AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
52.2002.484
Data decisione, Autorità:
31.07.2003, TRAM
Incarto n.
52.2002.484
Lugano
31 luglio 2003
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano Bernasconi, Werner Walser
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 2 dicembre 2002 di
__________,
rappr. da: dr.iur. h.c. __________,
contro
la decisione 12 novembre 2002 (n. 5417) del
Consiglio di Stato, che ha respinto l'impugnativa presentata dall'insorgente
avverso la licenza edilizia 30 ottobre 2001 rilasciata dal municipio di
__________ per la costruzione di una sala multiuso e una palestra ai mapp.
__________, __________ e __________ di quel comune;
viste le risposte:
-
10 dicembre 2002 del
Consiglio di Stato;
-
7 gennaio 2003 del
municipio di __________;
-
17 gennaio 2003
dell'Ufficio delle domande di costruzione e dell'esame di impatto ambientale;
richiamata la sentenza 14 agosto 2001 di questo
tribunale;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Nel 1988, a
seguito di una divisione ereditaria, __________, nata __________, è diventata
proprietaria unica della part. n. __________ RFD di __________, un fondo
parzialmente edificato di complessivi mq 24'871 posto in località __________, a
sud della zona del nucleo tradizionale del paese.
B. In data 6
aprile 1973 il Consiglio di Stato ha approvato il primo piano regolatore del
Comune di __________ (PR 1973), con la conseguente inclusione di ca. 17'000 mq
di questo vasto mappale e di altri due fondi contermini (mapp. __________ e
__________) in zona AP-EP allo scopo di edificare in loco un centro
scolastico/cul-turale, delle sale multiuso e altre infrastrutture di pubblico
interesse. Gli studi pianificatori allestiti dal Comune prevedevano invero di
imporre il vincolo su tutta l'area del fondo, allora di proprietà di
__________; questi è però insorto innanzi al Consiglio di Stato, ottenendo che
una parte del mappale fosse attribuita alla zona residenziale con costruzioni a
carattere medio.
La
successiva revisione del PR approvata dal Consiglio di Stato il 12 aprile 1988
non ha fondamentalmente modificato questo assetto pianificatorio: 15'600 mq ca.
della part. __________, unitamente ai contigui mapp. __________, __________ e
__________, sono rimasti colpiti dal vincolo AP-EP in vista della realizzazione
di un posteggio, una chiesa, un centro scolastico e culturale, sale multiuso e
ulteriori servizi, mentre la parte restante è stata inclusa in zona R3b
malgrado le contestazioni degli eredi fu __________, che in via ricorsuale
avevano postulato l'attribuzione dell'intero fondo alla zona R4. I proprietari
hanno censurato il provvedimento anche innanzi al Gran Consiglio, ma in seguito
hanno ritirato il loro gravame.
C. Nel 1976 il
comune ha comperato la part. __________, erigendovi la scuola dell'infanzia e
destinando il resto del terreno a parco.
Nel 1990,
a seguito di un procedimento di espropriazione materiale poi completato in via
formale, ha acquisito la part. __________.
Quanto al
mapp. __________, l'11 maggio 1988 gli eredi __________ hanno promosso una
causa risarcitoria contro il comune di __________ che si è conclusa nel 1995
con la condanna dell'ente pubblico al pagamento di un'indennità di espropriazione
materiale di fr. 60.- il mq, oltre interessi a contare dal 6 aprile 1973 (STA
12.12.1994 e STF 6.6.1995). Soluto l'indennizzo fissato dal Tribunale federale,
nel maggio del 1998 il comune di __________ ha avviato un procedimento davanti
al Tribunale di espropriazione della giurisdizione sopracenerina al fine di ottenere
l'esproprio formale dei 15'600 mq del mapp. __________ inclusi in zona AP-EP e
già espropriati in via materiale. La procedura è tuttora pendente davanti al
Tribunale di espropriazione per la fissazione dell'indennità dovuta all'espropriata,
dopo che quest'ultima ha invano adito sia il Tribunale cantonale amministrativo
(STA 4 febbraio 2002), sia il Tribunale federale (STF 5 agosto 2002) per
opporsi all'esproprio e ottenere una modifica dei piani.
D. Nel
frattempo il municipio di __________ aveva commissionato all'arch. __________
un piano d'indirizzo sull'utilizzazione dell'area AP-EP in località __________.
Lo studio presentato nell'ottobre 1997 - composto da un piano d'indirizzo,
norme d'attuazione e un progetto indicativo - propone di suddividere l'edificazione
del comparto in tre tappe, e meglio:
I. tappa:
palestra, sala multiuso, spazi esterni e posteggi;
II.
tappa: scuola elementare e spazi esterni complementari;
III.
tappa: centro civico-culturale con biblioteca, sala d'esposizione, ecc.
Votati i
crediti necessari per la progettazione prima e la realizzazione poi della prima
tappa, il 23 agosto 1999 il comune di __________ ha chiesto al proprio municipio
il permesso di costruire sui mapp. __________, __________ e __________ una sala
multiuso e una palestra con tanto di viale di accesso e area di posteggio
alberati. La sostanza dell'opera verrebbe eretta sulla porzione orientale del
mapp. __________. Sarebbe formata da due parallelepipedi (sala: ml 8.90 x
41.40, altezza massima ml 5.30; palestra: ml 20.90 x 38, altezza massima ml
4.90) disposti a "L" nei quali troverebbero accoglienza, sviluppate
su due livelli (di cui uno interrato), tutte le strutture previste dalla fase
iniziale del piano di indirizzo __________. Gli edifici si affaccerebbero su
una piazza aperta verso O, uniti da un ampio porticato destinato a fungere pure
da spazio di mediazione tra l'esterno e i contenuti del centro. Alle spalle del
complesso, in corrispondenza del mapp. __________, verrebbe creato un posteggio
per 53 autovetture e 56 moto-cicli direttamente collegato con via __________.
L'accesso dal nucleo del paese sarebbe invece assicurato da un lungo viale
pedonale alberato, predisposto tra la Chiesa e la piazza della nuova infrastruttura
pubblica.
Alla
domanda si è opposta __________, contestando l'intervento in particolare dal
profilo della sua compatibilità con gli scopi per i quali era stato istituito a
suo tempo il vincolo AP-EP ed avviato il procedimento di esproprio formale
della sua proprietà. Raccolto il preavviso favorevole dell'autorità cantonale,
in data 20 settembre 1999 il municipio di __________ ha rilasciato la licenza richiesta,
respingendo nel contempo le censure sollevate dall'opponente.
E. Con
giudizio 27 giugno 2000 il Consiglio di Stato ha confermato il permesso, respingendo
a sua volta l'impugnativa contro di esso inoltrata da __________.
Narrati i
fatti e ripresi in diritto alcuni considerandi di sentenze emanate in passato
da questo Tribunale e dal TPT, l'autorità di ricorso di prime cure ha escluso
che la licenza impugnata violasse il diritto. Le opere dedotte in edificazione
rispecchierebbero la destinazione sancita dal PR in vigore e rispetterebbero i
vincoli edificatori del tutto sufficienti previsti dalla sue norme di attuazione.
F. Avverso il
predetto giudizio governativo la soccombente è insorta innanzi al Tribunale
cantonale amministrativo, chiedendo che venisse annullato unitamente alla controversa
licenza sulla scorta delle argomentazioni addotte senza successo davanti alla
precedente istanza.
Ricordate
le utilizzazioni previste dal PR in località __________ ed i contenuti dell'art.
44 NAPR disciplinante l'edificazione nelle zone AP-EP, la ricorrente ha annotato
innanzi tutto che lo strumento pianificatorio locale non fornisce alcuna
indicazione circa l'ubicazione, l'estensione e il volume delle costruzioni
pubbliche da realizzare in quel comparto territoriale. La costruzione di una
palestra e di una sala per le società non è neppure contemplata dal PR, per cui
il permesso andrebbe annullato sia per l'indeterminatezza delle disposizioni
pianificatorie su cui si fonda, sia per la non conformità delle opere previste
con le disposizioni del piano regolatore. Il progetto ossequia invero i
contenuti del piano d'indirizzo elaborato dall'arch. __________, ma tale
documento contrasta con le previsioni del PR e non è mai stato approvato secondo
la procedura indicata dalla LALPT.
La
ricorrente ha eccepito inoltre una violazione delle distanze dalla strada SR
8.5. D'altro canto, a suo dire, il comportamento dell'autorità comunale è stato
ambiguo e contraddittorio, oltre che in palese contrasto con le regole della
buona fede. Il Consiglio di Stato non si è pronunciato su questo argomento,
violando il diritto di essere sentito.
L'insorgente
ha rilevato infine che l'autorità ha omesso di valutare non solo l'intensità
delle immissioni foniche generate dalle opere autorizzate e le misure per
contenerle, ma anche l'impatto ambientale provocato dall'insieme delle
utilizzazioni previste dal PR.
G. Il
Tribunale cantonale amministrativo ha accolto il gravame con pronunzia 14
agosto 2001.
Accertata
la potestà ricorsuale dell'insorgente, la compatibilità delle opere con la
destinazione della zona di utilizzazione e la sufficiente determinatezza dei
parametri edificatori applicabili nella zona AP-EP, questo tribunale ha
constatato che la sala multiuso non avrebbe rispettato la distanza prescritta
dal ciglio della strada e che il progetto non era stato adeguatamente valutato
dal profilo ambientale. Previo annullamento della risoluzione governativa
impugnata e della licenza edilizia, ha quindi disposto la retrocessione degli
atti al Dipartimento del territorio per l'emanazione di un nuovo avviso una
volta esperiti i necessari accertamenti, annotando che al momento
dell'eventuale rilascio del permesso l'autorità avrebbe dovuto imporre alcuni
oneri accessori (arretramento della sala multiuso e eliminazione di due
posteggi) per sanare il mancato rispetto delle prescrizioni sulle distanze.
H. Su
richiesta della Sezione della protezione dell'aria e dell'acqua (SPAA), il 17
settembre 2001 il municipio di __________ ha incaricato la ditta __________ di
__________ di eseguire una perizia tecnico-ambientale (traffico-aria-rumori)
volta ad accertare la compatibilità del progetto con l'OIF e l'OIAt. Il referto
è stato quindi trasmesso al Dipartimento del territorio, che il 23 ottobre 2001
ha preavvisato favorevolmente la concessione della licenza edilizia a
condizione che venisse sottoposta ad alcuni oneri di diritto cantonale e
federale delegato, in parte dedotti dalle indicazioni emergenti dallo studio
della __________.
Il 30
ottobre seguente il municipio ha quindi rilasciato il nuovo permesso, integrandovi
le clausole imposte dall'autorità cantonale e quelle suggerite da questo Tribunale
per conformare le opere, segnatamente la sala multiuso, al diritto autonomo comunale.
I. Il 14
novembre 2001 __________ ha impugnato questa licenza davanti al Consiglio di
Stato e con istanza di pari data ha ricusato il Governo e il Tribunale
cantonale amministrativo.
Preso
atto della reiezione di entrambe le domande di ricusa (STAppello 12 dicembre
2001 e STA 15 febbraio 2002), con giudizio 12 novembre 2002 il Consiglio di
Stato si è pronunciato sul gravame pendente respingendolo.
Annotato
in via preliminare che l'insorgente non poteva riproporre con successo censure
già decise in passato con esito a lei sfavorevole, l'autorità ricorsuale di primo
grado ha ritenuto in breve che le opere autorizzate non si ponessero in
contrasto con i contenuti della revisione di PR in itinere, che l'assegnazione
ex art. 44 cpv. 3 OIF di un GS II alla zona dedotta in edificazione non
prestasse il fianco a critiche ancorché effettuata al di fuori di un'apposita
procedura autonoma e che la perizia commissionata alla __________ avesse
dimostrato ampiamente l'assoluta compatibilità del futuro impianto con la
legislazione ambientale. Donde la reiezione del ricorso e la conferma della
licenza impugnata in assenza di impedimenti di diritto pubblico ostanti
all'esecuzione dei lavori previsti.
L. Contro il
predetto giudicato governativo la soccombente si è aggravata innanzi al
Tribunale cantonale amministrativo, postulandone l'annullamento congiuntamente
al permesso 30 ottobre 2001 rilasciato al comune.
Esposta
una "cronistoria di fatti e di promesse non mantenute", la ricorrente
ha contestato in particolare l'avviso del Dipartimento del territorio siccome
emesso senza l'esperimento di un'effettiva, puntuale verifica della conformità
dell'impianto con la legislazione ambientale. L'autorità cantonale si sarebbe
limitata a riprendere il contenuto del suo precedente parere, omettendo in particolare
di imporre restrizioni per l'uso dei piazzali da gioco e dei posteggi durante
le ore notturne, notoriamente fonte di immissioni moleste.
D'altra
parte, a 15 anni dall'entrata in vigore dell'OIF il comune di __________ non ha
ancora proceduto ad assegnare i gradi di sensibilità alle proprie zone di
utilizzazione. A mente dell'insorgente, tale inadempienza dovrebbe essere
sanzionata impedendo al municipio di rilasciare nuovi permessi di costruzione,
perlomeno quelli sollecitati dall'ente pubblico moroso. La licenza impugnata
andrebbe quindi annullata, anche perché nella fattispecie l'assegnazione del GS
II al comparto dedotto in edificazione sarebbe avvenuta in violazione di norme
essenziali di procedura, senza rispettare il necessario iter di adozione di una
decisione formale autonoma.
M. All'accoglimento
del gravame si è opposto il Consiglio di Stato, che ha sollecitato la conferma
del giudizio impugnato senza formulare particolari osservazioni.
Ad
identica conclusione è pervenuto il municipio di __________, il quale ha avversato
le tesi della ricorrente con argomentazioni che saranno riprese, per quanto necessario,
in appresso.
Il
Dipartimento del territorio ha rinunciato ad esprimere proposte di giudizio,
ribadendo che il progetto rispetta i parametri ambientali stabiliti
dall'ordinamento federale. L'autorità cantonale ha peraltro sottolineato che le
costruzioni non sono destinate ad accogliere attività notturne e quindi non
sono state imposte restrizioni d'esercizio.
Considerato, in
diritto
-
La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è pacificamente data
dall'art. 21 LE. La potestà ricorsuale della ricorrente, fondata sugli art. 21
LE e 43 PAmm, è già stata appurata in seno al precedente giudizio reso da
questo Tribunale (cfr. STA 14 agosto 2001 consid. 1.2.). Il ricorso, tempestivo
e correttamente motivato (art. 46 PAmm), è pertanto ricevibile in ordine e può
essere deciso sulla base degli atti, senza procedere ad accertamenti istruttori
(art. 18 cpv. 1 PAmm).
-
2.1. Come
già accertato in passato, le opere di cui è prevista la realizzazione costituiscono
un impianto ai sensi dell'art. 7 cpv. 7 LPAmb, atto a provocare degli effetti
sull'ambiente sotto forma di rumore e inquinamento atmosferico giusta l'art. 7
cpv. 1 LPAmb (cfr. inoltre art. 2 cpv. 1 OIF e art. 2 cpv. 1 lett. a
rispettivamente, per il posteggio esterno, cpv. 3 OIAt). Di regola, la
costruzione di nuovi impianti fissi è autorizzata solo se le immissioni foniche
da essi prodotte non superano da sole i valori di pianificazione nelle vicinanze
(art. 25 cpv. 1 LPAmb).
Le
emissioni di un impianto fisso nuovo, precisa l'art. 7 cpv. 1 OIF, devono
essere limitate secondo le disposizioni dell'autorità esecutiva: a) nella
maggior misura possibile dal punto di vista tecnico e dell'esercizio e
sopportabile sotto il profilo economico, e b) in modo che le immissioni foniche
di detto impianto non superino i valori di pianificazione (VP).
Per
quanto riguarda in particolare il traffico stradale, occorre inoltre
considerare che secondo l'art. 9 OIF l'esercizio di un impianto fisso nuovo non
deve comportare il superamento dei valori limite d'immissione (VLI) a causa
della maggior sollecitazione di un impianto per il traffico (lett. a), né
provocare, a causa della maggior sollecitazione di un impianto per il traffico
che deve essere risanato, immissioni foniche percettibilmente più elevate
(lett. b).
I VP ed i
VLI sono stabiliti dagli allegati all'OIF in funzione del tipo d'impianto e del
grado di sensibilità (GS) attribuito alla zona a dipendenza delle sue
caratteristiche.
2.2. A
quest'ultimo riguardo, l'art. 43 cpv. 1 lett. b OIF indica che nelle zone in
cui non sono ammesse aziende moleste, segnatamente nelle zone destinate
all'abitazione e quelle riservate agli edifici e impianti pubblici, è
applicabile il GS II. Dal canto suo, l'art. 44 cpv. 1 e 2 OIF prescrive che i
gradi di sensibilità vanno attribuiti attraverso i regolamenti edilizi o i
piani di utilizzazione, in occasione dell'adozione o della modificazione di
queste normative, al più tardi però entro dieci anni dall'entrata in vigore dell'OIF,
avvenuta il 1° aprile 1987. Riprendendo questi concetti, la legislazione cantonale,
segnatamente l'art. 28 cpv. 2 lett. q, sancisce il principio secondo cui i
piani regolatori comunali devono assegnare alle singole zone di utilizzazione i
gradi di sensibilità per la protezione dai rumori. Fintantoché tale
assegnazione non è intervenuta, i Cantoni stabiliscono caso per caso il grado
di sensibilità secondo l'art. 43 OIF (art. 44 cpv. 3 OIF). In Ticino questo
compito spetta in particolare al Consiglio di Stato (art. 2 del Decreto
legislativo di applicazione della legge federale sulla protezione dell'ambiente
del 7 ottobre 1983, nella versione entrata in vigore il 13 marzo 1992), il
quale l'ha delegato al Dipartimento del territorio (cfr. Regolamento sulle deleghe
di competenze decisionali del 24 agosto 1994; RL 2.4.1.8. p. 37).
Secondo
la giurisprudenza del Tribunale federale, la determinazione caso per caso del
grado di sensibilità giusta l'art. 44 cpv. 3 OIF deve avvenire nell'ambito di
un procedimento formale che salvaguardi il diritto di essere sentito degli
interessati ed in esito al quale venga emanata una decisione ex art. 5 PA (DTF
119 Ib 179 consid. 2c), ovvero nel contesto di una procedura d'esame di un
progetto concreto di costruzione o trasformazione di edifici o impianti (DTF
120 Ib 287 consid. 2baa). Questa assegnazione ad hoc del grado di sensibilità
nell'ambito della procedura di licenza edilizia serve unicamente quale base
sulla quale appoggiare le verifiche volte ad accertare la conformità
dell'oggetto dedotto in licenza con le prescrizioni contro l'inquinamento
fonico. Non costituisce una misura pianificatoria di carattere provvisorio e
quindi non richiama l'applicazione delle garanzie procedurali più estese
sancite dalla LPT. Né impone l'adozione di una decisione formale a sé stante
che possa essere impugnata autonomamente. Basta che nel rispetto del principio
del coordinamento venga legata all'insieme delle questioni sollevate dal
progetto e fatta oggetto di un preavviso della competente autorità cantonale
contro il quale sia poi possibile ricorrere (Favre, Quelques questions
soulevées par l'application del OPB, RDAF 1992 p. 316 e giurisprudenza ivi
citata). Nel diritto ticinese, l'assegnazione dei gradi di sensibilità ex art.
44 cpv. 3 OIF è integrata nell'avviso che il Dipartimento del territorio rende
sulla scorta dell'art. 7 LE, il quale a sua volta viene inglobato nella licenza
edilizia rilasciata dal municipio. Contro questa decisione sono dati i rimedi
previsti dall'art. 21 LE.
2.3. Nel
caso di specie, il PR di __________ in essere - la cui adozione è anteriore
all'avvento dell'OIF - non stabilisce i gradi di sensibilità assegnati alle
singole zone di utilizzazione. L'adeguamento del piano alla legislazione
ambientale in materia di inquinamento acustico è previsto nel contesto degli
attuali lavori di revisione del PR. Passato il 10 giugno 2002 al vaglio
dell'esame preliminare dipartimentale sancito dall'art. 33 LALPT, il progetto è
tuttavia lungi dal diventare uno strumento operativo, considerate le fasi
processuali che ancora devono essere espletate prima della sua entrata in
vigore. Contrariamente all'opinione della ricorrente, il fatto che in tema di
GS il comune di __________ non abbia ancora conformato il suo piano di utilizzazione
ai dettami dell'OIF pur essendo già trascorsi oltre 5 anni dalla scadenza del
termine decennale previsto all'uopo dall'ordinanza stessa (cfr. art. 44 cpv. 2
OIF) non impedisce di certo al municipio di rilasciare licenze edilizie (STA 3
giugno 1998 in re Porto Regionale di __________ SA). Nessun disposto di legge
prevede infatti che a far tempo dall'aprile 1997 nei comuni privi di GS ancorati
nel PR non possano essere concessi permessi di costruzione e quindi svolte
attività edilizie di rilievo. Nessuna norma stabilisce d'altronde che
l'istituto della fissazione del GS caso per caso sarebbe decaduto il 31 marzo
1997; anzi, il legislatore ha chiaramente indicato che questo modus operandi
sarebbe stato applicabile fino all'assegnazione generalizzata prescritta
dall'art. 44 cpv. 2 OIF (vedi art. 44 cpv. 3 OIF).
Quanto
alla procedura seguita nell'evenienza concreta, sulla scorta di quanto esposto
al considerando precedente non v'è alcun motivo per ritenere che il permesso rilasciato
il 30 ottobre 2001 debba essere annullato per violazione di norme essenziali di
natura processuale. La SPAA ha richiesto al comune l'allestimento di uno studio
specialistico volto a verificare la compatibilità delle opere dedotte in
edificazione con la legislazione ambientale. La perizia tecnico-ambientale
approntata dalla __________ per conto del comune di __________ ha considerato
che nell'ambito della revisione del PR alla zona interessata dal progetto era
stato attribuito il GS II, accertando di seguito che il rumore generato dal
traffico indotto e dall'esercizio vero e proprio dell'impianto (sala multiuso e
palestra) avrebbe rispettato le indicazioni dell'art. 9 OIF, rispettivamente -
con determinati accorgimenti puntualmente segnalati - i VP prescritti per le
zone con GS II. Il Dipartimento del territorio ha avvallato queste verifiche,
segnatamente l'attribuzione del GS II alla zona che accoglierà le nuove
strutture comunali (cfr. avviso cantonale n. 25185 del 23 ottobre 2001). Tali
valutazioni sono state incorporate nella licenza edilizia accordata dal
municipio, che la ricorrente ha potuto impugnare in modo congruo e completo
senza subire restrizioni di sorta dal profilo del libero accesso agli atti in
costanza di procedura, segnatamente prima dell'inoltro del gravame al Consiglio
di Stato.
Ne
consegue che in caso non è ravvisabile alcun vizio procedurale tale da
giustificare l'annullamento in ordine della querelata pronunzia.
- La
ricorrente rimprovera all'autorità di non aver imposto restrizioni quanto
all'esercizio degli impianti, in particolare riguardo all'uso dei piazzali da
gioco e dei posteggi durante le ore notturne.
3.1. La
limitazione preventiva delle emissioni impone di considerare tutti i rumori
prodotti dall'esercizio normale, conforme alla destinazione dell'impianto, ove per
esercizio si deve intendere tutti i rumori direttamente legati all'attività
dell'impianto, compresi quelli derivanti dal comportamento delle persone (DTF
123 II 74). In assenza di valori specifici applicabili ai rumori di comportamento
ed in mancanza di criteri di misurazione atti ad oggettivarli, l'autorità
esecutiva deve procedere in base all'art. 15 LPAmb, giusta il quale i valori
limite delle immissioni per il rumore e le vibrazioni sono stabiliti in modo
che, secondo la scienza e l'esperienza, le immissioni inferiori a tali valori
non molestino considerevolmente la popolazione. Valutazione, questa, che deve
aver luogo secondo criteri oggettivi, in base ad una prognosi fondata su dati
acquisiti in casi analoghi, tenendo conto del tipo di rumore, del momento in
cui si verifica, della sua frequenza ed intensità e delle caratteristiche della
zona di situazione dell'impianto, e che può giustificare l'adozione di
provvedimenti di costruzione e d'esercizio volti a limitare le emissioni (DTF
123 II 325; 118 Ib 590; RDAT II-1995 no. 68; STA 16 luglio 2001 in re
Fondazione __________).
3.2. In
concreto, la ricorrente si duole di una mancata valutazione delle immissioni
foniche prodotte dagli utenti della nuova struttura sui piazzali da gioco e sul
posteggio, in particolare durante le ore notturne.
A
riguardo è appena il caso di rilevare che il progetto - i cui contenuti sono
decisivi ai fini della licenza edilizia - non contempla la formazione di
piazzali da gioco. La relazione tecnica allegata alla domanda di costruzione
indica invero che la disposizione dei due corpi, la sala multiuso e la
palestra, dà luogo ad uno spazio esterno pavimentato utilizzabile per
manifestazioni sportive e ricreative. Trattasi ad ogni buon conto di una
superficie priva di destinazione specifica e senza alcun arredo particolare,
che all'occorrenza può essere sfruttata per eventi speciali al pari di
qualsiasi altra area aperta annessa ad edifici pubblici. Non occorreva quindi
aggiungere lo spiazzo alle fonti di rumore presenti presso il nuovo impianto
che i periti incaricati dal comune hanno preso in considerazione ai fini delle
loro valutazioni prognostiche.
Quand'anche
si volesse approdare a conclusione opposta, l'insorgente non ne trarrebbe alcun
giovamento. L'utilizzazione del piazzale per lo svolgimento di attività ricreative,
diurne (al massimo serali, in nessun caso notturne), sporadiche e limitatamente
alla bella stagione, permette senz'altro di ipotizzare - secondo la comune esperienza
- che le immissioni ingenerate sui fondi circostanti, anche se cumulate con
quelle derivanti dal traffico, non siano suscettibili di disturbare più di quel
tanto gli abitanti del luogo.
Lo stesso
dicasi per il rumore prodotto dal comportamento delle persone nel posteggio,
che stando agli accertamenti esperiti dai consulenti del comune non sarà
oggetto di utilizzo da parte di frequentatori del centro oltre le ore 2200. Il
numero di movimenti veicolari giornalieri previsti nei giorni di apertura della
struttura accertati in sede peritale e la quantità di posteggi a disposizione
consentono di dedurre che le ripercussioni ambientali non saranno tali da
molestare in misura considerevole la popolazione residente nelle vicinanze. A
fronte di una simile situazione, l'autorità non era tenuta a imporre una
limitazione preventiva delle emissioni sotto forma di prescrizioni di esercizio
ai sensi dell'art. 12 lett. c LPAmb.
-
La
ricorrente ha limitato le sue contestazioni all'aspetto ambientale
dell'intervento. Non ha in particolare riproposto in questa sede le altre
censure che aveva sollevato senza successo con il precedente ricorso a questo
tribunale. Non occorre pertanto soffermarsi ulteriormente.
-
Sulla
scorta di quanto precede il ricorso va respinto, confermando il giudizio governativo
impugnato siccome immune da violazioni del diritto.
La tassa
di giudizio e le ripetibili seguono la soccombenza della ricorrente (art. 28 e
31 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15 LPAmb, 2, 7,
9, 43, 44 OIF; 21 LE; 18, 28, 31, 43 e 46 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
-
Il ricorso
è respinto.
-
La tassa di
giudizio di fr. 1'500.- è posta a carico della ricorrente, con l'ulteriore obbligo
di rifondere al comune di __________
fr.
2'000.- per titolo di ripetibili.
- Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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