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Numero d'incarto:
52.2002.489
Data decisione, Autorità:
02.07.2003, TRAM
Incarto n.
52.2002.489
Lugano
2 luglio 2003
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano Bernasconi e Werner Walser
segretario:
Thierry Romanzini, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 9 dicembre 2002 di
__________, __________,
patrocinata dall'avv. __________, __________,
contro
la risoluzione 20 novembre 2002 (n. 5572) del
Consiglio di Stato, che ha respinto l'impugnativa presentata dall'insorgente
avverso la decisione 1° ottobre 2002 del Dipartimento delle istituzioni,
Sezione dei permessi e dell'immigrazione, in materia di rinnovo del permesso
di dimora;
viste le risposte:
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. La
cittadina lettone __________ (1977) è madre di __________ (1994), nata da una
relazione con un connazionale.
Entrata in Svizzera il 16 settembre 2000, la
ricorrente si è sposata a __________ il 15 dicembre successivo con il cittadino
elvetico __________ (1974). A seguito del matrimonio, essa ha ottenuto un
permesso di dimora annuale, in seguito rinnovato fino al 15 settembre 2002.
Anche la figlia dell'insorgente è stata
posta al beneficio di un permesso di soggiorno, di identica durata e scadenza
di quello ottenuto da sua madre.
Attualmente è pendente presso la Pretura di
__________ la procedura di divorzio dei coniugi __________, promossa il 29 luglio
2002 con petizione congiunta.
B. a) Su
richiesta della Sezione dei permessi e dell'immigrazione del Dipartimento delle
istituzioni, la Polizia cantonale ha interrogato separatamente __________ e il
marito __________ al fine di accertare la loro situazione matrimoniale,
allestendo il 23 agosto 2002 il seguente rapporto:
"Dando
seguito alla vostra richiesta ci siamo interessati dei due succitati.
È emerso che dal
mese di marzo del corrente anno i coniugi __________ non vivono più sotto il medesimo
tetto. In quel periodo lui raggiunse __________ per lavoro. A suo dire fu anche
una pausa di riflessione.
Sta di fatto che
in maggio, una volta fatto ritorno a __________, si trasferì dai suoi genitori
in __________, separandosi dalla moglie. Questa sua decisione fu comunicata in
Comune. Da allora, la straniera ha continuato a vivere con la figlia in
__________ in un appartamento che dovrà lasciare alla fine di settembre.
Attualmente
entrambi sono disoccupati, vivono con i pochi risparmi. Presso l'UEF di __________
risultano: per lui, due precetti per un totale di fr. 683.–, mentre per lei un
precetto di fr. 60.– più due attestati di carenza beni per un totale di fr.
2'451.–.
Il 29 del
corrente mese si presenteranno dal Pretore per la procedura di divorzio.
Facciamo notare
che __________ ultimamente ha interessato i nostri servizi. Si è dovuta
soccorrere e fare accompagnare all'__________ __________, perché rinvenuta
sulla pubblica via in stato confusionale. Risultò che aveva ingerito un'ingente
quantità di bevande alcoliche.
Nella
circostanza si poté stabilire che nel suo appartamento regnava un disordine
spaventoso. Fu pure rintracciata la figlia, __________,
..1994 che, a quanto c'è parso di capire, è trascurata. Di
questa situazione si stanno occupando i servizi del Comune di __________.
__________ è
invece noto per: 2001, infrazione alla LFStup e infrazione alla LCStr.
Ulteriori delucidazioni si evincono dagli allegati".
Il 16 settembre 2002 la ricorrente ha locato
a suo nome un appartamento sempre in territorio di __________.
b) Fondandosi sulle premesse emergenze, il
1° ottobre 2002 la Sezione dei permessi e dell'immigrazione ha deciso di non rinnovare
il permesso di dimora a __________, perché essa aveva chiesto lo scioglimento
del vincolo coniugale insieme al marito e non vi erano elementi facessero
credere in una rappacificazione dei coniugi.
La decisione, estesa alla figlia __________,
è stata resa sulla base degli art. 4, 7, 12, 16 LDDS e 8 ODDS.
C. Con
giudizio 20 novembre 2002, il Consiglio di Stato ha confermato la suddetta risoluzione,
respingendo l'impugnativa contro di essa interposta da __________.
Il Governo, dopo aver rilevato che,
quantomeno dal marzo 2002, non sussisteva più un legame tra i coniugi
__________ e che questi non erano intenzionati a riprendere la vita in comune,
ha considerato manifestamente abusivo, da parte della ricorrente, appellarsi al
matrimonio per poter continuare a dimorare sul territorio elvetico.
Visto che la relazione coniugale non era più
intatta, l'autorità inferiore ha ritenuto inapplicabile l'art. 8 CEDU, volto a
tutelare la vita famigliare. Ha inoltre confermato il mancato rinnovo del
permesso di soggiorno anche a __________, in quanto la sua presenza in Svizzera
era una diretta conseguenza del ricongiungimento famigliare con sua madre.
L'Esecutivo cantonale ha infine considerato
esigibile il rientro delle interessate in Lettonia.
D. Contro la
predetta pronunzia, __________ si aggrava ora davanti al Tribunale cantonale
amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando il rinnovo del permesso
di dimora per sé e per sua figlia __________. Chiede anche di essere posta al
beneficio dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio.
Contesta di aver contratto un matrimonio
fittizio. Rileva di aver conosciuto il suo futuro marito, di soli tre anni più
anziano di lei, dopo essere entrata in Ticino, di aver vissuto con lo stesso durante
un anno e mezzo e di non essere mai stata oggetto di una procedura di
allontanamento dal territorio elvetico.
Non sarebbe inoltre sufficiente concludere
che essa invoca il vincolo matrimoniale in maniera manifestamente abusiva per
beneficiare del permesso di dimora per il solo fatto che la convivenza è stata
interrotta ed è stata avviata la procedura di divorzio. In questo senso ricorda
che la giurisprudenza ammette che una cittadina straniera possa separarsi dal
coniuge elvetico senza perdere il permesso. Non esclude in ogni caso di
riprendere la vita coniugale.
Il rinnovo del suo permesso di dimora,
soggiunge la ricorrente, s'imporrebbe già per poter partecipare alla procedura
di divorzio e alla definizione delle conseguenze accessorie.
La decisione impugnata sarebbe comunque
sproporzionata perché vive ormai da due anni in Svizzera, dove si sente ben integrata
e sua figlia frequenta le scuole dell'obbligo. In Lettonia, per contro, non
avrebbe stretti legami affettivi e famigliari e non troverebbe lavoro.
Infine, invoca la protezione della vita
famigliare sancita dall'art. 8 CEDU.
E. All'accoglimento
del gravame si oppongono sia il dipartimento sia il Consiglio di Stato con
argomenti di cui si dirà, per quanto necessario, in seguito.
Considerato, in
diritto
- 1.1. In
materia di diritto degli stranieri la competenza del Tribunale cantonale amministrativo
a statuire in merito ai gravami inoltrati avverso le decisioni del Consiglio di
Stato (art. 3 PAmm) è data soltanto nella misura in cui queste ultime possono
essere impugnate con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale
(art. 10 lett. a LALPS).
1.2. Giusta l'art. 100 cpv. 1 lett. b n. 3
OG, in ambito di polizia degli stranieri il ricorso di diritto amministrativo
al Tribunale federale non è esperibile contro il rilascio o il rifiuto di
permessi al cui ottenimento la legislazione federale non conferisce un diritto.
L'art. 4 LDDS sancisce che l'autorità
competente decide liberamente, nei limiti delle disposizioni della legge e dei
trattati con l'estero, in merito alla concessione del permesso di dimora o di
domicilio.
Lo straniero ha quindi un diritto
all'ottenimento di siffatto permesso solo laddove tale pretesa si fonda su una
disposizione particolare del diritto federale o un trattato internazionale (DTF
127 II 60 consid. 1a, 126 II 425 consid. 1 con rinvii).
1.3. Non esiste alcun trattato tra la
Confederazione svizzera e la Repubblica di Lettonia dal quale potrebbe
scaturire un diritto al rinnovo di un permesso di dimora in favore
dell'insorgente.
1.4. Giusta l'art. 7 cpv. 1 prima frase
LDDS, il coniuge straniero di un cittadino svizzero ha diritto al rilascio e
alla proroga di un permesso di dimora. Ai fini dell'applicazione della suddetta
norma, è determinante unicamente l'esistenza di un vincolo matrimoniale
giuridicamente valido (DTF 119 Ib 417 e segg., consid. 2c). In concreto,
l'interessata è attualmente sposata con un cittadino elvetico. Di conseguenza
essa ha, in linea di principio, diritto al rinnovo del permesso di soggiorno.
Pertanto, essendo la decisione impugnata suscettibile di essere dedotta davanti
all'alta Corte federale mediante un ricorso di diritto amministrativo, si deve
concludere che la competenza di questo Tribunale a statuire sull'impugnativa
inoltrata da __________ è data. Se il rinnovo del permesso in oggetto possa
esserle rifiutato è una questione di merito, non di ammissibilità.
1.5. Il gravame in oggetto, tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm) e
presentato da una persona senz'altro legittimata a ricorrere (art. 43 PAmm), è
pertanto ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti, senza
istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm).
-
L'art. 7
cpv. 1 prima frase LDDS dispone che il coniuge straniero di un cittadino
svizzero ha diritto al rilascio e alla proroga del permesso di dimora. Questo
diritto - soggiunge il cpv. 2 della medesima norma - non sussiste se il matrimonio
è stato contratto per eludere le prescrizioni in materia di dimora e domicilio
degli stranieri, segnatamente quelle sulla limitazione del loro effettivo. Il
permesso può anche essere negato in caso di abuso di diritto. L'abuso sussiste
quando un diritto viene invocato per realizzare degli interessi che la legge
non vuole proteggere (Häfelin/Müller, Grundriss des Allgemeinen
Verwaltungsrechts, 3a ed., N. 597 segg.; Imboden/Rhinow, Schweizerische
Verwaltungs- rechtsprechung, 6a ed., N. 74 e 78). Sono dati segnatamente gli
estremi dell'abuso allorquando lo straniero si richiama ad un matrimonio che
sussiste solo formalmente unicamente per ottenere il rilascio o il rinnovo di
un permesso di dimora. Soltanto l'abuso manifesto dev'essere preso in considerazione
(cfr. DTF 121 II 97 consid. 4).
-
Il
Consiglio di Stato, nonostante abbia rilevato alcuni indizi di matrimonio
fittizio, segnatamente la breve conoscenza prima del matrimonio, la corta
durata della convivenza effettiva, la mancanza di un permesso di soggiorno per
risiedere stabilmente in Svizzera nonché la celerità della celebrazione delle
nozze (risoluzione governativa ad E, pag. 7), ha poi argomentato che, invocando
il vincolo coniugale esistente solo formalmente, la ricorrente commetteva un abuso
manifesto del diritto.
Cadono pertanto nel vuoto gli argomenti
addotti dall'interessata volti a confutare l'esistenza della natura fittizia
delle nozze.
- 4.1. La
decisione di non rinnovare il permesso di dimora a __________ è stata estesa a
sua figlia __________, perché quest'ultima era stata autorizzata a dimorare in
Svizzera per vivere insieme alla madre nell'ambito del ricongiungimento famigliare.
Ferma questa premessa, va rilevato che
l'insorgente ha ottenuto un permesso di dimora a seguito del matrimonio che
aveva contratto il 15 dicembre 2000 con il cittadino elvetico __________.
Ora, è incontestato che dal marzo 2002,
quindi dopo un anno e tre mesi dalle nozze, i coniugi __________ vivono
separati di fatto. Da allora, essi hanno organizzato autonomamente la propria
vita. Dopo un breve soggiorno in __________ per motivi di lavoro, nel maggio
2002 il marito si è trasferito presso i genitori, mentre la moglie è rimasta
nell'abitazione coniugale fino alla fine di settembre 2002, per poi trasferirsi
in un altro appartamento sempre a __________ (v. verbali d'interrogatorio 15 e
16 agosto 2002, rispettivamente di __________ e della ricorrente).
Va anche rilevato che il 29 luglio 2002 i
coniugi __________ hanno inoltrato alla Pretura di __________ una petizione di
divorzio su richiesta comune con accordo completo ai sensi dell'art. 111 CC e
che nel corso del proprio interrogatorio di polizia il marito ha dichiarato di
non voler più saperne della consorte.
4.2. Da quanto precede risulta pertanto in
modo manifesto l'abuso, da parte di __________, che invoca il proprio
matrimonio, svuotato di ogni contenuto e scopo da almeno un anno, al fine di
ottenere il rinnovo del permesso per risiedere in Svizzera. Non è certo il
fatto che la ricorrente non escluda di rappacificarsi con il marito che
permette di ritenere il contrario.
Giova inoltre ricordare che lo scopo
dell'art. 7 cpv. 1 prima frase LDDS è permettere ai coniugi di creare una reale
comunione coniugale. Invano l'insorgente pretende quindi di ottenere il rinnovo
del proprio permesso di dimora annuale, invocando il fatto che deve assistere
alla procedura di divorzio e definire in tal modo la liquidazione del regime
matrimoniale nonché stabilire eventuali obblighi di mantenimento a carico del
marito.
In tal senso, la ricorrente non potrebbe
dunque prevalersi di una vita famigliare intatta e vissuta ai sensi dell'art. 8
CEDU, al fine di ottenere il rinnovo di un permesso di dimora in base a questo
disposto.
- La
ricorrente vive regolarmente e in maniera stabile nel nostro Paese soltanto da
circa due anni. Il suo soggiorno in Svizzera va pertanto considerato di breve
durata. Inoltre essa è ancora giovane ed ha i suoi principali legami culturali
e famigliari in Lettonia, dove è nata, è cresciuta e si è formata
professionalmente (v. scritto 9 settembre 2002 dell'insorgente al dipartimento;
curriculum vitae 18 dicembre 2000). Un suo rientro in Lettonia non pregiudica
quindi in maniera eccessiva la sua risocializzazione. Le difficoltà economiche
in cui versa attualmente il suo Paese d'origine non permettono di giungere a
conclusioni più favorevoli all'insorgente.
Per quanto riguarda sua figlia __________,
essa è ancora piccola e dipendente dalla madre, per cui il problema di un suo
eventuale sradicamento dalla realtà elvetica non si pone.
- In esito
alle considerazioni che precedono, il ricorso dev'essere respinto.
La domanda di concessione dell'assistenza
giudiziaria e del gratuito patrocinio va respinta, il gravame essendo destinato
all'insuccesso sin dall'inizio.
La tassa di giustizia e le spese seguono la
soccombenza (art. 28 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 1, 4, 7 LDDS; 8 CEDU; 100 cpv. 1 lett.
b n. 3 OG; 10 lett. a LALPS; 14 Lag; 3, 18, 28, 43, 46, 60 e 61 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
- Il ricorso
è respinto.
§. Di conseguenza, __________ (__________1977) e la
figlia __________ (__________1994), cittadine lettoni, sono tenute a lasciare
il territorio cantonale entro il 31 agosto 2003 notificandone la partenza al
competente ufficio regionale degli stranieri.
-
La domanda
di concessione dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio è
respinta.
-
La tassa di
giustizia e le spese, di complessivi fr. 800.–, sono a carico della ricorrente.
-
Contro la
presente decisione è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale
a Losanna nel termine di 30 giorni dall'intimazione.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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