AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
52.2002.283
Data decisione, Autorità:
11.10.2002, TRAM
Incarto n.
52.2002.00283
Lugano
11 ottobre
2002
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano Bernasconi, Werner Walser
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 12 luglio 2002 delle
entrambe rappr. da: avv. __________
contro
la decisione 28 giugno 2002 con cui il Consorzio
depurazione acque _______ e dintorni ha deliberato al consorzio __________, __________,
__________ e __________ le opere da capomastro relative alla vasca
d’emergenza per l’ottimizzazione e l’ampliamento dell’impianto depurazione
acque di _______;
viste le risposte:
-
19 luglio 2002
dell'ULSA;
-
31 luglio 2002 del
consorzio __________ - __________ - __________ - __________;
-
21 agosto 2002 del
consorzio Depurazione acque _______ e dintorni;
preso atto della replica 23 settembre 2002 e delle
dupliche:
-
27 settembre 2002
dell'ULSA;
-
4 ottobre 2002 del
consorzio Depurazione acque _______ e dintorni;
-
4 ottobre 2002 del
consorzio __________ - __________ - __________ - __________;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Il
__________ il Consorzio depurazione acque _______ e dintorni (CDAM) ha indetto
un pubblico concorso, retto dal CIAP, per l’aggiudicazione delle opere da capomastro
relative alla vasca d’emergenza prevista nel quadro dell’ottimizzazione e
dell’ampliamento dell’impianto depurazione acque (IDA) di _______ (FU n.
__________ pag. __________).
Il bando di concorso stabiliva che le opere
sarebbero state aggiudicate al miglior offerente, tenuto conto dei seguenti
criteri d’aggiudicazione e fattori di ponderazione:
Ribaditi questi
parametri (pos. R 193.100), il capitolato d’appalto (modulo descrittivo)
precisava che i concorrenti avrebbero dovuto allegare i seguenti documenti
(pos. R 193.110):
· aspetto economico
- modulo d’offerta debitamente compilato e
firmato
·
qualità d’organizzazione
-
almeno 3 referenze dell’impresa
comprendenti un elenco di opere pubbliche già eseguite o in esecuzione analoghe
all’oggetto in concorso, (indicando) il responsabile dell’impresa (nominativo),
il committente, l’importo della commessa e l’anno dell’esecuzione;
-
certificato d’assicurazione della SUVA
che certifichi la classe, il grado di rischio ed il tasso di premio netto in
vigore;
·
termini di
realizzazione
- programma di lavoro generale contenente
le principali tappe esecutive ed il cammino critico
B. In tempo
utile sono pervenute alla stazione appaltante le seguenti offerte:
·
Consorzio __________ /
__________ /
__________ / __________ fr.
928'009.65
·
Consorzio __________ /
__________ fr. 947'306.35
·
__________ fr.
1'141'830.20
Scartata
l’offerta della __________, che aveva partecipato in ritardo al sopralluogo
tecnico obbligatorio, il consulente del CDAM ha allestito la seguente griglia
di valutazione:
a. prezzo
nota 6 :
offerta più bassa (Pmin)
nota 4 : 120% Pmin
ambito per la valutazione 120%
nel caso in cui in
quest’ambito vi fossero 3 o meno offerte la nota 4 è assegnata all’offerta più
alta con interpolazione lineare proporzionale al prezzo
b. qualità
d’organizzazione
Questo criterio è stato
anzitutto suddiviso in due sottocriteri, con i seguenti fattori di
ponderazione:
esperienza dell’impresa
(80%)
prevenzione infortuni
(20%)
In relazione al sottocriterio dell’esperienza
dell'impresa, il consulente ha deciso di assegnare 6 punti al concorrente
che avesse fornito un elenco di 3 opere pubbliche (A,B,C), eseguite o in corso,
analoghe a quelle in oggetto, con i nomi dei responsabili (1), i committenti
(2), gli importi delle commesse (3) e l’anno d’esecuzione (4).
Le note sono state graduate secondo il
seguente schema:
A 3.2
A + a1 3.4
A + a1 + a2 3.6
A + a1 + a2 + a3 3.8
A + a1 + a2 + a3 + a4 4.0
A + a1 + a2 + a3 + a4 + B 4.2
A + a1 + a2 + a3 + a4 + B + b1 + .... 4.4
..... omissis ....
A + a1 +…+ B + b1 + …+ C + c1 + c2 +
... 6.0
Per il sottocriterio della prevenzione
degli infortuni il consulente ha invece stabilito la seguente scala delle
note:
·
nota 4: tasso del 5.18
% dei premi pagati dall’impresa all’AIP
·
nota 6: tasso più basso
·
altre note: interpolate
in proporzione lineare
c. termini di realizzazione
·
nota 6: minor tempo
dimostrato
·
nota 1: doppio del
minor tempo dimostrato
·
altre note: interpolate
linearmente
In base alla suddetta griglia, il
committente ha attribuito alle offerte le seguenti note:
(A) Prezzo
concorrente
prezzo (- IVA)
%
nota
Consorzio ________
fr. 862'462.50
100.00
6.00
Consorzio ________
fr. 876'348.20
101.61
4.00
(B) Qualità d’organizzazione
(B1)
Esperienza dell’impresa
Consorzio
__________ (25%)
__________ (25%)
__________ (25%)
__________ (25%)
3.2 + 0.2 x 3 = 3.8 x 0.25 = 0.95
3.2 + 0.2 x 3 = 4.6 x 0.25 = 1.15
3.2 + 0.2 x 3 = 5.4 x 0.25 = 1.35
3.2 + 0.2 x 3 = 4.6 x 0.25 = 1.15
Totale
=
4.60
Consorzio
__________ (55%)
__________ (45%)
3.2 + 0.2 x 3 = 3.8 x 0.55 = 2.09
3.2 + 0.2 x 11 = 5.4 x 0.45 = 2.43
Totale
= 4.52
(B2) Prevenzione infortuni
Consorzio __________
Premio
nota
__________ (25%)
__________ (25%)
__________ (25%)
__________ (25%)
8.17
6.79
6.21
3.91
x 0.25 = 2.0425
x 0.25 = 1.6975
x 0.25 = 1.5525
x 0.25 = 0.9775
totale
= 6.270
6.00 - (6.27 - 2.53) :
: 1.325 = 3.177
Consorzio __________
__________ (55%)
__________ (45%)
6.79
2.53
x 0.55 = 3.7345
x 0.45 = 1.1385
totale
= 4.870
6.00 - (4.87 - 2.53) :
: 1.325 = 4.234
nota 6:
premio 2.53 (__________)
nota 4: premio 5.18
Δ ( 6 - 4 ) : 2.65
1 punto: 2.65 : 2 = 1.325
(C) Termini di realizzazione
Concorrente
mesi
nota
calcolo
Consorzio __________
7
6.000
Consorzio __________
8
5.143
6.00 x (14 - 8) : (14 - 7)
Dalle predette valutazioni parziali, è
scaturita la seguente graduatoria:
criteri
sotto criteri
ponderazioni
Consorzio
Consorzio
sotto criteri
criteri
sotto criteri
criteri
nota
punti
Nota
punti
nota
punti
nota
punti
A
50
6.000
300.0
4.000
200.0
B1
80
4.60
368.0
4.52
361.0
B2
20
3.18
63.6
4.23
84.6
B
100
30
431.6
129.5
445.6
133.7
C
20
6.000
120.0
5.143
102.9
Totale
1°
549.5
2°
436.6
Fondandosi su
questa classifica, il 28 giugno 2002 la delegazione del CDAM ha aggiudicato la
commessa al consorzio __________.
C. Contro
questa risoluzione il consorzio __________ insorge davanti al Tribunale cantonale
amministrativo, chiedendone l’annullamento.
A mente
dell’insorgente, la delibera sarebbe lesiva del divieto d’arbitrio e dei principi
della buona fede, della parità di trattamento fra i concorrenti, della
proporzionalità e della trasparenza.
Eccepita la carenza
di motivazione del provvedimento, il consorzio __________ rimprovera anzitutto
al CDAM di aver attribuito al prezzo della sua offerta una nota
eccessivamente bassa (4.00) per rapporto a quella assegnata al consorzio
__________ (6.00) ed alla differenza percentuale tra le due offerte (1.61%),
applicando un metodo di ponderazione che non è stato preannunciato.
L’insorgente
contesta poi che l’esperienza delle imprese sia stata valutata soltanto
in base alla completezza della documentazione prodotta, senza tenere
minimamente conto dell’importanza effettiva delle opere indicate come
referenza. Il committente avrebbe inoltre omesso di apprezzare il certificato
di qualità ISO prodotto dalla consorziata __________.
Dal profilo del
sottocriterio relativo alla prevenzione degli infortuni, il ricorrente
sollecita il richiamo dal ministero pubblico degli incarti relativi agli
incidenti sul lavoro verificatisi sui cantieri delle ditte __________ e
__________.
Il consorzio
__________ stigmatizza infine l’imprecisione del criterio dei termini di
realizzazione, contestando la penalizzazione subita a dipendenza della
maggior durata prevista per l'esecuzione dei lavori ed eccependo che il
consorzio __________ li avrebbe già iniziati.
D. All’accoglimento dell’impugnativa si oppone il CDAM, che contesta in
dettaglio le tesi dell’insorgente, negando in particolare di aver già iniziato
a realizzare le opere messe a concorso.
Ad identica conclusione perviene il
consorzio __________, contestando a sua volta partitamente le tesi del
ricorrente con argomenti che saranno discussi nei seguenti considerandi.
E. Con la
replica il consorzio __________ ribadisce che alcuni dei lavori messi a concorso
sarebbero già stati eseguiti dall'impresa __________. L'insorgente conferma e sviluppa
inoltre ulteriormente le tesi addotte con il ricorso, producendo un calcolo in
base al quale otterrebbe un punteggio leggermente superiore a quello del consorzio
concorrente.
Delle osservazioni inoltrate in duplica dal
CDAM e dal consorzio __________ si dirà per quanto necessario nei seguenti
considerandi.
Considerato, in
diritto
1.1.1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data
dagli art. 15 cpv. 2 CIAP e 4 DLACIAP. In quanto partecipante al concorso, il
consorzio __________ è legittimato a ricorrere. L'impugnativa, tempestiva, è
dunque ricevibile in ordine.
1.2. Il giudizio può essere reso sulla base
degli atti (art. 18 PAmm). Le numerose ed in parte generiche prove di cui
l’insorgente sollecita l’assunzione (perizia, testi, interrogatorio formale,
sopralluogo, ispezione UR) non appaiono invero suscettibili di procurare a
questo tribunale la conoscenza di ulteriori fatti rilevanti per il giudizio.
Per la natura stessa della procedura di concorso, il giudizio deve di principio
fondarsi sugli atti di gara, ossia sulle offerte inoltrate dai concorrenti
sulla base del capitolato ed elaborate dal committente. In quest’ordine di
idee, va respinta la richiesta del ricorrente di richiamare dal Ministero pubblico
gli atti di procedimenti penali aperti a carico di responsabili delle ditte
__________ e __________ in seguito ad incidenti sul lavoro. La valutazione del
sottocriterio prevenzione infortuni deve fondarsi esclusivamente sul
tasso applicato dall'assicurazione infortuni professionali per calcolare i
premi, come indicato dal capitolato d'appalto. Ammettere il contrario,
significherebbe introdurre parametri di giudizio che non sono stati
preventivamente annunciati. Parimenti, non si giustifica l'esperimento di un sopralluogo.
Le offerte vanno esaminate in base al capitolato. La rilevanza di eventuali
divergenze tra le opere messe a concorso e quelle che devono essere
effettivamente realizzate verrà semmai esaminata più avanti.
- Da
respingere sono le eccezioni di carenza di motivazione sollevate dal ricorrente
nei confronti della decisione d'aggiudicazione. La motivazione, risultante
dalle tabelle di valutazione messe a disposizione dal committente, non ha
invero impedito al ricorrente di esercitare compiutamente i suoi diritti di difesa.
Un eventuale difetto sarebbe comunque sanato
dalle motivazioni supplementari, addotte dal CDAM in sede di risposta al
ricorso, che il consorzio __________ ha potuto compiutamente contestare con la
replica (Borghi Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, ad art.
26 PAmm, n. 2 lett. c e rimandi).
- Giusta il
§ 28 cpv. 1 DirCIAP, la commessa è aggiudicata all'offerente che presenta
l'offerta economicamente più vantaggiosa. Il giudizio tiene conto del rapporto
prezzo prestazione. In quest'ambito, oltre al prezzo, possono in particolar
modo essere tenuti in considerazione i seguenti criteri: qualità, termini, economicità,
costi di gestione, servizio clientela, ecologia, conformità allo scopo, valore
tecnico, estetica, creatività e l'infrastruttura.
I criteri di aggiudicazione, precisa il § 14
cpv. 1 lett. i DirCIAP, devono essere indicati nei documenti del concorso, in
ordine d'importanza.
L'esigenza di fissare i criteri di
aggiudicazione in ordine d'importanza discende soprattutto dal principio di
trasparenza, che informa la procedura di aggiudicazione delle commesse
pubbliche (art. 1 cpv. 2 lett. c CIAP). I criteri di aggiudicazione, scelti in
funzione della natura e delle caratteristiche della commessa, devono essere indicati
preventivamente già in sede di pubblicazione del bando, al fine di predeterminare,
in ossequio al suddetto principio, il quadro all'interno del quale il
committente si impegna ad esercitare il proprio apprezzamento ai fini della
delibera. Attraverso la predeterminazione di questi parametri viene infatti, se
non esclusa, quantomeno limitata la libertà del committente di valutare le
offerte pervenutegli secondo schemi elaborati a posteriori al fine di
giustificare una determinata scelta.
In quest'ambito, non basta che i criteri di
aggiudicazione vengano prestabiliti già al momento dell'apertura del concorso,
ma occorre che sia preventivamente fissato anche il loro "ordine d'importanza".
Al pari della preventiva indicazione dei criteri di aggiudicazione, anche la predeterminazione
del loro ordine d'importanza serve infatti a circoscrivere la libertà del
committente di attribuire a tali criteri un peso fissato a posteriori
allo scopo di giustificare una determinata scelta (DTF 125 II 100 seg. consid.
3c).
Nell'ambito
della preventiva definizione dei criteri d'aggiudicazione il committente deve
di principio indicare almeno sommariamente anche il metodo che intende applicare
per valutare concretamente le offerte. Lasciando al committente la più ampia libertà
di scegliere il metodo di valutazione dei singoli criteri d'aggiudicazione soltanto
dopo l'apertura delle offerte può altrimenti essere disatteso il principio di
trasparenza, che l'obbligo di predeterminare questi parametri assieme ai
fattori di ponderazione intende salvaguardare.
La mancata
preventiva indicazione del metodo che il committente intende applicare per
valutare le offerte in base ai criteri d'aggiudicazione, non comporta necessariamente
l'annullamento della delibera. L'annullamento si giustifica tuttavia quando non
si può escludere che il metodo di valutazione, definito a posteriori,
sia stato adottato in funzione di giustificare una determinata scelta.
- 4.1. Nel
caso concreto, gli atti del concorso stabilivano i criteri d'aggiudicazione e
fissavano i relativi fattori di ponderazione. Non stabilivano inoltre i fattori
di ponderazione dei sottocriteri (esperienza dell'impresa e prevenzione
degli infortuni), in cui era suddiviso il criterio relativo alla qualità
d'organizzazione del concorrente. I documenti di gara non precisavano
inoltre i metodi che il committente intendeva applicare per determinare le note
da attribuire alle offerte in base ai singoli criteri d’aggiudicazione. La
griglia di valutazione è stata allestita soltanto dopo l’apertura delle offerte.
Nell'ambito della valutazione del prezzo, il
consulente del CDAM ha stabilito che avrebbe assegnato, come logico, la nota 6
al prezzo più basso (Pmin). La nota 4 è invece stata abbinata ad un
prezzo virtuale pari al 120% del prezzo minimo (4 = 120% Pmin). In
pratica, il committente ha quindi allestito una scala delle note in cui ogni punto
corrisponde ad una variazione del 10% del prezzo minimo (5 = 110% Pmin;
3 = 130% Pmin; ... 0 = 160% Pmin).
Per impedire che differenze di prezzo
superiori al 20% potessero essere compensate dalle note conseguite in base agli
altri criteri, il committente ha tuttavia limitato l’ambito di valutazione al
120%. Ha quindi escluso - implicitamente - offerte con prezzi superiori a
questo limite. Ai fini del presente giudizio non occorre indagare sulla
legittimità - quantomeno dubbia, siccome non preannunciata dagli atti di gara -
di quest'ultima riserva, perché l’offerta della __________ (132.4%), che
sarebbe stata esclusa dall'aggiudicazione, è stata comunque estromessa per
altri motivi.
In base ad una scala delle note, in cui la
nota massima (6) è assegnata al prezzo più basso (Pmin) e la nota 4
ad un prezzo del 20% superiore (4 = 120% Pmin), l’offerta dal
consorzio ricorrente, dell’1.61% superiore a quella del consorzio __________,
avrebbe ottenuto la nota 5.839. La nota sarebbe stata ancora più favorevole
(5.90) se il CDAM avesse applicato il metodo, in uso nei cantoni romandi (Guide
romand pour l'adjudication des marchés publics, 1999, pag. 14), che prevede di
assegnare al prezzo della singola offerta una nota (Nx) ottenuta
moltiplicando la nota massima (Nmax ) per il risultato del rapporto
fra il prezzo più basso e il prezzo dell'offerta da valutare (Px),
secondo la formula:
Pmin
Nx = Nmax ∙
Px
4.2. In deroga alla scala delle note
risultante dal rapporto 6 = Pmin ; 4 = 120% Pmin, il
committente ha tuttavia stabilito che qualora fossero state inoltrate soltanto
tre o meno offerte, la nota 6 sarebbe stata assegnata all’offerta più bassa,
mentre a quella più alta sarebbe stata attribuita la nota 4 con interpolazione
lineare proporzionale al prezzo per l’offerta intermedia.
Quest’eccezione costituisce in sostanza una
variante del metodo di quotazione del prezzo appena illustrato, dal quale si
distingue perché la scala delle note, oltre che dal prezzo dell’offerta più
bassa (6 = Pmin), è determinata dal prezzo della seconda o della
terza offerta (4 = P2 oppure P3), indipendentemente
dall’entità della differenza che le separa.
Tale variante non è soltanto discutibile,
siccome non preannunciata, ma va censurata, poiché non opera quelle
distinzioni, che - già per inderogabili esigenze di coerenza verso i metodi di
valutazione applicati agli altri criteri d’aggiudicazione - si rendono necessarie
al fine di tenere adeguatamente conto dell’entità della differenza di prezzo.
Non appare invero ragionevolmente sostenibile assegnare comunque la nota 4 al
prezzo dell’offerta più alta, prescindendo da qualsiasi valutazione della differenza
di prezzo, ed attribuire invece 0.2 punti ad ogni documento prodotto ai fini
della valutazione del sottocriterio dell’esperienza dell’impresa (B1).
Né si giustifica graduare minuziosamente la valutazione dell’offerta in base al
sottocriterio relativo alla prevenzione degli infortuni (B2),
rinunciando nel contempo a considerare l’importanza della differenza di prezzo.
Tenuto conto che al prezzo è attribuito un
fattore di ponderazione del 50%, il metodo stabilito dal CDAM a posteriori
compromette in larga misura, se non irrimediabilmente, le possibilità di
recuperare lo scarto che rimangono alle offerte più alte in base agli altri
criteri. Il metodo in questione va quindi disatteso sia perché non è stato
preannunciato come condizione di gara, sia perché lesivo del principio di
proporzionalità.
Da questo limitato profilo, il ricorso
appare fondato.
- Resta
tuttavia da verificare se il difetto appena rilevato implichi necessariamente
l’annullamento della delibera o se la decisione possa essere invece confermata,
come chiedono il CDAM ed il consorzio __________, in considerazione del vantaggio
che deve essere comunque riconosciuto all’offerta di quest'ultimo, valutata in
base agli altri criteri d’aggiudicazione. Non si può invero ignorare che
l’offerta del consorzio resistente si è collocata al primo posto per rapporto
al prezzo (A), ai sottocriteri relativi all’esperienza dell’impresa (B1)
ed ai termini di realizzazione (C), giungendo alle spalle di quella del
ricorrente soltanto per rapporto al sottocriterio rifertito alla prevenzione
degli infortuni (B2).
Per rispondere a questo interrogativo
occorre anzitutto verificare in che misura l’offerta del ricorrente possa
recuperare lo svantaggio applicando un metodo di valutazione del prezzo
meno penalizzante di quello adottato dal committente. Prima di stabilire se
l'apparente vantaggio conseguito dall'offerta del consorzio __________ in base
ai criteri A, B1 e C sia sufficiente per compensare lo svantaggio dovuto al
criterio B2, occorre, in altri termini, rivedere, sulla base del metodo di
valutazione più favorevole al ricorrente, il punteggio che deve essere
assegnato al prezzo delle offerte. Qualora, applicando tale metodo,
l'offerta del consorzio __________ superasse quella del consorzio __________,
la delibera andrebbe annullata. Diversamente, occorrerebbe invece ancora
entrare nel merito delle critiche sollevate dal ricorrente nei confronti dei
criteri B1, B2 e C.
5.1. Il metodo
di valutazione del prezzo più favorevole al ricorrente è sicuramente quello in
uso nei cantoni romandi, di cui si è detto sopra. In base a tale metodo, al
prezzo dell'offerta inoltrata dal consorzio __________ va assegnata la nota
5.904, pari a punti 295.2 su un punteggio massimo di 300, corrispondente alla
nota 6.
Con questa correzione, riguardante
unicamente il criterio d'aggiudicazione relativo al prezzo (A), la classifica
finale risulta modificata come segue:
criteri
sotto criteri
ponderazioni
Consorzio
Consorzio
sotto criteri
criteri
sotto criteri
criteri
Nota
punti
Nota
punti
nota
punti
nota
punti
A
50%
6.000
300.0
5.904
295.2
B1
80
4.60
368.0
4.52
361.0
B2
20
3.18
63.6
4.23
84.6
B
100
30%
431.6
129.5
445.6
133.7
C
20%
6.000
120.0
5.143
102.9
Rango / totale punti
1°
549.5
2°
531.8
Anche
applicando il metodo di valutazione del prezzo più favorevole al ricorrente,
l'offerta del consorzio __________ continuerebbe pertanto a classificarsi al
primo posto. Il vantaggio conseguito dall'offerta del consorzio __________ in
base al sottocriterio B2 non è in grado di compensare lo svantaggio derivante
dall'applicazione dei criteri A e C, rispettivamente del sottocriterio B1. Per
stabilire se la delibera possa essere confermata occorre quindi ancora
esaminare le critiche sollevate dal consorzio ricorrente in relazione ai
criteri d'aggiudicazione B1, B2 e C.
Insostenibile è
in effetti la fantasiosa valutazione prodotta dal ricorrente con la replica.
criteri
sotto criteri
ponderazioni
Consorzio
Consorzio
sotto criteri
Criteri
sotto criteri
criteri
Nota
punti
%
punti
nota
punti
%
punti
A
500
100.00
252.00
101.61
248.0
B1
80
4.60
368.0
4.52
361.0
B2
20
3.18
63.6
4.23
84.6
B
100
300
431.6
103.24
147.60
445.6
100.00
152.40
C
200
100.00
100.00
100.00
100.00
totale punti
2°
499.60
1°
500.40
A torto reputa
il ricorrente, che ad ogni criterio debba corrispondere un punteggio globale
pari al valore dei fattori di ponderazione, moltiplicati per 10 (prezzo:
500; qualità: 300; termini: 200), che andrebbe suddiviso fra i
concorrenti proporzionalmente alle differenze percentuali riscontrabili fra le
singole offerte.
L'assurdità di
questo stravagante metodo di valutazione è dimostrata già dal fatto che il
ricorrente s'è visto costretto ad invertire i risultati ottenuti in base al
calcolo, al fine di evitare che le offerte migliori conseguissero un punteggio
inferiore a quello ottenuto dall'altro concorrente.
Partendo dal
presupposto che per il prezzo occorresse distribuire fra i due consorzi
500 punti, il ricorrente ha in pratica assegnato un coefficiente del 100% al
prezzo più basso (__________). Al prezzo della sua offerta ha invece assegnato
un coefficiente proporzionalmente superiore (101.61%): Sommate queste
percentuali (100 + 101.61 = 201.61) e ragguagliato l'importo ottenuto al totale
dei punti (500) da distribuire, il ricorrente ha poi calcolato, in base ad una
semplice proporzione, il punteggio (248.00) da assegnare all'offerta più bassa
(100%), rispettivamente quello (252) spettante all'offerta più alta (101.61%).
Per rendere logico il risultato ottenuto ha semplicemente invertito i ruoli:
252 punti al prezzo dell'offerta __________ e 248 al prezzo della propria.
Analoghe
considerazioni valgono per il criterio B qualità d'organizzazione. Prendendo
in considerazione le valutazioni operate dal committente (consorzio __________:
431.6 punti; consorzio __________: 445.6 punti), il ricorrente ha calcolato la
differenza di punteggio (14 punti), stabilendo, correttamente, che il punteggio
assegnato alla sua offerta è del 3.24% superiore. Ha quindi attribuito a
quest’offerta il valore 100% ed all'offerta del resistente il valore 103.24.%.
Sommate le percentuali delle due offerte e ragguagliato il totale ottenuto
(203.24%) ai punti (300), che a suo avviso andrebbero distribuiti fra i
concorrenti per questo criterio, il ricorrente ha poi stabilito - in base ad un
semplice calcolo proporzionale - che ad ogni punto percentuale corrispondono
1.476 punti. Accertato che ad un'offerta (100%) andavano 147.6 punti, mentre i
rimanenti 152.40 punti spettavano all'altra, anche in questo caso il ricorrente
è stato costretto ad invertire i risultati onde evitare che la sua offerta
(100%) conseguisse un punteggio inferiore a quello del consorzio concorrente.
Per il criterio
C termini di realizzazione, l'insorgente, bontà sua, ha rinunciato a ripetere
l'operazione, limitandosi, senza fornire particolari spiegazioni, a suddividere
il punteggio complessivo (200 punti) in parti uguali fra i concorrenti.
5.2. Accertato che l’applicazione del metodo
di valutazione del prezzo più favorevole al ricorrente non consente
comunque alla sua offerta di recuperare lo svantaggio cumulato in base ai
criteri A, B1 e C, per stabilire se la delibera impugnata possa comunque essere
confermata, occorre, come detto, ancora esaminare le censure sollevate da
quest'ultimo con riferimento alla valutazione operata dal CDAM in base ai
sottocriteri B1, B2 ed al criterio C.
5.2.1. Nella
misura in cui il ricorrente rimprovera al committente di non aver tenuto conto
del certificato di qualità ISO 9001, prodotto dalla consorziata __________,
nell’ambito della valutazione del sottocriterio relativo all’esperienza
dell’im-presa (B1), la contestazione è infondata. Questo certificato
costituisce certamente un valido indice di qualità. Non prevedendo tuttavia il
capitolato di assegnargli un ruolo particolare nell'ambito della valutazione
del sottocriterio in discussione, il certificato in questione non può tuttavia
essere preso in considerazione alla stregua di un titolo preferenziale. Ammettere
il contrario costituirebbe una palese disattenzione delle prescrizioni di gara.
5.2.2.
Inaccoglibili, per i motivi già esposti in precedenza, sono pure i rimproveri
che il ricorrente muove nei confronti del CDAM per non aver preso in considerazione,
nell'ambito del giudizio sulla sicurezza (B2), anche gli incidenti sul lavoro occorsi
a due ditte del consorzio resistente o gli importi esposti dalle offerte al
capitolo controlli di qualità (pos. 291). Il capitolato indicava
chiaramente che l'aspetto relativo alla prevenzione degli infortuni sarebbe
stato valutato in base ai "certificati d’assicurazione della SUVA",
attestanti "la classe, il grado di rischio ed il tasso di premio netto
in vigore" dell'assicurazione per infortuni professionali (AIP). Anche
in questo caso, introdurre altri elementi di valutazione avrebbe costituito una
chiara violazione delle regole della gara.
5.2.3. Invano
contesta poi il ricorrente la valutazione assegnata alla sua offerta dal
profilo dei termini di realizzazione. Questo criterio (C) era
sufficientemente esplicitato dalla richiesta, rivolta ai concorrenti, di
allegare all'offerta un "programma di lavoro generale contente le
principali tappe esecutive ed il cammino critico" e dalla successiva posizione
311.410 del capitolato indicante che "il programma prevede una durata
dell'intervento di circa 8 mesi".
In base a queste
due prescrizioni di gara il committente poteva senz’altro procedere ad una
valutazione dei tempi di realizzazione previsti dai programmi allegati alle
offerte. Nel fatto che si sia limitato ad apprezzare la durata dei lavori,
senza valutare il contenuto dei programmi, non è ravvisabile alcuna violazione
del diritto. Non prevedendo il capitolato una simile valutazione, non si può
rimproverare al CDAM di essere incorso in una violazione del diritto per
difetto d’apprezzamento (Ermessensunterschreitung). Considerato che il
ricorrente non solleva particolari critiche nei confronti del metodo di calcolo
applicato dal CDAM per valutare i diversi tempi previsti dai concorrenti per la
realizzazione dell’opera messa a concorso, sostanzialmente immune da violazioni
del diritto appare di conseguenza anche la decisione di assegnare al programma
dei lavori prodotto dal consorzio __________ una nota (5.143) leggermente
inferiore a quella attribuita al programma presentato dal resistente (6.000).
5.2.4. Va invece
accolta la censura sollevata dal ricorrente con riferimento al fatto che
nell'ambito della valutazione del sottocriterio B1, relativo all'esperienza
dell'impresa, il CDAM ha tenuto unicamente conto della completezza delle
indicazioni fornite dai concorrenti a titolo di referenze, senza apprezzarne il
valore effettivo.
Il capitolato si
limitava invero a chiedere ai concorrenti di indicare "almeno 3 referenze
dell’impresa comprendenti un elenco di opere pubbliche già eseguite o in
esecuzione analoghe all’oggetto in concorso, (indicando) il responsabile
dell’impre-sa (nominativo), il committente, l’importo della commessa e l’anno
dell’esecuzione". I partecipanti potevano tuttavia ragionevolmente attendersi che le
referenze sarebbero state apprezzate dal profilo del loro valore intrinseco.
Il committente
non solo ha omesso di valutarle da questo profilo, limitandosi a ponderare la
completezza della documentazione prodotta, ma ha anche attribuito al
sottocriterio B1, così considerato, un peso (80%) quattro volte superiore a
quello assegnato al sottocriterio complementare (B2) relativo alla prevenzione
degli infortuni (20%).
Ora, non è
dimostrabile che questi fattori di ponderazione, non preannunciati dagli atti
di gara, siano stati scelti a posteriori allo scopo di rendere più
consistente il leggero vantaggio (7 punti), conseguito dal consorzio __________
in base al sottocriterio B1, rendendo nel contempo meno pesante lo svantaggio
(21 punti), conseguito in base al sottocriterio B2. È tuttavia certo che questi
fattori di ponderazione non riflettono il peso che può essere oggettivamente
attribuito al parametro relativo all'esperienza dell'impresa, inteso
come l’ha concepito il CDAM, in rapporto al parametro riguardante la prevenzione
degli infortuni. Non si può invero ragionevolmente sostenere che un aspetto
meramente formale, qual è quello relativo alla completezza delle indicazioni
fornite a titolo di referenze, incida sulla valutazione dell'organizzazione
dell'impresa quattro volte di più di un aspetto sostanziale, qual è quello
riguardante la sicurezza sui cantieri. Ben più adeguato appare semmai il
rapporto inverso, in cui al sottocriterio dell'esperienza dell'impresa
(B1), considerato sotto il profilo della semplice completezza dei documenti
indicanti le referenze, viene attribuito un peso (20%) quattro volte inferiore
a quello (80%) assegnato al sottocriterio B2, relativo alla prevenzione degli
infortuni.
Invertendo i
fattori di ponderazione dei sottocriteri B1 e B2, la classifica viene tuttavia
sovvertita come segue:
criteri
sotto criteri
ponderazioni
sotto criteri
criteri
sotto criteri
criteri
nota
punti
Nota
punti
nota
punti
nota
punti
A
50
6.00
300.00
5.904
295.20
B1
20
4.60
92.0
4.52
90.4
B2
80
3.18
254.4
4.23
338.4
B
100
30
346.4
103.92
428.8
128.64
C
20
6.00
120.00
5.143
102.90
Totale
2°
523.92
1°
526.74
L’offerta del
ricorrente viene quindi ad occupare il primo posto della graduatoria.
5.3. Non
potendosi escludere che i fattori di ponderazione dei sottocriteri B1 e B2
siano stati fissati a posteriori, unitamente all'insostenibile metodo di
valutazione del prezzo, al precipuo scopo di giustificare la scelta di
affidare i lavori al consorzio __________, le censure sollevate dall'insorgente
in relazione al principio della trasparenza sancito dall'art. 1 cpv. 2 lett. c
CIAP appaiono dunque fondate.
-
Resterebbero
da esaminare le contestazioni che il ricorrente solleva con riferimento al
fatto che alcune delle opere messe a concorso sarebbero già state eseguite. La
questione può tuttavia restare indecisa, perché già per le considerazioni che
precedono il ricorso va accolto, annullando la delibera impugnata. Non essendo
date le premesse per decidere nel merito, gli atti vanno rinviati alla
delegazione del CDAM affinché renda una nuova decisione (art. 18 cpv. 1 CIAP).
-
La tassa
di giustizia e le ripetibili, commisurate al dispendio lavorativo occasionato
dall’impugnativa ed ai valori in discussione, sono poste in parti uguali a
carico del CDAM e del consorzio resistente.
Per questi motivi,
visti gli art. 1, 15 CIAP; 4 DLACIAP; § 28 DirCIAP; 3,
18, 28, 31, 60, 61 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
- Il ricorso
è accolto.
§ Di conseguenza:
1.1. la decisione 28 giugno 2002 con cui il
Consorzio depurazione acque _______ e dintorni ha deliberato al consorzio
__________, __________, __________ e __________ le opere da capomastro relative
alla vasca d’emergenza per l’ottimizzazione e l’ampliamento dell’impianto
depurazione acque di _______ è annullata;
1.2. gli atti sono rinviati al Consorzio
depurazione acque _______ e dintorni per nuova decisione.
-
La tassa di
giustizia di fr. 3'000.- è suddivisa in parti uguali fra il CDAM ed il consorzio
resistente, che alla stessa condizione rifonderanno fr. 3'000.- al ricorrente a
titolo di ripetibili.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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