblico sarebbe
stato aperto dalle ore 14.00 alle ore 01.00 a partire dal seguente mese di dicembre.
Il 19
dicembre 2002 l'esecutivo comunale ha comunicato al gerente di aver preso atto
del cambiamento d'orario. L'ha inoltre informato che i vicini si erano
lamentati per il disturbo arrecato dagli avventori al momento dell'uscita dal
locale. L'ha quindi invitato a vigilare affinché questo non si ripetesse.
B. Il 25
febbraio __________ e __________ hanno scritto al municipio per segnalare che
il disturbo arrecato dagli avventori dell'esercizio pubblico perdurava. Cessava
(stranamente) soltanto in occasione dei controlli esperiti dalla polizia.
C. Considerato
il persistere delle turbative, imputabili ad una carente conduzione
dell’esercizio pubblico, il 12 marzo 2003 il municipio ha imposto
all’__________ una limitazione degli orari di apertura dalle 14.00 alle 22.00
per la durata di sette giorni a far tempo dalla crescita in giudicato del
provvedimento.
D. Con
giudizio 6 maggio 2003 il Consiglio di Stato ha confermato la limitazione d'orario,
respingendo il ricorso contro di essa interposto dalla __________ e da
__________.
In
sostanza, il Governo ha ritenuto che le turbative dell’ordine pubblico
riscontrate fossero sufficientemente comprovate e che giustificassero la
limitazione dell’orario di apertura imposta dal municipio.
E. Contro la
predetta risoluzione governativa i soccombenti si aggravano davanti al
Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo che sia annullata assieme alla controversa
limitazione dell'orario di chiusura.
I
ricorrenti rimproverano al municipio ed al Consiglio di Stato di aver accertato
in modo carente i fatti rilevanti per il giudizio. Agli atti vi è soltanto il
reclamo scritto dei coniugi __________. Mancherebbero altri riscontri oggettivi
e rilevamenti fonici.
F. All'accoglimento
del ricorso si oppone il Consiglio di Stato, che non formula osservazioni. Ad
identica conclusione perviene il municipio, che si limita a confermare le
osservazioni presentate in prima istanza.
Considerato, in
diritto
- 1.1.
Notoriamente, la competenza del Tribunale cantonale amministrativo è stabilita
per clausola enumerativa. Il ricorso ad esso è dato unicamente nei casi
previsti dalla legge (art. 60 PAmm; Borghi/Corti, Compendio di procedura
amministrativa ticinese, ad art. 60 PAmm, n. 2).
Giusta
l’art. 71 cpv. 3 LEsPub, davanti al Tribunale cantonale amministrativo possono
essere impugnate soltanto le decisioni del Consiglio di Stato concernenti il
rilascio, il rifiuto, la sospensione o la revoca di patenti, di certificati di
capacità e di autorizzazioni a gestire esercizi pubblici. Gli altri giudizi
resi dal Governo su ricorsi proposti contro decisioni del Dipartimento delle
istituzioni o dei municipi sono invece definitivi.
1.2.
Nella specie, oggetto del contendere è la decisione mediante la quale il Consiglio
di Stato ha confermato una limitazione degli orari di apertura imposta dal municipio
di __________ all’__________. Non concernendo tale provvedimento il rilascio,
il rifiuto, la sospensione o la revoca di una patente d’esercizio pubblico, di
un certificato di capacità o di un’autorizzazione a gestire esercizi pubblici,
la decisione del Consiglio di Stato che lo conferma non rientra di per sé nel
novero delle decisioni impugnabili davanti al Tribunale cantonale
amministrativo. A dispetto dell’indicazione data dal Consiglio di Stato nel
giudizio censurato, il ricorso dovrebbe di conseguenza essere dichiarato
irricevibile.
1.3. Il
controverso divieto limita tuttavia i ricorrenti nell’esercizio di un’attività
lucrativa. La vertenza in esame si configura pertanto come una contestazione di
carattere civile ai sensi dell’art. 6 CEDU (cfr. DTF 125 I 7, consid. 4; DTF 21.6.2000 in re B., in RDAT II-2000 N. 94; DTF 15. 7.1994 in re S., in RDAT I-1995 N. 11). Deve quindi essere data la
possibilità di sottoporla al sindacato di un’autorità giudiziaria indipendente.
Non prevedendo questa possibilità, la LEsPub non risponde alle esigenze minime
poste dalla succitata norma convenzionale.
Per porre
rimedio all’insufficienza dell’ordinamento giuridico cantonale, il Tribunale
cantonale amministrativo non può di principio sostituirsi al legislatore
arrogandosi competenze che la legge non gli conferisce. Esso può tutt’al più
dedurre la propria competenza da un’interpretazione della legge conforme
all’art. 6 CEDU (DTF 121 II 122; contra Borghi/Corti, op. cit., ad art. 60
PAmm, n. 3 in fine).
Da questo
profilo, non appare lesivo del diritto ammettere che la competenza del
Tribunale cantonale amministrativo non si riduca alle vertenze relative al
rilascio o al ritiro di certificati di capacità e di autorizzazioni a gestire
un esercizio pubblico, ma si estenda anche alle contestazioni concernenti
provvedimenti che limitano il diritto di fruirne. Di fronte agli ormai
intollerabili ritardi, accumulati dal legislatore nell’adattare l’ordinamento
giudiziario cantonale alle esigenze poste dall’art. 6 CEDU, non si può d'altro
canto pretendere che questo tribunale continui a declinare la propria
competenza, emanando giudizi di irricevibilità, che possono essere impugnati
con sicuro successo davanti al Tribunale federale (cfr. RDAT II-2000 N. 94).
In
quest'ottica, non appare dunque fuori luogo ammettere la possibilità di dedurre
davanti a questo tribunale un giudizio del Consiglio di Stato, che statuisce su
un ricorso proposto contro una limitazione d’orario fondata sull’art. 40b LEsPubb.
1.4. La
legittimazione attiva dei ricorrenti, direttamente e personalmente toccati dal
provvedimento censurato, è certa. Il ricorso, tempestivo, è dunque ricevibile
in ordine.
Il
giudizio può essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18
PAmm).
- Giusta
l’art. 40b LEsPubb, i municipi possono limitare gli orari di apertura degli esercizi
pubblici per motivi di ordine pubblico.
La norma è stata introdotta nella LEsPubb in
occasione dell’ado-zione della legge sull’esercizio della prostituzione del 25
giugno 2001 (BU 2001, 371). Stando al relativo messaggio governativo, l'art. 40
LEsPubb è destinato a fornire ai municipi uno strumento efficace
d’intervento, atto a combattere in modo puntuale il perturbamento dell’ordine
pubblico (cfr. messaggio del Consiglio di Stato del 10 ottobre 2000 n. 5044
relativo alla legge sull'esercizio della prostituzione e modifica della
LEsPubb). Considerato che l'immissione prodotta da un esercizio
pubblico può facilmente superare la soglia di ragionevole tolleranza,
allorquando i dintorni del locale diventano luogo di schiamazzi o di
andirivieni di automobili durante le ore di riposo, il messaggio in
questione ha concepito l'art. 40b LEsPubb quale lex specialis in seno alla
legislazione sugli esercizi pubblici, in modo da renderne l'applicazione
più facile e specifica rispetto alla clausola generale dell'art. 107 LOC oppure
alle normative legate alla legislazione sulla protezione dell'aria e dell'acqua
(recte: legge federale sulla protezione dell'ambiente, LPAmb).
In
quest'ottica, le limitazioni degli orari di apertura fondate sull'art. 40b
LEsPubb non possono essere intese come misure volte a sanzionare violazioni
dell'obbligo di assicurare la quiete nelle immediate vicinanze dell'esercizio
pubblico che la l'art. 53 LEsPubb pone in capo al gerente. Non possono in
particolare perseguire finalità di carattere afflittivo. Siffatte misure
rappresentano piuttosto provvedimenti destinati a prevenire turbative
dell'ordine pubblico, che non possono essere evitate mediante misure di
risanamento, rette dall'art. 16 LPAmb e volte a ridurre gli orari d'esercizio
stabiliti in occasione del rilascio della licenza edilizia o indirettamente fissati
dagli art. 37 e 39 LEsPubb.
- In
concreto, il municipio ha ridotto l'orario d'apertura dell'esercizio pubblico
dei ricorrenti dalla 0100 alle 1000 per la durata di sette giorni dalla sua
crescita in giudicato. Negli intenti del municipio, il provvedimento, fondato
sull'art. 40a LEsPubb, dovrebbe ristabilire l'ordine pubblico, in particolare
la quiete notturna, che, stando ai reclami di due vicini, risulterebbe turbata
dal comportamento inurbano degli avventori.
I
ricorrenti contestano la sufficienza delle prove raccolte. L'eccezione non è
priva di fondamento, poiché agli atti v'è soltanto il reclamo scritto dei
coniugi __________, di cui si è detto in narrativa.
Da questo
profilo, il ricorso andrebbe parzialmente accolto, rinviando gli atti al Consiglio
di Stato, affinché, raccolte le prove mancanti, statuisca nuovamente sul gravame
inoltratogli.
La
limitazione della durata del provvedimento a soli sette giorni indica tuttavia
inequivocabilmente che il municipio ha inteso conferirgli carattere di
sanzione, ossia di misura destinata a reprimere un comportamento omissivo del
gerente nell'adempimento dei suoi doveri di vigilanza sugli avventori
all'esterno del locale. Il provvedimento censurato integra quindi gli estremi
di uno sviamento di potere, ovvero di un atto reso nei limiti delle competenze
dell'autorità decidente, ma retto da motivi estranei, rispettivamente volto a
perseguire finalità che non possono essere ricondotte a quelle poste a
fondamento della norma applicata (A. Scolari, Diritto amministrativo, II. ed.,
parte generale, n. 414).
Sotto questo profilo, non può evidentemente
essere confermato.
La
decisione governativa impugnata va quindi annullata senza rinvio all'istanza
inferiore, assieme a quella municipale che conferma, siccome inficiata da
violazione del diritto.
- Dato
l'esito, si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia.
Le
ripetibili sono invece poste a carico del comune secondo soccombenza.
Per questi motivi,
visti gli art. 40b, 71 LEsPub, 3, 18, 28, 31, 60, 61
PAmm, 6 CEDU;
dichiara
e pronuncia:
- Il ricorso
è accolto.
§. Di conseguenza sono annullate:
1.1. la decisione 6 maggio 2003 del Consiglio di
Stato
(n. 1951);
1.2. la decisione 12 marzo 2003 del municipio di
__________ che limita l'orario di apertura dell’__________.
-
Non si
preleva tassa di giustizia.
-
Il comune
rifonderà ai ricorrenti fr. 800.-- a titolo di ripetibili.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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