AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
52.2002.490
Data decisione, Autorità:
02.07.2003, TRAM
Incarto n.
52.2002.490
Lugano
2 luglio 2003
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano Bernasconi e Werner Walser
segretario:
Thierry Romanzini, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 10 dicembre 2002 di
__________, __________,
patrocinata dall'avv. __________, __________,
contro
la risoluzione 20 novembre 2002 (n. 5576) del
Consiglio di Stato, che ha respinto l'impugnativa presentata dall'insorgente
avverso la decisione 17 ottobre 2002 del Dipartimento delle istituzioni, Sezione
dei permessi e dell'immigrazione, in materia di revoca del permesso di
dimora;
viste le risposte:
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. La
cittadina brasiliana __________ (1968) è entrata in Svizzera il 27 dicembre
1991 in vista di un eventuale matrimonio con il cittadino elvetico __________
(1932).
Il 29 maggio 1992 l'allora Sezione degli
stranieri (ora permessi e immigrazione) del Dipartimento delle istituzioni ha
deciso di non rilasciarle un permesso di dimora annuale, in quanto __________
non era stato in grado di precisare se voleva effettivamente convolare a nozze
con l'interessata. Quest'ultima ha quindi dovuto lasciare il territorio cantonale.
B. Il 3
novembre 2000 __________, la quale era rientrata in Svizzera il 1° agosto precedente,
si è sposata con __________ a __________. Per vivere insieme al marito, essa ha
ottenuto un permesso di dimora, in seguito regolarmente rinnovato, l'ultima
volta fino al 31 luglio 2003.
Il 16 agosto 2002 __________ è deceduto in
un incidente aereo.
C. Il 17
ottobre 2002 la Sezione dei permessi e dell'immigrazione ha respinto l'istanza
presentata il 10 settembre precedente da __________ volta ad ottenere la
modifica dei dati relativi allo stato civile nel permesso di dimora, fissandole
un termine con scadenza il 31 dicembre 2002 per lasciare il territorio
cantonale: l'autorità ha infatti ritenuto che lo scopo per il quale il permesso
di dimora annuale era stato concesso (ricongiungimento famigliare) era venuto a
mancare a seguito del decesso del marito.
La decisione è stata resa in applicazione degli
art. 4, 7, 12 e 16 LDDS; 8 ODDS.
D. Con
giudizio 20 novembre 2002, il Consiglio di Stato ha confermato la suddetta risoluzione,
respingendo l'impugnativa contro di essa interposta da __________.
In sostanza, il Governo ha rilevato che vi
erano gli estremi per procedere alla revoca del permesso alla ricorrente in
virtù dell'art. 9 cpv. 2 lett. b LDDS sulla scorta dei motivi addotti dal dipartimento
e che non permetteva di mutare il giudizio il fatto che l'interessata doveva
assistere in Svizzera alla procedura di liquidazione della successione.
L'Esecutivo cantonale ha inoltre escluso che
la decisione impugnata violasse il principio di uguaglianza con i cittadini che
possono prevalersi dell'Accordo tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri
e la Confederazione Svizzera sulla libera circolazione delle persone (ALC).
E. Contro la
predetta pronunzia, __________ si aggrava ora davanti al Tribunale cantonale
amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando il rinnovo del suo
permesso di dimora sulla base dell'art. 4 LDDS.
Critica il Governo per non aver dato seguito
alla sua richiesta di richiamare, presso il dipartimento, gli incarti degli
ultimi dieci anni analoghi al suo, al fine di dimostrare che ad alcuni
cittadini stranieri vedovi è stato rinnovato il permesso di soggiorno.
La ricorrente ritiene poi che la decisione
di revoca violi il principio di proporzionalità, perché la relazione con il
marito, vissuta tra __________ e il Brasile, sarebbe durata una decina d'anni
ed essa avrebbe risieduto nel nostro Paese regolarmente sei mesi all'anno, come
permette l'art. 2 cpv. 7 ODDS.
Sostiene inoltre che vi sarebbe una
disparità di trattamento con l'Accordo sulla libera circolazione delle persone
(ALC), che riserva al coniuge straniero vedovo di un cittadino comunitario residente
in Svizzera un trattamento migliore di quello che invece l'art. 7 LDDS
garantisce al coniuge straniero di un cittadino elvetico.
Chiede infine che sia concesso l'effetto
sospensivo al gravame.
F. All'accoglimento
del ricorso si oppongono sia il Consiglio di Stato, sia il dipartimento con
argomenti di cui si dirà, per quanto necessario, in seguito.
Considerato, in
diritto
- 1.1. In
materia di diritto degli stranieri la competenza del Tribunale cantonale amministrativo
a statuire in merito ai gravami inoltrati avverso le decisioni del Consiglio di
Stato è data soltanto nella misura in cui queste ultime possono essere
impugnate con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale (art. 10
lett. a LALPS).
1.2. A ben guardare, la decisione 17 ottobre
2002 della Sezione dei permessi e dell'immigrazione si configura alla stregua
di una vera e propria revoca del permesso valido sino al 31 luglio 2003, che
__________ deteneva a quel momento.
Contro questo genere di provvedimenti è, in
linea di principio, ammissibile il ricorso di diritto amministrativo al
Tribunale federale (v. art. 101 lett. d in relazione con l'art. 100 cpv. 1
lett. b n. 3 OG).
Di conseguenza, anche la competenza di
questo Tribunale a statuire in merito all'impugnativa inoltrata dall'insorgente
è data.
1.3. Il gravame, tempestivo (art. 10 LALPS;
46 cpv. 1 PAmm) e presentato da una persona senz'altro legittimata a ricorrere
(art. 43 PAmm), è dunque ricevibile in ordine, ma solo nella misura in cui verte
contro la decisione di revoca del permesso di dimora ottenuto a seguito del
matrimonio con un cittadino svizzero (art. 7 LDDS).
Nella misura in cui la ricorrente chiede di
continuare a soggiornare nel nostro Paese sulla base dell'art. 4 LDDS, trattasi
di fatto di una nuova domanda, irricevibile in questa sede. Con il ricorso non
sono infatti ammesse nuove domande (art. 63 cpv. 2 PAmm). L'art. 4 LDDS non
conferisce peraltro il diritto all'ottenimento di un permesso di dimora e, di
conseguenza, non sarebbe nemmeno data la competenza di questo Tribunale a
statuire sulla richiesta (art. 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG e 10 lett. a LALPS).
Come si vedrà in seguito (consid. 5), la
presente decisione può essere resa sulla base degli atti, senza istruttoria
(art. 18 cpv. 1 PAmm).
-
L'art. 9
cpv. 2 lett. b LDDS dispone che il permesso di dimora può essere revocato, tra
l'altro, quando non venga adempiuta una condizione imposta all'atto della sua
concessione. Gli impegni assunti dallo straniero nel corso della procedura di
autorizzazione e le dichiarazioni da lui fatte, segnatamente in merito allo
scopo della dimora, si considerano come condizioni impostegli dall'autorità
(art. 10 cpv. 3 ODDS).
-
Entrata
nel nostro Paese il 1° agosto 2000 per vivere con il marito __________,
__________ ha ottenuto un permesso di dimora in virtù dell'art. 7 LDDS, disposizione
che conferisce a un cittadino straniero il diritto di ricongiungersi nel nostro
Paese con il coniuge svizzero.
Con il decesso di __________ il 16 agosto
2002, è pertanto venuto meno lo scopo del soggiorno della ricorrente in
Svizzera e con esso la ragione che a suo tempo aveva giustificato il rilascio
di un permesso di dimora.
In questo senso, sono dunque dati gli
estremi per la revoca del suo permesso di dimora giusta l'art. 9 cpv. 2 lett. b
LDDS.
- Occorre
ora verificare la proporzionalità del provvedimento di revoca dell'autorizzazione
di soggiorno pronunciato dalla Sezione dei permessi e dell'immigrazione.
4.1. In materia di ritiro dei permessi
accordati a stranieri, la LDDS conferisce all'autorità amministrativa un ampio
margine di apprezzamento, censurabile - perlomeno da parte di questo Tribunale
- soltanto quando la stessa sconfina con la propria decisione in un eccesso o
in un abuso di potere (cfr. DTF 112 Ib 478).
4.2. __________ risiede da meno di tre anni
nel nostro Paese. Il suo soggiorno va quindi considerato di breve durata.
Invano la ricorrente ritiene che la
decisione di revoca violi il principio della proporzionalità, perché dal 1991
essa avrebbe risieduto in Svizzera con il marito per complessivi sei mesi
all'anno, come permette l'art. 2 cpv. 7 ODDS.
A prescindere che l'insorgente non fornisce
prove a sostegno delle proprie allegazioni, il suo asserito soggiorno decennale
in Svizzera non è stato regolare e ininterrotto. Di conseguenza, essa non può
invocare la lunga permanenza nel nostro Paese.
Il fatto che nel nostro cantone essa abbia
imparato la lingua italiana non permette di giungere a conclusioni a lei più
favorevoli.
Inoltre la ricorrente ha tutti i suoi legami
famigliari, sociali e culturali in Brasile, dove è nata e cresciuta e risiedeva
prima di giungere in Ticino per vivere insieme al marito. Non nega infine di
poter rientrare senza problemi nel suo Paese d'origine.
4.3. La Sezione dei permessi e
dell'immigrazione non ha pertanto disatteso le disposizioni legali invocate,
revocando il permesso di soggiorno alla ricorrente. La decisione censurata non
procede in particolare da un esercizio abusivo del potere di apprezzamento che
la legge riserva all'autorità di polizia degli stranieri in ordine alla
valutazione dell'adeguatezza della misura adottata.
- L'insorgente
critica il Governo per non aver dato seguito alla sua richiesta di richiamare
dal dipartimento gli incarti degli ultimi dieci anni relativi a cittadini
stranieri ai quali, nonostante il decesso del coniuge svizzero, sarebbe stato
rinnovato il permesso di dimora. In sostanza, essa si duole di una violazione
della parità di trattamento.
5.1. Il principio di legalità dell’amministrazione
prevale di regola su quello della parità di trattamento. Inoltre la parità di
trattamento nell’illegalità può essere invocata con successo soltanto in casi
del tutto particolari: quando venga dimostrata l’esistenza di una prassi
contraria alla legge, che l'autorità non intende abbandonare (Imboden/Rhinow,
Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, V ed., N. 71 B i seg.).
5.2. In concreto, non può giovare
all'insorgente sostenere che, in materia di stranieri, in caso di decesso di un
coniuge svizzero non vi sarebbe una prassi uniforme.
Innanzitutto all'autorità è riservata la facoltà
di revocare il permesso, quando non venga adempiuta una condizione imposta
all'atto della sua concessione (art. 9 cpv. 2 lett. b LDDS). Non è quindi
obbligata a farlo; considerato l’ampio margine di apprezzamento di cui essa
gode.
Inoltre, se mai c'è stato trattamento
contrario alla legge, questo non rientra di certo nell'ambito di una
consuetudine amministrativa, motivo per cui non sussiste di principio per la
ricorrente alcuna possibilità di prevalersene.
Di conseguenza, a ragione il Consiglio di
Stato non ha proceduto a richiamare gli incarti indicati genericamente
dall'insorgente. Anche questo Tribunale ritiene di poterne fare a meno.
- Infine,
l'interessata non può prevalersi di una disposizione particolare del diritto
federale né di una convenzione internazionale o di un trattato tra la Svizzera
e la Repubblica Federativa del Brasile, da cui potrebbe derivare un diritto al
rilascio o al rinnovo di un permesso di dimora e non procedere alla revoca.
In particolare, la ricorrente non può far
valere la violazione del principio di uguaglianza invocando l'ALC, in quanto
essa non beneficia di nessun diritto ad essere trattata allo stesso modo di un
cittadino comunitario residente in Svizzera o del coniuge straniero di
quest'ultimo. Ammettere il contrario significherebbe estendere indirettamente
il campo di applicazione dell'accordo ad un'ampia cerchia di persone che, per
via della loro nazionalità, ne sono manifestamente escluse (STF 25 novembre
2002, 2A.397/2002, consid. 4.2.2.).
- Sulla
scorta di quanto precede, il ricorso va respinto.
Visto l'esito del gravame, la relativa
domanda di concessione dell'effetto sospensivo diviene priva d'oggetto.
- La tassa
di giustizia e le spese seguono la soccombenza (art. 28 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 7, 9 LDDS; 2, 8, 10 ODDS; 100 cpv. 1
lett. b n. 3, 101 lett. d OG; 10 lett. a LALPS; 3, 18, 28, 43, 46, 47, 60, 61 e
63 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
- In quanto
ricevibile, il ricorso è respinto.
§. Di conseguenza __________ (23 marzo 1968),
cittadina brasiliana, è tenuta a lasciare il territorio cantonale entro il 31
agosto 2003 notificandone la partenza al competente Ufficio regionale degli stranieri.
-
La tassa di
giustizia e le spese, per complessivi fr. 800.–, sono a carico della ricorrente.
-
Contro la
presente decisione è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale
a Losanna nel termine di 30 giorni dall'intimazione.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster