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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
52.2002.500
Data decisione, Autorità:
23.01.2003, TRAM
Incarto n.
52.2002.500
Lugano
23 gennaio
2003
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano Bernasconi, Werner Walser
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 13 dicembre 2002 di
__________, __________,
contro
la decisione 26 novembre 2002 del Consiglio di Stato
(n. 5699) che ha respinto il ricorso 13 novembre 2002 dell'insorgente contro
la risoluzione 29 ottobre 2002 con cui il municipio di __________ ha fissato
il moltiplicatore d'imposta per l'anno 2002;
viste le risposte:
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Con
risoluzione n. 1205 del 29 ottobre 2002 il municipio di __________ ha fissato
al 100% il moltiplicatore d'imposta comunale per l'anno 2002.
La decisione è stata pubblicata agli albi
comunali dal 30 ottobre 2002 con l'avvertenza che contro la stessa era data la
possibilità di ricorso al Consiglio di Stato nel termine di 15 giorni dalla
data d'inizio della pubblicazione.
B. Con ricorso
13 novembre 2002 __________ ha impugnato la predetta decisione avanti il
Consiglio di Stato. Il ricorrente, sollevate varie censure di natura formale,
ha chiesto la congiunzione della procedura con quella ancora pendente avanti la
Camera di diritto tributario del Tribunale d'Appello relativa al moltiplicatore
del 2001. A mente del ricorrente il moltiplicatore d'imposta aritmetico per il
2001 sarebbe del 97,99%, sicché, tenuto conto del capitale proprio, il
moltiplicatore politico potrebbe essere limitato al 95%. Per il 2002 il
moltiplicatore aritmetico sarebbe invece del 94,45%, ciò che confermerebbe il
moltiplicatore comunale al 100% dell'imposta cantonale base. Prospetta quindi
due soluzioni per il biennio 2001/2002:
-
moltiplicatore
invariato al 95% dell'imposta cantonale base nell'ambito del periodo fiscale
transitorio, nel quale caso il moltiplicatore d'imposta 2002 sarebbe da fissare
al 90% per compensare l'eccedenza contributiva del 2001;
-
moltiplicatore
aumentato al 100% dell'imposta cantonale effettiva e quindi fissazione del
moltiplicatore per il 2001 ed il 2002 al 100% dell'imposta cantonale effettiva
per tutti i contribuenti, con conseguente rettifica delle bollette a
conguaglio.
C. Con
decisione 26 novembre 2002 il Consiglio di stato ha respinto il ricorso, confermando
la risoluzione municipale, argomentando - che dal profilo formale la procedura
seguita dal municipio era
corretta;
-
che la congiunzione delle procedure non era possibile, i ricorsi
riguardando due decisioni distinte (moltiplicatore 2001 l'una, 2002 l'altra);
-
che, fissando il moltiplicatore d'imposta al 100% il municipio
ha adeguatamente tenuto conto dei criteri previsti dalla LOC.
D. Con ricorso
13 novembre 2002 __________ chiede che, in accoglimento del ricorso, il
moltiplicatore d'imposta per l'anno 2002 sia fissato nella misura del 95% dell'imposta
cantonale base.
Il ricorrente, che censura avantutto che il
dispositivo della decisione governativa si limita a respingere il ricorso e
confermare la decisione municipale senza però riportarne il contenuto, sostiene
che, il moltiplicatore d'imposta aritmetico essendo del 95,17%, il moltiplicatore
del 2002 andrebbe fissato al 95%.
E. Il
municipio di __________ ed il Consiglio di Stato postulano la reiezione del gravame.
Considerato, in
diritto
-
La
competenza del tribunale è data (art. 208 cpv. 1 LOC). Il ricorso è tempestivo
(art. 46 cpv.1 PAmm) e la legittimazione del ricorrente certa (art. 209 lett. a
LOC). L'impugnativa è pertanto ricevibile in ordine e può essere deciso in base
agli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm).
-
Giusta
l'art. 162 LOC, il moltiplicatore d'imposta è il rapporto percentuale tra il
fabbisogno ed il gettito dell'imposta cantonale base. Il municipio lo
stabilisce annualmente, dopo l'approvazione del conto consuntivo dell'anno
precedente secondo i seguenti
criteri:
a)
aggiorna, se necessario, il fabbisogno di preventivo;
b)
tiene conto dell’ammontare del capitale proprio e del disavanzo degli esercizi
precedenti;
c)
deduce l’imposta personale e l’imposta immobiliare.
Il cosiddetto moltiplicatore politico serve
essenzialmente a garantire l'equilibrio finanziario a media scadenza.
Permettendo al municipio di aggiornare il fabbisogno preventivo in base ai riscontri
dell'esercizio corrente e di costituire nel contempo una riserva generale,
sottoforma di capitale proprio (art. 169 LOC), il legislatore ha inteso mettere
i comuni nella condizione di fronteggiare i difetti di previsione e di praticare
una politica stabile della pressione fiscale (cfr. manuale di contabilità dei comuni
ticinesi, vol. II N. 16.4.2).
La latitudine di giudizio che la legge
riserva al municipio ai fini della determinazione del moltiplicatore politico è
relativamente ampia e può essere censurata da parte dell'autorità di ricorso
solo nella misura in cui integra gli estremi della violazione del diritto sotto
il profilo dell'abuso di potere (art. 61 PAmm; cfr. RDAT II/1992 n.5).
- Nel caso
in esame il ricorrente argomenta che il moltiplicatore aritmetico corrisponde
al 95,17%, calcolandolo sulla base di un gettito dell'imposta cantonale base di
41'893'997.- e di un fabbisogno netto di fr. 39'874'600.-.
Il
municipio, sulla scorta del preventivo 2002 e del relativo aggiornamento, ha
invece fondato il proprio calcolo su un fabbisogno ordinario netto di fr.
37'439'600.- e un gettito d'imposta cantonale base di fr. 37'800'000.-,
giungendo ad un moltiplicatore aritmetico del 99,04%.
Ebbene, va qui avantutto ricordato che l'imposta comunale è prelevata in base alle
classificazioni per l’imposta cantonale del medesimo anno (art. 276 Legge
tributaria: LT). Inoltre, il 6 dicembre 2000 è stata introdotta nella LT una
norma transitoria che prevede che “in deroga all’articolo 276 capoverso 2
l’imposta cantonale base degli anni 2001/2002 è calcolata secondo le aliquote
dell’articolo 35 valide per il periodo fiscale 1995/1996 diminuite linearmente
del 5 per cento e indicizzate conformemente all’articolo 39 della Legge
tributaria”. Il modo di definire l'imposta cantonale base nell'ambito della
tassazione comunale è quindi chiaramente stabilito dalla legge. Sulla scorta di
questi precetti, il municipio ha dovuto inevitabilmente determinare il gettito mediante valutazione dei dati conosciuti
relativi ai contribuenti, perché, non tutte le notifiche di tassazione sono
ancora state emesse. Il risultato cui l'esecutivo è giunto non è neppure messo
in discussione dal ricorrente, il quale si limita invece ad inserire nel
proprio calcolo il gettito dell'imposta cantonale del 2000 (l'ultimo
pubblicato), senza però in alcun modo confrontarsi con il gettito valutato dal
municipio né dare spiegazioni di questo diverso modo di procedere.
A fronte di un moltiplicatore aritmetico del
99,04%, il municipio ha fissato il moltiplicatore d'imposta al 100%, che
comporta un'eccedenza aritmetica di fr. 362'880.-, comunque ancora suscettibile
di modifica a dipendenza del consuntivo.
Il moltiplicatore d'imposta del 95%
causerebbe invece una minor entrata, anche questa peraltro non definitiva,
rispetto al fabbisogno, di fr. 1'890'000.-. La decisione municipale, che meglio
riflette il principio dell'equilibrio finanziario cui deve ispirarsi l'amministrazione
del comune, tenuto altresì conto degli importanti disavanzi registrati negli
anni precedenti (fr. 859'425.- nel 2001 e fr. 2'187'094.- nel 2000) appare
quindi perfettamente sostenibile.
Il municipio non ha dunque in alcun modo
abusato del proprio potere d'apprezzamento fissando il moltiplicatore d'imposta
per il 2002 al 100%.
- La mancata
indicazione nella decisione del Consiglio di Stato del moltiplicatore del
gettito di riferimento - di cui il ricorrente si duole in ingresso
all'impugnativa - non è poi suscettibile di causare pregiudizi di sorta.
Respinto il ricorso, il Consiglio di Stato ha aggiunto "§ Di
conseguenza è confermata la decisione 29/30 ottobre 2002 del Municipio di
__________ ". Non v'era alcuna necessità di riprendere il contenuto
della decisione medesima, estremamente chiara, essendosi il municipio limitato
a fissare il moltiplicatore d'imposta per l'anno 2002 al 100%.
Per il
resto, richiamato quanto già esposto al punto precedente in merito al modo di definire l'imposta cantonale base nell'ambito
della tassazione comunale, la mancata indicazione nella risoluzione municipale
del gettito di riferimento non è suscettibile di creare incertezza di sorta.
- Per quanto
precede il ricorso dev'essere respinto. La tassa di giustizia e le spese sono
poste a carico della parte soccombente (art. 28 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli artt. 162, 169, 208, 209 LOC, 18, 28,
43, 46, PAmm;
dichiara
e pronuncia:
-
Il ricorso
è respinto.
-
La tassa di
giustizia e le spese, in complessivi fr. 900.-, sono a carico del ricorrente.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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