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Numero d'incarto:
52.2002.307
Data decisione, Autorità:
09.10.2002, TRAM
Incarto n.
52.2002.00307
Lugano
9 ottobre
2002
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano Bernasconi e Werner Walser
segretario:
Thierry Romanzini, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 19 agosto 2002 di
__________,
rappr. da __________,
contro
la risoluzione 25 giugno 2002 (n. 3145) del
Consiglio di Stato, che ha respinto l'impugnativa presentata dall'insorgente
avverso la decisione 6 maggio 2002 del Dipartimento delle istituzioni,
Sezione dei permessi e dell'immigrazione, in materia di rinnovo del permesso
di dimora;
viste le risposte:
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Il 7 aprile
1994 e 7 febbraio 1995 la cittadina slovena __________ (1971) ha chiesto il
rilascio di un permesso di soggiorno per stagionali allo scopo di lavorare in
Svizzera nel ramo della ristorazione. L'autorità competente in materia di
diritto degli stranieri ha respinto le menzionate domande, la Slovenia non
essendo un Paese tradizionale di reclutamento ai sensi della normativa elvetica.
Nell'autunno 1997 __________ e un cittadino
svizzero hanno presentato una promessa nuziale, immediatamente ritirata.
B. a) Il 6
maggio 1998 __________ si è sposata a Lugano con il cittadino elvetico
__________ (1948). Rientrata una decina di giorni dopo nel proprio Paese d'origine
adducendo motivi di salute, la ricorrente è giunta nuovamente in Svizzera il 30
settembre successivo, dove ha ottenuto un permesso di dimora, l'ultima volta
rinnovato fino al 29 settembre 2001, per vivere con il marito. Nel nostro Paese
__________ ha svolto l'attività di cameriera.
b) Il 23 ottobre 1998, i coniugi __________
hanno sottoscritto un contratto di locazione per un appartamento di due locali
in Via __________ __________ a __________. Il contratto, effettivo dal 1°
dicembre successivo, prevedeva l'alloggio per una persona sola.
Nell'ottobre 1999 __________ __________ si è
trasferito nel Bellinzonese. Il 1° ottobre 2000 __________ è andata a vivere in
Via __________ __________ a __________ in un appartamento adibito ad uso personale.
Il 1° ottobre 2001, la ricorrente si è
trovata senza lavoro ed è dovuta ricorrere alle indennità di disoccupazione.
c) Su richiesta della Sezione dei permessi e
dell'immigrazione del dipartimento delle istituzioni, la Polizia cantonale ha
interrogato separatamente __________ e il marito __________ al fine di
accertare la loro situazione matrimoniale e ha allestito i seguenti rapporti:
"Come a
richiesta, in data 12 ottobre 2001 è stata verbalizzata la summenzionata
__________ __________. Di fatto i coniugi __________ __________ e
__________, non abitano più sotto lo stesso tetto dal mese di settembre/ottobre
1999 a tutt'oggi. Il marito __________ dal 01.05.2001 a tutt'oggi è
domiciliato a __________ Via __________. In precedenza era domiciliato a
__________ in Via __________. La moglie __________ dal 01.10.2000 è domiciliata
a __________ in Via __________. Quest'ultima ha precisato che vivono separati
per motivi di lavoro, vale a dire che il marito __________ lavora come
imbianchino in proprio nel __________, dove risiedono i suoi clienti. Da parte
nostra si precisa che la rubricata ha dato l'impressione di aver dato una
risposta di comodo, anche per il fatto che il marito è proprietario di una vettura
per un eventuale trasferimento giornaliero da __________ a __________.
__________ ha precisato che con il marito trascorre tutti i fine settimana
nell'appartamento di __________. Dal lunedì al venerdì, per un paio di volte
alla settimana, il marito con la sua vettura si reca a __________ a trovarla
per alcune ore, rientrando poi a __________ la stessa sera".
(v. rapporto
d'esecuzione 19 ottobre 2001 relativo a __________)
"Ossequiando
alla vostra richiesta, abbiamo convocato e assunto a verbale d'interrogatorio
il __________ marito di __________, ..1971, dimorante a __________ in Via
__________.
I due si sono
conosciuti nel 1996 quando __________ lavorava, quale cameriera, presso il
ristorante "__________" a Lugano. A dire del __________ si sono uniti
in matrimonio in data ..1997. Dal loro matrimonio
non sono nati figli. La __________ non avrebbe figli da precedenti relazioni.
Attualmente vivono separati, poiché, a dire __________, hanno seri problemi di
intesa causati da differenze caratteriali. Da tempo ormai non dormono assieme.
Ha confermato che la moglie dal 01.10.2001 è disoccupata, percependo una
rendita lorda mensile di fr. 2'200.–. Ultimo posto di lavoro è stato il
ristorante della __________ a 6900 Lugano, dove percepiva un salario mensile
lordo di frs. 2'700.–. Non è stato in grado di fornire le
generalità della moglie, dichiarando addirittura che il padre, di nome
__________, era già defunto. Ha pure sbagliato l'indirizzo, affermando che la
moglie abita a __________ in Via __________, in un appartamento di 2
locali e mezzo. Ha lasciato il tetto coniugale nell'ottobre del 1999 ed
ha raggiunto __________ dove ha preso in affitto un appartamento di 4 locali e
mezzo. Da allora ha sempre vissuto solo.
Alla domanda 20
abbiamo chiesto perché la moglie, ora in disoccupazione, non cerca un posto di
lavoro nel __________. Ha risposto che ha già discusso di questa problematica
con la stessa, la quale ha deciso di rimanere a __________, perché è la città
che conosce meglio e dove risiedono tutte le sue amiche.
Osservazioni
Il __________ ci
è sembrato poco afferrato con date e nomi, e molte volte titubante nelle sue
dichiarazioni".
(v. rapporto
d'esecuzione 4 dicembre 2001 concernente __________)
C. Fondandosi
sulle premesse emergenze, il 6 maggio 2002 il Dipartimento delle istituzioni ha
deciso di non rinnovare il permesso di dimora a __________, perché l'interessata
non viveva più insieme a suo marito dall'ottobre 1999 a causa di disaccordi famigliari
e le ha fissato un termine con scadenza il 30 giugno 2002 per lasciare il
territorio cantonale. La risoluzione è stata resa sulla base degli art. 4, 7,
9, 12, 16 LDDS e 8 ODDS.
D. Con
giudizio 25 giugno 2002 il Consiglio di Stato ha confermato la suddetta risoluzione,
respingendo l'impugnativa contro di essa interposta da __________.
Dopo aver lasciato indeciso se i coniugi
__________ avessero contratto un matrimonio fittizio nonostante numerosi indizi
in tal senso, il Governo ha rilevato che, in ogni caso, non sussisteva più tra
di essi un legame sentimentale. Ha quindi considerato manifestamente abusivo,
da parte dell'insorgente, appellarsi al connubio per ottenere il rinnovo del
permesso di dimora. Secondo l'autorità inferiore, non portava a diversa
conclusione il fatto che i coniugi avessero mantenuto un rapporto d'amicizia.
L'Esecutivo cantonale ha inoltre ritenuto
che l'interessata non potesse invocare la protezione sancita dall'art. 8 CEDU,
in quanto la relazione coniugale non era più intatta. Infine, ha ritenuto
esigibile il rientro in Patria della ricorrente.
E. Contro la
predetta pronunzia governativa __________ si aggrava ora davanti al Tribunale
cantonale amministrativo chiedendone l'annullamento e postulando il rinnovo del
permesso di dimora.
La ricorrente contesta di invocare il
vincolo matrimoniale in maniera manifestamente abusiva per beneficiare di un
permesso di dimora. Critica il Governo per essere giunto alla conclusione che
il suo matrimonio è da tempo ormai svuotato di ogni contenuto e scopo senza
esperire un'istruttoria. Sostiene di aver sempre mantenuto con il marito una
relazione costante, tanto da vivere ora presso di lui dal 1° luglio di quest'anno.
Sottolinea come il nuovo diritto del
divorzio presume il fallimento del matrimonio soltanto dopo una separazione di
fatto di 4 anni.
Di conseguenza, la restrittiva
giurisprudenza federale sull'abuso di diritto non avrebbe più ragione di essere
applicata in quanto le autorità di polizia degli stranieri non possono
sostituirsi al giudice del divorzio.
Ritiene in ogni caso di aver diritto a un
permesso di dimora, invocando la parità di trattamento con l'Accordo conchiuso
dalla Confederazione svizzera con la Comunità europea ed i suoi Stati membri
sulla libera circolazione delle persone, che permetterebbe a un cittadino
dell'Unione europea di mantenere l'autorizzazione di soggiorno nonostante la
separazione dal coniuge.
Chiede l'audizione del marito, al fine di
dimostrare la sincerità del loro legame sentimentale.
F. All'accoglimento
del gravame si oppongono sia il dipartimento sia il Consiglio di Stato con
argomenti di cui si dirà, per quanto necessario, in seguito.
Considerato, in
diritto
- 1.1. In
materia di diritto degli stranieri la competenza del Tribunale cantonale amministrativo
a statuire in merito ai gravami inoltrati avverso le decisioni del Consiglio di
Stato è data soltanto nella misura in cui queste ultime possono essere
impugnate con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale (art. 10
lett. a LALPS).
1.2. In ambito di polizia degli stranieri il
ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale non è esperibile contro
il rilascio o il rifiuto di permessi al cui ottenimento la legislazione
federale non conferisce un diritto (art. 100 cpv. 1 lett. n. 3 OG). L'art. 4
LDDS sancisce che l'autorità competente decide liberamente, nei limiti delle
disposizioni della legge e dei trattati con l'estero, in merito alla
concessione del permesso di dimora o di domicilio. Lo straniero ha quindi un
diritto all'ottenimento di un simile permesso, solo laddove tale pretesa si
fonda su una disposizione particolare del diritto federale o di un trattato
internazionale (DTF 127 II 60 consid. 1a, 126 II 425 consid. 1 con rinvii).
1.3. Non esiste tra la Confederazione
Svizzera e la Repubblica di Slovenia o l'ex Repubblica federativa socialista di
Iugoslavia alcun accordo che regoli in modo specifico il soggiorno in Svizzera
di cittadini sloveni dal quale potrebbe scaturire un diritto al rinnovo del
permesso di dimora.
1.4. Giusta l'art. 7 cpv. 1 prima frase
LDDS, il coniuge straniero di un cittadino svizzero ha diritto al rilascio e
alla proroga di un permesso di dimora. Ai fini dell'applicazione della suddetta
norma è determinante unicamente l'esistenza di un vincolo matrimoniale
giuridicamente valido (DTF 119 Ib 417 e segg., consid. 2c). In concreto,
l'interessata è sposata con un cittadino elvetico. Di conseguenza essa ha, in
linea di principio, diritto al rinnovo del permesso di soggiorno. Pertanto,
essendo la decisione impugnata suscettibile di essere dedotta davanti all'alta
Corte federale mediante un ricorso di diritto amministrativo, si deve concludere
che la competenza di questo Tribunale a statuire sull'impugnativa inoltrata da
__________ è data. Se il permesso in oggetto possa esserle rifiutato è una
questione di merito, non di ammissibilità.
1.5. Il gravame in oggetto, tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm) e
presentato da una persona senz'altro legittimata a ricorrere (art. 43 PAmm), è
pertanto ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti, senza
istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm). Come sarà illustrato in seguito (consid.
4.), non è infatti necessario procedere all'audizione del marito della
ricorrente, in quanto tale mezzo di prova non apporterebbe a questo Tribunale
ulteriori elementi di rilievo per il giudizio.
-
L'art. 7
cpv. 1 prima frase LDDS dispone che il coniuge straniero di un cittadino
svizzero ha diritto al rilascio e alla proroga del permesso di dimora. Questo
diritto - soggiunge il cpv. 2 della medesima norma - non sussiste se il
matrimonio è stato contratto per eludere le prescrizioni in materia di dimora e
domicilio degli stranieri, segnatamente quelle sulla limitazione del loro effettivo.
Il permesso può anche essere negato in caso di abuso di diritto. L'abuso
sussiste quando un diritto è invocato per realizzare degli interessi che la
legge non vuole proteggere (Häfelin/Müller, Grundriss des Allgemeinen
Verwaltungsrechts, 3a ed., N. 597 segg.; Imboden/Rhinow, Schweizerische
Verwaltungsrechtsprechung, 6a ed., N. 74 e 78). Sono dati segnatamente gli
estremi dell'abuso allorquando lo straniero si richiama ad un matrimonio che
sussiste solo formalmente unicamente per ottenere il rilascio o il rinnovo di
un permesso di dimora (cfr. DTF 121 II 97 consid. 4).
-
Il
Consiglio di Stato, nonostante abbia rilevato alcuni indizi di matrimonio
fittizio, segnatamente la mancanza di un permesso di soggiorno per vivere
stabilmente in Svizzera, l'inesistenza di una convivenza prima del connubio, la
breve frequentazione di 2 mesi prima del matrimonio, la celerità della
celebrazione delle nozze, la differenza di età di oltre 23 anni, la
misconoscenza da parte del marito della ricorrente delle generalità della
moglie e dei famigliari della stessa, la breve convivenza dei coniugi dopo il
matrimonio (risoluzione governativa ad D.4., pag. 9), ha poi argomentato che,
invocando il vincolo coniugale esistente solo formalmente, la ricorrente
commetteva un abuso manifesto del diritto.
-
4.1. Il 30
settembre 1998 la ricorrente ha ottenuto un permesso di dimora a seguito del
matrimonio che aveva contratto il 6 maggio precedente con il cittadino elvetico
__________.
E' incontestato che i coniugi __________ si
sono separati di fatto nell'ottobre 1999, quindi dopo solo un anno dall'entrata
in Svizzera dell'insorgente.
4.2. L'insorgente sostiene che suo marito si
era trasferito nel Bellinzonese per motivi di lavoro e di aver mantenuto
stretti legami con lo stesso.
Interrogato il 4 dicembre 2001 dalla Polizia
cantonale, __________ ha - tra l'altro - dichiarato:
"D14: Che rapporto ha con sua moglie? R14:
Da circa un anno e mezzo i nostri rapporti sono tesi. Non andiamo più
d'accordo. Stanno migliorando, comunque viviamo ancora separatamente".
(…)D19: Se ho ben
capito voi, quali coniugi, abitate separati unicamente per divergenze di
carattere? R 19: Sì per differenze di carattere ma anche per motivi di
lavoro.
D20: Visto che la
moglie attualmente è disoccupata, perché non cerca un posto di lavoro nel
Locarnese? R20: Abbiamo discusso anche di questa problematica, ma lei ha
deciso di rimanere in quel di __________, luogo che meglio conosce. Inoltre
tutte le sue amiche vivono a __________ ".
Sollecitato dall'agente interrogante, il
marito della ricorrente ha affermato di essersi sposato il 1° maggio 1997,
mentre le nozze risalgono in realtà al 6 maggio dell'anno successivo (verbale
d'interrogatorio 3.12.2001, risposta 21). __________ non ha saputo fornire le
esatte generalità della consorte - di nazionalità slovena nata a __________ -
affermando in particolare che essa è nata in __________ e che possiede la
cittadinanza di quest'ultimo paese e neppure è stato in grado di dare i nominativi
dei suoceri. __________ ha poi affermato di incontrare la moglie due o tre
volte la settimana (verbale d'interrogatorio 3.12.2001 di __________, risposta
13) e __________ che il marito trascorreva con lei "ogni fine settimana"
nell'appartamento di __________ (verbale d'interrogatorio 12.10.2001 della
ricorrente, pag.2). __________ ha però indicato che la moglie abitava in via
__________ a __________, in un appartamento di due locali e mezzo, mentre essa
in realtà viveva in Via __________ a __________, in un appartamento di un
locale e mezzo. Di fatto, nonostante le conclamate visite settimanali, il
marito neppure è stato in grado di indicare dove e come abitasse la moglie.
Va inoltre rilevato che __________ si era
trasferito a __________, in un appartamento di 4 locali e mezzo, nel mese di
ottobre 1999 per ragioni di lavoro. Nonostante egli abbia cessato
quest'attività il 30 novembre 2000, lavorando poi per un mese nel __________ e
rimanendo quindi disoccupato fino a febbraio 2001 (v. verbale d'interrogatorio
12 ottobre 2001 di __________, pag. 1) egli ha tuttavia continuato ad abitare a
__________.
E anche quando il 1° maggio 2001 __________
si è trasferito a __________, __________, nonostante avesse perso il proprio lavoro
a __________, ha continuato a vivere sola nell'appartamento di __________
perché "lei ha deciso di rimanere in quel di __________, luogo che
meglio conosce. Inoltre tutte le sue amiche vivono a __________ "
(verbale d'interrogatorio 3.12.2001 di __________). I motivi di lavoro invocati
dall'insorgente per giustificare la separazione dal marito non sono quindi
credibili.
4.3. Da quanto precede risulta pertanto in
modo manifesto l'abuso, da parte di __________, che invoca il proprio
matrimonio, svuotato di ogni contenuto e scopo almeno da circa tre anni e mezzo
al fine di ottenere il rinnovo del permesso per risiedere in Svizzera. Non sono
certo gli asseriti, ma poi rivelatisi inesistenti, contatti regolari con il
marito che permettono di ritenere il contrario.
Vista la chiara situazione matrimoniale dei
coniugi __________, a giusto titolo il Consiglio di Stato non ha ritenuto
necessario esperire un'istruttoria, ritenendo sufficienti i rapporti di polizia
e gli atti (risoluzione governativa, ad A pag. 4).
La notifica al controllo abitanti del comune
di __________ a partire dal 1° luglio 2002, versata agli atti dinnanzi al
Tribunale per rendere verosimile la ripresa della vita coniugale, non permette
di giungere a conclusioni più favorevoli alla ricorrente. Vi sono seri dubbi in
merito all'asserita, improvvisa, riconciliazione dei coniugi: oltre che ostarvi
le dichiarazioni del marito dell'insorgente alla Polizia cantonale, si rileva
che la pretesa decisione di riconciliarsi è successiva alla decisione del
dipartimento delle istituzioni di non rinnovare il permesso di dimora a
__________ e all'inoltro del ricorso al Consiglio di Stato. Il solo fatto di
notificare il cambiamento di recapito dopo due anni e mezzo di separazione non
è tale da far ritenere che tra __________ e __________ __________ si sia infine
creata una vera e propria relazione sentimentale.
L'asserita riconciliazione appare
chiaramente escogitata per puri fini di causa.
- In tal
senso, la ricorrente non potrebbe dunque prevalersi di una vita famigliare intatta
e vissuta ai sensi dell'art. 8 CEDU, al fine di ottenere il rinnovo di un
permesso di dimora in base a questo disposto.
L'insorgente non può nemmeno invocare per
analogia l'applicazione dell'Accordo del 21 giugno 1999 tra la Comunità europea
ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione Svizzera, dall'altra,
sulla libera circolazione delle persone (ALC), e del relativo Allegato I (cfr.
FF 1999 VI 5978 e segg.) per ottenere il rinnovo del permesso di soggiorno.
Infatti, chi contrae un matrimonio fittizio o si richiama abusivamente e in
modo manifesto allo stesso non gode in ogni caso della protezione dell'ALC, indipendentemente
se l'interessato sia cittadino dell'UE/AELS (v. n. 8.6. delle "Istruzioni e commenti concernenti l'introduzione
graduale della libera circolazione delle persone tra la Confederazione Svizzera e
la Comunità europea nonché i suoi Stati membri nonché i seguenti Stati membri dell'AELS:
Norvegia, Islanda e Principato del Liechtenstein", emanate dall'Ufficio
federale degli stranieri, stato al febbraio 2002; Istruzioni UFDS sull'OLCP).
Infine, contrariamente a quanto assume la
ricorrente, un abuso di diritto ai sensi dell'art. 7 LDDS può sussistere
indipendentemente dall'esistenza della procedura di divorzio o di separazione
pendente (DTF 128 II 145 consid. 2).
-
vive regolarmente e in maniera stabile e regolare nel nostro Paese soltanto da
circa tre anni. Essa è ancora giovane e ha i suoi principali legami culturali
nonché i suoi famigliari in Slovenia, dove è nata, è cresciuta e ha frequentato
le scuole (v. curriculum vitae 6 ottobre 1998).
Il suo rientro nel proprio Paese d'origine è
quindi esigibile.
- Stando
così le cose, il ricorso dev'essere respinto. La tassa di giustizia e le spese
seguono la soccombenza (art. 28 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 1, 4, 7 LDDS; 8 CEDU; 100 cpv. 1 lett.
b n. 3 OG; 10 lett. a LALPS; 3, 18, 21, 28, 43, 46, 60 e 61 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
- Il ricorso
è respinto.
§. Di conseguenza, __________ (6 ottobre 1971),
cittadina slovena, è tenuta a lasciare il territorio cantonale entro il
30 novembre 2002 notificandone la
partenza al competente ufficio regionale degli stranieri.
-
La tassa di
giustizia e le spese, di complessivi fr. 800.–, sono a carico della ricorrente.
-
Contro la
presente decisione è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale
a Losanna nel termine di 30 giorni dall'intimazione.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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