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Numero d'incarto:
52.2003.136
Data decisione, Autorità:
30.05.2003, TRAM
Incarto n.
52.2003.136
Lugano
30 maggio 2003
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano Bernasconi, Werner Walser
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 22 aprile 2003 di
contro
la decisione 1. aprile 2003 del Consiglio di Stato
(n. 1467), che delibera alla __________ la realizzazione di pareti in
vetrocemento e lucernari nella scuola __________ di __________;
viste le risposte:
-
29 aprile 2003
dell'Ufficio lavori sussidiati e appalti (ULSA);
-
5 maggio 2003 della
__________;
-
15 maggio 2003 della
Sezione della Logistica;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Il 6
novembre 2002 il Dipartimento delle Finanze e Economia ha indetto un pubblico
concorso, retto dalla LCPubb, per la realizzazione di pareti in vetrocemento e
lucernari nella scuola __________ di __________.
Il
capitolato d'appalto e modulo d'offerta prevedeva fra l’altro alla pos. 324.421
la fornitura di una parete divisoria in vetromattoni di mm 190 x 190 x 100, del
tipo __________, le cui caratteristiche erano definite dalla pos. 311.140. I
concorrenti dovevano allegare la documentazione attestante le caratteristiche
del materiale.
Il 12
dicembre 2002, i progettisti hanno comunicato ai concorrenti che si erano annunciati,
che "la parete deve essere eseguita tassativamente F 60
certificata", invitandoli ad allegare all'offerta "una
dichiarazione o certificato ufficiale che garantisca il sistema offerto quale
parete F 60".
B. Al concorso
hanno partecipato soltanto le due ditte qui comparenti.
La ditta
__________ ha presentato un'offerta di fr. 89'846.00, che alla pos. 324.421
prevede l'impiego di vetromattoni marca Solaris, tipo 1960 F Sahara Vollsicht.
L'offerta
di fr. 68'192.00, inoltrata dalla __________, prevede invece l'impiego di
vetromattoni tipo Vetroarredo 1910 C 60. All'offerta è allegato un rapporto di
prova (n. 157537/2337RF del 05.02.02), allestito dall'Istituto __________ per
conto della __________ di __________, attestante che i vetromattoni 1910 C 60
190 x 190 x 100 sono classificati REI 60.
Interpellato
dai progettisti, lo studio d'ingegneria __________ ha confermato che la
classifica REI 60 secondo le normative europee equivale alla classifica F 60.
C. Valutate le
offerte in base ai criteri d'aggiudicazione, il committente ha assegnato 85.00
punti all'offerta della __________ e 77.00 a quella della ditta __________.
Con
decisione 1° aprile 2003 il Consiglio di Stato ha deliberato la commessa alla
__________.
D. Contro
questa risoluzione la ditta __________ insorge davanti al Tribunale cantonale
amministrativo, chiedendone l'annullamento.
In
sostanza, l'insorgente afferma che i vetromattoni 1910 C 60 proposti dalla
__________ non dispongono della certificazione F60 tassativamente richiesta dal
committente. L'unico prodotto omologato F 60 in Svizzera è la mattonella
Solaris che ha proposto con la sua offerta. La certificazione dell'Istituto
__________ non sarebbe conforme alle prescrizioni del capitolato e non sarebbe
stata allegata all’offerta.
E. Il ricorso
è avversato dalla Sezione della Logistica e dalla __________, che contestano le
tesi dell'insorgente con argomenti che saranno discussi qui appresso.
Considerato, in
diritto
- La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 36 cpv. 1
LCPubb. La legittimazione attiva dell'insorgente è certa. Il ricorso,
tempestivo, è dunque ricevibile in ordine.
Il
giudizio può essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18
PAmm).
- 2.1.
Giusta l’art. 26 LCPubb, gli offerenti devono inoltrare la loro offerta per
iscritto, in modo completo e tempestivo (cpv. 1). Il committente, soggiunge la
norma, esclude dalla procedura le offerte tardive o quelle che presentano
lacune formali rilevanti (cpv. 2). La disposizione si ispira all'art. 19 cpv. 3
della legge federale sugli acquisti pubblici (LAPub; RS 172.056.1), che impone
al committente di escludere "dalla procedura ulteriore le offerte con
lacune formali rilevanti". Il capitolato d’appalto, precisa l’art. 31
RLCPubb, deve essere compilato dal concorrente in ogni sua parte, con
esposizione dei prezzi unitari, dei totali, delle eventuali analisi e di ogni
altra indicazione complementare richiesta.
Offerte
incomplete o che non rispondono alle esigenze del capitolato devono di principio
essere escluse dall’aggiudicazione (STA 3.3.03 in re LC SA; V. Malfanti, Principali
novità introdotte dalla LCPubb, RDAT I 2001, pag. 452, nonché, in relazione all'art.
19 cpv. 3 LAPub; Galli / Lehmann / Rechsteiner, Das öffentliche
Beschaffungswesen in der Schweiz, n. 407). Una diversa
conclusione, che permettesse ai concorrenti di modificare o completare le
offerte dopo la loro apertura sarebbe contraria al principio della parità di
trattamento.
2.2. In
concreto, l’offerta della resistente era munita della documentazione, richiesta
dal capitolato, attestante che il materiale proposto è classificato REI 60.
Contrariamente a quanto pretende l’insorgente, le certificazioni menzionate in
narrativa non sono state prodotte soltanto in un secondo tempo, dopo l’apertura
delle offerte.
2.3.
L’esigenza, specificata dai progettisti del committente durante la fase d’offerta,
secondo cui "la parete deve essere eseguita tassativamente F 60
certificata", comprovata da "una dichiarazione o certificato
ufficiale che garantisca il sistema offerto quale parete F 60", si
presta apparentemente ad una duplice interpretazione.
Secondo
il ricorrente, sarebbero ammessi soltanto materiali muniti della certificazione
svizzera VKS, che li classifica in base ad una scala (F) graduata in funzione
dei minuti di resistenza al fuoco. A mente del committente sarebbero invece
proponibili anche materiali muniti di una certificazione europea, che li
classifica secondo una scala REI, equivalente a quella svizzera, pure graduata
in funzione dei minuti di resistenza al fuoco (R), al fumo (E) e al calore (I).
La tesi
del committente, conforme agli impegni assunti dalla Svizzera mediante gli
accordi bilaterali con l’UE, merita di essere accreditata.
Il
requisito secondo cui "la parete deve essere eseguita tassativamente F
60 certificata", che il committente ha posto soltanto dopo l'apertura
del concorso, era essenzialmente volto a stabilire un determinato livello di
resistenza al fuoco. A tale scopo, gli architetti del committente hanno fatto
riferimento alla classificazione svizzera dei materiali secondo la resistenza
al fuoco. L’esigenza, integrata dall'obbligo di allegare all’offerta "una
dichiarazione o certificato ufficiale che garantisca il sistema offerto quale
parete F 60", non aveva altro scopo all'infuori di quello di stabilire
le caratteristiche qualitative minime del materiale offerto, che i concorrenti
erano tenuti a documentare. Non mirava ad escludere la possibilità di
comprovare la capacità di resistenza mediante certificazioni equivalenti.
2.4. Il
perito del fuoco interpellato dai progettisti ha attestato che la
classificazione REI 60 equivale alla classificazione F 60. L'attestazione è
avvalorata dalla certificazione, prodotta in sede di risposta dalla __________,
che è stata nel frattempo eseguita presso il Laboratorium __________ di
__________, riconosciuto dalla VKF secondo la norma prEN 1364-1, valida per
tutta la UE.
Il
materiale proposto dalla __________ risponde dunque alle esigenze poste dal
committente per il tramite dei suoi progettisti.
- In esito
alle considerazioni che precedono, il ricorso va quindi respinto.
La tassa
di giustizia è posta a carico del ricorrente secondo soccombenza (art.28 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 26, 36, 37 LCPubb; 3, 18, 28, 60, 61
PAmm;
dichiara
e pronuncia:
-
Il ricorso
è respinto.
-
La tassa di
giustizia di fr. 1'000.- è a carico del ricorrente.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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