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Numero d'incarto:
52.2002.37
Data decisione, Autorità:
06.08.2002, TRAM
Incarto n.
52.2002.00037
Lugano
6 agosto 2002
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano Bernasconi, Werner Walser
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 25 gennaio 2002 della
Commissione di vigilanza in materia di diritto
fondiario rurale
Contro
la decisione 11 dicembre 2001 (no. 5857) del
Consiglio di Stato, che ha respinto l'impugnativa presentata dall'insorgente
avverso la risoluzione 31 luglio 2001 con la quale la Sezione
dell'agricoltura ha accertato il non assoggettamento alla LDFR del mapp. no.
__________ RFD di __________, ponendo a carico della ricorrente fr. 600.- per
titolo di ripetibili;
viste le risposte:
-
29 gennaio 2002 della
Sezione delle bonifiche fondiarie e del catasto;
-
30 gennaio 2002
dell'Ufficio dei registri di __________;
-
5 febbraio 2002 della
Sezione dell'agricoltura;
-
5 febbraio 2002 del
Consiglio di Stato;
-
8 febbraio 2002 della CE
__________ e di __________;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
che il 21
maggio 2001 il notaio avv. __________ ha chiesto alla Sezione dell'agricoltura
se la vendita del mapp. __________ RFD di __________, in parte censito a RF
quale pascolo, era soggetta alle restrizioni sancite dalla LDFR;
che esperiti gli opportuni accertamenti, con
decisione 31 luglio 2001 la Sezione dell'agricoltura ha stabilito che il fondo
era incolto e inutilizzabile a fini agricoli, per cui la sua vendita non era
sottoposta al regime autorizzativo istituito dalla LDFR;
che adito dalla Commissione di vigilanza in
materia di diritto fondiario rurale, con pronunzia 11 dicembre il Consiglio di
Stato ha confermato la suddetta decisione;
che constatata la situazione in loco,
l'autorità di ricorso di prime cure ha ritenuto in sostanza che il mappale,
scosceso, ombroso, sassoso, in completo stato di abbandono, ricoperto da bosco
e da vegetazione invasiva, nonché sito in luogo impervio, isolato quanto
distante dal piano, fosse manifestamente inadatto a qualsiasi attività agricola
razionale; donde la possibilità per il suo proprietario di alienarlo liberamente,
senza dover ottenere l'autorizzazione prevista dalla LDFR (art. 61) per la
compravendita di fondi agricoli;
che il Governo non ha prelevato tassa di
giustizia, ma ha imposto alla ricorrente di versare in solido fr. 300.- di
ripetibili al venditore e all'acquirente del fondo;
che
avverso la predetta condanna al pagamento di complessivi fr. 600.- di indennità
di patrocinio la Commissione di vigilanza insorge ora davanti al Tribunale
cantonale amministrativo, sollecitandone l'annullamento; a mente della
ricorrente, le ripetibili andrebbero semmai poste a carico dello Stato, essendo
escluso che i singoli membri della Commissione possano essere chiamati a
rispondere personalmente di simili oneri;
che all'accoglimento dell'impugnativa si
oppone il Consiglio di Stato, che propone la conferma della decisione impugnata
senza formulare particolari osservazioni; ad identica conclusione pervengono la
CE __________ e __________ - venditrice, rispettivamente compratore del mapp.
__________ di __________ - mentre la Sezione delle bonifiche fondiarie e del
catasto, l'Ufficio dei registri di __________ e la Sezione dell'agricoltura si
richiamano ai contenuti delle loro precedenti prese di posizione;
considerato, in
diritto
che la
competenza del Tribunale cantonale amministrativo, la legittimazione attiva
dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono incontestabilmente date
dagli art. 13 cpv. 2 LALDFR, 83 cpv. 3 seconda frase LDFR, nonché 88 cpv. 1
LDFR e 13 cpv. 3 LALDFR;
che il
gravame è pertanto ricevibile in ordine e data la natura della questione posta
a giudizio può essere deciso sulla scorta degli atti, senza procedere ad
accertamenti istruttori (art. 18 cpv. 1 PAmm);
che la LDFR (art. 90 lett. b) delega ai
cantoni la competenza di designare un'autorità di vigilanza legittimata ad
impugnare tutte le autorizzazioni (art. 83 cpv. 3 LDFR) e le decisioni di accertamento
rese in materia di diritto fondiario rurale dalle preposte istanze cantonali
(Bandli, Kommentar BGBB, N. 6 ad art. 90);
che in Ticino questo ufficio è stato
attribuito alla Commissione di vigilanza, un organismo composto da cinque
membri al massimo nominati ogni quattro anni dal Consiglio di Stato (art. 2
Regolamento sul diritto fondiario rurale; RL 8.1.3.1.1);
che la Commissione di vigilanza svolge con
ogni evidenza un compito di natura istituzionale: per volontà del Legislatore
deve adoperarsi affinché la LDFR non venga elusa compromettendo il
raggiungimento degli scopi per i quali è stata varata (promozione della
proprietà fondiaria rurale, rafforzamento della posizione del coltivatore
diretto e lotta contro i prezzi esorbitanti per il suolo agricolo; cfr. art. 1
cpv. 1 LDFR);
che la Commissione esercita le sue mansioni
di sorveglianza agendo in via ricorsuale; la legge federale stessa (art. 83
cpv. 3 LDFR) le conferisce infatti la potestà di aggravarsi contro le autorizzazioni
e le decisioni di accertamento prolate dall'autorità cantonale competente,
ovvero dalla Sezione dell'agricoltura (vedi art. 1 Regolamento sul diritto
fondiario rurale);
che il ricorso della CV-LDFR si configura
come un ricorso dell'autorità (cd. Behördenbeschwerde; cfr. Borghi Corti, Compendio
di procedura amministrativa ticinese, ad art. 43 PAmm, n. 9);
che in caso di ricorso dell'autorità, parte
processuale è l'ente pubblico al quale l'autorità insorgente si ricollega
(Fritz Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2. ed., § 15 n. 5 pag. 163);
che in caso di rigetto dell'impugnativa
dell'autorità le ripetibili sono pertanto dovute dall'ente di riferimento e non
dall'autorità, che ha diritto di ricorso, ma non capacità di parte;
che il ricorso va pertanto accolto, ponendo
a carico dello Stato del Cantone Ticino le ripetibili che il Governo ha
indebitamente addebitato alla CV-LDFR;
che, dato l'esito, si prescinde dal prelievo
di una tassa di giustizia e dall'assegnazione di ripetibili.
Per questi motivi,
visti gli art. 1, 83, 88, 90 LDFR; 13 LALDFR; 18, 28,
31 e 61 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
- Il ricorso è parzialmente accolto.
§
Di conseguenza, il dispositivo n. 2 della decisione 11 dicembre 2001 del
Consiglio di Stato è riformato nel senso che lo Stato del Cantone Ticino
rifonderà fr. 300.- alla parte venditrice e fr. 300.- alla parte acquirente a
titolo di ripetibili.
-
Non si
prelevano né spese, né tassa di giustizia.
-
Non si
assegnano ripetibili.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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