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Numero d'incarto:
52.2002.505
Data decisione, Autorità:
15.01.2003, TRAM
Incarto n.
52.2002.505
Lugano
15 gennaio
2003
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano Bernasconi, Werner Walser
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 30 dicembre 2002 di
__________, __________,
__________, __________,
entrambi patr. da: __________,
__________,
contro
la decisione 20 dicembre 2002 del vicepresidente del
Consiglio di Stato (n. 23), che respinge l'istanza di misure provvisionali
presentata dagli insorgenti nell'ambito del ricorso inoltrato dagli stessi insorgenti
avverso la risoluzione 6 dicembre 2002 con cui il municipio di __________ ha
ordinato loro di sospendere l'attività commerciale avviata in un locale della
casa d'abitazione che sorge sulla part. n. __________ RF;
viste le risposte:
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Il 9
ottobre 2001 il municipio di __________ ha autorizzato __________, proprietario
di una casa d'abitazione situata in località cascine di __________, a lato
della strada cantonale (part. n. __________ RF), ad utilizzare il tinello come
locale d'esposizione ed ufficio per la vendita di apparecchi sanitari e di
riscaldamento.
Con contratto 12 novembre 2002 la
__________, locataria della casa d'abitazione, ha concesso il vano in locazione
a __________, dando atto di essere a conoscenza che sarebbe stato utilizzato
anche per vendervi prodotti derivati dalla canapa.
Il 28 novembre 2002 la __________ ha
notificato al municipio di aprire in quel locale un negozio destinato alla
commercializzazione di prodotti biologici e naturali in genere, derivati dalla
canapa, cosmetici e vestiti.
B. Preso atto
dell'avvio di quest'attività, il 6 dicembre 2002 il municipio ha ordinato a
__________ di presentare una domanda di costruzione in sanatoria per il cambiamento
di destinazione attuato senza permesso. Con separata decisione di ugual data la
stessa autorità comunale ha inoltre ordinato alla __________ e per essa al suo
amministratore __________ di sospendere immediatamente l'attività avviata abusivamente
nell'immobile.
C. Contro
l'ordine di sospensione dell'attività __________ e __________ sono insorti
davanti al Consiglio di Stato chiedendone l'annullamento e postulando la
concessione dell'effetto sospensivo o di altre misure atte a permettere la
continuazione dell'attività intrapresa.
D. Con
decisione 20 dicembre 2002 il vicepresidente del Consiglio di Stato ha respinto
la domanda di misure cautelari, negando che fossero dati i presupposti per sospendere
il divieto d'utilizzazione impartito ai ricorrenti.
E. Contro la
predetta risoluzione, i soccombenti si aggravano davanti al Tribunale cantonale
amministrativo, postulandone l'annullamento e chiedendo l'autorizzazione a
tenere aperto il negozio nelle more del giudizio.
Richiamandosi all'autorizzazione 22
settembre 2001, rilasciata dal municipio per adibire il tinello a locale
commerciale, i ricorrenti negano che il cambiamento del genere di prodotti
venduti integri gli estremi di un cambiamento di destinazione. Lo stesso
Governo l'avrebbe riconosciuto in una precedente decisione pubblicata (RDAT
2000 II n. 34).
F. All'accoglimento
del ricorso si oppongono il vicepresidente del Consiglio di Stato ed il
municipio, che rileva come l'attività commerciale avviata dai ricorrenti si
distingua nettamente, dal profilo dell'affluenza di pubblico, da quella precedentemente
autorizzata.
Considerato, in
diritto
- La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dagli art. 45 e 21 LE.
La legittimazione attiva dei ricorrenti è certa. Il ricorso tempestivo, è
dunque ricevibile in ordine.
Il giudizio può essere reso sulla base degli
atti senza istruttoria (art. 18 PAmm),
- 2.1.
Giusta l'art. 42 cpv. 1 LE, il municipio ordina la sospensione dei lavori
eseguiti senza o in contrasto con la licenza ricevuta. La sospensione dei
lavori è un provvedimento di natura cautelare, volto essenzialmente ad
assicurare il mantenimento della situazione di fatto nell'attesa che l'autorità
conceda un permesso in sanatoria per le opere eseguite senza autorizzazione o
in contrasto con il permesso accordato, oppure ordini il ripristino di una
situazione conforme al diritto (Scolari, Commentario, II ed., ad art. 42 LE, n.
1261).
2.2. Ove i lavori siano terminati e nel caso
di cambiamenti di destinazione attuati senza autorizzazione o in contrasto con
il permesso ricevuto, il municipio può vietare, a titolo di misura provvisionale,
l'utilizzazione dell'opera edilizia realizzata o trasformata abusivamente
fintanto che non venga accertata, mediante rilascio del permesso mancante, la
legittimità dell’intervento abusivo (Ch. Mäder, Das
Baubewilligungsverfahren, Zürcher Schriften zum Verfahrensrecht, 1991, n. 639).
Un simile provvedimento cautelare è più che altro volto
a tutelare interessi giuridici minacciati dall'utilizzazione dell'opera
edilizia realizzata o trasformata abusivamente. La sua adozione dipende quindi
dalla ponderazione degli interessi contrapposti, in particolare dal confronto
fra l'interesse pubblico e dei vicini ad evitare soprattutto le ripercussioni
derivanti dall'utilizzazione dell'opera e l'interesse privato del proprietario
o dei locatari a fruire ulteriormente della stessa durante la procedura di
rilascio del permesso in sanatoria. L’autorità, che dispone di un vasto potere
discrezionale, deve segnatamente stabilire a quale delle due parti in lite appaia
giustificato far sopportare gli inconvenienti derivanti dalla durata del
procedimento ed i rischi connessi all’incertezza dell’esito finale (RDAT 1982
n. 40).
- Nell'evenienza
concreta, il municipio ha ritenuto che l'insediamento di un commercio di
prodotti derivanti dalla canapa nel locale adibito a tinello, di cui si è detto
in narrativa, integrasse gli estremi di un cambiamento di destinazione
rilevante dal profilo pianificatorio e della polizia delle costruzioni. Ha
quindi ordinato al proprietario dell'immobile di presentare una domanda di costruzione
in sanatoria ed ha ingiunto ai ricorrenti di sospendere immediatamente
l'attività commerciale intrapresa.
Il proprietario ha dato seguito all'ordine
di presentare una domanda di costruzione in sanatoria. L'ordine di sospendere
l'attività è invece stato dedotto davanti al Consiglio di Stato dai suoi
destinatari, che, richiamato il permesso 22 settembre 2001 rilasciato dal
municipio per insediare nel locale un'altra attività commerciale, hanno chiesto
al presidente dell'autorità di ricorso di concedere l'effetto sospensivo all'impugnativa.
Con la decisione 20 dicembre 2002, qui impugnata, il vicepresidente del Consiglio
di Stato ha respinto la richiesta.
Oggetto del contendere, in questa sede, è in
sostanza una decisione di natura provvisionale, mediante la quale il
vicepresidente del Governo si è rifiutato di sospendere l'esecutività di un provvedimento
cautelare adottato dall'autorità comunale, conferendo l'effetto sospensivo al
ricorso inoltrato contro di esso.
Le decisioni provvisionali sono, per loro
natura, immediatamente esecutive. Nel caso in cui vengano impugnate, il ricorso
non esplica pertanto l’effetto sospensivo previsto dall'art. 47 cpv. 1 PAmm
(art. 21 cpv. 4 PAmm; Borghi Corti, Compendio di procedura amministrativa
ticinese, ad art. 21 PAmm, n. 3). L'insorgente può nondimeno chiedere al
presidente dell'autorità di ricorso l'adozione di adeguate misure
provvisionali, compresa la sospensione dell'esecutività del provvedimento
cautelare impugnato (art. 47 cpv. 2 PAmm). Misura, quest'ultima, che, in casi
di questa natura, equivale in pratica ad un provvisorio accoglimento
dell'impugnativa, rispettivamente ad un’implicita anticipazione del giudizio di
merito sulla legittimità della decisione cautelare censurata.
Orbene, nel caso in esame il vicepresidente
del Consiglio di Stato ha respinto la domanda di concessione dell'effetto sospensivo,
partendo in sostanza dal presupposto che il locale in cui è stato aperto il
negozio non avesse mai beneficiato di una regolare autorizzazione edilizia per
lo svolgimento di un'attività commerciale. Lo confermerebbe il fatto che il
proprietario ha dato seguito all'ordine di inoltrare una domanda di costruzione
in sanatoria.
La deduzione non può essere condivisa, già
perché sottace l'esistenza del permesso 9 ottobre 2001, allegato agli atti, che
il municipio ha rilasciato al proprietario dell'immobile per trasformare il
tinello dell'abitazione in un locale d’esposizione per la vendita di apparecchi
sanitari e di riscaldamento, ossia per lo svolgimento di un'attività
commerciale, che comporta un uso sostanzialmente diverso dalla destinazione
residenziale a suo tempo autorizzata. Oltre a non procedere da un confronto fra
l'interesse pubblico ad impedire la continuazione dell'utilizzazione del locale
e quello dei ricorrenti a mantenere aperto il negozio, essa si fonda pertanto
su un erroneo accertamento dei fatti. Già per questo motivo, va quindi
annullata.
Non avendo chiesto i ricorrenti la riforma
della decisione qui impugnata, gli atti vanno semplicemente ritornati al
Consiglio di Stato, affinché si pronunci senza ulteriori indugi sul merito dell'impugnativa
inoltrata dagli stessi ricorrenti contro l'ordine di sospendere l'attività
commerciale avviata, impartito loro dal municipio.
-
Con
l'emanazione del presente giudizio diventa priva d'oggetto la domanda di provvedimenti
cautelari rivolta dai ricorrenti al presidente di questo tribunale.
-
Dato
l'esito, si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia. Le ripetibili
sono invece a carico del comune secondo soccombenza (art. 31 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 21, 42, 45 LE; 3, 18, 28, 60, 61, 65
PAmm;
dichiara
e pronuncia:
- Il ricorso
è accolto.
§. Di conseguenza, la decisione 20 dicembre 2002
del vicepresidente del Consiglio di Stato è annullata.
-
Non si
prelevano né spese, né tassa di giustizia.
-
Il comune
di __________ rifonderà ai ricorrenti fr. 500.- a titolo di ripetibili.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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