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Numero d'incarto:
52.2002.455
Data decisione, Autorità:
06.12.2002, TRAM
Incarto n.
52.2002.455
Lugano
6 dicembre
2002
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano Bernasconi, Werner Walser
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 7 novembre 2002 della
patrocinata dagli avv.ti __________
Contro
la decisione 22 ottobre 2002 con cui il municipio di
__________ ha aggiudicato alla __________ le opere da impresario costruttore
relative all'esecuzione della strada d'accesso al futuro cantiere della camera
di ritenuta del materiale in località __________ a __________;
viste le risposte:
-
26 novembre 2002 del
municipio di __________;
-
29 novembre 2002 del
Dipartimento del territorio, Ufficio forestale II circondario;
preso atto che la __________ non ha presentato
osservazioni,
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Il 24
luglio 2002 il comune di __________ ha indetto un pubblico concorso, retto dalla
LCPubb ed impostato secondo la procedura libera, per l'aggiudicazione delle opere
da impresario costruttore relative all'esecuzione della strada d'accesso al futuro
cantiere della camera di ritenuta del materiale in località __________ a
__________ (FU n. __________, pag. __________ seg.). Alla cifra 2, il bando indicava
che l'intervento era suddiviso in due parti:
- la strada d'aggiramento a valle dell'abitato di
- l'allargamento del passaggio e di un
tornante esistenti nei pressi della camera.
Alla cifra 6 il bando indicava inoltre che i
lavori sarebbero stati aggiudicati al miglior offerente, tenuto conto dei
seguenti criteri d'aggiudicazione:
Il capitolato
d'appalto e modulo d'offerta, alla posizione 2.3.2 precisava i metodi, denominati
sottocriteri, che sarebbero stati applicati per valutare le offerte in base ai
criteri d'aggiudicazione ed ai relativi fattori di ponderazione. A differenza
dei criteri riferiti al prezzo ed alle referenze, ai quali era assegnato un
peso del 100%, da soppesare in base al rispettivo fattore di ponderazione, al
criterio relativo al programma lavori era attribuito un peso del 50%, così
specificato:
-
programma completo ed attendibile 5 punti,
-
programma incompleto 3 punti,
-
programma inattendibile 0 punti.
Il capitolato e modulo d'offerta chiedeva ai
concorrenti di indicare, a titolo di referenza, 5 lavori analoghi (strade
agricole, strade forestali) svolti negli ultimi 10 anni, specificando il nome
del progetto, la data di realizzazione, l'importo dei lavori e descrivendo le
prestazioni eseguite.
Per ogni criterio era prevista
l'assegnazione di una nota variante da 0 a 5.
Il bando non è stato impugnato.
B. In tempo
utile sono pervenute al committente le offerte di otto imprese di costruzione,
fra cui quella della ricorrente (fr. 369'222.70) e quella della __________ (fr.
386'498.55), che sono risultate le più basse.
Il progettista dei lavori le ha valutate
come segue:
criterio
nota
punti
nota
punti
Prezzo
5.00
2.50
4.86
2.43
Referenze
4.00
1.60
5.00
2.00
Programma
0.00
0.00
3.00
0.15
Totale
4.10
4.58
La nota 0 assegnata al programma della
__________ è da ricondurre al fatto che il diagramma cronologico presentato prevedeva
di costruire la strada d'accesso ed il tornante prima della strada
d'aggiramento.
Preso atto delle valutazioni suddette il 22
ottobre 2002 il municipio ha deliberato i lavori alla __________.
C. Contro
questa decisione, la __________ insorge davanti al Tribunale cantonale
amministrativo, chiedendone l'annullamento.
Criticata l'attribuzione di un peso del 50%
prevista per la valutazione del programma, l'insorgente contesta la nota (0),
che le è stata assegnata per questo criterio, sostenendo di essere incorsa in
un errore di scritturazione laddove viene previsto, contro ogni logica, di
costruire la strada d'accesso ed il tornante prima della strada d'aggiramento.
L'insorgente contesta inoltre la nota (4)
assegnatale per le referenze, asserendo che anche la referenza D (sistemazione
strada forestale __________ - __________) meriterebbe un punto.
D. All'accoglimento
del ricorso si oppongono il municipio e l'Ufficio forstale del II circondario,
contestando le tesi dell'insorgente con argomenti che saranno discussi qui
appresso.
Considerato, in
diritto
- La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 36 cpv. 1
LCPubb. La legittimazione attiva dell'insorgente è certa. Il ricorso è dunque
ricevibile in ordine.
Il giudizio può essere reso sulla base degli
atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm).
- 2.1.
Giusta l'art. 33 cpv. 2 RLCPubb, errori aritmetici presenti nell'elenco prezzi
non sono motivo d'esclusione e devono essere rettificati dal committente previa
comunicazione a tutti i concorrenti. A differenza del § 24 cpv. 2 DirCIAP, che
impone di correggere gli errori evidenti, quali errori aritmetici e
d'ortografia, la legislazione cantonale sugli appalti pubblici sembra ammettere
soltanto la correzione degli errori aritmetici presenti nell'elenco prezzi. In
realtà, il principio di proporzionalità ed il divieto di formalismo eccessivo
impongono di correggere anche gli errori evidenti di scritturazione,
riconducibili a sviste manifeste (RDAT 1997 I n. 2; STA 9.9.2001 in re
F.E.SA/CST SA).
2.2. In concreto, la ricorrente ha allegato
all'offerta un programma lavori, che prevede di costruire la strada d'accesso
ed il tornante prima della strada d'aggiramento. È evidente, che la cronologia
della due fasi non è da ricondurre ad una scelta consapevole della concorrente,
ma ad un errore di scritturazione. Anche un profano è in grado di rilevarlo.
Non può quindi essere condivisa la
valutazione di inattendibilità (nota 0) assegnata al programma dei lavori
previsto della ricorrente. Se al programma debba essere assegnata la nota 5 o
la nota 3 e se il punteggio attribuito all'offerta della __________ debba, di
conseguenza, essere aumentato di 0.25 o di 0.15 punti, è questione che sarà
semmai esaminata più avanti.
2.3. La ricorrente censura anche il peso
(50%) assegnato dal capitolato d'appalto al criterio d'aggiudicazione riferito
al programma dei lavori. In effetti, non è dato di capire il motivo per cui il
committente abbia attribuito a questo criterio un peso ridotto, impropriamente
considerato alla stregua di un sottocriterio.
La censura non deve tuttavia essere
ulteriormente esaminata, sia perché non è stata proposta nell'ambito di un
ricorso contro gli atti di gara (art. 38 cpv. 3 LCPubb), sia perché, comunque,
non ha comportato alcuna disparità di trattamento tra i concorrenti.
- Il
capitolato e modulo d'offerta chiedeva ai concorrenti di indicare, a titolo di
referenza, 5 lavori analoghi (strade agricole, strade forestali) svolti negli
ultimi 10 anni, specificando il nome del progetto, la data di realizzazione,
l'importo dei lavori e descrivendo le prestazioni eseguite.
Alla referenza contrassegnata dalla lettera
D del capitolato, la __________ ha indicato di aver eseguito nel 2001 per il patriziato
di __________ i seguenti lavori:
per un importo di fr. 140'000.-.
Il committente ha ritenuto che questa
referenza non potesse essere presa in considerazione. Ha quindi ritenuto valide
soltanto le altre quattro (A, B, C, E), attribuendo al criterio
"referenze" la nota 4 (= punti 1.60).
La ricorrente contesta tale valutazione,
asserendo che quei lavori sono comparabili a quelli formanti oggetto della commessa
in esame. A sostegno della sua tesi produce il capitolato di quelle opere, che
sono essenzialmente consistite nella riparazione dei danni alluvionali patiti
dalla strada forestale __________ - __________, con il capitolato dei lavori in
esame.
Le obiezioni sollevate dalla ricorrente
vanno respinte.
Nella valutazione delle referenze indicate
dai singoli concorrenti il committente procede secondo apprezzamento. Il
Tribunale cantonale amministrativo può pertanto controllarne l'esercizio
soltanto nei limiti fissati dall'art. 61 PAmm. Non può sostituirsi al
committente, ma deve limitarsi a censurare le valutazioni che integrano gli
estremi di una violazione del diritto sotto il profilo dell'abuso o
dell'eccesso di apprezzamento.
Ora, non si può rimproverare al municipio di
aver abusato del margine discrezionale, di cui disponeva nell'ambito della
valutazione delle referenze, per aver ritenuto che una commessa consistente
nella riparazione di danni alluvionali subiti da una strada forestale non
potesse essere considerata analoga ai lavori di costruzione di un nuovo tratto
di strada. La deduzione non si fonda su ragioni estranee alla materia ed è
perfettamente sostenibile.
Il fatto che la valutazione proposta dalla
ricorrente avrebbe potuto essere altrettanto sostenibile non permette di
giungere a conclusioni a lei più favorevoli.
La valutazione del municipio va quindi
confermata.
- Nell'ipotesi
più favorevole alla ricorrente, la correzione della nota assegnata al suo
programma dei lavori può comportare un aumento di 0.25 punti del punteggio
finale (da 4.10 a 4.35). Non permette di conseguenza di sovvertire la
graduatoria finale, che vedrebbe sempre la __________ classificata al primo
posto con 4.58 punti.
Il ricorso va quindi respinto, ponendo a carico
della ricorrente una tassa di giustizia adeguatamente commisurata ai valori in
discussione ed al lavoro occasionato dall'impugnativa (art. 28 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 36, 37, 38 LCPubb; 3, 18, 28, 60, 61
PAmm;
dichiara
e pronuncia:
-
Il ricorso
è respinto.
-
La tassa di
giustizia di fr. 1'500.- è a carico della ricorrente.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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