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Numero d'incarto:
52.2002.477
Data decisione, Autorità:
27.05.2003, TRAM
Incarto n.
52.2002.477
Lugano
27 maggio 2003
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano Bernasconi, Werner Walser
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 27 novembre 2002 di
patrocinato da: avv. __________
contro
la decisione 12 novembre 2002 del Consiglio di Stato
che ha dichiarato irricevibile l'impugnativa inoltrata dal ricorrente avverso
la licenza edilizia 14 agosto 2002 rilasciata dal municipio di __________
alla __________ per riattare uno stabile situato nel nucleo del paese (part.
n.__________ e __________ RF);
viste le risposte:
-
10 dicembre 2002 del
Consiglio di Stato;
-
11 dicembre 2002 del
municipio di __________;
-
12 dicembre 2002 della
__________;
preso atto della replica 30 gennaio 2003 e delle
dupliche:
-
10 febbraio 2003 del
municipio di __________;
-
11 febbraio 2003 del
Consiglio di Stato;
-
11 febbraio 2003 della
__________;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
che il 4
marzo 2002 la __________ ha chiesto al municipio di __________ il permesso per
riattare uno stabile situato nel nucleo del paese (part. n. __________ e
__________ RF); l'intervento consiste essenzialmente nella ristrutturazione
interna dell'edificio per ricavarne tre appartamenti; per la facciata sud sono
previsti l'ampliamento in verticale delle aperture esistenti e la chiusura con
vetri del porticato al piano terreno;
che la
domanda è stata avversata dalla __________ e da __________, proprietario di una
casa d'abitazione (part. n. __________ e __________) e di un terreno (mapp. n.
__________) posti al di là di un agglomerato di edifici del nucleo, ad una distanza
di almeno 25 m;
che con
risoluzione 14 agosto 2002 l'autorità comunale ha rilasciato la licenza edilizia,
respingendo le opposizioni;
che,
considerata la distanza che separa i fondi dedotti in edificazione da quelli dell'insorgente,
con decisione 17 dicembre 2002 il Consiglio di Stato ha dichiarato irricevibile
per carenza di legittimazione attiva l'impugnativa presentata da __________
contro il permesso di costruzione;
che
contro tale giudizio l'insorgente si aggrava ora davanti al Tribunale cantonale
amministrativo, postulandone l'annullamento; sostiene che il progetto avrebbe
ripercussioni sull'intero nucleo di __________, donde la sua legittimazione
attiva; delle ulteriori argomentazioni addotte, si dirà, se d'interesse, in
seguito;
che il
gravame è avversato dal Consiglio di Stato, dal municipio e dalla beneficiaria
della licenza, che ne chiedono il rigetto con argomenti di cui si dirà, semmai,
più avanti;
considerato, in
diritto
che la
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 LE;
che nella
misura in cui contesta il giudizio d'irricevibilità reso dal Consiglio di
Stato, l'insorgente è senz'altro legittimato a ricorrere;
che il
gravame, tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm), è ricevibile in ordine e può essere
evaso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm); la situazione
dei luoghi e dell'oggetto della contestazione emerge chiaramente dai piani e
dalle fotografie annesse alla domanda di costruzione;
che
giusta l'art. 8 cpv. 1 primo periodo LE nel termine di pubblicazione ogni
persona che dimostri un interesse legittimo può fare opposizione alla
concessione della licenza edilizia; l'istante, gli opponenti, il Dipartimento
ed in seconda istanza il comune sono legittimati a ricorrere (art. 21 cpv. 2
LE);
che il
riconoscimento della legittimazione attiva presuppone che l'insorgente appartenga
a quella limitata cerchia di persone collegate all'oggetto del provvedimento
impugnato da un rapporto sufficientemente stretto ed intenso, atto a
distinguere la sua situazione da quella degli altri membri della collettività:
l'insorgente deve inoltre essere portatore di un interesse personale, diretto e
concreto a dolersi del provvedimento impugnato per il pregiudizio effettivo che
questo gli arreca (DTF 121 II 43 seg.; 120 Ib 59, A. Scolari, Commentario,
Cadenazzo 1996, ad art. 21 LE, n. 935);
che, in
sostanza, il ricorrente contesta le modifiche progettate per la facciata sud e
la completezza dei piani presentati dalla resistente in sede di domanda di
costruzione;
che, come
ha giustamente assunto il Consiglio di Stato, il ricorrente non rientra nel
limitato e qualificato novero di persone, la cui situazione appare connessa
all'oggetto della decisione impugnata da una relazione che dal profilo della
sua intensità permette di riconoscergli la qualità per agire in giudizio;
che la
distanza che separa i fondi delle parti non permette di distinguere invero la
situazione del ricorrente da quella del resto della collettività; un
consistente gruppo di edifici del nucleo nasconde lo stabile della __________
alla vista dai fondi del ricorrente;
che
l'asserito pregiudizio che la ristrutturazione della casa d'abitazione
arrecherebbe al nucleo non si differenzia minimamente da quello di un qualsiasi
altro abitante di __________;
che il
ricorrente non è nemmeno portatore di un interesse personale, attuale e concreto
che gli consenta di dolersi del provvedimento censurato; l'interesse di cui si
prevale non si distingue dall'interesse alla legalità dell'amministrazione; è
quindi analogo a quello del cittadino che insorge in forza dell'actio
popularis;
che sulla
scorta di tali considerazioni la decisione governativa impugnata, immune da
violazioni del diritto, va senz'altro confermata;
che la
tassa di giustizia e le ripetibili, commisurate al lavoro occasionato dall'impugnativa
ed ai valori in discussione, sono poste a carico del ricorrente, secondo soccombenza
(art. 28, 31 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 8 e 21 LE; 3, 18, 28, 31, 43, 60 e 61
PAmm;
dichiara
e pronuncia:
-
Il ricorso
è respinto.
-
La tassa di
giustizia e le spese per complessivi fr. 800.-- sono poste a carico dell'insorgente,
che rifonderà alla __________ fr. 1'000.-- a titolo di ripetibili.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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