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Numero d'incarto:
52.2002.244
Data decisione, Autorità:
29.07.2002, TRAM
Incarto n.
52.2002.00244-245
Lugano
29 luglio
2002
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano Bernasconi, Werner Walser
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sui ricorsi
a) 11 luglio 2001 del
Consorzio __________, ____________________,
__________ e __________
patr. da: avv. __________
b) 13 luglio 2001 del
Consorzio __________, __________
patr. da: avv. __________
contro
la decisione 3 luglio 2001 del Consiglio di Stato
(n. 3150), che delibera al consorzio __________ - __________ gli interventi
di conservazione e di ripristino dei manufatti dell'autostrada N2 in territorio
di __________, __________ e __________ (Progetto __________);
viste le risposte:
-
26 luglio 2001 del
Dipartimento del territorio, Servizi generali;
-
27 luglio 2001 del
consorzio __________ - __________;
-
al ricorso sub a)
-
26 luglio 2001 del
Dipartimento del territorio, Servizi generali;
-
27 luglio 2001 del
consorzio __________ - __________;
-
al ricorso sub b)
preso atto della replica 17
agosto 2001 del consorzio __________ - __________;
viste le dupliche:
richiamata la sentenza 15 novembre 2001 (n.
52.2001.00260-261) del Tribunale cantonale amministrativo;
preso atto della sentenza 12 aprile 2002
(n. 339/2001) del Tribunale federale;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
e
considerato in diritto
che il 28 luglio 2000 il Dipartimento del
territorio ha indetto un pubblico concorso secondo la procedura selettiva per
la realizzazione di opere di conservazione e di rifacimento di manufatti
dell'autostrada A2 in territorio di __________, __________ e __________
(Progetto __________);
che al concorso hanno preso parte le
seguenti ditte:
Consorzio __________,
__________, ,
__________ (),
Consorzio __________ -
__________ - __________ (__________),
Consorzio __________ -
__________ - __________ - __________
(__________),
Consorzio __________ -
__________ (__________),
che dopo vicissitudini che non occorre qui
riassumere tutti i consorzi sono stati ammessi alla fase d'offerta;
che la documentazione di gara elaborata dal
Dipartimento del territorio per la seconda fase prevedeva che la miglior
offerta sarebbe stata determinata sulla base dei seguenti criteri di aggiudicazione:
che in tempo utile sono pervenute al
committente le seguenti offerte:
-
Consorzio __________ fr.
69'268'641.--
-
Consorzio __________ (- __________) fr.
84'879'648.--
-
Consorzio __________ fr.
94'229'128.--
-
Consorzio __________ fr.
97'095'422.--
che con risoluzione 3 luglio 2001 il
Consiglio di Stato ha aggiudicato la commessa al consorzio __________ -
__________ (__________) per l'importo di fr. 69'268'641.--;
che contro questa delibera sono insorti
davanti al Tribunale cantonale amministrativo i ricorrenti citati in ingresso,
chiedendone l'annullamento;
che il consorzio formato dalle ditte
__________ ed __________ ha fra l'altro rilevato che il fattore esposto
dall'aggiudicatario (0.9) per le prestazioni a regia particolari (R 291.110)
disattendeva la prescrizione obbligatoria (minimo 1.0) del capitolato;
che con sentenza 15 novembre 2001 il
Tribunale cantonale amministrativo ha accolto i ricorsi, ritenendo che su
quello specifico punto l'offerta inoltrata dal consorzio __________ non fosse
conforme alle prescrizioni del capitolato;
che con sentenza 12 aprile 2002 il Tribunale
federale ha accolto il ricorso di diritto pubblico inoltrato dal consorzio
__________ contro il predetto giudizio di questo tribunale;
che il Tribunale federale ha ritenuto che "soprattutto
laddove è in gioco la realizzazione di importanti e complesse opere pubbliche,
è pressoché inevitabile che si verifichino degli errori o delle imprecisioni
durante la compilazione delle offerte, ragione per la quale in questi casi la
conformità delle medesime dev'essere valutata secondo criteri non
eccessivamente restrittivi. Soltanto la presenza di errori di una certa
importanza può quindi condurre all'esclusione di un'offerta";
che il Tribunale federale ha altresì
ritenuto che l'errore in contestazione fosse di secondaria importanza e non
avesse comunque influito sull'esito della gara; di conseguenza, ha annullato il
giudizio impugnato siccome lesivo del principio di proporzionalità;
che questo tribunale fa proprie le
considerazioni sviluppate dal Tribunale federale con riferimento alla
possibilità di correggere la difformità eccepita dal consorzio __________;
che in relazione alle altre eccezioni
sollevate dai ricorrenti il Tribunale cantonale amministrativo si limita a
rinviare alle considerazioni sviluppate nel giudizio annullato;
che la correzione dell'errore eccepito dal
consorzio __________ comporta inevitabilmente un aumento di 20'000.-- fr.
dell'importo di delibera indicato dalla risoluzione impugnata;
che entro questi limiti i ricorsi vanno
parzialmente accolti, riformando di conseguenza la risoluzione governativa
impugnata;
che, dato l'esito, si prescinde dal prelievo
di una tassa di giustizia e si considerano compensate le ripetibili.
Per questi motivi,
visti gli art. 6, 7, 11, 12, 15, 16 CIAP; §§ 19, 24,
27 DirCIAP; art. 3, 18, 28, 31, 51, 60, 61, 65 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
- I ricorsi
sono parzialmente accolti.
§. Di conseguenza, la decisione 3 luglio 2001 del
Consiglio di Stato (n. 3150), è riformata nel senso gli interventi di conservazione
e di ripristino dei manufatti dell'autostrada N2 in territorio di __________,
__________ e __________ sono deliberati al consorzio __________ - __________
per l'importo di fr. 69'288'641.--.
-
Non si
preleva tassa di giustizia, non si assegnano ripetibili.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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