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Numero d'incarto:
52.2002.437
Data decisione, Autorità:
18.02.2003, TRAM
Incarto n.
52.2002.437
Lugano
18 febbraio
2003
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano Bernasconi, Werner Walser
segretario:
Paolo Bianchi, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 30 ottobre 2002 di
__________ e __________,
Contro
la risoluzione 15 ottobre 2002, no. 4817, del
Consiglio di Stato, che diffida __________ a procedere alla rimozione del
legname depositato nell'alveo del riale __________ a __________;
vista la risposta 18 novembre 2002 del Dipartimento
del territorio, Divisione dell'ambiente;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
che nel
corso del mese di aprile del 2002, le competenti autorità forestali hanno accertato
che sulla part. no. __________ RF di __________, di proprietà della qui ricorrente
__________, è stato effettuato un taglio di alberi non autorizzato;
che il
legname è stato depositato, almeno in parte, nell'alveo del riale __________ e
sulle sue sponde, provocando rischi di formazione di uno sbarramento e di
erosione delle sponde, in caso di piena del corso d'acqua;
che, il Consiglio di Stato, con decisione 20
agosto 2002, rimasta inimpugnata, ha ordinato alla ricorrente di rimuovere il
legname depositato nell'alveo del fiume entro 15 giorni, con la comminatoria
dell'esecuzione d'ufficio a spese dell'obbligata;
che, rilevata l'inadempienza dell'astretta,
con risoluzione 15 ottobre 2002 il Consiglio di Stato l'ha diffidata ad
adottare i provvedimenti di ripristino, con l'avvertenza che, trascorso
infruttuosamente il nuovo termine quindicinale impartitole, si sarebbe proceduto
all'esecuzione sostitutiva;
che contro la predetta diffida __________ e
il figlio __________ si aggravano ora dinanzi al Tribunale cantonale
amministrativo, sostenendo, in particolare, di non poter dar seguito all'ordine
di rimozione prima della primavera del corrente anno;
che all'accoglimento del gravame si oppone
la Divisione dell'ambiente, in rappresentanza della Sezione forestale e del
Consiglio di Stato, con argomentazioni che, per quanto necessario, verranno
riprese nel seguito;
considerato, in
diritto
che,
prima di entrare nel merito di un'istanza o di un ricorso, l'autorità esamina
d'ufficio l'adempimento dei presupposti processuali (art. 3 PAmm);
che, per principio, possono formare oggetto di ricorso soltanto le
decisioni, ovvero i provvedimenti fondati sul diritto pubblico, adottati iure
imperii dall'autorità in un caso concreto per costituire, modificare o
annullare diritti od obblighi oppure per constatarne l'esistenza, l'inesistenza
o l'estensione (cfr. RDAT II-1994, n. 8 e 16; DTF 114 Ia 463 consid. 2;
Borghi/Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, ad art. 1 N. 4);
che non costituiscono una decisione nel
senso appena citato del termine semplici avvisi, comunicazioni, informazioni,
orientazioni, direttive o avvertimenti (Rhinow/Krähenmann, Schweizerische
Verwaltungsrechtsprechung, Erg. Bd., n. 35.B.II.c e rif.);
che, in particolare, dopo una decisione di
base che impone un obbligo, la procedura di esecuzione d'ufficio a spese
dell'obbligato comporta una diffida, ossia un formale avvertimento con
l'assegnazione di un termine dilatorio all'obbligato per adempiere tale incombenza
(cfr. Scolari, Diritto amministrativo, Parte generale, 2a ed., n. 1002);
che, come risulta esplicitamente dall'art.
34 cpv. 5 PAmm, la diffida costituisce un atto inappellabile, in quanto non
modifica la situazione giuridica dell'astretto, ma si limita a ribadire
l'obbligo impostogli e le conseguenze del mancato ossequio (cfr. Borghi/Corti,
op. cit., ad art. 34, n. 5d; Scolari, loc. cit.);
che, nel caso concreto, nella risoluzione
impugnata sono chiaramente ravvisabili gli estremi di una diffida
inappellabile, pedissequa alla decisione di ripristino 20 agosto 2002;
che, in effetti, constatata l'inadempienza
dell'insorgente, il Governo le ha assegnato un nuovo termine di quindici giorni
per dar seguito all'ordine impartitole, ribadendo la comminatoria dell'esecuzione
d'ufficio a sue spese;
che la natura definitiva del provvedimento è
del resto rettamente indicata sia in epigrafe, sia nel dispositivo n. 1 della
pronuncia del Consiglio di Stato;
che, in contraddizione con tali indicazioni, il dispositivo n. 3
della risoluzione governativa segnala la facoltà di impugnare la stessa dinanzi
a questo Tribunale;
che un'errata indicazione dei rimedi di
diritto non può in alcun caso conferire carattere di decisione impugnabile ad
un atto che oggettivamente non ne presenta le caratteristiche, essendo tale
presupposto inderogabilmente stabilito dalla legge e quindi sottratto alla disposizione
delle parti;
che il ricorso va pertanto dichiarato irricevibile per difetto di
decisione ai sensi dell'art. 5 PA, senza esaminare la sussistenza degli
ulteriori presupposti processuali, né entrare nel merito delle censure addotte
con il gravame;
che l'erronea indicazione dei mezzi e dei termini di ricorso permette
comunque agli insorgenti di andare esenti dal pagamento di tassa di giustizia e
spese.
Per
questi motivi,
visti gli art. 5 PA; 3, 18, 28, 34, 61 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
-
Il ricorso
è irricevibile.
-
Non si
prelevano né tassa di giustizia né spese.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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