AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
52.2002.502
Data decisione, Autorità:
18.02.2003, TRAM
Incarto n.
52.2002.502
Lugano
18 febbraio
2003
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano Bernasconi, Werner Walser
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 13 dicembre 2002 di
__________, __________,
contro
la decisione 26 novembre 2002 (n. 5678) con la quale
il Consiglio di Stato
- ha accolto ai sensi dei considerandi il ricorso 31
dicembre 2001 di __________ contro la decisione del municipio di __________
in materia di emissione dei conguagli d'imposta comunale 2001 e la mancata
tempestiva evasione del suo reclamo 3/4 dicembre 2001 in materia di
conguaglio d'imposta 2001;
- ha dichiarato irricevibile l'istanza d'intervento
8 agosto 2002 di __________.
viste le risposte:
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
che con
risoluzione n. 1016 del 22 ottobre 2001 il municipio di __________ ha fissato
al 100% il moltiplicatore d'imposta comunale per l'anno 2001;
che la
decisione è stata pubblicata agli albi comunali in data 23 ottobre 2001con
l'avvertenza che contro la decisione municipale era data la possibilità di
ricorso al Consiglio di Stato nel termine di 15 giorni dalla data d'inizio
pubblicazione;
che con
ricorso 7 novembre 2001 __________ ha impugnato la predetta decisione;
che,
pendente il ricorso, il municipio ha emesso i conguagli per l'imposta comunale
2001;
che, con
scritto 3 dicembre 2001 al Consiglio di Stato, __________ ha censurato
l'operato del municipio, che, intimando i conguagli d'imposta calcolati sulla
scorta del moltiplicatore al 100%, avrebbe agito in violazione dell'effetto
sospensivo del ricorso 7 novembre;
che con
scritto di pari data, __________ ha pure interposto reclamo al municipio contro
il calcolo d'imposta;
che con
decisione 5 dicembre 2001 il Governo ha respinto il ricorso 7 novembre,
confermando la decisione 22 ottobre 2001 con la quale l'esecutivo comunale
aveva fissato il moltiplicatore d'imposta al 100%;
che
l'impugnativa interposta da __________ contro la predetta decisione governativa
è stata respinta dal Tribunale cantonale amministrativo con sentenza 14 marzo
2002;
che con
scritto 31 dicembre 2001 al Consiglio di Stato, intitolato "ricorso per
denegata e ritardata giustizia", __________ ha lamentato
-
la
mancata evasione del proprio reclamo 3 dicembre 2001 da parte del municipio e
-
la
mancata evasione del reclamo di medesima data da parte del Consiglio di Stato,
chiedendo
l'annullamento dell'istruttoria condotta dal servizio ricorsi ed una nuova
istruttoria tramite i servizi d'altro dipartimento;
che il
reclamo di __________ contro il calcolo d'imposta è stato respinto dal municipio
con decisione 11 aprile 2002, decisione poi confermata dalla Camera di diritto
tributario del Tribunale d'appello con sentenza 28 maggio 2002;
che, con
istanza d'intervento 8 agosto 2002 al Consiglio di Stato, __________ - sottolineato
che indipendentemente dall'evasione del ricorso sul moltiplicatore d'imposta il
Consiglio di Stato non aveva preso posizione sulla violazione dell'effetto sospensivo
- ha chiesto che fosse fatto ordine al Governo di decidere in merito al ricorso
31 dicembre 2001, previo esperimento di un'eventuale nuova e idonea istruttoria,
convocando preventivamente un esperimento di conciliazione;
che con
decisione 26 novembre 2002 il Governo ha:
ritenuto privo d'oggetto il reclamo per denegata giustizia nei confronti del
municipio, che ha nel frattempo emesso la propria decisione,
accertato la violazione dell'effetto sospensivo del ricorso da parte del
municipio,
dichiarato irricevibile l'istanza d'intervento nei confronti del Governo,
trasmettendola per competenza al Tribunale cantonale amministrativo;
che in
data 13 dicembre 2002 __________ ha impugnato la predetta decisione, chiedendo
l'accoglimento del ricorso ai sensi dei considerandi e che l'istanza d'intervento
8 agosto 2002 sia dichiarata ricevibile;
che dei
motivi si dirà, in quanto necessario, in prosieguo d'esposizione;
che, con
le rispettive risposte, il municipio e il Consiglio di Stato hanno proposto la
reiezione del gravame;
che della
replica 20 gennaio 2003 del ricorrente si dirà, in quanto necessario, più
oltre, ritenuto che la medesima non è stata intimata alle controparti in quanto
questo tribunale non ritiene di dover ordinare un ulteriore scambio di
allegati, non essendo stati allegati fatti sostanzialmente nuovi;
considerato, in diritto
che la
competenza del Tribunale cantonale amministrativo e la legittimazione attiva
del ricorrente sono date (art. 208, 209 LOC e art. 43 e 45 PAmm); il gravame è
tempestivo (art. 46 PAmm), per cui è ricevibile con riserva di quanto esposto
in appresso;
che,
nella misura in cui concerne il ricorso per ritardata giustizia nei confronti
del municipio di __________ per il preteso ritardo con cui sarebbe stato evaso
il reclamo 3 dicembre 2001, l'insorgente medesimo da atto che il gravame è
diventato privo d'oggetto, sicché non v'è motivo di soffermarsi ulteriormente
sulla questione;
che,
nella misura in cui il ricorrente censura l'operato del Governo che ha respinto
il gravame in punto alla mancata osservanza dell'effetto sospensivo da parte
del municipio nell'ambito dell'emissione dei conguagli d'imposta, va rilevato
che in questo frangente l'esecutivo ha agito quale autorità di vigilanza sui comuni,
con la conseguenza che le sue decisioni sono inappellabili (art. 207 LOC);
che,
invero, solo chi è leso nei propri legittimi interessi - ad esclusione del
comune - ha diritto di ricorso al Tribunale cantonale amministrativo;
che, in
concreto, non è dato di vedere in quale modo il ricorrente sia stato leso nei
propri legittimi interessi, ritenuto che sia il moltiplicatore d'imposta per
l'anno 2001, sia il calcolo d'imposta che lo concerne sono stati integralmente
confermati dalle istanze di ricorso, per cui dal modo irrituale di procedere
del comune non gli è comunque derivato pregiudizio alcuno;
che, ad
ogni buon conto, il Consiglio di Stato ha parzialmente accolto l'istanza accertando
la violazione dell'effetto sospensivo: un ricorso su quest'argomento appare
quindi privo d'interesse giuridico;
che, su
questo punto, il gravame si appalesa pertanto irricevibile;
che
l'istanza d'intervento, inviata al Consiglio di Stato in data 8 agosto 2002 -
con la quale __________ si duole della pretesa inattività del Consiglio
medesimo - è, a ben vedere, un reclamo per denegata o ritardata giustizia;
che,
pertanto, giustamente il Governo ha declinato la propria competenza e trasmesso
l'istanza al Tribunale cantonale amministrativo, autorità di ricorso alla
quale, correttamente, andava presentata (art. 45 PAmm);
che, visto
quanto precede, nella misura in cui è ricevibile il ricorso dev'essere respinto;
che la
tassa di giustizia è a carico del ricorrente, integralmente soccombente (art.
28 PAmm);
per questi motivi,
visti gli art. 28, 43, 45, 46 PAmm e 194 segg. LOC;
dichiara e pronuncia:
-
Nella
misura in cui è ricevibile, il ricorso è respinto.
-
La tassa
di giustizia di fr. 900.- è posta a carico di __________.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster