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Numero d'incarto:
52.2002.345
Data decisione, Autorità:
04.03.2003, TRAM
Incarto n.
52.2002.345
Lugano
4 marzo 2003
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano Bernasconi, Werner Walser
segretario:
Leopoldo Franscini, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 11 settembre 2002 di
__________,
patrocinato da: avv. __________,
contro
la decisione 20 agosto 2002 del Consiglio di Stato
(n. 3895) che respinge l’impugnativa presentata dall’insorgente avverso la
risoluzione 23 maggio 2002 del Dipartimento del territorio, Sezione esercizio
e manutenzione, con cui ha autorizzato la posa di sei segnali di divieto di
circolazione sulle strade comunali del __________ nei comuni di __________ e
__________;
viste le risposte:
24 settembre 2002 del
Consiglio di Stato;
30 settembre 2002 della
Sezione dell’esercizio e manutenzione;
9 ottobre 2002 dei
municipi di __________ e di __________;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Con
decisione 23 maggio 2002, pubblicata sul FU no. __________ del __________
, la Sezione esercizio e manutenzione del Dipartimento del territorio
(SEM) ha autorizzato la collocazione di sei segnali 2.01 (“divieto generale di
circolazione nelle due direzioni “ con eccezione per il servizio a domicilio e
per velocipedi) sul ponte sulla __________ di via __________ () e
all’inizio delle seguenti strade:
·
via __________ (__________);
·
via __________ (__________);
·
via __________ (__________);
·
strada da __________ in zona __________ (__________) e
·
strada da __________ (__________).
A detta
dei municipi, questo nuovo assetto segnaletico persegue lo scopo di eliminare
il traffico parassitario causato dagli utenti della strada principale
__________ che, per accorciare il tempo di permanenza in coda, deviano su
queste strade secondarie negli orari di punta.
B. Con
decisione 20 agosto 2002 il Consiglio di Stato ha confermato il provvedimento,
respingendo l’impugnativa contro di esso inoltrata da __________, proprietario
di due fondi (part. n. __________ e __________ RFD di __________) situati su
via del __________.
In
sostanza, sulla sola base degli atti in suo possesso, il Governo ha ritenuto
che le prescrizioni locali del traffico in narrativa fossero atte a raggiungere
lo scopo prefisso, nonché proporzionate.
C. Contro tale
risoluzione il ricorrente insorge ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo,
postulandone l’annullamento. Rilevato che il Governo non ha richiamato dal
Dipartimento del territorio i documenti mancanti nell’incarto da consultare
presso i municipi (ossia l’istanza dei municipi alla SEM ed i verbali dei
sopralluoghi di studio e di verifica effettuati dalle stesse autorità),
l’insorgente lamenta una violazione del suo diritto di essere sentito. Egli
reputa inoltre che la nuova segnaletica, oltre a non essere necessaria,
violerebbe il principio della proporzionalità. Anche il principio
dell’uguaglianza di trattamento sarebbe stato disatteso, siccome la misura
tocca solo una ristretta cerchia di proprietari, malgrado altri abbiano fondi
collocati nella stessa zona di piano regolatore (zona artigianale, commerciale
e amministrativa). Delle ulteriori tesi sviluppate dal ricorrente si dirà, per
quanto necessario, nei considerandi che seguono.
D. All’accoglimento
del ricorso si oppone il Consiglio di Stato, senza formulare osservazioni.
Ad
identica conclusione pervengono la Sezione dell’esercizio e della manutenzione
ed i municipi di __________ e __________, che contestano succintamente le tesi
del ricorrente con argomentazioni che, per quanto necessario, saranno riprese
qui appresso.
Considerato, in
diritto
- La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dagli art. 106 cpv. 2
LCStr e 10 cpv. 2 LACS (Legge cantonale d’applicazione alla legislazione sulla
circolazione stradale). La legittimazione attiva del ricorrente è, almeno in
questa sede, certa (art. 43 PAmm). Il ricorso, tempestivo, è dunque ricevibile
in ordine.
Per i
motivi meglio esposti nel seguito, il giudizio viene inoltre reso sulla base
degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm).
2.2.1. Il diritto di consultare gli atti giusta l’art. 4 vCF (art. 29
CF) si estende a tutti gli atti rilevanti per la decisione (DTF 121 I 225
consid. 2a e richiami). Rimane per contro esclusa la consegna di semplici
documenti amministrativi interni. Trattasi in effetti, generalmente, di
semplici riflessioni allo scopo di preparare le necessarie decisioni oppure di
comunicazioni tra funzionari che si occupano della causa (progetti, proposte,
appunti, rapporti, ecc.; cfr. DTF 117 Ia 90 consid. 5b, 115 V 297 consid.
2g/aa-cc).
2.2.
Nel caso concreto, va anzitutto rilevato che l’incarto depositato per
consultazione presso i municipi era costituito unicamente da una planimetria e
dalla decisione dipartimentale. Come evidenzia l’insorgente, l’autorità di
prima istanza ha però in parte avvalorato il suo giudizio sulla scorta
dell’istanza 1° marzo 2002 indirizzata dai municipi alla SEM. Dal canto suo,
invece, la SEM ha preteso nella risposta di causa che i documenti relativi ai sopralluoghi
facessero parte degli atti riservati all’autorità di decisione, siccome “permettono
di inquadrare il tema nelle giuste proporzioni”. Ben si capisce di
conseguenza che i documenti richiamati dal ricorrente sono stati rilevanti sia
ai fini della decisione del Dipartimento, sia ai fini del giudizio impugnato.
Ne discende che il Consiglio di Stato doveva procedere alla loro assunzione e
mettere l’insorgente in condizione d’esprimersi sugli stessi giusta l’art. 29
CF. Di fronte alle lacunose risultanze istruttorie, il rifiuto del Consiglio di
Stato di procedere al richiamo di questi documenti configura, sotto il profilo
del diritto di essere sentiti, un chiaro diniego di giustizia.
- 3.1. Giusta
l'art. 3 cpv. 2 primo periodo LCStr i cantoni possono vietare, limitare o
disciplinare la circolazione su determinate strade. I capoversi 3 e 4 dell'art.
3 LCStr prescrivono entro quali limiti i cantoni possono adottare tali
prescrizioni e quali sono i mezzi d'impugnativa contro le loro decisioni.
L'art. 3 cpv. 3 LCStr prescrive che la circolazione dei veicoli a motore e dei
velocipedi sulle strade non aperte al grande transito può essere vietata
completamente o limitata temporaneamente (divieti e limitazioni della
circolazione). Il capoverso seguente precisa poi che altre limitazioni o
prescrizioni funzionali possono essere emanate in quanto lo esigano la
protezione degli abitanti o di altri ugualmente toccati dall'inquinamento
fonico od atmosferico, la sicurezza, l'alleviamento o la disciplina del
traffico, la protezione della strada od altre condizioni locali (prescrizioni
di disciplina del traffico). Per tali motivi, soprattutto nei quartieri
d'abitazione può essere limitato il traffico e regolato specialmente il posteggio.
Se una
restrizione della circolazione si applica solo ai veicoli a motore, ma non ad
esempio ai velocipedi, si è in presenza di una prescrizione intesa a
disciplinare il traffico (art. 3 cpv. 4 LCStr), che può essere promulgata solo
alle condizioni stabilite dalla legge (cfr. DTF 100 IV 63; A. Bussy / B.
Rusconi, Code suisse de la circulation routière, Commentaire, Lausanne 1996, ad
art. 3 LCStr rem. 4.6). Di principio la limitazione funzionale che s'intende
adottare deve avere riguardo dei diritti costituzionali dei cittadini e
dev'essere rispettosa degli interessi della collettività. Se è necessaria una
regolamentazione locale del traffico, bisogna scegliere la misura che per il
raggiungimento dello scopo prefisso cagioni il minimo di restrizioni (principio
della proporzionalità; art. 107 cpv. 5 1. periodo OSStr).
3.2.
Nell’evenienza concreta, controversa risulta, in particolare, la
proporzionalità del provvedimento. È infatti pacifico che la misura in
discussione non ricade sotto l'art. 3 cpv. 3 LCStr, bensì rappresenta una
limitazione funzionale dettata da condizioni locali. Infatti, il transito dei
velocipedi resta assicurato e la disciplina del traffico è voluta per
accrescere la sicurezza delle strade in narrativa. Pertanto essa può essere
adottata soltanto alle condizioni più restrittive stabilite dall'art. 3 cpv. 4
LCStr.
3.3. La
verifica della proporzionalità della segnaletica prospettata impone la ponderazione
dell’interesse pubblico alla sicurezza delle strade e dei contrapposti interessi
privati dell’insorgente, alla luce delle concrete circostanze del caso.
Agli atti
figurano unicamente l’istanza dei municipi alla SEM, la decisione di
quest’ultima e alcune planimetrie. Con tutta evidenza, le citate emergenze processuali
non permettono di trarre indicazioni sufficienti per una corretta valutazione
della proporzionalità delle misure.
Dagli
atti non emerge, in primo luogo, dove sono esattamente ubicati i fondi del ricorrente
in via del __________. Non risulta quindi possibile esaminare concretamente
l'adeguatezza di ogni singolo divieto generale di circolazione per rapporto alla
situazione del ricorrente. In particolare, con gli elementi a disposizione, non
appare a priori escluso che un’inibizione solo parziale di via del __________,
analoga a quella che è stata adottata per via __________, possa essere atta al
raggiungimento dello scopo perseguito dai municipi.
In
secondo luogo, nella risposta a questo Tribunale, i municipi di __________ e
__________ hanno richiesto che il sopralluogo voluto dal ricorrente fosse
effettuato se del caso in un giorno feriale e dopo le 17:00, “così da poter
constatare l’effettivo volume di traffico di transito sugli assi secondari”.
Di conseguenza, non si può nemmeno escludere che i divieti in oggetto
potrebbero anche essere circoscritti a determinate ore del giorno. In ogni caso
non risulta che siano stati esperiti sopralluoghi in contraddittorio prima e
dopo l’orario che, a detta dei municipi, sarebbe quello più significativo per
giudicare dell’intensità del traffico parassitario.
Il
rifiuto del Consiglio di Stato di esperire gli accertamenti auspicati dal
ricorrente, configura quindi un’errata valutazione anticipata negativa circa la
loro concludenza. Sulla scorta dei dati disponibili, non è possibile trarre un
giudizio definitivo sulla proporzionalità della segnaletica.
-
La strada
principale __________ è gravata da un forte traffico. Non è tuttavia compito
del Tribunale cantonale amministrativo sobbarcarsi l’onere di accertamenti che
il Consiglio di Stato omette di esperire. Lo si deduce dall’art. 65 cpv. 2
PAmm, che permette a questo Tribunale di rinviare la causa all’istanza inferiore
per nuovo giudizio, qualora quest’ultima abbia accertato i fatti in modo
incompleto.
-
Sulla
scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso va dunque accolto e gli
atti retrocessi al Consiglio di Stato affinché, completata l’istruttoria e data
la facoltà al ricorrente di esprimersi sui documenti richiamati, statuisca nuovamente
sull’impugnativa.
Dato
l’esito, si prescinde dal prelievo di tasse di giustizia e spese. Le ripetibili
vanno invece poste a carico dei comuni di __________ e __________ (art. 31
PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 3, 106 LCStr; 101, 107 OSStr; 5, 10
LACS; 29 CF; 3, 18, 28, 31, 43, 46, 60, 61, 65 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
- Il ricorso
è accolto.
§. Di conseguenza:
1.1.
la decisione 20 agosto 2002 (n. 3895) del
Consiglio di Stato è annullata;
1.2.
gli atti sono rinviati al Consiglio di Stato
affinché, esperiti i necessari accertamenti, renda una nuova decisione.
-
Non si
prelevano né tassa di giustizia, né spese.
-
I comuni di
__________ e di __________ rifonderanno al ricorrente, in solido, fr. 800.- a
titolo di ripetibili.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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