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Numero d'incarto:
52.2002.303
Data decisione, Autorità:
07.01.2003, TRAM
Incarto n.
52.2002.303
Lugano
7 gennaio 2003
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano Bernasconi, Werner Walser
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 13 agosto 2002 di
__________,
contro
la decisione 25 giugno 2002 del Consiglio di Stato
(n. 3128), che annulla la licenza edilizia 9 aprile 2002 rilasciata dal
municipio di __________ agli insorgenti per la ristrutturazione e
l'ampliamento della loro casa d'abitazione (part. n. __________ RF);
viste le risposte:
-
26 agosto 2002 di
__________;
-
26 agosto 2002 del
municipio di __________;
-
27 agosto 2002 del
Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. I
ricorrenti __________ e __________ sono comproprietari di una piccola casa
d’abitazione, situata a __________ su un fondo (part. n. __________ RF) compreso
nella zona edificabile (ZE). La resistente __________ è invece proprietaria
della casa d’abitazione che sorge sul fondo contermine (part. n. __________
RF).
Il 14 dicembre 2000 i ricorrenti hanno
chiesto al municipio il permesso di ristrutturare la loro casa, innalzando il
tetto di m 1.40 allo scopo di ricavarvi un'ulteriore camera abitabile (mq
18.80) e due ampi solai (mq 24.60 e 16.60). Per rimanere nei limiti dell’i.s.
previsto dal PR in via di approvazione per la zona (0.5) in questione, gli istanti
hanno aggiunto alla superficie edificabile del fondo anche quella di un fondo
contermine (part. n. __________ RF), in modo da disporre di una superficie edificabile
complessiva di 350 mq. Malgrado l’esclusione di due lavanderie e di due solai
dal computo della SUL, l’i.s. è comunque risultato del 10% superiore a quello
ammesso dalla pianificazione in itinere.
La domanda, avversata dalla vicina qui
resistente, è rimasta inevasa, poiché il 24 gennaio 2002 i ricorrenti hanno
inoltrato una variante, che, oltre ad una diversa utilizzazione dei locali,
prevede di rientrare nei limiti dell'i.s., utilizzando la superficie edificabile
di 60 mq, messa a disposizione dal proprietario di un fondo vicino (part. n.
__________ RF), ma non contermine.
__________ si è opposta anche a questa
variante.
B. Raccolto il
preavviso favorevole del Dipartimento del territorio, il 9 aprile 2002 il municipio
ha rilasciato la licenza richiesta, respingendo implicitamente l'opposizione
della vicina.
C. Con
giudizio 25 giugno 2002 il Consiglio di Stato ha annullato il provvedimento, accogliendo
l'impugnativa contro di esso inoltrata dalla vicina opponente.
Il Governo ha in sostanza ritenuto che il
trasferimento di indice non potesse essere ammesso, perché i due fondi (part.
n. __________ e __________) non sono connessi funzionalmente come esige l'art.
38a LE. Esso ha inoltre rilevato che la licenza edilizia non potrebbe comunque
essere confermata, perché la SUL effettiva non sarebbe di 206.28 mq come
indicato dalla domanda di costruzione, bensì di 226.95 mq.
D. Contro il
predetto giudizio governativo, i soccombenti si aggravano ora davanti al
Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo il ripristino della licenza
annullata.
Richiamandosi ai materiali legislativi, gli
insorgenti ritengono che il requisito del nesso funzionale di cui all'art. 38a
LE non sia da interpretare in modo rigido. Diversamente, obiettano, verrebbero
seriamente compromesse le possibilità di trasferimento degli indici.
Gli insorgenti contestano inoltre le
correzioni apportate dal Consiglio di Stato al calcolo dell'i.s. allegato alla
domanda di costruzione.
E. All'accoglimento
del ricorso si oppone il Consiglio di Stato, che non formula osservazioni. Ad
identica conclusione perviene la vicina opponente, che contesta in dettaglio le
tesi dei ricorrenti, rilevando fra l'altro che la controversa costruzione sorge
ad una distanza di soli m 2.70 dal suo stabile. Il municipio si rimette invece
al giudizio del Tribunale cantonale amministrativo.
Considerato, in
diritto
- La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 LE. La legittimazione
attiva degli insorgenti è certa. Il ricorso, tempestivo, è dunque ricevibile in
ordine.
Il giudizio può essere reso sulla base degli
atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm).
- 2.1.
Giusta l'art. 38a cpv. 1 LE, "quantità edificatorie appartenenti ad un
fondo possono essere trasferite su fondi vicini appartenenti alla stessa zona
di utilizzazione del PR e connessi funzionalmente se non risulta intralciata la
pianificazione e, in particolare, se non sono compromessi l'uso razionale del
territorio e un'edificazione armoniosa".
La norma è stata introdotta nella legge con
emendamento del 6 febbraio 1995 (BU 1995, 158) al precipuo scopo di facilitare
il cosiddetto trasferimento di indici, che la prassi aveva da tempo ritenuto
possibile, anche in assenza di una base legale, tra fondi confinanti, ubicati
nella stessa zona e soggetti alle stesse prescrizioni d'utilizzazione (DTF 101
Ia 291, 109 Ia 190; RDAT 1991 II 85 n. 38; Scolari, Commentario, II ed., ad
art. 38a LE, n. 1149). Essa tende a favorire l'utilizzazione delle quantità edificatorie
disponibili nelle singole zone, permettendo, a determinate condizioni, di
trasferire eccedenze di superficie utile lorda (SUL) o di superficie edificata
(SE) su fondi che non sono direttamente confinanti. Siffatta intenzione emerge
chiaramente dal rapporto della commissione speciale per la pianificazione del
territorio del 10 gennaio 1995 (cfr. verbali del Gran Consiglio, sess. ord.
aut. 1994, vol. 3, pag. 2386).
Controverso, in concreto, è unicamente il
requisito della connessione funzionale tra i due fondi, al quale l'art. 38a
cpv. 1 LE subordina l'ammissibilità del trasferimento di quantità
edificatorie.
A questo proposito, va rilevato che, secondo
il tenore letterale della norma, due fondi possono essere considerati
"connessi funzionalmente" soltanto quando l'uno serve all'altro per
adempiere una determinata funzione. Funzione, che non può evidentemente ridursi
a quella del semplice trasferimento di quantità edificatorie.
Ammettere il trasferimento di indici
soltanto nel caso in cui un fondo serve alla funzionalità dell'altro
significherebbe tuttavia limitare il campo d'applicazione di quest'istituto a
quei pochi casi in cui il fondo che assume a suo carico quantità edificatorie
torna utile anche per altri scopi al fondo edificato in eccesso. Una simile
interpretazione del requisito in esame porterebbe inoltre ad escludere il
trasferimento di indici tra fondi contermini in tutti i casi in cui il fondo
che serve da sfogo non assolve alcuna particolare funzione per il fondo di
provenienza delle quantità edificatorie da trasferire. Ponendosi in manifesto
contrasto con gli scopi dell'art. 38a LE, siffatta conclusione non risponde
certamente alle intenzioni del legislatore. Appare quindi lecito, anzi
doveroso, scostarsi dal tenore letterale della norma e considerare il requisito
della connessione funzionale alla stregua di una condizione volta semplicemente
a sottolineare il presupposto della vicinanza tra i fondi che partecipano al
trasferimento di indici. "Connessi funzionalmente" sono da
considerare quei fondi che, oltre ad essere assoggettati al medesimo regime
edilizio, si trovano abbastanza vicini da poter essere presi in considerazione
dal profilo di una distribuzione uniforme delle quantità edificatorie
realizzate all'interno di un determinato comparto territoriale. In tal senso si
esprime, tutto sommato, il rapporto della succitata commissione speciale per la
pianificazione del territorio.
2.2. In concreto, il fondo (part. n. __________
RF), sul quale verrebbe trasferita la SUL realizzata in eccesso, è costituito
da una striscia di terreno larga da 7 a 10 m e lunga circa 40, situata a monte
di una strada di servizio e separata dal fondo dei ricorrenti da un'altra
striscia di terreno, di analoghe dimensioni, appartenente al fondo della
resistente __________.
I fondi partecipanti al trasferimento di
indici sono sicuramente vicini ed appartengono alla medesima zona
d'utilizzazione. All'infuori della funzione di sfogo, il fondo destinatario del
trasferimento non assolve altra funzione nell'interesse del fondo di provenienza
della SUL eccedente. Dal profilo dell'art. 38a cpv. 1 LE, esso può nondimeno
essere considerato funzionalmente connesso a quest'ultimo, poiché, non determinando
un'artificiosa concentrazione delle quantità edificatorie, appare - per situazione
- atto ad assumere la SUL eccedente dell'altro fondo.
Vanno quindi accolte le contestazioni che i
ricorrenti sollevano con riferimento all'interpretazione eccessivamente restrittiva,
data dal Consiglio di Stato al requisito della connessione funzionale di cui
all'art. 38a cpv. 1 LE.
- Resta da
verificare se il calcolo della SUL, effettuato dal Consiglio di Stato sulla base
delle indicazioni date dal progetto allegato alla domanda di costruzione,
presti il fianco a critiche suscettibili di sovvertire le conclusioni alle
quali è pervenuto.
3.1. Il Governo ha anzitutto ritenuto che la
SUL del pianterreno fosse di mq 68.09. Richiamandosi allo spessore dei muri, i
ricorrenti pretendono di non computare nella SUL di questo piano una superficie
(mq 30.10), maggiore di quella indicata dal progetto per la cantina (mq 9.30) e
per la lavanderia/locale tecnico (mq 11.60). A torto.
Il fatto che questi locali siano dotati di
vecchi muri di notevole spessore non permette di derogare all'obbligo, sancito
dall'art. 38 cpv. 1 LE, di includere nella SUL anche le superfici dei muri
nella loro sezione orizzontale. Benché controproducente dal profilo
dell'incentivazione del risparmio energetico, l'obbligo di computare nella SUL
lo spessore dei muri non permette nemmeno di escludere da tale computo lo
spessore dell'isolazione termica.
La SUL ritenuta dal Consiglio di Stato per
il pianterreno è pertanto conforme al diritto.
3.2. Pure infondata è la pretesa dei
ricorrenti di non considerare lo spessore dei muri perimetrali del secondo
piano al fine di escludere dal computo della SUL una superficie (mq 32.07),
maggiore di quella (mq 26.20) indicata dal progetto per l'improbabile
"lavanderia stenditoio", che essi intenderebbero realizzare a questo
livello, accanto alle due camere ed in aggiunta alla lavanderia prevista a
pianterreno.
Anche la deduzione del Consiglio di Stato
relativa alla SUL (mq 65.88) del secondo piano, sfugge pertanto alle critiche
dei ricorrenti.
3.3. Fondata è unicamente la richiesta dei
ricorrenti di escludere dal computo della SUL il vano d'entrata (mq 1.10), che
il Consiglio di Stato ha erroneamente considerato computabile nella SUL siccome
chiuso su tre lati.
La SUL del primo piano, ritenuta dal
Consiglio di Stato (mq 92.08), va quindi corretta in mq 90.98.
3.4. Complessivamente, la SUL che verrebbe
realizzata con l'ampliamento ammonta quindi a mq 224.95 (mq 68.09 + 90.98 +
65.88). Superando quella disponibile (mq 205) in base all'i.s. (0.5), tenendo
conto della SE dei due fondi dei ricorrenti (mq 350) e di quella (mq 60),
concessa dal proprietario della part. n. __________ RF, la licenza edilizia non
può quindi essere ripristinata.
- Non avendo
i ricorrenti concretamente proposto soluzioni alternative per rimediare al
difetto, il ricorso va quindi respinto.
La tassa di giustizia è posta a carico dei
ricorrenti in solido secondo soccombenza (art. 28 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 21, 38, 38a LE; 11 NAPR __________; 3,
18, 28, 60, 61 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
-
Il ricorso
è respinto.
-
La tassa di
giustizia di fr. 900.- è a carico dei ricorrenti in solido.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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