AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
52.2002.327
Data decisione, Autorità:
23.07.2003, TRAM
Incarto n.
52.2002.00327
Lugano
23 luglio 2003
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano Bernasconi, Werner Walser
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 4 settembre 2002 di
__________,
patr. da: avv. __________,
Contro
la decisione 20 agosto 2002 del Consiglio di Stato
(n. 3886) che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la
risoluzione 2 maggio 2002 con cui il municipio di __________ gli ha negato la
licenza edilizia per trasformare il bar __________ in un locale notturno;
viste le risposte:
-
10 settembre 2002 del
municipio di __________;
-
17 settembre 2002 di
__________;
-
18 settembre 2002 del
Consiglio di Stato;
-
30 settembre 2002 di
__________;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Il
ricorrente __________ è proprietario di uno stabile, situato nel centro storico
di Locarno, nel quale è ubicato il bar __________. Il 18 luglio 2001,
l'insorgente ha chiesto al municipio se fosse conforme alla destinazione della
zona trasformarlo in un locale notturno. Il 25 seguente l'autorità gli ha
comunicato che la trasformazione avrebbe potuto essere autorizzata.
Il 20
agosto 2001 __________ ha pertanto chiesto formalmente il permesso per procedere
alla prevista trasformazione.
Alla
domanda si sono opposti i vicini __________ e __________, contestando l'intervento
dal profilo della conformità di zona.
B. Il 18
aprile 2002, il Dipartimento del territorio ha espresso preavviso favorevole
all'intervento a condizione che fossero adottate alcune misure, volte a ridurre
le immissioni nei limiti ammessi per le zone con grado di sensibilità (GS) II.
Con
decisione 2 maggio 2002 il municipio ha respinto la domanda, ritenendo che
l'insediamento di un locale notturno non fosse conforme alla destinazione del
centro storico, nel quale sono ammesse soltanto attività commerciali non
moleste e compatibili con il contenuto residenziale assegnatogli dal piano
particolareggiato (PPCS). Ha inoltre rilevato che il locale notturno non era
nemmeno conforme ai parametri dell'OIF applicabili alle zone con GS II.
C. Con
giudizio 20 agosto 2002 il Consiglio di Stato ha confermato la predetta decisione,
respingendo il ricorso contro di essa interposto da __________.
Dopo aver
rilevato che l'informazione data dal municipio all'insorgente non era vincolante,
il Governo ha in sostanza condiviso le tesi addotte dal municipio in merito
all'inosservanza del principio della conformità di zona. Ha inoltre ritenuto
che la domanda fosse carente.
D. Contro il
predetto giudizio governativo, il soccombente si aggrava davanti al Tribunale
cantonale amministrativo chiedendone l'annullamento e postulando, in via subordinata,
il rinvio degli atti al municipio per nuova decisione previo completamento
della domanda di costruzione.
L'insorgente
rileva anzitutto di aver inoltrato la domanda di costruzione soltanto dopo aver
chiesto informazioni al municipio in merito all'ammissibilità dell'intervento.
Il rigetto della domanda sarebbe quindi contrario al principio della buona
fede.
Nel
merito, osserva invece che il controverso stabilimento rispetterebbe i
parametri della zona con GS II. Lo dimostrerebbe la perizia fonica prodotta su
richiesta dell'autorità cantonale.
Eccessiva,
conclude l'insorgente, sarebbe infine la tassa di giustizia applicata dal Consiglio
di Stato.
E. All'accoglimento
del ricorso si oppone il Consiglio di Stato, che non formula osservazioni.
Ad
identica conclusione pervengono i vicini opponenti, contestando le tesi del
ricorrente con argomenti che saranno discussi nei seguenti considerandi.
Considerato, in
diritto
-
La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 LE. La legittimazione
attiva dell'insorgente, istante in licenza, è certa. Il ricorso, tempestivo, è
dunque ricevibile in ordine. Il giudizio può essere reso sulla base degli atti
senza istruttoria. La situazione dell'esercizio pubblico oggetto della
contestazione è perfettamente nota a questo tribunale, che nel 1999 ha già
dovuto occuparsene perché era stato abusivamente trasformato in un postribolo.
-
Informazione
2.1.
Giusta l'art. 15 cpv. 1 LE una licenza preliminare può essere chiesta se è necessario
chiarire questioni generali, come costruzioni fuori delle zone edificabili, nei
nuclei storici e su grandi superfici. È applicabile, soggiunge il capoverso
seguente, la procedura ordinaria, salvo il caso in cui l'istante via abbia rinunciato.
In tale evenienza, la licenza preliminare ha valore di semplice informazione,
senza effetti giuridici particolari.
2.2.
Nell'evenienza concreta, __________ ha chiesto al municipio informazioni in
merito alla possibilità di trasformare il bar in un locale notturno. La domanda
non è stata trattata secondo la procedura ordinaria. Il ricorrente non può
dunque prevalersi della riposta ricevuta dal municipio per rivendicare il
rilascio della licenza. Questa conclusione si impone con la forza dell'evidenza
ove si consideri che i vicini qui opponenti non sono stati messi in condizione
di esercitare i loro diritti di difesa.
Se la
risposta data dal municipio possa semmai giustificare un risarcimento delle
spese sostenute per allestire la domanda di costruzione, è questione che esula
dai limiti del presente giudizio.
- Conformità
di zona
3.1.
Giusta l'art. 22 cpv. 2 lett. a LPT, "l'autorizzazione a costruire
edifici o impianti può essere rilasciata soltanto se l'opera è conforme alla
funzione assegnata alla zona d'utilizzazione in cui sono previsti".
Come
rettamente rileva il Consiglio di Stato, riproducendo la giurisprudenza costante
di questo tribunale, la norma sancisce il principio della conformità di zona,
che permette di autorizzare soltanto interventi edilizi la cui destinazione si
integra convenientemente nelle finalità della zona interessata.
3.2. La
funzione assegnata dai piani di utilizzazione alle singole zone è di regola
precisata da norme di attuazione che definiscono concretamente le
caratteristiche degli insediamenti ammissibili. Al fine di assicurare una
protezione generale e preventiva contro le immissioni, le disposizioni di PR
che definiscono la funzione delle singole zone limitano spesso la tipologia
degli insediamenti ammissibili facendo riferimento anche all'entità della
molestia derivante al vicinato dalle attività che vi vengono esercitate. In
questi casi, l'esame del requisito della conformità di zona implica
necessariamente anche una valutazione delle ripercussioni derivanti
all'ambiente circostante da un determinato genere d'insediamento. Questa
valutazione, pur toccando questioni di natura ambientale disciplinate dalla
LPAmb, deve comunque rimanere circoscritta all'ambito pianificatorio. In
pratica, deve limitarsi a stabilire in modo astratto e secondo criteri
oggettivi, se le ripercussioni ambientali solitamente ingenerate da un determinato
tipo d'insediamento sono conformi alla funzione attribuita alla zona.
L'entità
della molestia delle attività commerciali o produttive viene solitamente graduata
in tre categorie. Non moleste sono considerate le attività che non ingenerano
ripercussioni diverse da quelle solitamente derivanti dall'abitare. Poco
moleste sono solitamente considerate le attività diurne, che producono immissioni
moderate, con frequenza discontinua e limitata nel tempo. Attività con
ripercussioni più marcate sono infine ritenute moleste.
3.3.
L'esercizio pubblico del ricorrente è situato nel centro storico di Locarno. Le
caratteristiche di questa zona sono stabilite dall'art. 3 delle norme di
attuazione del piano particolareggiato del centro storico (NAPPCS), che le
assegna, "come obbiettivo, la riscoperta dell'agglomerato come luogo di
abitazione e di vita, mediante il miglioramento della qualità del tessuto
edilizio, dell'ambiente circostante e delle strutture organizzate per il commercio
e per i servizi, per il lavoro e per lo svago", (...) tramite (...) "la
salvaguardia e il promovimento dell'abitazione quale elemento essenziale e
qualitativo dei contenuti sociali del centro storico, unitamente al
promovimento del commercio, dei servizi e dell'artigianato, nonché dell'insieme
delle relazioni che legano queste attività" (lett. a).
La norma
ha in primo luogo valore programmatico. Le finalità che enuncia indicano
nondimeno che il legislatore comunale ha inteso assegnare alla zona del centro
storico una funzione mista, abitativa, commerciale ed artigianale,
privilegiando la vocazione residenziale. Attività mercantili e produttive sono
quindi ammesse, anche in misura eccedente le necessità specifiche degli abitanti
della zona, a condizione che risultino compatibili con l'utilizzazione residenziale
del quartiere.
3.4. In
concreto, il municipio ha negato all'insorgente la licenza per la prevista trasformazione
del bar in un locale notturno, ritenendo che l'insediamento di un esercizio
pubblico di questo genere nel centro storico non si integrasse adeguatamente
nella funzione assegnata alla zona. Il Consiglio di Stato ha confermato questa
deduzione, ritenendo a sua volta che un night club si ponesse in contrasto con
la destinazione prevalentemente abitativa del centro storico.
Un locale
notturno è uno stabilimento commerciale (esercizio pubblico) che per definizione
svolge la sua attività nottetempo. Esso ingenera sull'ambiente circostante ripercussioni
dirette ed indirette, che, valutate in modo astratto secondo criteri oggettivi,
si pongono in contrasto con le esigenze della funzione residenziale. Per principio,
locali notturni non possono quindi essere insediati nelle zone residenziali.
Irrilevante è il fatto che le immissioni derivanti dall'attività svolta
all'interno del ritrovo possano essere contenute in modo da non essere
percepite all'esterno. Decisivo ai fini del giudizio sulla conformità
dell'insediamento con la funzione assegnata alla zona non è il livello
effettivo, ma la natura delle immissioni prodotte. Non si può peraltro ignorare
che l'andirivieni degli avventori di un locale notturno arreca inevitabilmente
disturbo al vicinato.
Locali
notturni possono invece essere ammessi nelle zone miste, a vocazione residenziale
e commerciale, alle quali è stato attribuito il grado di sensibilità (GS) III
al rumore. Rimangono invece esclusi, siccome contrari al principio sancito
dall'art. 22 cpv. 2 let. a LPT, dalle zone miste a vocazione prevalentemente
abitativa, alle quali è assegnato il GS II al rumore (STF 21.3.2001 1A.
213/2000 consid. 2e in URP 2001, 500 = BR 3/2001 n. 395, 117).
Nell'evenienza
concreta, al settore del centro storico in cui è situato l'esercizio pubblico
del ricorrente è stato assegnato il GS II. La trasformazione del bar in locale
notturno non può dunque essere ammessa perché lesiva del principio della
conformità di zona.
Già per
questo motivo, il ricorso non può essere accolto.
- Compatibilità
ambientale
4.1.
Secondo l'art. 11 cpv. 2 LPAmb, indipendentemente dal carico inquinante esistente,
le emissioni, nell’ambito della prevenzione, devono essere limitate nella misura
massima consentita dal progresso tecnico, dalle condizioni d’esercizio e dalle
possibilità economiche. Le limitazioni delle emissioni sono inasprite se è
certo o probabile che gli effetti, tenuto conto del carico inquinante
esistente, divengano dannosi o molesti (cpv. 3). Il Consiglio federale fissa,
mediante ordinanza, i valori limite delle immissioni per la valutazione degli
effetti dannosi o molesti (art. 13 LPAmb). I valori limite delle immissioni per
il rumore e le vibrazioni sono stabiliti in modo che, secondo la scienza o
l’esperienza, le immissioni inferiori a tali valori non molestino
considerevolmente la popolazione (art. 15 LPAmb). La costruzione di impianti
fissi è autorizzata solo se le immissioni foniche da essi prodotte non superano
da sole i valori di pianificazione nelle vicinanze (art. 25 cpv. 1 LPAmb), che
sono fissati al di sotto dei valori limite delle immissioni (art. 23 LPAmb). In
mancanza di valori limite d’esposizione al rumore, l’autorità esecutiva valuta
le immissioni foniche in base all’articolo 15 della legge. Tiene pure conto
degli articoli 19 e 23 della stessa (art. 40 cpv. 3 OIF). Ciò vale soprattutto
per la valutazione del rumore degli esercizi pubblici, che è caratterizzato da
una commistione di rumori dovuti al comportamento umano e di rumori irregolari
connessi all'andirivieni degli avventori (DTF 126 III 223 consid. 3c pag. 226;
123 II 325 consid. 4d pag. 333). Nella valutazione caso per caso va tenuto
conto della natura del rumore, degli orari e della frequenza con cui si
manifesta, come pure della sensibilità e dell'esposizione al rumore della zona.
Nel caso di impianti nuovi, ove manchino valori di pianificazione, l'esercizio
deve rispettare il livello di immissioni, che secondo la valutazione del
giudice produce al massimo turbative di scarsa rilevanza (DTF 123 II 325
consid. 4d/bb pag. 355).
Sono
considerati impianti fissi nuovi anche tutti gli impianti di cui viene cambiata
completamente l’utilizzazione (art. 2 cpv. 2 OIF). Ciò si verifica quando gli
impianti fissi esistenti vengono modificati in misura tale dal profilo
costruttivo o funzionale, che quanto rimane dell'impianto preesistente,
valutato secondo criteri ambientali, si situa in posizione subalterna rispetto
alla parte modificata (DTF 125 II 643 consid. 17a pag. 670; 123 II 325 consid.
4c/aa pag. 329).
4.2.
Nell'evenienza concreta, la trasformazione del bar in un locale notturno
comporta un cambiamento sostanziale degli orari d'esercizio. Il ritrovo,
attualmente aperto fino alla 0100, verrebbe infatti chiuso soltanto alle 0300
(art. 8 dell'ordinanza municipale del 5 luglio 1997 sulla chiusura degli
esercizi pubblici). Valutata secondo criteri ambientali, la trasformazione va
trattata secondo le disposizioni applicabili alla realizzazione di impianti
fissi nuovi (STF 20.11.98 in URP 1999 pag. 264). Sono quindi applicabili i
criteri posti dagli art. 25 LPAmb e 7 cpv. 1 OIF.
Ora,
l'esercizio di un night club come quello in esame, ubicato in un comparto al quale
è assegnato il GS II, disturba in misura considerevole la quiete ed il riposo
dei vicini. Le ripercussioni ambientali vanno considerate alla stregua di
turbative ai sensi dell'art. 11 cpv. 3 LPAmb, rispettivamente di molestie che secondo
la comune esperienza pregiudicano il benessere della popolazione (art. 15
LPAmb; DTF 126 III 223 consid. 4b pag. 229).
La
trasformazione non può quindi essere autorizzata nemmeno dal profilo della sua
compatibilità ambientale.
A maggior
ragione va negata la licenza edilizia se si considera che il locale è notoriamente
frequentato da prostitute per l'acquisizione dei clienti con i quali poi si appartano
nelle camere situate ai piani superiori dell'esercizio pubblico; attività, quest'ultima,
che è fonte di ulteriori turbative.
- Tassa di
giustizia
5.1.
L'art. 28 cpv. 1 PAmm permette al Consiglio di Stato di applicare alle proprie
decisioni una tassa di giustizia variante da 10.- a 10'000.- fr.
Le tasse
di giustizia sono poste a carico della parte soccombente e devono rispettare il
principio della copertura dei costi e quello dell'equivalenza (Borghi Corti,
Compendio di procedura amministrativa ticinese, ad art. 28 PAmm, n. 2). Vanno
quindi stabilite ponendo mente ai valori in discussione ed al lavoro svolto per
evadere la pratica.
Essendo
la loro commisurazione rimessa almeno in parte all'apprezzamento dell'autorità
decidente, in caso di contestazione del loro ammontare, il Tribunale cantonale
amministrativo deve limitarsi a verificare che il Consiglio di Stato non sia
incorso in una violazione del diritto sotto il profilo dell'abuso di potere.
5.2. In
concreto, il Consiglio di Stato ha posto a carico della ricorrente una tassa di
giustizia di fr. 800.-. Pur situandosi nella fascia superiore delle tasse di
giustizia solitamente applicate dal Governo, l'importo rimane comunque nei
limiti di un corretto esercizio del potere d'apprezzamento. Esso non copre
sicuramente le spese effettive occasionate dall'evasione del ricorso inoltrato
contro la licenza edilizia. È inoltre adeguatamente ragguagliato ai valori in
gioco. Va quindi senz'altro confermato.
- Ripetibili
Manifestamente
prive di fondamento, oltre che immotivate, sono le censure che il ricorrente
solleva in relazione alle ripetibili poste a suo carico dal Consiglio di Stato.
Considerato l'impegno profuso dal patrocinatore dell'opponente __________, l'indennità
di fr. 800.- fissata dal Governo appare semmai commisurata per difetto.
- Sulla
scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso va respinto.
La tassa
di giustizia e le ripetibili sono a carico dell'insorgente secondo soccombenza.
Per questi motivi,
visti gli art. 22 LPT; 21 LE; 3 NAPPCS di __________;
11, 15, 25 LPAmb; 2, 7, 40 OIF; 3, 18, 28, 31, 60, 61 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
-
Il ricorso
è respinto.
-
La tassa di
giustizia di fr. 1'500.- è a carico dell'insorgente, che rifonderà fr. 1'000.-
al resistente __________ a titolo di ripetibili.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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