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Numero d'incarto:
52.2002.473
Data decisione, Autorità:
21.03.2003, TRAM
Incarto n.
52.2002.473
Lugano
21 marzo 2003
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano Bernasconi, Werner Walser
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 26 novembre 2002 di
patrocinata da: avv. __________
contro
la decisione 5 novembre 2002, n. 5244, del Consiglio
di Stato che dichiara irricevibile in quanto tardiva l'impugnativa presentata
dall'insorgente avverso la decisione 18 luglio 2002 con cui il municipio di
__________ respinge la richiesta di ordinare la soppressione immediata di un
allevamento/pollaio;
viste le risposte:
-
6 dicembre 2002 del
municipio di __________;
-
10 dicembre 2002 del Consiglio
di Stato;
-
12 dicembre 2002 di
__________;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Il 13
maggio 2002, __________ ha chiesto al municipio di __________ di ordinare
l'immediata soppressione del pollaio situato su un fondo vicino (part. n.
__________ RF), di proprietà di __________.
L'autorità
comunale ha respinto l'istanza con risoluzione 18 luglio 2002, notificata alla
ricorrente il giorno seguente.
Contro
questa decisione __________ è insorta dinanzi al Consiglio di Stato con ricorso
del 2 settembre 2002.
B. Con
giudizio 5 novembre 2002 il Consiglio di Stato ha dichiarato il ricorso
irricevibile siccome tardivo.
Dopo aver
rilevato che la decisione avversata era stata notificata durante le ferie
giudiziarie, che per legge durano dal 15 luglio al 15 agosto, il Governo ha in
sostanza ritenuto che il termine per impugnarla avesse iniziato a decorrere a
partire dal primo giorno successivo, ossia dal 16, e fosse di conseguenza
scaduto venerdì 31 agosto 2002.
C. Contro il
predetto giudizio governativo, la soccombente si aggrava ora dinanzi al
Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone in via principale
l'annullamento e postulando il rinvio della causa al Consiglio di Stato
affinché statuisca nel merito dell'impugnativa inoltratagli.
Richiamandosi
alla giurisprudenza del Tribunale federale (122 V 60), l'insorgente sostiene
che in caso di notifica di decisioni durante le ferie, la scadenza del termine
di ricorso va stabilita senza computare il primo giorno utile dopo le stesse.
D. Il ricorso
è avversato dal Consiglio di Stato, che non formula osservazioni.
Ad
identica conclusione approda __________, che contesta in dettaglio le tesi dell'insorgente.
Il
municipio si rimette invece al prudente giudizio di questo Tribunale.
Considerato, in
diritto
- La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 208 LOC. La
legittimazione attiva dell'insorgente, direttamente e personalmente toccata dal
giudizio censurato, è certa. Il ricorso, tempestivo, è pertanto ricevibile in
ordine.
Il
giudizio può essere reso sulla base degli atti (art. 18 PAmm).
- Giusta
l'art. 46 cpv. 1 PAmm, il ricorso deve essere insinuato all'autorità di ricorso
entro 15 giorni dall'intimazione. Tuttavia nelle procedure di ricorso i termini
stabiliti dalla legge o fissati dal __________ non decorrono: a) sette giorni
prima e sette giorni dopo Pasqua e il Natale; b) dal 15 luglio al 15 agosto
(art. 13 PAmm).
Il
termine fissato a giorni, dispone l'art. 10 cpv. 1 PAmm, non comprende il
giorno da cui comincia a decorrere.
Benché
formulata diversamente, questa disposizione è sostanzialmente identica all'art.
32 cpv. 1 OG, che esclude il giorno iniziale dal computo dei termini.
A
proposito di quest'ultima disposizione, il Tribunale federale ha chiaramente
stabilito che se un atto giudiziario viene notificato durante le ferie, il
giorno che fa seguito alle stesse non entra in linea di conto per il calcolo
della scadenza del termine di ricorso (DTF 122 V 60 consid. 1). In mancanza di
una norma speciale che vi deroghi, ha osservato, l'art. 32 cpv. 1 OG si applica
anche quando un termine comincia a decorrere dopo le ferie giudiziarie,
cosicché il primo giorno successivo alle stesse è escluso dal computo (DTF 79 I
245; cfr. in particolare DTF 122 V 62 consid. 1 bb in fine).
Data la
sostanziale identità che sussiste fra l'ordinamento dei termini sancito
dall'art. 10 cpv. 1 PAmm e quello previsto dall'art. 31 cpv. 1 OG non v'è
motivo per interpretare ed applicare la norma di diritto cantonale diversamente
da quella di diritto federale (Borghi Corti, Compendio di procedura
amministrativa ticinese, ad art. 13 PAmm, n. 4).
- 3.1. Nella
fattispecie la decisione comunale impugnata è stata notificata alla ricorrente
per il tramite del suo patrocinatore con invio raccomandato spedito il 18
luglio 2002 e ricevuto il giorno successivo, ossia durante le ferie
giudiziarie.
Stando ai
principi sopra illustrati, il termine per impugnarla ha pertanto iniziato a decorrere
il 16 agosto 2002, giorno che per l'art. 10 cpv. 1 PAmm non è computato. Il
termine di ricorso è quindi giunto a scadenza il 31 agosto 2002.
Scadendo
in sabato, si è protratto sino a lunedì 2 settembre 2002 (art. 10 cpv. 3 PAmm).
Ne
discende, che il ricorso, spedito quel giorno al Consiglio di Stato, era
tempestivo.
3.2. La
sentenza di questo tribunale (STA 26 luglio 1999 in re F.), citata dal Governo,
non permette di suffragare le conclusioni alle quali quest'ultimo è pervenuto.
Quel giudizio non si confrontava in effetti con il tema della decorrenza del
termine di ricorso in caso di notifica durante le ferie. Controverso era il
tema della decorrenza del termine d'impugnazione in caso di mancata notifica
della decisione all'interessato. La questione della decorrenza del termine di
ricorso in caso di notifica durante le ferie era trattata soltanto a titolo
incidentale. Dal termine di ricorso, che è stato in quel caso ritenuto
applicando le disposizioni sulle ferie, non possono dunque essere tratte
deduzioni di portata generale circa la decorrenza dei termini di ricorso in
caso di notifica durante le ferie.
- Sulla
scorta delle considerazioni che precedono, l'impugnativa va dunque accolta,
annullando il giudizio impugnato e rinviando gli atti al Consiglio di Stato
affinché statuisca nel merito del ricorso inoltratogli.
La tassa
di giustizia e le ripetibili sono a carico della resistente secondo soccombenza.
Per questi motivi,
visti gli art. 32 OG; 10, 13, 18, 43, 46, 55, 60, 65
PAmm;
dichiara
e pronuncia:
- Il ricorso
è accolto.
§. Di conseguenza:
1.1 la decisione del Consiglio di Stato del 5
novembre 2002 (n. 5244) è annullata;
1.2 gli atti sono rinviati al Consiglio di
Stato affinché statuisca nel merito del ricorso inoltratogli da __________
contro la decisione 18 luglio 2002 del municipio di __________.
-
La tassa di
giustizia di fr. 600.- è a carico della resistente, che rifonderà alla ricorrente
fr. 600.- a titolo di ripetibili.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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