AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
52.2002.60
Data decisione, Autorità:
05.08.2002, TRAM
Incarto n.
52.2002.00060
Lugano
5 agosto 2002
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano Bernasconi, Werner Walser
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 8
febbraio 2002 della
patr. da: avv. __________
contro
la decisione 25 gennaio 2002 (no. 3) del Dipartimento delle istituzioni che accoglieva
il ricorso di __________ contro la fattura emessa a suo carico dalla
__________ per l'installazione del contatore dell'acqua potabile;
viste le risposte:
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in
fatto
che
la __________ (in seguito __________), ente di diritto pubblico ufficialmente
riconosciuto, provvede, all'interno delle zone edificabili del comune di
__________ e con diritto di privativa, alla captazione e fornitura dell'acqua
potabile per uso domestico e industriale (art. 1 del regolamento concernente la
fornitura di acqua potabile della __________);
che nel corso del mese di settembre 2000 la
ditta __________, così incaricata dalla __________, ha posato un contatore per
l'acqua potabile nella casa di __________, fatturandogli poi l'importo di fr.
371,80 per l'installazione dello stesso;
che __________ ha rifiutato il pagamento
della fattura, sostenendo che la spesa doveva essere assunta dalla __________;
che con scritto 22 giugno 2001 la
__________, sostenendo che a norma di regolamento la spesa di installazione era
a carico del proprietario, ha assegnato a __________ un termine di 10 giorni
per saldare la fattura;
che contro tale decisione __________ ha
inoltrato ricorso al Servizio dei ricorsi del Consiglio di stato, sostenendo
che la pretesa della __________ era priva di base legale;
che con decisione 25 gennaio 2002 il
Dipartimento delle istituzioni ha accolto il ricorso, ritenendo che non vi
fosse una base legale sufficiente per imporre al ricorrente il pagamento delle
spese oggetto di contestazione;
che contro la predetta decisione si è
aggravata la __________, chiedendone l'annullamento: a mente della ricorrente
il regolamento, segnatamente il suo art. 13, sarebbe base legale sufficiente,
essendo previsto che l'installazione privata, che inizia dall'allacciamento
alla condotta principale, è a carico dell'abbonato;
che il Dipartimento delle istituzioni e
__________ hanno entrambi postulato la reiezione dell'impugnativa;
considerato
in diritto
che,
giusta l'art. 3 PAmm, prima di entrare nel merito di un'istanza o di un ricorso
l'autorità esamina d'ufficio la propria competenza;
che per
l'art. 40 LSMP, le contestazioni tra utente e azienda municipalizzata sono
decise in via di reclamo dal Dipartimento delle istituzioni, contro la cui
decisione è dato ricorso al Tribunale amministrativo;
che,
giusta l'art. 39 della Legge sulla promozione della salute e il coordinamento sanitario,
del 18 aprile 1989 (Legge sanitaria), ogni edificio adibito ad abitazione dev'essere
allacciato a spese del proprietario a una rete di distribuzione dell'acqua potabile;
che alla presente vertenza è applicabile il
regolamento concernente la fornitura di acqua potabile della __________ del
12.12.1999 (in seguito Regolamento), approvato dalla Sezione degli enti locali
con risoluzione 3 marzo 2000;
che, come
prescrive l'art. 9 del Regolamento, "l'esecuzione dell'allacciamento è eseguita
da un idraulico di fiducia della __________ " e "le spese di
allacciamento sono a totale carico dell'utente";
che
l'art. 13 del regolamento precisa che "l'installazione privata ha inizio
dall'allacciamento alla condotta principale, ed è attuata a cura e spese
dell'abbonato", ritenuto che "deve essere eseguita da un idraulico
diplomato, conformemente alle prescrizioni stabilite dalla __________ …";
che pertanto materiale e lavoro sono
integralmente a carico del proprietario dello stabile, fatta eccezione per il
contatore che, in virtù dell'art. 22 del Regolamento "è fornito e posato
dalla __________ che ne rimane proprietaria. Essa ne cura la manutenzione e le
eventuali riparazioni";
che la circostanza secondo cui, nel caso
concreto, la __________ abbia fatto eseguire la posa del contatore, sostituendosi
in quest'incombenza al proprietario in virtù di quanto disposto dal
regolamento, non basta per trasformare il rapporto creditorio che sorge tra le
parti in un rapporto di diritto pubblico;
che di conseguenza la __________ non può,
per recuperare le spese di installazione del contatore, adottare una decisione
fondata sul diritto pubblico, vincolante per il privato giusta l'art. 1 PAmm e
quindi impugnabile, ma deve procedere all'incasso seguendo la via giudiziaria
ordinaria, vale a dire quella civile (RDAT I-1997 no 46 e rif.; Ratti, Il
Comune, vol. I, pag. 149);
che, in virtù di quanto precede, la
__________ non poteva adottare una decisione, vincolante per il resistente e
quindi da questi impugnabile, in merito al suo obbligo di pagare la fattura
relativa alla posa del contatore dell'acqua potabile;
che, stante quanto precede, il Dipartimento
delle istituzioni avrebbe dovuto limitarsi a dichiarare irricevibile il
ricorso, senza entrare nel merito dello scritto 22 giugno 2001 della __________
che, non potendo essere considerato decisione vincolante soggetta ad impugnativa,
neppure poteva essere annullato;
che pertanto, anche se per motivi diversi da
quelli invocati dalla ricorrente, la decisione impugnata va annullata;
che visto l'esito non si giustifica di
prelevare una tassa di giudizio (art. 28 PAmm) né di assegnare ripetibili.
Per
questi motivi,
visti
gli art. 40, 39 LSan, 3, 28 PAmm;
dichiara e pronuncia:
- Il ricorso
è accolto.
Di
conseguenza la risoluzione 25 gennaio 2002, n. 3, del Dipartimento delle istituzioni
é annullata.
-
Non si
prelevano tasse né spese, non si assegnano ripetibili.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster