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Numero d'incarto:
52.2002.396
Data decisione, Autorità:
21.11.2002, TRAM
Incarto n.
52.2002.396-397-398-399-400
Lugano
21 novembre
2002
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano Bernasconi, Werner Walser
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sui ricorsi 9 ottobre 2002 di
- __________,
- __________,
- __________,
- __________,
- __________,
Contro
la decisione 18 settembre 2002 (n. 4429) del
Consiglio di Stato, che respinge le impugnative presentate dagli insorgenti
avverso la risoluzione 10 giugno 2002 con cui il consiglio comunale di
Intragna ha approvato la scheda di PR relativa all'istituzione del comparto
Campagna e stanziato un credito di fr. 112'432.- quale compensazione pecuniaria
ai sensi della LTAgr;
viste le risposte:
-
16 ottobre 2002 della
Sezione della pianificazione urbanistica;
-
22 ottobre 2002 del
Consiglio di Stato;
-
25 ottobre 2002 del
municipio di __________;
-
28 ottobre 2002 di
__________, Presidente del Consiglio comunale di __________;
ai ricorsi sub a) b) c) d) e)
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
che nella seduta del 10 giugno 2002 il
consiglio comunale di __________ ha fra l'altro approvato a larga maggioranza
il messaggio 7 maggio 2002 (n. 1) con cui il municipio sollecitava
l’approvazio-ne della scheda di PR relativa all'istituzione del comparto
Campagna, con relativo stanziamento di un credito di fr. 112'432.- da versare a
titolo di contributo compensativo ai sensi della LTAgr;
che contro la predetta risoluzione
__________, __________, __________, __________ ed __________ sono insorti
davanti al Consiglio di Stato, rimproverando al municipio di non avere
preventivamente informato la popolazione sui contenuti della proposta
pianificatoria, che non era nemmeno stata sottoposta per preavviso all’autorità
cantonale;
che con giudizio 18 settembre 2002 il
Consiglio di Stato ha respinto le impugnative, ritenendo - in buona sostanza -
che le contestazioni sollevate dai ricorrenti, di natura esclusivamente
pianificatoria, dovessero essere proposte nell’ambito della procedura di
ricorso e di approvazione del PR pedissequa alla seconda pubblicazione;
che contro il predetto giudizio governativo
i soccombenti si aggravano davanti al Tribunale cantonale amministrativo con distinti,
ma identici ricorsi, chiedendo che sia annullato assieme alla controversa
risoluzione del legislativo comunale;
che i ricorrenti, pur riconoscendo che la
censura sollevata in relazione all'obbligo d'informare la popolazione non attiene
alla LOC, ritengono che lo stanziamento del credito da versare a titolo di
contributo compensativo ai sensi della LTAgr concerna comunque in primo luogo
la LOC;
che il Consiglio di Stato ed il municipio di
Intragna postulano il rigetto delle impugnative senza formulare particolari
osservazioni;
considerato, in
diritto
che la competenza del Tribunale cantonale
amministrativo è data dall'art. 208 LOC;
che certa è la legittimazione attiva dei
ricorrenti ad impugnare il giudizio a loro sfavorevole;
che i ricorsi, tempestivi, sono ricevibili
in ordine e possono essere evasi con un unico giudizio (art. 51 PAmm), sulla
base degli atti (art. 18 PAmm);
che le impugnative di __________ ed
__________ vanno respinte già perché questi ricorrenti, contrariamente a quanto
assume il Consiglio di Stato, non essendo cittadini attivi di __________ non
disponevano della qualità per agire in giudizio contro una risoluzione del
legislativo comunale per motivi riferiti all'applicazione della LOC;
che resta comunque riservata a questi due
ricorrenti la facoltà di impugnare davanti al Consiglio di Stato le misure
pianificatorie adottate, non appena queste saranno oggetto della pubblicazione
prescritta dall'art. 34 cpv. 2 LALPT;
che le rimanenti impugnative vanno invece
respinte per gli stessi motivi addotti dal Consiglio di Stato a sostegno del
giudizio qui censurato (consid. B), conformi alla consolidata giurisprudenza di
questo tribunale, che le contestazioni dei ricorrenti non scalfiscono
minimamente;
che i ricorrenti sembrano non aver capito
che le risoluzioni con cui il legislativo comunale adotta il PR sono oggetto di
due successive pubblicazioni:
-
la prima, esclusivamente volta a permettere l'esercizio del
diritto di referendum e del diritto di ricorso, dapprima al Consiglio di Stato
ed in seguito al Tribunale cantonale amministrativo, per violazione delle norme
di procedura della LOC disciplinanti le deliberazioni del legislativo comunale;
-
la seconda, destinata invece a permettere l'esercizio del diritto
di ricorso, dapprima al Consiglio di Stato ed in seguito al Tribunale della
pianificazione del territorio, per sollevare le censure riferite
all'applicazione della LALPT e contestare il contenuto del PR (RDAT 1997 II n.
20, 1999 II n. 23; Scolari, Commentario, II ed., ad art. 35 LALPT, n. 348);
che le censure sollevate dai ricorrenti con
riferimento all'obbligo d'informare la popolazione, sancito dall'art. 5 cpv. 1
LALPT, rispettivamente all'ammontare del contributo di compensazione, stabilito
senza consultare l'autorità cantonale, concernono palesemente l'applicazione
della LALPT;
che tali censure vanno quindi proposte
mediante ricorso contro il contenuto del PR (art. 35 LALPT), che gli insorgenti
potranno inoltrare soltanto dopo la seconda pubblicazione;
che sulla scorta della considerazioni che
precedono i ricorsi, palesemente infondati, vanno quindi respinti;
che la tassa di giustizia è suddivisa in
parti uguali fra i ricorrenti secondo soccombenza.
Per questi motivi,
visti gli art. 74, 208 LOC; 5, 34, 35 LALPT; 3, 18,
28, 60, 61 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
-
I ricorsi
sono respinti.
-
La tassa di
giustizia di fr. 500.- è suddivisa in parti uguali fra i ricorrenti.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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