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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
52.2002.422
Data decisione, Autorità:
27.02.2003, TRAM
Incarto n.
52.2002.422
Lugano
27 febbraio
2003
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
Composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano Bernasconi, Werner Walser
Segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 21 ottobre 2002 di
__________,
rappr. da: arch. __________,
contro
la decisione 1. ottobre 2002 del Consiglio di Stato
(n. 4662) che annulla la licenza edilizia 16 luglio 2002 rilasciata dal
municipio di __________ ad __________ per la costruzione di uno stabile di appartamenti
sui mappali __________ e __________ RF;
viste le risposte:
-
29 ottobre 2002 del
municipio di __________;
-
5 novembre 2002 del
Consiglio di Stato;
-
7 novembre 2002 di
__________ e __________;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Il 22
maggio 2002, __________ ha chiesto al municipio di __________ il permesso di
costruire uno stabile di tre appartamenti dotato di un'autorimessa sotterranea
su un fondo (part. n. __________ RF; zona R) compreso tra due strade private,
situato in località __________. La facciata SE dell'immobile, alta m 8.05,
verrebbe a sorgere ad una distanza di 7 m dall'edificio esistente sul fondo
(part. n. 973 RF) dei vicini __________, alto a sua volta m 5.63.
Alla domanda si sono opposti altri vicini,
fra cui i resistenti Ursula e __________, proprietari di una casa d'abitazione
(part. n. __________ RF), situata sull'altro lato della strada privata, che
passa sul lato NW del fondo dedotto in edificazione. Gli opponenti hanno in
particolare rilevato che verso l'edificio di proprietà __________ non era
rispettata la distanza minima tra edifici, prescritta dall'art. 4.7.3.6 NAPR in
ragione di 2/3 della somma delle rispettive altezze. Hanno inoltre contestato
la natura accessoria di un piccolo vano, adibito a ripostiglio - doccia -
spogliatoio, previsto a confine con la strada d'accesso all’immobile.
Con decisione 16 luglio 2002 il municipio ha
rilasciato la licenza richiesta, respingendo le opposizioni dei vicini.
B. Il 1.
ottobre 2002 il Consiglio di Stato ha annullato la licenza, accogliendo il
ricorso contro di essa presentato dagli opponenti __________ e __________.
In sostanza, il Governo ha ritenuto che la
distanza (m 7.00) tra i due edifici, alti complessivamente m 13.18 (7.53 + 5.65), non rispettasse
la distanza minima tra gli edifici (7.00 < 8.78 = 2/3 di 13.18), prescritta
dalla succitata norma di PR. Non potendo traslare lo stabile di m 1.78 verso N
senza disattendere la distanza verso la strada antistante, il difetto è stato
ritenuto incorreggibile.
C. Contro il
predetto giudizio governativo, il soccombente insorge ora dinanzi al Tribunale
amministrativo, chiedendone l’annullamento e postulando la conferma della licenza
edilizia rilasciatagli. Il ricorrente ammette che la distanza minima tra gli
immobili deve essere di 8,78 m. Ritiene tuttavia che il progetto possa essere
corretto, spostando l’immobile verso N senza che risulti violata la distanza
minima dalla strada prescritta dalle NAPR. Il 30 aprile 2002 il municipio gli
avrebbe infatti accordato una deroga, che lo autorizza ad edificare a soli 3 m
dal ciglio della strada per il piano interrato e a 3 m. dal confine per il
piano superiore. In conclusione, l'insorgente contesta la condanna al pagamento
della tassa di giustizia e delle ripetibili, che giudica eccessive.
D. All’accoglimento
del ricorso si oppone il Consiglio di Stato senza formulare particolari
osservazioni.
Del medesimo avviso sono __________ e __________,
i quali contestano la legittimazione del rappresentante del ricorrente e
l’altezza dell’edificio, che sulla facciata SE sarebbe di m 8.05 e non solo di
m 7.53 come ritenuto dal Consiglio di Stato. La deroga alla distanza dalla
strada, concessa dal municipio, proseguono, sarebbe illegittima, poiché si
tradurrebbe in una disattenzione della legge. La condanna del ricorrente al
pagamento della tassa di giustizia e delle ripetibili, concludono, sarebbe
perfettamente giustificata.
Il municipio postula invece l’accoglimento
del ricorso con motivazioni che saranno semmai riprese più avanti.
Considerato, in
diritto
1.La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data
dall’art. 21 LE. La legittimazione del ricorrente, validamente rappresentato
dall’arch. __________ (cfr. procura prodotta in data 7.2.2003) è certa. Il
ricorso, tempestivo, è dunque ricevibile in ordine.
Il giudizio può essere reso sulla base degli
atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm).
2.1. Le distanze tra edifici sono volte a
tutelare l'igiene e la sicurezza delle costruzioni (Scolari, Commentario, II
ed., ad art. 39 n. 1175 e rimandi). Quelle da confine stabiliscono invece come
le distanze tra edifici debbano essere ripartite tra fondi contermini. A
differenza di quelle da confine, le distanze tra edifici sono di principio sottratte
alla libera disposizione delle parti. Conformemente agli scopi perseguiti da
questo parametro edilizio, proprietari di fondi contermini non possono
accordarsi per ridurle. Così come possono convenire di modificare i confini,
lasciando immutata la posizione degli edifici, possono invece accordarsi su una
ripartizione delle distanze da confine diversa da quella stabilita dalla legge,
caricando ad uno dei due fondi la distanza da confine mancante all’altro.
2.2. L'art. 4.7.3.6 NAPR di __________
prevede che la distanza minima tra edifici deve corrispondere a 2/3 della somma
delle altezze degli edifici, ritenuto un minimo di 6.00 m. La norma è chiara e
non abbisogna di alcuna interpretazione.
La distanza da confine deve a sua volta
essere pari a 2/3 dell’altezza dell’edificio, ma almeno di 3.00 m (art. 4.7.3.5
NAPR).
2.3. In concreto, le parti danno atto che la
casa esistente sul fondo di proprietà Krause (part. n. __________ RF) è alta m
5.65 e dista 3.00 m dal confine verso il fondo del ricorrente, invece di m 3.76
come prescritto dall’art. 4.7.3.5 NAPR (2/3 di 5.65 = 3.76).
Contrariamente a quanto assume il Consiglio
di Stato, la facciata SE della controversa costruzione non è alta m 7.53, ma m
8.05. Lo si deduce senza possibilità di equivoco dalla differenza delle quote
del filo superiore del cornicione di gronda (m 407.75) e del livello del
terreno sistemato (m 399.70).
La facciata SE, qui in esame, deve quindi
distare almeno m 5.36 (2/3 di m 8.05) dal confine antistante. Data la somma
delle rispettive altezze (m 5.65 + 8.05 = 13.70), la distanza tra i due edifici
deve essere di almeno m 9.13 ( = 2/3 di 13.70).
La distanza (m 7.00), prevista dal progetto,
è pertanto insufficiente.
Anche se si volesse ammettere, come allega
il municipio, che la distanza dal confine (m 0.76), mancante alla casa
esistente sul fondo vicino, non possa essere caricata unilateralmente al fondo
del ricorrente (Scolari, Commentario, IIa ed., ad art. 39 LE n.
1171; cfr. tuttavia STA 11.12.2002 in re __________), la distanza tra edifici
rimarrebbe comunque inferiore (m 1.37) a quella prescritta.
3.Contrariamente a quanto assume il ricorrente, che si astiene tuttavia
dal produrre un progetto emendato, il difetto non può essere facilmente
corretto, assoggettando la licenza alla condizione di traslare la costruzione
verso N in modo da aumentare la distanza dalla casa dei vicini __________.
Lo spostamento della costruzione verso N,
mantenendo invariate le distanze dal confine E e dall’antistante strada
privata, determina infatti una significativa riduzione della distanza della costruzione
dall'altra strada privata (via alta privata), larga m 3.00, che sul versante
opposto (W) separa il fondo del ricorrente da quello dei resistenti __________.
L’attuale distanza dal ciglio di questa strada (m 5.17) rimarrebbe invero
superiore ai 4.00 m prescritti dall’art. 4.7.3.7 NAPR. Quella dall’asse della
strada (m 6.67), già ora leggermente inferiore ai 7.00 m prescritti dalla norma
in esame, si ridurrebbe tuttavia a poco più di 6.00 m, aggravando in misura
intollerabile la discrepanza.
Invano si richiama il ricorrente ad una
deroga che il municipio gli avrebbe concesso il 30 aprile 2002, ossia
addirittura prima della presentazione della domanda di costruzione, per
edificare il piano interrato a 3.00 m dal ciglio della strada ed il piano
superiore a 3.00 dal confine con la piazza di scambio. La deroga, concessa in
base all’art. 11.3.1 NAPR, che permette al municipio di scostarsi dalle norme
ove una perizia ne dimostri l’inesigibilità, non riguarda infatti la strada in
esame, ma l’altra. Oltre a non essere suffragata da una perizia, come richiesto
dalla norma di PR, essa non è peraltro riferita alla distanza dall’asse. Non
può quindi in nessun caso giovare alla causa del ricorrente.
4.Per quanto riguarda il fabbricato destinato a "sauna, doccia
e spogliatoio" è sufficiente rilevare che la relativa domanda di costruzione
non può essere accolta già perché non indica con sufficiente precisione le
caratteristiche dell'opera edilizia. Dagli atti si può infatti soltanto dedurne
l’ubicazione e l'estensione orizzontale. Nulla è invece dato di conoscere in
merito al suo sviluppo verticale ed al suo aspetto esterno. Già per questo
motivo la licenza va negata.
Può quindi restare aperta la questione a
sapere se la costruzione sia accessoria, rispettivamente se possa sorgere sul
ciglio della strada privata aperta al pubblico transito o debba invece rispettare
la distanza minima di 4.00 m, imposta dagli art. 2.5.2.2 e 5.2.2 NAPR.
5.Infondate sono le censure che il ricorrente solleva con riferimento
alla tassa di giustizia applicata dal Consiglio di Stato (fr. 600.-) ed alle
ripetibili accordate alla controparte (fr. 800.-).
Entrambi gli emolumenti, posti a carico del qui
ricorrente, secondo soccombenza, sono adeguatamente commisurati ai valori in
discussione ed al dispendio lavorativo occasionato dalla vertenza all’autorità
amministrativa ed alla controparte, assistita da un avvocato iscritto all’albo.
Il fatto che la patrocinatrice di controparte abbia difeso anche i suoi
interessi permette soltanto di moderare l’entità delle ripetibili.
- Da quanto
precede, la decisione governativa impugnata, seppur per motivi in parte
diversi, merita di essere confermata.
Spese e tassa di giustizia sono poste a
carico del ricorrente secondo soccombenza (art. 28 PAmm). L’insorgente
rifonderà inoltre ai resistenti, un’adeguata indennità a titolo di ripetibili
(art. 31 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 21 LE; 2.5.2.2, 5.2.2, 4.7.3.6,
4.7.3.7, 11.3.1 NAPR di __________; 2, 3,18, 28, 31, 43, 46, 61 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
-
Il ricorso
è respinto.
-
La tassa di
giustizia e le spese di fr. 1’500.-- sono poste a carico del ricorrente, che
rifonderà ai resistenti fr. 800.- a titolo di ripetibili.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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