AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
52.2003.147
Data decisione, Autorità:
13.05.2003, TRAM
Incarto n.
52.2003.147
Lugano
13 maggio 2003
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
amministrativo
Lorenzo
Anastasi
assistito
dal segretario:
Paolo Bianchi, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 6 maggio 2003 di
contro
la decisione 29 aprile 2003, no. 1853, del Consiglio
di Stato, che dichiara irricevibile l’impugnativa presentata dall’insorgente
avverso la licenza edilizia 10 marzo 2003 rilasciatagli dal municipio di __________
per la formazione di un accesso con rampa pedonale e posa di un cancello
sulla part. no. __________ RF;
richiamato l’art. 48 PAmm;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
che il 5
febbraio 2003 il qui ricorrente __________ ha chiesto al municipio di
__________, in forma di notifica, il permesso di realizzare una rampa d’accesso
pedonale e di posare un cancello sulla part. no. __________ RF, di sua
proprietà;
che,
previa pubblicazione della domanda di costruzione, contro la quale non sono
state interposte opposizioni, con risoluzione 10 marzo 2003 il municipio ha
accordato la chiesta licenza;
che
l’istante in licenza ha impugnato dinanzi al Consiglio di Stato
l’autorizzazione rilasciatagli, adducendo di essere stato costretto a
presentare la suddetta domanda, in ragione delle conclusioni tratte da un decreto
pretorile che reputa assurdo;
che con
giudizio 29 aprile 2003 il Governo ha dichiarato irricevibile il gravame per mancanza
di legittimazione attiva dell’insor-gente, ritenuto che l’autorità comunale ha
integralmente accolto la sua domanda di costruzione;
che
contro il predetto giudicato governativo, __________ si aggrava ora dinanzi al
Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo che sia riformato unitamente all’avversata
decisione municipale, sulla scorta delle argomentazioni già sollevate dinanzi
all’autorità ricorsuale di prime cure;
considerato, in
diritto
che, in
virtù dell’art. 26c cpv. 2 LOG, le Camere della Sezione di diritto pubblico del
Tribunale di appello possono decidere nella composizione di un Giudice unico le
cause che non pongono questioni di principio o che non sono di rilevante
importanza;
che,
giusta l’art. 48 PAmm, l’autorità di ricorso può respingere con breve motivazione
i ricorsi inammissibili o manifestamente infondati;
che la
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall’art. 21 cpv. 1
LE;
che la
legittimazione attiva del ricorrente ad impugnare la risoluzione governativa a
lui avversa è certa (art. 21 cpv. 2 LE e 43 PAmm);
che il
ricorso, tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm), è pertanto ricevibile in ordine;
che il
giudizio può essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv.
1 PAmm);
che la
legittimazione ad impugnare una decisione presuppone avantutto che l’insorgente
possa prevalersi di un interesse personale, pratico ed attuale all’annullamento
o alla modificazione della decisione impugnata e, di conseguenza,
all’ottenimento di un giudizio più favorevole (cfr. Borghi/Corti, Compendio di
procedura amministrativa ticinese, ad art. 43, n. 2 e rif.);
che, nel
caso concreto, al ricorrente non può essere riconosciuto un interesse pratico
ad aggravarsi contro la licenza edilizia, dal momento che la stessa accoglie
integralmente la sua domanda di costruzione;
che
dinanzi al Consiglio di Stato egli non poteva di conseguenza pretendere di ottenere
un giudizio più favorevole di quello pronunciato dall’autorità comunale;
che a
ragione il Governo ha pertanto negato al ricorrente la legittimazione attiva, dichiarando
irricevibile il gravame;
che in
questa sede il ricorso deve quindi essere respinto, senza entrare nel merito
delle censure sollevate dall’insorgente, che esulano peraltro palesemente dal
contesto della presente procedura edilizia;
che la
tassa di giustizia e le spese, contenute entro minimi termini in ragione della
reiezione in limine dell’impugnativa, seguono la soccombenza (art. 28
PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 21 LE; 26c LOG; 3, 18, 28, 43, 46, 48,
60 e 61 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
-
Il ricorso
è respinto.
-
La tassa di
giustizia e le spese, di complessivi fr. 300.--, sono a carico del ricorrente.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster