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Numero d'incarto:
52.2002.305
Data decisione, Autorità:
09.10.2002, TRAM
Incarto n.
52.2002.00305
Lugano
9 ottobre
2002
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano Bernasconi, Werner Walser
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 16 agosto 2002 di
__________,
__________,
tutti patr. da: avv. __________,
contro
la decisione 25 giugno 2002 (no 3141) del Consiglio
di Stato che respinge i ricorsi di __________ e __________ e __________ avverso
l'ordinanza 17 aprile 2002 del municipio di __________ in materia di tasse
per la raccolta e l'eliminazione dei rifiuti per l'anno 2002;
viste le risposte:
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
che nel
comune di __________ il servizio di nettezza urbana è retto dal regolamento
comunale per la raccolta e l'eliminazione dei rifiuti entrato in vigore il 1
gennaio 1989 (RER);
che con
decisione 29.7.1996, approvata dalla Sezione degli enti locali con risoluzione
14.12.1998, il consiglio comunale di __________ ha modificato l'art. 15 del predetto
regolamento, introducendo nel tariffario una tassa minima e una massima per
ogni singola categoria di utente, attribuendo nel contempo al municipio la competenza
di fissare "ogni anno, in via d'ordinanza, la tassa da prelevare";
che,
sulla base dell'art. 15 del RER, con ordinanza n. 85 del 16 aprile 2002, il municipio
di __________ ha fissato le tasse per il servizio di raccolta ed eliminazione
dei rifiuti per l'anno 2002;
che l'ordinanza, pubblicata a far tempo dal
18 aprile 2002, è stata tempestivamente impugnata da __________ e __________ e
da __________, proprietari di una residenza secondaria, rispettivamente
primaria, a __________;
che il ricorso è stato respinto con
risoluzione 25 giugno 2002 dal Consiglio di Stato, il quale ha dichiarato
definitiva la propria decisione;
che contro la predetta decisione s'aggravano
i ricorrenti con argomentazioni che, in quanto necessario, saranno riprese in seguito;
che il Consiglio di Stato e il Municipio di
__________ postulano la reiezione del gravame;
considerato, in
diritto
che prima
di entrare nel merito di un ricorso l'autorità esamina d'ufficio la propria
competenza (art. 3 PAmm);
che, conformemente ai disposti degli artt. 2
e 48 LPAmb e 70 LALIA, l'art. 15 RER prescrive che il servizio di raccolta e di
eliminazione dei rifiuti è finanziato dalle tasse d'uso prelevate annualmente
dal comune;
che le tasse da prelevare sono fissate ogni
anno, in via d'ordinanza, dal municipio (art. 15 RER);
che, in quanto atto normativo a carattere
generale ed astratto di competenza dell'esecutivo, le tariffe costituiscono
ordinanza ai sensi dell'art. 192 LOC;
che, per costante giurisprudenza, a questo
tribunale non compete un controllo astratto di una norma di diritto comunale,
bensì solo quello concreto (RDAT II 1994 N.11); il precedente citato dai
ricorrenti (RDAT 1995 I N. 18) riguarda un caso di applicazione concreta di
un'ordinanza; la citazione è pertanto inconferente;
che, in effetti, l'impugnazione diretta
degli atti normativi comunali ha luogo secondo specifiche disposizioni, che non
prevedono il ricorso al Tribunale cantonale amministrativo (artt. 187 lettera a
e 192 cpv. 3 LOC e 44 RALOC);
che la possibilità di aggravarsi in seconda
istanza al Tribunale cantonale amministrativo è prevista unicamente contro le
decisioni, vale a dire contro provvedimenti di natura concreta e individuale,
degli organi comunali (art. 208 cpv. 1 LOC);
che, peraltro, quando il Governo evade i
ricorsi volti a censurare l'adozione di un regolamento o di un'ordinanza
comunali ed approva un regolamento comunale, esso agisce in veste di autorità
di vigilanza sui comuni, per cui le relative decisioni non sono, per principio,
suscettibili di impugnativa al Tribunale cantonale amministrativo (artt. 194
segg. e 207 LOC);
che, pertanto, a ragione il Consiglio di
Stato ha dichiarato definitiva la propria risoluzione;
che di conseguenza il ricorso va dichiarato
irricevibile, con il carico ai ricorrenti della tassa di giudizio (art. 28
PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 2, 48 LPAmb, 70 LALIA, 15 RER, 3, 28,
60, 61 PAmm;
dichiara e pronuncia:
-
Il ricorso
è irricevibile.
-
La tassa
di giudizio di fr. 600.- è posta a carico dei ricorrenti in solido.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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