AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
52.2002.348
Data decisione, Autorità:
06.05.2003, TRAM
Incarto n.
52.2002.348
Lugano
6 maggio 2003
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano Bernasconi, Werner Walser
segretario:
Paolo Bianchi, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 12 settembre 2002 di
__________,
contro
la decisione 27 agosto 2002, no. 4024, del Consiglio
di Stato, che accoglie le impugnative presentate dal Dipartimento del
territorio e da __________ contro la licenza edilizia in sanatoria 26 aprile
2002 rilasciata dal municipio di __________ all’insorgente per
l’edifica-zione di un rifugio per animali e di un posteggio coperto fuori
della zona edificabile (part. no. __________ RF);
viste le risposte:
24 settembre 2002 del
Consiglio di Stato;
30 settembre 2002 di
__________;
2 dicembre 2002 del
municipio di __________;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. La qui
ricorrente __________ è proprietaria della part. no. __________ RF di Gordevio,
sita in zona agricola, su cui, nel corso degli anni ’90, sono stati realizzati
vari manufatti, senza richiedere alcun permesso di costruzione.
Sollecitata
dalle autorità cantonali, il 15 novembre 2001 l’insor-gente ha presentato al
municipio una domanda di costruzione in sanatoria relativa a parte dei
fabbricati eretti, segnatamente una baracca in legno di 3 x 6 ml, adibita al
ricovero di alcuni animali, e un posteggio coperto di ca. 8 x 5,6 ml. Alla
domanda si sono opposti il vicino __________ e il Dipartimento del territorio,
ritenendo insoddisfatte le condizioni per il rilascio di un’autoriz-zazione
fuori della zona edificabile.
Disattendendo
il preavviso dipartimentale, con risoluzione 26 aprile 2002 il municipio ha
rilasciato la licenza edilizia richiesta e respinto entrambe le opposizioni.
B. Con
giudizio 27 agosto 2002 il Consiglio di Stato ha annullato la predetta
decisione municipale, accogliendo le impugnative contro di essa interposte da
__________ e dall’autorità dipartimentale.
Ammessa
preliminarmente la legittimazione attiva del vicino, il Governo ha ritenuto che
il municipio non potesse scostarsi dall’opposizione del dipartimento, per cui
la licenza rilasciata sarebbe radicalmente nulla. Abbondanzialmente ha comunque
negato la conformità alla zona agricola dei manufatti edificati ed ha escluso
che gli stessi possano beneficiare di un’autorizzazione eccezionale, non
adempiendo il requisito dell’ubicazione vincolata e risultando in contrasto con
i prevalenti interessi della pianificazione territoriale.
C. Avverso la
predetta pronuncia governativa, __________ si aggrava ora dinanzi al Tribunale
cantonale amministrativo, chiedendone l’annullamento e postulando la conferma
della licenza edilizia. Chiede inoltre, quantomeno, la sospensione della procedura.
L’insorgente sostiene di non essere titolare di un’azienda agricola, ma di
possedere per puro diletto alcuni animali, la cui presenza susciterebbe
l’interesse dei bambini e dei turisti, senza arrecare alcun disagio al
vicinato. I semplici rifugi costruiti per il ricovero di tali animali
andrebbero pertanto autorizzati anche al di fuori della zona edificabile.
Adduce inoltre che le modifiche del PR allo studio inserirebbero il fondo su
cui insistono i controversi manufatti in zona edificabile, per cui gli stessi
verrebbero certamente autorizzati. Da qui la richiesta di sospendere la domanda
in attesa della revisione del PR.
D. All’accoglimento
del gravame si oppongono il Consiglio di Stato, senza formulare osservazioni, e
__________, che contesta succintamente le tesi della ricorrente. Il municipio
di __________ aderisce per contro alla richiesta di sospensione della domanda
di costruzione, sulla scorta di argomentazioni che verranno riprese, se del
caso, nel seguito.
Considerato, in
diritto
- La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data (art. 21 LE) e la legittimazione
attiva dell’insorgente certa (art. 43 PAmm). Il ricorso, tempestivo (art. 46
cpv. 1 PAmm), è pertanto ricevibile in ordine.
Il
giudizio può inoltre essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria
(art. 18 cpv. 1 PAmm).
- 2.1.
Giusta l'art. 7 cpv. 1 LE, entro 30 giorni dalla ricezione degli atti, il
dipartimento può opporsi alla concessione della licenza edilizia per motivi
fondati su norme che gli sono rimesse per l'ap-plicazione. L'avviso del
dipartimento, soggiunge il secondo capoverso della norma in questione, vincola
il municipio, che può scostarsene soltanto nel caso in cui la concessione della
licenza risultasse lesiva di interessi comunali preponderanti.
Quest'ultima
disposizione preclude tassativamente al municipio la facoltà di concedere la
licenza in contrasto con il preavviso negativo del dipartimento. All'autorità
comunale la norma riserva unicamente la possibilità di negarne il rilascio,
contrapponendosi al preavviso favorevole del dipartimento, quando intende salvaguardare
interessi comunali preponderanti da un intervento suscettibile di
pregiudicarli. Diversamente, se si volesse costringere il municipio ad
attenersi al preavviso favorevole dell'autorità cantonale anche quando
l'intervento leda interessi comunali preponderanti, occorrerebbe riconoscere al
comune la possibilità di impugnare davanti al Consiglio di Stato la licenza
rilasciata dallo stesso municipio. Ipotesi, questa, che apparirebbe manifestamente
contraddittoria (cfr. RDAT II-2000 n. 37; I-1998 n. 36; Scolari, Commentario,
II ed., N. 797).
2.2.
Nelle concrete evenienze, il dipartimento si è opposto al rilascio della
licenza edilizia in sanatoria, relativa ad opere realizzate fuori dalla zona
edificabile. Ciononostante, il municipio ha rilasciato l’autorizzazione a
costruire. Per i motivi appena esposti, l’esecutivo comunale era tuttavia
tenuto a far propria la determinazione negativa del dipartimento, lasciando
semmai alla richiedente il compito di impugnare davanti al Governo la risoluzione
di diniego della licenza.
L’avversata
decisione municipale risulta pertanto palesemente lesiva del diritto. Se
l’irregolarità di cui è affetta ne determini la nullità assoluta, come si
deduce dalla motivazione della decisione governativa impugnata, oppure
l’annullabilità, come risulta invece dal dispositivo della stessa, è questione
che può rimanere indecisa. Motivi di economia procedurale suggeriscono in ogni
caso di non rinviare gli atti al municipio per l’emanazione di una nuova
decisione impugnabile nel senso indicato dal dipartimento, come richiederebbe
l’art. 7 cpv. 2 LE, ma di esaminare, di seguito, la sussistenza dei presupposti
materiali per il rilascio del permesso, ritenuto che sulla questione si è
peraltro già espresso anche il Consiglio di Stato.
-
Il
1°settembre 2000 sono entrate in vigore la modifica 20 marzo 1998 della LPT e
la revisione totale 28 giugno 2000 dell’OPT, applicabili, oltre che alle richieste
successivamente introdotte, a tutte le procedure pendenti a quel momento (cfr.
art. 52 nOPT). Benché la domanda di costruzione in esame sia posteriore
all’entrata in vigore delle citate modifiche di legge, essendo del 15 novembre
2001, la stessa concerne tuttavia opere eseguite senza permesso prima
dell'avvento del nuovo diritto. Va quindi valutata alla luce della vecchia
normativa vigente all'epoca dell'infrazione (cfr. Scolari, op. cit., n. 1282),
con la possibilità di far capo alla nuova LPT qualora dovesse giovare
maggiormente all'istante in licenza (principio della lex mitior; DTF 127 II
209).
-
4.1. Di
principio, l'autorizzazione a costruire può essere rilasciata soltanto per impianti
conformi alla funzione prevista dal piano regolatore per la zona di
utilizzazione (principio della conformità funzionale, art. 22 cpv. 2 lett. a
LPT).
In base
al pregresso regime giuridico, nella zona agricola potevano essere autorizzate
solo costruzioni che fossero in connessione sufficientemente stretta con
l'utilizzazione agricola del terreno o destinate a consentire l'esercizio di
certe attività agricole o di allevamento (cfr. DTF 125 II 278 consid. 3a e
rinvii). Seguendo l’evoluzione della giurisprudenza, il nuovo diritto considera
conformi alla zona agricola gli edifici e gli impianti che sono necessari alla
coltivazione agricola o all'orticoltura oppure che servono all’ampliamento
interno di un’azienda agricola o orticola produttiva (art. 16a cpv. 1 e 2 LPT).
Riprendendo parimenti la precedente giurisprudenza, l’art. 34 cpv. 5 OPT
esclude, in particolare, che gli edifici e gli impianti utilizzati per
l'esercizio di attività agricole a titolo meramente ricreativo possano venir
considerati conformi alla destinazione della zona (cfr. DTF 112 Ib 406; STF 4.12.2001,
inc. 1A.110/2001, consid. 4; USTE, Commenti relativi all'OPT, p. 28 ss;
Zen-Ruffinen/Guy-Ecabert, Aménagement du territoire, construction,
expropriation, n. 529 ss).
4.2. In
concreto, la ricorrente si dedica per passione alla cura e all’allevamento di
uno sparuto e variegato drappello di animali da cortile, segnatamente due
asini, una capretta, due oche, tre anatre, un gallo e due galline. Per
proteggere questi animali dalle intemperie e dai predatori ha eretto il
prefabbricato in legno oggetto della controversa licenza a posteriori, di 18 mq
di superficie e di 2,5 ml di altezza.
A
prescindere dai mutamenti legislativi intervenuti, essendo utilizzato in
relazione ad un’attività esercitata a titolo puramente hobbistico, il manufatto
non risulta evidentemente conforme alla zona agricola. La ricorrente, e con
essa il municipio, travisa le finalità di tale zona di utilizzazione e degli
edifici che possono esservi insediati, allorquando insiste nel minimizzare la
portata dell’attività. È infatti proprio perché accessoria e amatoriale che la
stessa, indipendentemente dalle ripercussioni che ingenera, non può trovare
spazio in zona agricola.
D’altro
canto, è pacifico che la struttura adibita a posteggio coperto, capace di accogliere
tre autovetture, non ha alcuna connessione con l’esercizio di un’attività agricola
e che, di conseguenza, non può beneficiare di un’autorizzazione ordinaria, né
secondo il pregresso, né secondo il nuovo regime giuridico.
- 5.1. In
deroga al principio della conformità di zona, fuori dalle zone edificabili possono
essere eccezionalmente rilasciate licenze edilizie in relazione a nuovi
edifici, fra cui rientrano evidentemente quelli in esame, alle condizioni poste
dall’art. 24 LPT, di tenore identico all’abrogato 24 cpv. 1 vLPT. L’art. 24
cpv. 2 vLPT, così come le norme di cui agli art. 24a-24d LPT, introdotte dalla
citata revisione legislativa, riguardano infatti interventi edilizi su edifici
o impianti esistenti e non trovano pertanto applicazione nella fattispecie.
Giusta
l’art. 24 LPT (24 cpv. 1 vLPT), un’autorizzazione eccezionale può essere rilasciata
se la destinazione di un edificio o di un impianto non conforme alla funzione
prevista per la zona di utilizzazione esige un'ubicazione fuori della zona
edificabile (lett. a) e se all'intervento non si oppongono interessi
preponderanti (lett. b). I due requisiti devono essere adempiuti
cumulativamente (DTF 123 II 256, consid. 5; 119 Ib 442, consid. 4a; 118 Ib 17,
consid. 2b). Il requisito dell'ubicazione vincolata ha carattere oggettivo e
alla realizzazione di tale presupposto devono essere poste esigenze severe
(cfr. Scolari, op. cit., n. 530 ss.). Occorre infatti che sia necessario realizzare
l'edificio o l'impianto fuori dal territorio edificabile per motivi d'ordine
tecnico o inerenti all'esercizio o relativi alla natura del terreno (cfr. DTF
119 Ib 442 consid. 4a). Il vincolo può anche essere negativo, imposto cioè dall'esclusione
di ogni altra ubicazione in zona edificabile (cfr. DTF 115 Ib 295 consid. 3a e
c). In caso di aziende agricole, il concetto di ubicazione vincolata giusta
l'art. 24 cpv. 1 LPT coincide, in sostanza, con le esigenze poste al criterio
della conformità di zona ex art. 16a LPT (cfr. DTF 123 II 499, consid. 3b/cc).
5.2. Nel
caso di specie, a prescindere dalla mancanza di connessione con l’attività di
un’azienda agricola, la destinazione del capanno per gli animali non esige comunque
un’ubicazione fuori della zona edificabile. Ciò sarebbe invero il caso se la
struttura fosse connessa con un genere di allevamento suscettibile, per natura
o entità, di arrecare molestie inconciliabili con qualsivoglia finalità
insediativa. Considerate le specie e il numero di capi di bestiame custoditi
(cfr. consid. 4.2), siffatti estremi non appaiono tuttavia adempiuti. Le
ripercussioni ingenerate dalla custodia dei pochi animali posseduti dalla
ricorrente non possono ragionevolmente apparire incompatibili con la natura
degli insediamenti ammissibili in zona edificabile, o, quantomeno, in qualche
suo comparto. In zona edificabile sono in effetti ammissibili costruzioni
destinate al ricovero di un numero ristretto di animali da compagnia o da
cortile, nel contesto di un’attività praticata per svago da persone non attive
professionalmente nell’agricoltura (cfr. Zen-Ruffinen/Guy-Ecabert, op. cit., n.
578). Non imponendosi dunque la costruzione del ricovero per animali fuori
della zona edificabile, il controverso manufatto non soddisfa pertanto il
requisito dell’ubicazione vincolata.
Neppure
la tettoia per le autovetture si configura quale opera ad ubicazione vincolata.
Il parcheggio di autoveicoli non è infatti un’attività direttamente connessa
con l’utilizzazione del suolo e nulla impedisce invero di ricoverare i veicoli
in fabbricati situati all’interno della zona edificabile. Non è pertanto
ravvisabile un’oggettiva esigenza di realizzare la controversa struttura fuori
della zona edificabile.
Di
conseguenza, le costruzioni dedotte in licenza non possono beneficiare di
un’autorizzazione eccezionale, giusta l’art. 24 LPT (24 cpv. 1 vLPT). Non
occorre peraltro nemmeno esaminare se all’edificazione si oppongano pure
interessi preponderanti, rilevato comunque che la pianificazione territoriale
si prefigge, tra l’altro, di mantenere
per l’agricoltura sufficienti superfici coltive idonee (art. 3 cpv. 2 lett. a
LPT).
- Nell’ipotesi
di un diniego dell’autorizzazione edilizia in base al regime pianificatorio in
vigore, ipotesi che, come rilevato, si verifica nel caso di specie,
l’insorgente ed il municipio chiedono che la procedura venga sospesa, in
previsione di un’estensione della zona edificabile comunale.
La
richiesta non può tuttavia venir accolta poiché i provvedimenti a salvaguardia
della pianificazione in via di adozione, ai sensi degli art. 57 ss LALPT, possono
avere soltanto un effetto anticipato negativo. Consentono cioè all’autorità di
rigettare una domanda di costruzione conforme al diritto in vigore, ma in contrasto
con la pianificazione progettata. Non permettono, per contro, di autorizzare un
intervento ammissibile de lege ferenda, ma non consentito de lege lata (cfr.
Scolari, op. cit., n. 425). Ciò non significa ancora, beninteso, che nel caso
di specie le costruzioni realizzate siano conformi al regime pianificatorio
allo studio. La questione esula invero dai limiti del presente procedimento.
In questa
sede non occorre neppure pronunciarsi sulle conseguenze che le paventate
modifiche pianificatorie potrebbero comportare dal profilo di eventuali provvedimenti
di ripristino. Abbondanzialmente si rileva comunque che i principi di legalità
e della sicurezza giuridica escludono, di regola, che si possa rinunciare
all’ordine di ripristino di una situazione conforme al diritto, onde tener
conto di eventuali future modifiche a livello pianificatorio. Un’eccezione si
giustifica solamente in presenza di circostanze straordinarie (cfr. Scolari,
op. cit., n. 1283).
- Sulla
scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso deve pertanto essere respinto
e la decisione governativa impugnata integralmente confermata.
La stessa
non appare lesiva del diritto nemmeno nella misura in cui assegna al vicino
__________, ricorrente in quella sede, un’in-dennità per ripetibili.
Quest’ultimo era in effetti legittimato ad opporsi alla domanda di costruzione,
in quanto legato all'oggetto della medesima da un rapporto più stretto ed
intenso di quello degli altri membri della collettività. È peraltro solamente
in quest’ottica che la dibattuta questione circa la legittimazione attiva del
qui resistente riveste un’importanza pratica.
Secondo
soccombenza, la tassa di giustizia e le spese vanno poste a carico
dell’insorgente, che deve pure essere condannata anche in questa sede a
rifondere un adeguato importo a titolo di ripetibili al resistente __________
(art. 28, 31 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 16a, 22, 24 LPT; 24 vLPT; 34, 52 OPT;
57 ss LALPT; 7, 21 LE; 3, 18, 28, 31, 43, 46, 60 e 61 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
- Il ricorso
è respinto.
2.La tassa di giustizia e le spese, di complessivi fr. 1'000.-, sono a
carico della ricorrente che rifonderà altresì al resistente fr. 1'200.- a
titolo di ripetibili.
-
Contro la
presente decisione è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale
a Losanna nel termine di 30 giorni dalla notifica.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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