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Numero d'incarto:
52.2002.285
Data decisione, Autorità:
25.02.2003, TRAM
Incarto n.
52.2002.285
Lugano
25 febbraio
2003
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano Bernasconi, Werner Walser
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 17 luglio 2002 di
__________,
contro
la decisione 2 luglio 2002, no. 3283, del Consiglio
di Stato che ha respinto l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la
risoluzione 16 maggio 2002, con la quale il municipio di __________ ha autorizzato
__________ alla consultazione degli atti relativi alla domanda di costruzione
da lui inoltrata per la formazione di posteggi al mappale no. __________;
viste le risposte:
-
24 luglio 2002 di
__________;
-
12 agosto 2002 del
municipio di __________;
-
20 agosto 2002 del
Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
che il 12
ottobre 2001 il municipio di __________ ha pubblicato all'albo una domanda di
costruzione in sanatoria, inoltrata da __________ per la costruzione di un
posteggio sulla part. n. __________ RF;
che alla
domanda si è opposto il ricorrente __________, proprietario di un fondo
contermine, con atto del 17 ottobre 2001;
che,
ritenendola sconveniente, il municipio ha rinviato l'opposizione al mittente
con l'invito a ripresentarla entro 15 giorni;
che il 5
novembre 2001 __________ l'ha ripresentata negli stessi termini;
che il 13
novembre 2001 il municipio gliel'ha nuovamente retrocessa con l'invito a ripresentarla
in forma corretta entro 15 giorni;
che, tre
giorni dopo, il ricorrente ha riproposto l'opposizione del 17 ottobre precedente;
che il 23
dello stesso mese lo stesso insorgente ha finalmente inoltrato un'opposizione
formulata in termini che il municipio ha ritenuto corretti;
che con
decisione 16 maggio 2002 il municipio, analogamente interpellato, ha autorizzato
__________ ad esaminare l'incarto relativo alla domanda di costruzione in
oggetto, compresa l'opposizione del 17 ottobre 2001, ritenuta sconveniente ed
irrita;
che
contro questo provvedimento __________, assistito da un legale, è insorto davanti
al Consiglio di Stato, chiedendone l'annullamento;
che con
giudizio 2 luglio 2002 il Governo ha respinto l'impugnativa, ritenendo che, in
concreto, non fossero dati i presupposti per limitare il diritto delle parti di
esaminare gli atti relativi al procedimento in oggetto;
che con
lo stesso giudizio il Consiglio di Stato ha negato all'insorgente l'assistenza
giudiziaria, reputando che l'impugnativa non avesse avuto sin dall'inizio
probabilità di esito favorevole;
che
contro il predetto giudizio governativo il soccombente si aggrava davanti al Tribunale
cantonale amministrativo, chiedendo che l'opposizione del 17 ottobre 2001 sia
esclusa dal diritto di esaminare gli atti, riconosciuto al resistente
__________;
che
essendo stata sostituita da un atto formulato in termini corretti - argomenta
l'insorgente - l'opposizione iniziale non farebbe più parte degli atti del
procedimento;
che il
ricorso è avversato dal Consiglio di Stato, dal municipio di __________ e da
__________, che contestano succintamente le tesi dell'insorgente;
considerato, in
diritto
che la
competenza del Tribunale cantonale amministrativo (art. 21 LE), la legittimazione
attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono incontestabilmente
date;
che,
giusta l'art. 20 PAmm, chi è parte in un procedimento amministrativo ha diritto
di esaminare gli atti (cpv. 1); tale diritto può essere eccezionalmente negato
a protezione di legittimi interessi pubblici o privati o di una istruttoria in
corso (cpv. 2);
che la
decisione con cui l'autorità riconosce o nega il diritto di una parte di esaminare
gli atti di un procedimento amministrativo è di natura incidentale (DTF 123 I
325 consid. 3b); è quindi impugnabile soltanto se provoca al ricorrente un
danno non altrimenti riparabile (art. 44 PAmm);
che la
decisione che riconosce ad una parte il diritto di esaminare gli atti,
rigettando l'opposizione della controparte, è di principio impugnabile, siccome
atta a procurare un pregiudizio non altrimenti riparabile;
che, in
effetti, al pregiudizio che deriva da un diniego ingiustificato di consultare
gli atti può di principio essere posto rimedio, dando seguito a posteriori alla
richiesta; è invece irreparabile il pregiudizio che deriva dalla presa di
conoscenza di un atto concessa in violazione del diritto;
che,
entro questi limiti, il ricorso è ricevibile in ordine e può essere evaso sulla
base degli atti (art. 18 PAmm);
che
__________ è parte nel procedimento da lui promosso per conseguire la licenza
edilizia per un posteggio; di principio, ha quindi diritto di esaminare gli
atti;
che il
ricorrente __________ non pretende che il diritto di esaminare l'opposizione
del 17 ottobre 2001 debba essere negato alla controparte al fine di tutelare
interessi prevalenti (art. 20 cpv. 2 PAmm);
che
l'insorgente si limita a sostenere che l'opposizione 17 ottobre 2001 alla domanda
di costruzione non è più parte integrante degli atti del procedimento, perché è
stata superata dall'opposizione emendata, che ha inoltrato il 23 novembre 2001;
che la
tesi non può essere accreditata, poiché l'opposizione del 17 ottobre 2001 costituisce
un atto dal quale non si può prescindere ai fini del giudizio
sull'ammissibilità della successiva opposizione, inoltrata dopo la scadenza del
termine di pubblicazione; soltanto mantenendo nell'incarto lo scritto che il
ricorrente intende escludere può in effetti essere accertata la tempestività dell'opposizione;
che il
ricorso va quindi respinto, confermando il giudizio governativo impugnato;
che, non
avendo l'impugnativa inoltrata da __________ alcuna probabilità di successo, la
domanda di concessione dell'assistenza giudiziaria va respinta; immune da
violazioni del diritto è pure la decisione del Consiglio di Stato di negare al
ricorrente tale beneficio ed il gratuito patrocinio;
che la
tassa di giustizia, commisurata tenendo conto della situazione economica del
ricorrente, è posta a carico di quest'ultimo secondo soccombenza;
per questi motivi,
visti gli art. 29 Cost.; 208 cpv. 1, 209 lett. b, 21
LE; 1, 3, 18, 20, 28, 30, 31, 44, 60, 61 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
-
Il ricorso
è respinto.
-
La tassa di
giustizia di fr. 600.- è posta a carico del ricorrente.
-
La
richiesta di assistenza giudiziaria per la presente sede è respinta.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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