AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
52.2002.324
Data decisione, Autorità:
25.09.2002, TRAM
Incarto n.
52.2002.00324
Lugano
25 settembre
2002
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano Bernasconi, Werner Walser
segretaria:
Lorenza Ponti Broggini, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 4 settembre 2002 del
__________,
Contro
la decisione 20 agosto 2002, no. 3874, del Consiglio
di Stato che ha annullato la risoluzione 24 aprile 2002 con cui l'insorgente
ha fissato in fr. 35'000.-- il contributo sostitutivo supplementare per 5
posteggi mancanti al mappale no. __________;
letti ed esaminati gli atti;
richiamato l'art. 48 PAmm;
ritenuto, in
fatto ed in diritto
che la __________, __________, è
proprietaria del mappale n. __________ RF di __________, sul quale sorge una
casa d'appartamenti, che al PT accoglie dei negozi;
che il 14
marzo 2002 il municipio di __________ è venuto a conoscenza che al PT era stata
aperta una nuova attività commerciale;
che, dopo
vicissitudini che non occorre rievocare, con decisione 24 aprile 2002 il
municipio ha ordinato alla __________, __________, il pagamento di un
contributo sostitutivo supplementare di fr. 35'000.-- per 5 posteggi mancanti,
in considerazione dell'estensione della nuova attività;
che con giudizio 20 agosto 2002 il Consiglio
di Stato ha annullato la predetta risoluzione, accogliendo il ricorso inoltrato
dalla __________; l'Esecutivo cantonale non ha ritenuto dati gli estremi per
ammettere un cambiamento di destinazione, non essendovi stata alcuna modifica
significativa delle condizioni di utilizzazione tra la passata e la nuova
attività commerciale; non vi era pertanto alcun motivo per ridefinire il numero
dei posteggi mancanti ed il relativo contributo sostitutivo;
che contro il predetto giudizio governativo
il municipio di Giubiasco è insorto davanti al Tribunale cantonale
amministrativo, chiedendo il ripristino della decisione annullata con argomenti
che non è necessario riassumere;
che il ricorso non è stato trasmesso alle
controparti;
che la
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 cpv. 1
LE;
che,
giusta l'art. 48 PAmm, l'autorità di ricorso, immediatamente o dopo richiamo
degli atti, può decidere di respingere il ricorso con breve motivazione, se lo
stesso si riveli inammissibile o manifestamente infondato;
che al
municipio, qui ricorrente, va negata la legittimazione attiva; il municipio è
soltanto l'organo esecutivo del comune (art. 9 lett. c, 80 e 106 LOC); non si
identifica con il comune: lo rappresenta soltanto davanti all'autorità
giudiziaria; legittimato a ricorrere in materia edilizia e detentore della
qualità per agire in giudizio è soltanto il comune (art. 21 cpv. 2 LE); il
municipio non ha invece capacità di parte (RDAT II - 1999, N. 48; STA 29
novembre 2001 in re municipio di __________, STA 27 novembre 2001 in
re municipio di Chiasso; ZBl 1995, 474);
che è vero che in passato il Tribunale
cantonale amministrativo ha omesso di rilevare questo difetto, considerando i
ricorsi inoltrati dal municipio in proprio nome e conto come se fossero introdotti
dal comune; tuttavia, sulla scorta della succitata giurisprudenza federale, si
giustifica un abbandono di tale prassi tollerante, ma contraria alla legge:
infatti, nonostante il municipio possa introdurre un ricorso in nome del comune
- del quale è organo - solo il comune, in quanto corporazione di diritto pubblico
a base territoriale, ha capacità giuridica e capacità di essere parte (Scolari,
Commentario, 1996, ad art. 21 LE, nn. 931, 954 seg.);
che i requisiti concernenti la
legittimazione, l'osservanza dei termini e, in genere, il rispetto delle
condizioni formali devono essere ossequiati in modo severo, né costituisce un
eccesso di formalismo chiederne l'adempimento rigoroso;
che, tutto ciò considerato, il ricorso
presentato esclusivamente in nome del municipio va quindi respinto in limine
siccome irricevibile per carenza di legittimazione attiva dell'insorgente;
che, dato l'esito, si prescinde dal prelievo
di una tassa di giustizia (art. 28 PAmm), come pure dall'assegnazione di
ripetibili, poiché i ricorrenti, patrocinati da un legale e vittoriosi nel
precedente grado del giudizio, in questa sede non sono stati chiamati ad
esplicare attività alcuna (art. 31 PAmm);
visti gli art. 21 LE; 9, 80, 106 LOC; 3, 18, 28, 31,
43, 48, 61 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
-
Il ricorso
è irricevibile.
-
Non si
preleva tassa di giustizia, né si assegnano ripetibili.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster