AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
52.2002.263
Data decisione, Autorità:
11.09.2002, TRAM
Incarto n.
52.2002.00263
Lugano
11 settembre
2002
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano Bernasconi, Werner Walser
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 24 giugno 2002 di
__________,
contro
la decisione 11 giugno 2002 del Consiglio di Stato
(n. 2832) che conferma la decisione 21 novembre 2001 con cui il municipio di
__________ gli ha negato il permesso in sanatoria per la posa di un box
prefabbricato e per la sistemazione di un piazzale destinato all'esposizione
di veicoli d'occasione fuori della zona edificabile (part. n. __________ RF);
viste le risposte:
-
4 luglio 2002 di
__________;
-
9 luglio 2002 del
Consiglio di Stato;
-
8 agosto 2002 del
municipio di __________;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Il ricorrente __________ è proprietario di un fondo situato a
__________ (part. n. __________ RF), fuori della zona edificabile, lungo il
ciglio a valle (W) della strada cantonale. Su questo terreno sorge un edificio
destinato in parte ad abitazione ed in parte a carrozzeria / officina
meccanica. L’edificio è stato realizzato alcuni decenni orsono ed è stato
ampliato nel 1992. In quell’occasione, a N dell’immobile, è stata autorizzata
anche la costruzione di un piazzale di m 14 x 15, destinato all’esposizione di
veicoli nuovi e d’occasione.
B. Da alcuni
anni la fascia di terreno, lunga circa 50 m e larga una quindicina, che si
situa lungo la strada cantonale, a N del piazzale autorizzato nel 1992, è
utilizzata per l'esposizione di veicoli d’occasione.
Recentemente, su questa parte del fondo è
stato collocato un piccolo box prefabbricato (m 5.00 x 2.40 x 2.60). Il suolo è
stato inoltre sistemato con la posa di un manto di asfalto macinato.
Sollecitato dall'autorità, il 14 maggio 2001
__________ ha chiesto al municipio il permesso in sanatoria per la posa del box
e per la sistemazione del terreno attuate senza permesso.
Alla domanda si sono opposti il Dipartimento
del territorio ed il vicino __________, ritenendo che gli interventi non
rispondessero ai requisiti dell’art. 24 LPT.
Adeguandosi all’opposizione dell’autorità
cantonale, il 21 dicembre 2001 il municipio ha negato la licenza richiesta.
C. Con
giudizio 11 giugno 2002 il Consiglio di Stato ha confermato il provvedimento,
respingendo l’impugnativa contro di esso interposta da __________.
Configurato l’intervento alla stregua di un
cambiamento di destinazione, il Governo ha in sostanza ritenuto che non fossero
dati i presupposti dell’art. 24 LPT per il rilascio di un’autorizzazione in
deroga al principio della conformità di zona.
D. Contro il predetto giudizio governativo il soccombente si aggrava
davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l’annullamento e
postulando il rilascio della licenza rifiutata.
Dopo aver rimproverato al Consiglio di Stato
di non aver esperito un sopralluogo, il ricorrente sostiene in sostanza di
essersi limitato a posare un box prefabbricato ed uno strato di asfalto macinato
sul sedime che già da anni è utilizzato per esporre auto d’occasione. A suo
avviso, la domanda di costruzione sarebbe stata necessaria soltanto per il box.
La sistemazione del piazzale d’esposizione costituirebbe soltanto un intervento
di riordino di una struttura preesistente.
E. All’accoglimento
del ricorso si oppongono il Consiglio di Stato ed il municipio di __________,
senza formulare osservazioni. Ad identica conclusione giunge il vicino
__________, contestando le tesi del ricorrente con argomenti che, per quanto necessario,
verranno ripresi nel seguito.
Considerato, in
diritto
- La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 LE. La legittimazione
attiva del ricorrente è certa. Il ricorso, tempestivo (art. 46 PAmm), è dunque
ricevibile in ordine.
Il giudizio può essere reso sulla base degli
atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm). La situazione dei luoghi, oltre ad
essere nota a questo tribunale, emerge chiaramente dagli atti e dalla documentazione
fotografica. Il sopralluogo chiesto dal ricorrente non appare dunque atto a
procurare la conoscenza di ulteriori fatti rilevanti per il giudizio. Per lo
stesso motivo, va esente da critiche il rifiuto del Consiglio di Stato di assumere
questa prova.
- Di
principio, l'autorizzazione a costruire può essere rilasciata soltanto per
impianti conformi alla funzione prevista dal piano regolatore per la zona di
utilizzazione (principio della conformità funzionale, art. 22 cpv. 2 lett. a
LPT).
Nel caso
di specie, l'intervento in esame è stato realizzato su un fondo che il PR assegna
alla zona residua e che, secondo la scheda 3.2. del PD cantonale, rientra nei
terreni idonei ad un utilizzo agricolo. Essendo la zona priva di destinazione
specifica, il requisito della conformità funzionale non può, di principio,
risultare adempiuto. Il controverso impianto non può pertanto beneficiare di un
permesso ordinario (cfr. UFPT, Commento alla LPT, nn. 15 e 16 ad art. 18; RDAT
I-1996, N. 24).
- In deroga
al principio della conformità di zona, fuori dalle zone edificabili possono
essere eccezionalmente rilasciate licenze edilizie alle condizioni poste dagli
art. 24 ss LPT.
3.1.
L'art. 24 LPT enuncia i presupposti ordinari di un'autorizzazione eccezionale:
la destinazione di un edificio o di un impianto non conforme alla funzione
prevista per la zona di utilizzazione deve esigere un'ubicazione fuori della
zona edificabile (lett. a) e all'intervento non devono opporsi interessi
preponderanti (lett. b). I due requisiti devono essere adempiuti
cumulativamente (DTF 123 II 256, consid. 5; 119 Ib 442, consid. 4a; 118 Ib 17, consid.
2b). Il requisito dell'ubicazione vincolata ha carattere oggettivo e alla
realizzazione di tale presupposto devono essere poste esigenze severe (cfr.
Scolari, Commentario, II ed., N. 530 ss.). Occorre infatti che sia necessario
realizzare l'edificio o l'impianto fuori dal territorio edificabile per motivi
d'ordine tecnico o inerenti all'esercizio o relativi alla natura del terreno
(cfr. DTF 119 Ib 442 consid. 4a). Il vincolo può anche essere negativo, imposto
cioè dall'esclusione di ogni altra ubicazione in zona edificabile (cfr. DTF 115
Ib 295 consid. 3a e c).
3.2. L'art. 24c LPT concerne invece la
tutela delle situazioni acquisite fuori delle zone edificabili. In queste zone,
gli edifici e impianti utilizzabili in base alla loro destinazione ma non più
conformi alla destinazione della zona, sono per principio protetti nella
propria situazione di fatto (cpv. 1). Con l’autorizzazione dell’autorità
competente, tali edifici e impianti possono tuttavia essere rinnovati,
trasformati parzialmente, ampliati con moderazione o ricostruiti, purché siano
stati eretti o modificati legalmente. In ogni caso è fatta salva la
compatibilità con le importanti esigenze della pianificazione territoriale
(cpv. 2).
L’articolo 24c LPT è applicabile a edifici e
impianti, costruiti o trasformati a suo tempo in conformità al diritto
materiale, ma che, per effetto di modifiche posteriori di atti legislativi o
piani, sono divenuti non conformi alla destinazione della zona (art. 41 OPT).
Non è tuttavia applicabile ai cambiamenti di destinazione ed agli ampliamenti
di edifici e impianti aziendali divenuti non conformi alla destinazione della
zona, che, per norma speciale (art. 37a LPT), soggiacciono all'art. 43 OPT
(cfr. USTE, Commenti relativi all'OPT, p. 47; STA inedita 16.10.2001 in re L., consid.
6).
In base a tale disposizione, cambiamenti,
anche totali, di destinazione e ampliamenti di edifici e impianti usati a scopo
commerciale divenuti non conformi alla destinazione della zona possono essere
autorizzati se, cumulativamente:
a. l’edificio o l’impianto è stato
legalmente costruito o modificato;
b. non insorgono nuove implicazioni rilevanti su territorio e ambiente;
c. la nuova utilizzazione non è inammissibile secondo un altro
atto legislativo federale;
d. è necessaria tutt’al più una leggera estensione dell’urbanizza-zione
esistente;
e. tutti i costi d’infrastruttura, causati dal cambiamento di destinazione
degli edifici e impianti, sono assunti dal proprietario;
f. non vi si oppongono interessi importanti della pianificazione
del territorio.
La superficie utilizzata in modo non
conforme alla destinazione della zona, precisa il cpv. 2 di tale norma, può
essere ampliata del 30 per cento; gli ampliamenti all’interno del volume
esistente dell’edificio sono computati soltanto per la metà. Se tale superficie
deve essere ampliata fuori del volume esistente dell’edificio per più di 100 m2,
l'ampliamento può essere autorizzato soltanto se necessario al proseguimento
dell’azienda (cpv. 3).
- 4.1.
Nell'evenienza concreta, gli interventi attuati senza permesso dal ricorrente
nella zona non edificabile a N del suo stabilimento vanno per principio
configurati alla stregua di un nuovo impianto realizzato fuori della zona
edificabile in contrasto con la funzione assegnata alla zona di utilizzazione.
Contrariamente a quanto assume il Consiglio di Stato, non si tratta di un cambiamento
di destinazione. Nella sistemazione di un'ampia superficie di terreno agricolo
in un'area da destinare all'esposizione di veicoli d'occasione e nella posa di
un box prefabbricato ad uso ufficio sono chiaramente ravvisabili gli estremi di
una nuova opera edilizia, ovvero di un impianto. Considerate le sue
ragguardevoli dimensioni e la sua destinazione non più accessoria all'attività
dell'officina meccanica e della carrozzeria, l'impianto non può nemmeno essere
assimilato ad un semplice ampliamento delle infrastrutture esistenti. A torto pretende
il ricorrente di qualificare gli interventi alla stregua di migliorie di
un'installazione esistente. L'uso a scopo commerciale del terreno in
discussione non è infatti mai stato sinora autorizzato. Le autorizzazioni
richiamate dall'insorgente non erano riferite a questa superficie.
4.2. Definita la natura delle opere
controverse, ne consegue che l'intervento non può essere valutato in funzione
delle condizioni agevolate di cui agli art. 24c LPT e 43 OPT, bensì unicamente
in virtù dell'art. 24 LPT.
A tale riguardo, è indubbio che la
destinazione (commerciale) della controversa opera edilizia non esige
un'ubicazione fuori della zona edificabile. Non sussistono in effetti
impedimenti all'insediamento di un'esposizione di veicoli d'occasione in zona
edificabile. Nemmeno il ricorrente sostiene invero il contrario. Il progetto
non soddisfa quindi il requisito dell'ubicazione vincolata sancito dall'art. 24
lett. a LPT. L'autorizzazione eccezionale chiesta in sanatoria non può, di
conseguenza, essere accordata.
Già per questo motivo, il ricorso va
respinto.
4.3. L'impugnativa non avrebbe esito
differente nemmeno se si volesse qualificare l'intervento alla stregua di un
ampliamento delle infrastrutture aziendali esistenti, giusta l'art. 43 OPT.
Alle opere realizzate tornerebbe applicabile
l'art. 43 cpv. 3 OPT, relativo ad ampliamenti che comportano l'uso difforme
dalla funzione della zona di una superficie esterna all'edificio superiore a
100 mq. Contrariamente a quanto esige la predetta norma, il ricorrente non ha
in tuttavia minimamente dimostrato che l'intervento è necessario al
proseguimento dell'attività aziendale svolta nelle immediate vicinanze. Già per
questo motivo, nemmeno da questo profilo le controverse infrastrutture potrebbero
pertanto venir autorizzate. Quantomeno dubbio risulterebbe peraltro anche
l'adempimento degli ulteriori requisiti posti dall'art. 43 OPT, segnatamente
l'assenza di nuove implicazioni rilevanti sul territorio e l'ambiente (lett. b)
e di interessi pianificatori contrari (lett. f).
- In esito
alle considerazioni che precedono, il ricorso va quindi respinto.
La tassa di giustizia è posta a carico del
ricorrente secondo soccombenza (art. 28 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 24, 24c, 37b LPT; 41, 42, 43 OPT; 21
LE; 3, 18, 28, 60, 61 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
-
Il ricorso
è respinto.
-
La tassa di
giustizia di fr. 800.- è a carico del ricorrente.
-
Contro la
presente decisione è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale
di Losanna nel termine di 30 giorni dalla notifica.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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