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Numero d'incarto:
52.2002.38
Data decisione, Autorità:
01.10.2002, TRAM
Incarto n.
52.2002.00038
Lugano
- ottobre
2002
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano Bernasconi, Werner Walser
segretaria:
Lorenza Ponti Broggini, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 25 gennaio 2002 di
contro
la decisione 16 gennaio 2002 del Consiglio di Stato,
no. 178, che ha respinto l'impugnativa presentata da __________ avverso la
decisione 18 ottobre 2001, con cui la Sezione della circolazione le ha revocato
la licenza di condurre veicoli a motore per la durata di un mese;
visti:
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. L'11 aprile
2001 __________ è incorsa in un incidente della circolazione a __________,
collidendo ad un'intersezione regolata da impianto semaforico con un veicolo
sopraggiungente da sinistra condotto da __________. La teste __________,
interrogata dalla polizia, ha confermato di avere visto la ricorrente passare
con il semaforo rosso.
B. Il 3 agosto
2001 la Sezione della circolazione, constatato che l'interessata non aveva
presentato osservazioni, le ha inflitto una multa di fr. 700.--, oltre a fr.
160.- di tassa e spese, per non avere osservato una segnalazione semaforica
rossa indicante fermata, inoltrandosi in un'intersezione e collidendo con un
autoveicolo sopraggiungente da sinistra. La risoluzione è stata resa sulla base
degli art. 3, 27 cpv. 1, 36 cpv. 2 e 90 cifra 1 LCStr; 14 cpv. 1 ONC e 68 cpv.
1 OSStr. La decisione non è stata contestata.
C. a) Il 27
settembre 2001 la Sezione della circolazione ha informato la ricorrente di
ravvisare in questi accadimenti gli estremi per l'adozione di una misura
amministrativa di revoca della licenza di condurre, assegnandole un termine per
presentare osservazioni.
b) Il 4 ottobre 2001 __________ ha
contestato le risultanze del rapporto di polizia, asserendo di avere appreso
solo in un secondo tempo dell'esistenza di un teste in grado di confermare che
essa è passata con luce verde. Unico responsabile dell'accaduto sarebbe
pertanto il coprotagonista __________. Essa ha inoltre addotto di necessitare
della licenza di condurre per occuparsi del figlio invalido.
c) Il 18 ottobre 2001 l'autorità
dipartimentale le ha revocato la licenza di condurre veicoli a motore per la
durata di un mese, autorizzando comunque durante tale periodo la guida di
ciclomotori. La misura è stata adottata in applicazione dell'art. 16 cpv. 2
LCStr.
D. Il 16
gennaio 2002 l'Esecutivo cantonale ha respinto il gravame presentato dalla ricorrente
e confermato il provvedimento impugnato. Rilevato che l'autorità amministrativa
è di principio vincolata all'accertamento dei fatti compiuto in sede penale, il
Governo ha ritenuto corretti, adeguati e proporzionati alle circostanze il
provvedimento di revoca e la sua durata.
E. Contro tale
decisione __________ è insorta davanti a questo Tribunale, postulandone
l'annullamento. In particolare ha contestato l'attendibilità del teste assunto
a verbale nel procedimento penale, la mancata presa di posizione in merito alle
argomentazioni da essa addotte e l'omessa verifica della testimonianza offerta.
F. Il Consiglio
di Stato ha chiesto la reiezione del ricorso senza formulare particolari osservazioni.
G. Il 30
luglio 2002 l'insorgente ha presentato la dichiarazione scritta 26 luglio 2002
di __________, secondo cui la ricorrente sarebbe ripartita dal semaforo quando
lo stesso segnava luce verde.
Considerato, in
diritto
-
La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo discende dall'art. 10 cpv. 2
LALCStr. La legittimazione attiva di __________ è certa (art. 43 PAmm). Il
ricorso, tempestivo, è ricevibile in ordine e può essere evaso senza
istruttoria, in particolare senza procedere all'audizione della teste
__________, in quanto la dichiarazione scritta agli atti è sufficiente per
l'emanazione del presente giudizio (art. 18 PAmm).
-
Il
provvedimento di revoca della licenza di condurre a scopo di ammonimento
riveste il carattere di una decisione sulla fondatezza di un'accusa penale ai
sensi dell'art. 6 cpv. 1 CEDU (DTF 121 II 26 consid. 3b). Il Tribunale
cantonale amministrativo statuisce perciò sul gravame in rassegna con pieno
potere di cognizione, identico a quello di cui dispone nella giurisdizione
disciplinare (art. 70 PAmm).
-
La licenza
di condurre può essere revocata al conducente che, violando le norme della
circolazione, ha compromesso la sicurezza del traffico o disturbato terzi. Nei
casi di lieve entità può essere pronunciato un ammonimento (art. 16 cpv. 2
LCStr). La revoca della licenza a titolo d'ammonimento ha per scopo di
sanzionare il conducente resosi colpevole di un'infrazione alle regole della
circolazione e di impedire casi di recidiva (art. 30 cpv. 2 OAC). L'autorità
tenuta ad ordinare la revoca della licenza di condurre deve fissare la durata
di tale provvedimento, tenendo conto delle circostanze del caso. In particolare
essa deve tenere conto della colpa, della reputazione dell'interessato in
quanto conducente di veicoli a motore e della sua necessità professionale di
fare uso del veicolo (art. 17 cpv. 1 LCStr; 33 cpv. 2 OAC). La durata minima
legale del provvedimento è di un mese (art. 17 cpv. 1 lett. a LCStr).
-
4.1.
Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale ( DTF 121 II 217 cons. 3a),
l'autorità amministrativa competente ad ordinare la revoca della licenza di
condurre non può di principio scostarsi dagli accertamenti contenuti in una
decisione penale cresciuta in giudicato. In particolare, tale autorità deve
attenersi alle risultanze del giudizio penale anche nel caso in cui
quest'ultimo sia stato emanato nell'ambito di una procedura sommaria,
segnatamente ove la decisione penale si basi essenzialmente sul rapporto di
contravvenzione allestito da un agente di polizia. Ciò è il caso, in
particolare, laddove l'interessato sapeva o, vista la gravità dell'infrazione
rimproveratagli, doveva prevedere che nei suoi confronti si sarebbe fatto luogo
anche ad un procedimento concernente la revoca della licenza di condurre e
ciononostante ha omesso di far valere nell'ambito del procedimento penale i
diritti garantiti alla difesa o vi ha rinunciato. In simili circostanze quest'ultimo
non può più attendere il procedimento amministrativo per presentare eventuali
mezzi di prova, dato che era tenuto, secondo il principio della buona fede, a
proporli già in sede penale, nonché ad esaurire, se del caso, i rimedi di
diritto disponibili contro il giudizio emanato in tale procedura.
4.2. Nel caso concreto __________ è stata
condannata al versamento di una multa di fr. 700.-- oltre agli oneri
processuali. Ritenuto che la pronuncia non è stata impugnata presso le istanze
superiori e che di conseguenza è cresciuta in giudicato, gli accertamenti ivi
operati nonché l'apprezzamento giuridico degli stessi sono vincolanti anche per
questo Tribunale. Va poi rilevato che considerata la gravità dell'infrazione
addebitata all'insorgente, essa doveva attendersi la pronuncia nei suoi confronti
di una misura amministrativa di revoca della licenza di condurre. Il provvedimento
adottato rispetta infatti la prassi vigente nei casi di collisioni a seguito
dell'inosservanza dell'indicazione semaforica. D'altra parte agli atti non
figura alcuna prova che dimostri che l'agente di polizia intervenuto sul luogo
del sinistro le avrebbe assicurato che non si sarebbe proceduto nei suoi
confronti con l'adozione di una misura amministrativa. Tanto più che non compete
ad un poliziotto rilasciare tali indicazioni.
4.3.
Anche qualora questo Tribunale rivedesse i fatti accertati in sede penale in
virtù del pieno potere cognitivo di cui gode (v. consid. 2), gli stessi
andrebbero confermati.
Alla polizia intervenuta sul luogo del
sinistro __________ ha dichiarato di essere ripartita dal semaforo quando lo
stesso dava luce verde, "però con certezza assoluta non posso
confermarlo." Il coprotagonista __________ ha invece asserito, senza
alcuna esitazione, che il semaforo dalla sua parte segnava via libera. La teste
__________ ha confermato quest'ultima versione, affermando che la ricorrente
non ha rispettato il semaforo rosso. Considerato che __________ stava
circolando dietro la vettura dell'insorgente, essa godeva di un'ottima visuale.
Non vi è pertanto alcun motivo di dubitare dell'attendibilità delle sue dichiarazioni
né della sua buonafede, ritenuto che la donna si è annunciata spontaneamente
alla polizia.
Neppure lo scritto 26 luglio 2002 prodotto
in questa sede è atto a sovvertire le conclusioni tratte in sede penale.
__________ ha dichiarato che si trovava in attesa al semaforo posto sulla
corsia adiacente a quella dell'insorgente. Non appena è apparso il verde le due
donne sarebbero ripartite, la ricorrente in direzione di __________ ed
__________ in direzione dello svincolo delle __________. Nel corso della svolta
quest'ultima avrebbe notato il sopraggiungere del coprotagonista e la seguente
collisione. __________ godeva pertanto di una visuale meno favorevole rispetto
alla teste __________, trovandosi sulla destra della ricorrente e con la
propria attenzione rivolta alla strada. La dichiarazione non appare inoltre di
rilievo in quanto resa ad oltre tre mesi dalla data del sinistro. Se __________
si era già messa in contatto con l'insorgente la sera del 12 aprile 2002, vi è
da chiedersi per quale motivo quest'ultima non ne ha fatto parola immediatamente
con la polizia o nel corso del procedimento penale avviato successivamente.
Essa ne ha invece accettato le risultanze e le conclusioni, pagando la multa
inflittale e rinunciando per atti concludenti a chiedere la revisione del
giudizio penale, che continua pertanto a vincolare questo tribunale.
- In sede di
osservazioni alla Sezione della circolazione, l'insorgente aveva fatto valere
la necessità di disporre della licenza di condurre per occuparsi del figlio
invalido.
Nella determinazione della durata della
revoca va considerata la necessità professionale della licenza di condurre
dell'interessato (art. 33 cpv. 2 OAC) e, per analogia, anche altri motivi
personali (R. Schaffhauser, Grundriss des schweizerischen Strassenverkehrsrechts,
Berna 1995, n. 2450, pag. 288). L'autorità non può tuttavia scendere sotto il
minimo legale.
Nella fattispecie è stata pronunciata una
revoca di un mese, che corrisponde al minimo legale stabilito dall'art. 17 cpv.
1 lett. a LCStr. Pertanto, anche ammettendo un tale bisogno, non vi è alcuno
spazio per ridurre la durata del provvedimento adottato.
- Stante
quanto precede, il ricorso deve essere respinto. La tassa di giustizia e le
spese seguono la soccombenza (art. 28 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 6 cpv. 1 CEDU; 3, 16 cpv. 2, 17 cpv. 1,
27 cpv. 1, 36 cpv. 2 e 90 cifra 1 LCStr; 14 cpv. 1 ONC; 68 cpv. 1 OSStr; 30
cpv. 2 e 33 cpv. 2 OAC; 1 segg. PAmm;
dichiara
e pronuncia:
-
Il ricorso
è respinto.
-
La tassa di
giustizia e le spese di fr. 800.-- sono poste a carico della ricorrente.
-
Contro la
presente decisione, nella misura in cui è fondata sul diritto pubblico federale,
è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale di Losanna nel
termine di 30 giorni dalla notifica.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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