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Numero d'incarto:
52.2002.89
Data decisione, Autorità:
09.04.2002, TRAM
Incarto n.
52.2002.00089
Lugano
9 aprile 2002
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna e Stefano Bernasconi
segretario:
Thierry Romanzini, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 25 febbraio 2002 di
rappr. da __________
contro
la risoluzione 5 febbraio 2002 (n. 602) del
Consiglio di Stato, che ha respinto l'impugnativa presentata dall'insorgente
avverso la decisione 29 marzo 2001 del Dipartimento delle istituzioni,
Sezione dei permessi e dell'immigrazione, in materia di mancato rinnovo di un
permesso di dimora per sé e per la figlia __________;
viste le risposte:
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. a) Il
cittadino iugoslavo (Serbia) divorziato __________ è entrato in Svizzera l'11
marzo 1996 al fine di sposarsi con __________, cittadina elvetica di origine
slovena, nata a Belgrado. Con il matrimonio celebrato a __________ il
__________, il ricorrente ha ottenuto un permesso di dimora, in seguito
regolarmente rinnovato, l'ultima volta fino al 24 giugno 2000. I coniugi
__________ hanno inizialmente vissuto insieme in via __________. Il 27 luglio
1996 la figlia di primo letto del ricorrente, __________, titolare della
nazionalità slovena, è stata autorizzata a entrare in Svizzera a titolo di
ricongiungimento famigliare, dopo che sua madre __________ aveva affidato la
sua "tutela completa" a __________ e a __________. La figlia
dell'insorgente è stata quindi posta al beneficio di un permesso di dimora, di
identica durata e scadenza di quello ottenuto da suo padre. Essa frequenta
attualmente la scuola media.
b) Il 1° aprile 2000 __________ si è
trasferito con sua figlia a __________, mentre sua moglie ha continuato ad
alloggiare a __________, dove ha ospitato un altro uomo fino al mese novembre
del medesimo anno. Nel periodo maggio-novembre 2000, __________ è stato
inutilmente sollecitato a quattro riprese dal competente Ufficio regionale
degli stranieri a presentare il suo passaporto nazionale valido. Interrogato il
17 gennaio 2001 dalla Polizia cantonale, il ricorrente ha chiesto una proroga
fino al mese successivo per presentare il menzionato documento di legittimazione,
giustificando il ritardo a inconvenienti di ordine organizzativo; nel contempo,
egli ha dichiarato di non aver più contatti con sua moglie. Il 13 febbraio 2001
la Sezione dei permessi e dell'immigrazione del Dipartimento delle istituzioni
ha invitato l'interessato a produrre il suo passaporto iugoslavo valido entro
il 15 marzo successivo. Il 18 marzo 2001, quest'ultimo ha informato l'autorità
che era ancora in corso la procedura di rinnovo del suo documento di
legittimazione.
B. Con
decisione 29 marzo 2001, la Sezione dei permessi e dell'immigrazione ha negato
il rinnovo del permesso di dimora a __________ per non aver presentato, nonostante
diversi richiami, il passaporto nazionale valido. La decisione, estesa a
__________ in quanto aveva ottenuto un permesso di soggiorno per ricongiungersi
con suo padre, è stata resa sulla base degli art. 3 cpv. 1 LDDS, 5 ODDS, 1 e 2 OEnS.
Il 1° maggio 2001, __________ ha locato un
appartamento a __________ a nome suo e di sua figlia.
C. a) Il 21
giugno 2001, pendente il ricorso dinnanzi al Governo, il ricorrente ha infine
prodotto il suo passaporto iugoslavo valido.
b) Con giudizio 5 febbraio 2002, il
Consiglio di Stato ha tuttavia confermato la suddetta risoluzione, respingendo
l'impugnativa contro di essa interposta da __________, adducendo altri motivi.
Dopo aver esperito l'istruttoria, nel corso della quale è emerso che il
ricorrente alloggiava sul posto di lavoro a __________ dal 1° ottobre
precedente, il Governo ha concluso che __________ continuava a vivere separato
da sua moglie __________ e che non sussisteva più un legame tra i coniugi
__________. Ha pure ritenuto che questi ultimi non fossero intenzionati a riprendere
la vita in comune. Di conseguenza, ha considerato manifestamente abusivo, da
parte del ricorrente, appellarsi a tale connubio al fine di poter continuare a
dimorare sul territorio elvetico. Visto che la relazione coniugale non era più
intatta, l'autorità inferiore ha ritenuto inapplicabile l'art. 8 CEDU, volto a
tutelare la vita famigliare. Ha inoltre confermato il mancato rinnovo del
permesso di soggiorno anche a __________ in quanto la sua presenza in Svizzera
era una diretta conseguenza del ricongiungimento famigliare con suo padre.
L'Esecutivo cantonale ha infine considerato esigibile il rientro degli
interessati in Iugoslavia o in Slovenia.
D. Contro la
predetta pronunzia, __________ si aggrava ora davanti al Tribunale cantonale
amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando il rilascio di un permesso
di domicilio per sé e per sua figlia __________. Chiede l'audizione di
__________. Il ricorrente ritiene che la decisione impugnata sia carente dal
profilo istruttorio, per non aver accertato fatti rilevanti. Egli contesta di
aver commesso abuso di diritto al fine di continuare a beneficiare del permesso
di soggiorno, sostenendo di frequentare nuovamente sua moglie dalla primavera
2001 e di non escludere di riprendere con lei la vita di coppia. Sostiene inoltre
di essersi trasferito da __________ a __________ per motivi di lavoro e di
essersi separato a causa delle difficoltà relazionali tra sua figlia di primo
letto e sua moglie.
E. All'accoglimento
del ricorso si oppongono sia il dipartimento sia il Consiglio di Stato con
argomenti di cui si dirà, per quanto necessario, in seguito.
Considerato, in
diritto
- 1.1. In
materia di diritto degli stranieri, la competenza del Tribunale cantonale amministrativo
a statuire in merito ai gravami inoltrati avverso le decisioni del Consiglio di
Stato è data soltanto nella misura in cui queste ultime possono essere
impugnate con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale (art. 10
lett. a LALPS).
1.2. In ambito di polizia degli stranieri,
il ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale non è esperibile
contro il rilascio o il rifiuto di permessi al cui ottenimento la legislazione
federale non conferisce un diritto. L'art. 4 LDDS sancisce che l'autorità competente
decide liberamente, nei limiti delle disposizioni della legge e dei trattati
con l'estero, in merito alla concessione del permesso di dimora o di domicilio.
Lo straniero ha quindi un diritto all'ottenimento di un simile permesso, solo
laddove tale pretesa si fonda su una disposizione particolare del diritto
federale o di un trattato internazionale (DTF 122 II 3 consid. 1a, 388 consid.
1a con rinvii).
1.3. Non esiste tra la Confederazione
Svizzera e la Repubblica federativa di Iugoslavia - o di Serbia - alcun
trattato che regoli in modo specifico il soggiorno in Svizzera dei cittadini
iugoslavi, accordo dal quale potrebbe scaturire un diritto al rilascio di un permesso
di dimora o di domicilio.
1.4. Giusta l'art. 7 cpv. 1 prima frase
LDDS, il coniuge straniero di un cittadino svizzero ha diritto al rilascio e
alla proroga di un permesso di dimora. Ai fini dell'applicazione della suddetta
norma, è determinante unicamente l'esistenza di un vincolo matrimoniale
giuridicamente valido (DTF 119 Ib 417 e segg., consid. 2c). In concreto,
l'interessato è sposato con una cittadina elvetica. Di conseguenza egli ha, in
linea di principio, diritto al rinnovo del permesso di soggiorno e, di
conseguenza, anche sua figlia nell'ambito del ricongiungimento famigliare (art.
8 CEDU). Pertanto, essendo la decisione impugnata suscettibile di essere dedotta
davanti all'alta Corte federale mediante un ricorso di diritto amministrativo,
si deve concludere che la competenza di questo Tribunale a statuire
sull'impugnativa inoltrata da __________ è data. Se il permesso in oggetto
possa essergli rifiutato è questione di merito, non di ammissibilità.
1.5. Il gravame, tempestivo (art. 10 LALPS; 46 cpv. 1 PAmm) e
presentato da una persona senz'altro legittimata a ricorrere (art. 43 PAmm), è
dunque ricevibile in ordine, ma solo nella misura in cui verte contro la
decisione sul mancato rinnovo del permesso di dimora. La richiesta
dell'insorgente, volta al rilascio di un permesso di domicilio per sé e per sua
figlia, è irricevibile in questa sede. Con il ricorso non sono infatti ammesse
nuove domande (art. 63 cpv. 2 PAmm).
1.6. La presente decisione può infine essere
resa sulla base degli atti, senza procedere all'audizione della moglie del
ricorrente __________. Come si vedrà in seguito, la prova non appare idonea a
procurare a questo Tribunale la conoscenza di ulteriori elementi di rilievo per
il giudizio (art. 18 cpv. 1 PAmm).
- Il
ricorrente rimprovera al Consiglio di Stato di non aver interrogato sua moglie
__________, violando in tal modo il suo diritto di essere sentito. Secondo
l'insorgente, essa avrebbe potuto confermare la ripresa della loro relazione
coniugale.
2.1. La natura ed i limiti del diritto di
essere sentito sono determinati innanzi tutto dalla normativa procedurale
cantonale. Se questa normativa risulta insufficiente, valgono le garanzie minime
dedotte dagli art. 29 Cost., norma che assicura all'interessato il diritto di
esprimersi su tutti i punti essenziali di un procedimento prima che sia emanata
una decisione e che gli garantiscono anche il diritto di partecipare all'assunzione
delle prove, di conoscere i risultati delle stesse, di determinarsi a riguardo
e di avanzare offerte di prova (DTF 120 Ib 379, 118 Ia 17; STF 7 giugno 1996 in
re Moretti). La procedura amministrativa cantonale è retta dal principio
inquisitorio (cfr. art. 18 cpv. 1 PAmm). In virtù di questo principio
l'autorità amministrativa deve accertare d'ufficio gli elementi suscettibili di
determinare la decisione ed assumere di sua iniziativa le prove necessarie
confrontando accuratamente i contrapposti interessi (DTF 104 Ia 212), senza
essere peraltro vincolata dalle domande delle parti. In quest'ambito,
all'autorità spetta la facoltà di procedere al cosiddetto apprezzamento anticipato
delle prove, rinunciando a quelle offerte dalle parti la cui assunzione non
condurrebbe verosimilmente ad alcun nuovo chiarimento di rilievo per il
giudizio (DTF 109 II 398, 106 Ia 162, 104 V 210; Rep. 1980 p. 7; Borghi, GAT,
N. 364). In base alla valutazione anticipata delle prove esibite l'autorità amministrativa
può quindi rifiutarsi di assumere quelle considerate ininfluenti, ma deve darne
ragione nel proprio giudizio (RDAT II-1994 N. 50, 1990 N. 43).
2.2. Il Consiglio di Stato, dopo che in fase
di procedura il ricorrente aveva finalmente presentato il suo passaporto
valido, ha fondato il proprio giudizio sull'abuso manifesto del diritto, da
parte dell'interessato, nell'invocare il vincolo coniugale per poter continuare
a dimorare sul territorio elvetico. La risoluzione governativa è stata emanata
dopo che il Servizio dei ricorsi del Consiglio di Stato aveva esperito
un'istruttoria e aveva permesso al ricorrente di formulare osservazioni su tali
risultanze (v. rapporto di segnalazione 19 novembre 2001 della Polizia
cantonale sul luogo di residenza di __________), osservazioni che l'interessato
ha presentato l'11 gennaio 2002. In queste circostanze l'Esecutivo cantonale
non ha ritenuto esperire un'ulteriore istruttoria e raccogliere in particolare
la testimonianza della moglie del ricorrente, in quanto la documentazione
annessa era ormai sufficiente per l'emanazione della decisione. Siffatta
motivazione basta per giustificare il diniego, da parte dell'Esecutivo
cantonale, di svolgere ulteriori accertamenti sulla relazione tra i coniugi
__________. Tenuto conto delle prove già presenti nell'incarto, questo
Tribunale ritiene anch'esso che non sia necessario sentire __________, per gli
stessi motivi.
2.3. In virtù del principio
dell'apprezzamento anticipato delle prove offerte, la richiesta formulata
dall'insorgente non viene pertanto accolta.
-
Come già
indicato in precedenza (consid. 1.4.), l'art. 7 cpv. 1 prima frase LDDS dispone
che il coniuge straniero di un cittadino svizzero ha diritto al rilascio e alla
proroga del permesso di dimora. Questo diritto - soggiunge il cpv. 2 della
medesima norma - non sussiste se il matrimonio è stato contratto per eludere le
prescrizioni in materia di dimora e domicilio degli stranieri, segnatamente
quelle sulla limitazione del loro effettivo. Il permesso può anche essere
negato in caso di abuso di diritto. L'abuso sussiste quando un diritto viene
invocato per realizzare degli interessi che la legge, che prevede tale diritto,
non vuole proteggere (Häfelin/Müller, Grundriss des Allgemeinen Verwaltungsrechts,
p. 133; Imboden/Rhinow, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, n. 74 e 78).
Sono dati segnatamente gli estremi dell'abuso, allorquando lo straniero si
richiama ad un matrimonio che sussiste solo formalmente unicamente per ottenere
il rilascio o il rinnovo di un permesso di dimora (cfr. DTF 121 II 97 consid.
4). Tuttavia, una separazione di fatto dei coniugi non provoca necessariamente
la perdita del diritto a un permesso di soggiorno (DTF 118 Ib 150 consid. 3c).
Tale soluzione è stata scelta al fine di evitare che la presenza in Svizzera
dello straniero dipenda dalla volontà del coniuge.
-
4.1. I
coniugi __________ si sono sposati il __________. Nel marzo 2000, essi si sono
separati di fatto (v. dichiarazione congiunta 23 maggio 2000 di __________ e
__________) e da allora hanno organizzato ciascuno autonomamente la propria vita.
Il ricorrente è andato a vivere con sua figlia dapprima a __________, successivamente
a __________, mentre sua moglie ha allacciato una nuova relazione. Da quanto
precede risulta pertanto in modo manifesto come l'insorgente si richiami ad un
matrimonio che, da due anni, è privo di ogni contenuto e scopo al fine di
continuare a beneficiare del permesso di dimora e raggiungere i cinque anni di
residenza regolare e ininterrotta per ottenere un permesso di domicilio. Di
conseguenza, __________ commette abuso di diritto, richiamandosi al matrimonio
per poter continuare a soggiornare in Svizzera. L'unione coniugale esiste solo
dal lato formale e la separazione appare definitiva.
4.2. Gli argomenti addotti dall'insorgente
non permettono di giungere a diversa conclusione. Certo, il 23 maggio 2000 i coniugi
__________ hanno asserito, tra l'altro, che "pur vivendo al momento
separati, la nostra relazione matrimoniale non è venuta meno. Crediamo comunque
che le nostre difficoltà matrimoniali non siano insanabili, ragione per cui la
nostra separazione dovrebbe essere di natura passeggera (…)". Il 17
gennaio 2001 il ricorrente ha tuttavia dichiarato alla Polizia cantonale che
non aveva più avuto contatti con sua moglie (v. verbale d'interrogatorio
dell'insorgente, pag. 2 in fine). I motivi che hanno condotto a questa
separazione non sono determinanti. Del resto, che l'insorgente adduca ora di
aver ripreso le relazioni con la sua consorte nella primavera 2001 non dimostra
affatto che tra di loro sussista un vero e proprio legame sentimentale e che
abbiano la volontà di ricomporre l'unione coniugale. L'istruttoria esperita dal
Consiglio di Stato non ha fatto altro che confermare che i coniugi __________
non hanno mai più ripreso la vita in comune. La polizia ha infatti accertato
che il 1° ottobre 2001, l'insorgente si è trasferito a __________ presso il
ristorante __________, suo luogo di lavoro, dove ha a disposizione una stanza
(v. rapporto di segnalazione Polizia cantonale 19 novembre 2001).
-
Il
ricorrente non potrebbe nemmeno invocare la protezione dell'art. 8 CEDU. In
effetti, a dipendenza delle circostanze, lo straniero può prevalersi del
diritto al rispetto della vita privata e famigliare, tutelato dalla norma in
oggetto, per opporsi all'eventuale separazione dalla famiglia ed ottenere il
mantenimento del proprio permesso di dimora. Per appellarsi alle garanzie
sancite dall'art. 8 CEDU, lo straniero deve dimostrare che tra lui e la persona
che beneficia del diritto di risiedere in Svizzera esiste una relazione
stretta, intatta ed effettivamente vissuta (DTF 122 II 5 consid. 1e, 289
consid. 1c, 385 consid. 1c; 118 Ib 145). Orbene, a seguito dell'accertamento
della mera natura formale del vincolo matrimoniale, che non merita tutela
alcuna siccome abusivo, non si può ritenere che esista un legame familiare
intatto ed effettivamente vissuto tra __________ e sua moglie __________.
-
L'insorgente,
il quale soggiorna regolarmente in Svizzera da soli quattro anni, non invoca
l'impossibilità di un suo rientro in Iugoslavia, dove è nato, oppure in
Slovenia, dove si è trasferito all'età di 4 anni ed è rimasto fino al 36° anno
di età (verbale d'interrogatorio di polizia menzionato del 17 gennaio 2001,
pag. 1; curriculum vitae 28 giugno 1996). Egli non pretende nemmeno che non
possa seguirlo sua figlia __________, la quale ha vissuto in Slovenia presso la
madre __________ fino all'età di 10 anni, prima di essere autorizzata a
giungere in Svizzera nell'ambito del ricongiungimento famigliare. Infine, la
figlia dell'insorgente non ha intensi legami con __________ (v. anche ricorso,
ad 9 pag. 7).
-
Sulla
scorta di quanto precede, nella misura in cui è ricevibile, il ricorso
dev'essere respinto. La tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza
(art. 28 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 1, 4, 7, 9, 12 LDDS; 8 ODDS; 8 CEDU;
100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG; 10 lett. a LALPS; 3, 18, 28, 43, 46, 60, 61, 63
PAmm;
dichiara
e pronuncia:
- In quanto
ricevibile, il ricorso è respinto.
§. Di conseguenza __________, cittadino iugoslavo,
e __________, cittadina slovena, sono tenuti a lasciare il territorio cantonale
entro il
20 giugno 2002, notificandone la
partenza al competente ufficio regionale degli stranieri.
-
Tassa e
spese di giustizia, per complessivi fr. 800.–, sono a carico del ricorrente.
-
Contro la
presente decisione è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale
a Losanna nel termine di 30 giorni dall'intimazione.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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