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Numero d'incarto:
52.2002.407
Data decisione, Autorità:
26.05.2003, TRAM
Incarto n.
52.2002.407
Lugano
26 maggio 2003
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano Bernasconi, Werner Walser
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 27 settembre 2002 di
__________,
Contro
la decisione 20 agosto 2002 del Consiglio di Stato
(n. 3913) che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la
risoluzione 13 giugno 2002 con cui il municipio di __________ ha accertato il
carattere arbitrario di un'assenza dal lavoro e disposto una riduzione dello
stipendio;
viste le risposte:
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. La
ricorrente __________ lavora a tempo parziale (60%) alle dipendenze del comune
di , quale infermiera presso il __________ (). Il piano di
lavoro prevedeva che lavorasse sabato 1° e domenica 2 dicembre 2001. Venerdì 30
novembre e lunedì 3 dicembre era invece libera.
La
mattina del venerdì 30 novembre 2001, il marito della ricorrente ha telefonato
alla direzione del __________ per annunciare che la moglie non avrebbe lavorato
sabato e domenica, siccome ammalata. L'economo, che sostituiva il direttore, ha
chiesto alla ricorrente, per il tramite del marito, di produrre un certificato
medico attestante l'incapacità lavorativa.
La
ricorrente ha ripreso il lavoro martedì 4 dicembre 2001, senza dar seguito alla
richiesta.
Il 7
gennaio 2002 il direttore del __________ l'ha sollecitata verbalmente a
produrre il certificato medico richiesto dall'economo. La richiesta è stata
invano rinnovata per iscritto il 18 seguente ed 1° marzo 2002.
B. Il 13
giugno 2002, il municipio ha deciso di considerare arbitraria l'assenza del 1°
- 2 dicembre e di ridurre lo stipendio in proporzione.
C. Con
giudizio 20 agosto 2002 il Consiglio di Stato ha confermato la decisione, respingendo
il ricorso contro di essa interposto da __________.
Il
Governo ha in sostanza ritenuto che la decisione fosse conforme all'art. 13
cpv. 4 del regolamento organico dei dipendenti del centro (__________), che
abilita la direzione ad esigere la presentazione di un certificato medico in caso
di assenza immediatamente precedente o posteriore alle vacanze o ai giorni di riposo.
D. Contro il
predetto giudizio governativo, la soccombente insorge davanti al Tribunale
cantonale amministrativo, chiedendo che sia annullato assieme alla decisione
del municipio.
In
sostanza, l'insorgente rileva che il direttore le ha chiesto per la prima volta
di produrre un certificato medico soltanto il 7 gennaio 2003. Il tempo che ha
lasciato trascorrere sarebbe eccessivo. La malattia non potrebbe più essere
accertata.
La
decisione, soggiunge, violerebbe anche l'art. 33 __________, che dichiara il regolamento
applicabile al personale occupato a tempo parziale soltanto proporzionalmente
all'onere lavorativo.
E. All'accoglimento
del ricorso si oppone il Consiglio di Stato, che non formula osservazioni.
Il
municipio chiede invece che il ricorso sia dichiarato irricevibile siccome
tardivo.
Considerato, in
diritto
- La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 208 LOC. La
legittimazione attiva dell'insorgente è certa.
Il
ricorso, spedito il 27 settembre 2002, è tempestivo. Il giudizio del Consiglio
di Stato è infatti stato spedito alla ricorrente soltanto il 4 settembre 2002
(cfr. busta d'intimazione). Rimasto depositato presso posta di __________, è
stato ritirato il 12 seguente, ultimo giorno del periodo di giacenza.
Irrilevante è il fatto che sia stato inoltrato per errore al servizio dei
ricorsi del Consiglio di Stato che l'ha trasmesso a questo tribunale (cfr. art.
4 PAmm).
-
2.1.
Giusta l'art. 13 cpv. 1 __________:
-
Il dipendente che non
si presenta al lavoro per malattia od infortunio deve avvisare immediatamente
la direzione o il proprio responsabile di settore".
-
Dopo tre giorni di
assenza continuata, egli deve presentare un
certificato medico (...).
-
(...
omissis ...)
-
Su richiesta della Direzione il certificato medico deve
inoltre sempre essere presentato in caso di assenza immediatamente precedente o
posteriore alle vacanze o ai giorni di riposo e dopo 3 assenze per ragioni di
salute di durata non
superiore ai 3 giorni che si verifichino nel corso
dell'anno".
La norma
è chiara e non esige approfonditi commenti. Ai fini del giudizio va comunque
rilevato che la richiesta di presentare un certificato medico in caso di
assenze ripetute di breve durata o contigue a giorni liberi va di principio
avanzata tempestivamente. L'accertamento della malattia a guarigione avvenuta è
infatti problematico. Va inoltre osservato che la norma si applica indistintamente
tanto ai dipendenti a tempo pieno, quanto al personale occupato a tempo parziale.
2.2.
Secondo l'art. 33 __________ il personale occupato a tempo parziale è assoggettato
alle disposizioni del regolamento soltanto "proporzionalmente".
L'insorgente
si richiama a questa norma per rivendicare, a favore dei dipendenti a tempo
parziale, un'esenzione dall'obbligo di presentare, su richiesta della
direzione, un certificato medico in caso di assenze contigue alle vacanze od ai
giorni di riposo.
La tesi
non può essere condivisa.
L'art. 13
cpv. 4 __________ regola due distinte fattispecie: quella delle assenze
contigue a giorni di vacanza o liberi e quella delle assenze ripetute di durata
inferiore a tre giorni. Il diritto del datore di lavoro di chiedere il
certificato medico in caso di assenze contigue a giorni di vacanza o liberi da
impegni lavorativi non è soggetto a limiti particolari. Quello di esigere un
simile certificato in caso di assenze ripetute di durata inferiore a tre giorni
sussiste invece soltanto a partire dalla quarta assenza nel corso di un anno.
Questa limitazione rimane circoscritta alle assenze ripetute di breve durata.
Non interferisce con il diritto della direzione di esigere un certificato nel
caso di assenze contigue a giorni di vacanza o liberi da impegni lavorativi,
che sussiste già a partire dalla prima assenza, indipendentemente dal fatto che
si tratti di un dipendente a tempo pieno o a tempo parziale.
Il fatto
che le assenze di meno di tre giorni dei dipendenti a tempo parziale siano
molto spesso contigue a giorni liberi non permette loro di sottrarsi alla
richiesta della direzione di presentare un certificato medico adducendo che non
potrebbero altrimenti beneficiare dell'esenzione da tale obbligo, prevista dalla
norma limitatamente a tre assenze all'anno di durata non superiore a tre
giorni. Da questo fatto si può soltanto dedurre che l'obbligo di presentare un
certificato in caso di assenze ripetute di breve durata, previsto in aggiunta a
quello riferito alle assenze contigue alle vacanze o ai giorni di riposo, grava
più sui dipendenti a tempo pieno che su quelli a tempo parziale.
- 3.1.
Venerdì 30 novembre e lunedì 3 dicembre 2001, la ricorrente era in concreto
libera da impegni di lavoro. Era invece di turno sabato 1° e domenica 2
dicembre. Stando alle sue stesse dichiarazioni (cfr. ricorso pag. 2 n. 2), la
mattina del 30 novembre ha informato telefonicamente il __________, per il
tramite del marito, che non si sarebbe presentata al lavoro, siccome ammalata.
Ha quindi adempiuto l'obbligo, sancito dall'art. 13 cpv. __________, di
avvisare immediatamente la direzione dell'impedimento.
Nel corso
di quella stessa telefonata, il contabile del __________, che sostituiva il
direttore assente, l'ha sollecitata, sempre per il tramite del marito, a
presentare un certificato medico. Verificandosi l'assenza dopo un giorno di
congedo, la richiesta era di principio conforme all'art. 13 cpv. 4 __________.
A maggior ragione era giustificata se si considera che l'assenza si verificava
tra due giorni liberi, durante una fine settimana e che già venerdì la
ricorrente era in grado di prevedere che sarebbe stata ammalata non soltanto il
sabato, ma anche la domenica.
non nega di aver ricevuto la richiesta di presentare un certificato medico già
al momento in cui ha avvertito il datore di lavoro che non si sarebbe presentata
al lavoro. Né sostiene che non fosse consecutiva ad un giorno di riposo e che
pertanto non potesse essere avanzata. La ricorrente si limita in effetti a
contestare la competenza del contabile ad esigere la presentazione di un
certificato, pretendendo che fosse il direttore in persona a formulare una
simile richiesta.
A torto,
tuttavia, poiché non si può ragionevolmente impedire al direttore di avvalersi
dei suoi collaboratori per sostituirlo nel disbrigo di questo genere
d'incombenti quando non è raggiungibile. L'invito a presentare un certificato
medico, rivolto alla ricorrente dal contabile del __________, ha quindi valore
di richiesta della direzione anche se, materialmente, è stato avanzato da un
ausiliario del direttore, agente per delega dello stesso. Per rispondere
all'obbligo di avvertire la direzione dell'assenza, sancito dall'art. 13 cpv. 1
__________, la ricorrente si è peraltro limitata a conferire con il contabile
per il tramite del marito. Non si è rivolta direttamente al direttore. Deve
quindi lasciarsi addebitare che fosse l'interlocutore ad esigere la
presentazione di un certificato medico. A maggior ragione se si considera che la
ricorrente non ha immediatamente contestato che la richiesta di presentare un
certificato medico fosse formulata dal contabile, anziché dal direttore in
persona.
Nelle
circostanze concrete, il direttore poteva dal canto suo ritenere che la
ricorrente avesse recepito l'invito formulato dal contabile in sua vece, mentre
la ricorrente non può interpretare come una rinuncia il fatto di non essere
stata sollecitata a darvi seguito nei giorni immediatamente successivi alla
ripresa del lavoro. Vanno quindi respinte le contestazioni che la ricorrente
solleva in relazione al ritardo con cui il direttore avrebbe sollecitato
l'inoltro di un certificato medico. La richiesta verbale del 7 gennaio 2002 del
direttore e quelle scritte, rivoltele successivamente, sono semplici
sollecitazioni, confermative della richiesta chiaramente e tempestivamente
formulata dal contabile del __________ per conto del direttore.
3.2. A
norma dell'art. 13 cpv. 3 __________, "in caso di mancato avviso o di
mancata presentazione del certificato medico, l'assenza è considerata
arbitraria". Considerato il rifiuto opposto dalla ricorrente alla
richiesta di presentare il certificato medico, corretta è la deduzione del
municipio di considerare arbitraria l'assenza dal lavoro del 1° - 2 dicembre
2001.
Secondo
l'art. 14 __________, "le assenze arbitrarie vengono dedotte, per il periodo
della loro durata, dallo stipendio del mese seguente". Immune da
violazioni del diritto ed incontestata dal profilo della sua quantificazione è
anche la decurtazione dello stipendio operata dal municipio.
- In esito
alle considerazioni che precedono, il ricorso va di conseguenza respinto.
La tassa
di giustizia, commisurata al valore di causa ed al lavoro occasionato dall'impugnativa,
è posta a carico dell'insorgente, secondo soccombenza.
Per questi motivi,
visti gli art. 208 LOC; 13, 14 __________ di
__________; 3, 18, 28, 60, 61 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
-
Il ricorso
è respinto.
-
La tassa di
giustizia di fr. 800.- è a carico della ricorrente.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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