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Numero d'incarto:
52.2002.82
Data decisione, Autorità:
16.05.2002, TRAM
Incarto n.
52.2002.00082
Lugano
16 maggio
2002
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 21 febbraio 2002 della
patr. da: avv. __________
contro
la decisione 6 febbraio 2002 con cui il municipio di
______ ha deliberato alla ditta __________ la fornitura di delimitazioni e
lastre in pietra naturale per la sistemazione della __________;
vista la risposta 2 maggio
2002 del municipio;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
che in
esito a pubblico concorso (FU n. __________) il __________ febbraio 2002 il
municipio di ______ ha deliberato alla __________ la fornitura di delimitazioni
e lastre in pietra naturale per la sistemazione della piazza comunale;
che contro questa decisione è insorta
davanti al Tribunale cantonale amministrativo la __________, obiettando che la
deliberataria aveva omesso di produrre la dichiarazione della commissione
paritetica cantonale, richiesta dall'art. 30 cpv. 4 RLCPubb, per attestare il
rispetto dei contratti collettivi di lavoro vigenti nei cantoni per le
categorie di arti e mestieri alle quali si riferisce la commessa;
che invitato a prendere posizione sul
ricorso il 4 marzo 2002 il municipio ha "annullato il concorso";
la decisione, notificata a tutti i concorrenti ed al Tribunale cantonale
amministrativo, non è stata impugnata;
considerato, in
diritto
che la
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 36 cpv. 1
LCPubb;
che la legittimazione attiva della
ricorrente è certa;
che il ricorso, tempestivo, è ricevibile in
ordine;
che giusta l'art. 50 cpv. 1 PAmm l'istanza
inferiore può, fino all'insinuazione della risposta, modificare la propria
decisione nel senso delle domande del ricorrente;
che in caso di adesione all'impugnativa,
l'istanza di ricorso dichiara il gravame privo d'oggetto e statuisce su spese e
ripetibili (Borghi Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, ad
art. 50 PAmm, n. 4);
che, seppur per motivi diversi, decidendo di
"annullare il concorso", il municipio ha in sostanza aderito alla
domanda principale formulata dalla ricorrente;
che il ricorso va quindi dichiarato privo
d'oggetto;
che, date le circostanze, si prescinde dal
prelievo di una tassa di giustizia;
che l'adesione al ricorso non permette
invece di prescindere dalla condanna del comune al pagamento di un'indennità
per ripetibili;
Per questi motivi,
visti gli art. 36, 37 LCPubb; 3, 18, 31, 50, 60, 61
PAmm;
dichiara
e pronuncia:
-
Il ricorso
è privo d'oggetto.
-
Il comune
di ______ rifonderà alla ricorrente fr. 500.-- a titolo di ripetibili.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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