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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
52.2002.238
Data decisione, Autorità:
09.07.2002, TRAM
Incarto n.
52.2002.00238
Lugano
9 luglio 2002
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano Bernasconi, Werner Walser
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 5 giugno 2002 di
patr. da: avv. __________
contro
la decisione 15 maggio 2002 (n. 925) del municipio
di ______ che delibera alla __________ la revisione dei conti del comune per
gli anni 2001 - 2003;
vista la risposta 24 giugno
2002 del municipio di ______;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Il 5
febbraio 2002 il municipio di ______ ha messo a pubblico concorso, secondo la
LCPubb, la revisione dei conti del comune per gli anni 2001 - 2003 (FU n.
__________ pag. __________).
Alla cifra 4, il bando stabiliva i seguenti
criteri d'aggiudicazione e fattori di ponderazione:
·
Esperienze della
contabilità di enti pubblici e software __________ 60%
·
Prezzo 40%
Il bando (cifra 8) precisava inoltre che:
"le offerte devono pervenire alla
cancelleria comunale entro il 7 marzo 2002 alle 16.00. Seguirà l'apertura in
seduta pubblica presso la stessa sede alle ore 16.15 del 7 marzo 2002."
B. Il 7 marzo
2002 presso la cancelleria comunale sono state aperte le seguenti offerte:
-
__________ fr.
27'500.00
-
__________ fr.
32'000.00
-
__________ fr.
32'500.00
-
__________ fr.
35'000.00
-
__________ fr.
35'000.00
-
__________ fr.
48'000.00
-
__________ fr.
48'000.00
-
__________ fr.
83'928.00
Dagli atti non risulta che in
quell'occasione sia stato allestito un verbale.
C. L'11 marzo
2002 la Posta ha avvisato la cancelleria comunale che alle 0640 del 7
precedente le era pervenuta l'offerta della __________ di fr. 58'200.00,
spedita per raccomandata da Lugano alle 17.48 del 5 marzo 2002.
La cancelleria comunale l'ha ritirata ed
aperta il giorno stesso, registrandola nel verbale d'apertura delle offerte,
datato 11 marzo 2002, che ha inviato il 22 di quello stesso mese alle concorrenti.
D. Dalla
valutazione delle offerte operata dal committente in base ai criteri d'aggiudicazione
è scaturita la seguente graduatoria:
-
__________ 5.85
-
__________ 5.21
-
__________ 5.19
-
__________ 5.18
-
__________ 4.98
-
__________ 4.44
-
__________ 4.38
-
__________ 4.13
-
__________ 3.49
Con decisione
15 maggio 2002 il municipio ha deliberato la commessa alla __________. La
decisione è stata notificata alle singole concorrenti con l’indicazione del
punteggio ottenuto dalla deliberataria e dall’interessata.
E. Contro questa decisione la __________ insorge davanti al Tribunale
cantonale amministrativo, contestandola dal profilo della tempestività
dell’offerta della __________ e del punteggio assegnatole. L’offerta, allega,
sarebbe tardiva. Nulla giustificherebbe inoltre la scelta di un’offerta che si
è classificata al penultimo rango su nove concorrenti.
F. All’accoglimento del ricorso si oppone il municipio asserendo che la
__________ poteva in buona fede pensare che la sua offerta fosse giunta
tempestivamente alla cancelleria comunale. Escluderla costituirebbe pertanto un
formalismo eccessivo.
Il prezzo offerto dalla ricorrente,
prosegue, sarebbe d’altro canto eccessivamente basso. Considerato che la
revisione dei conti comporta l’esame di diverse decine di migliaia di
scritturazioni, l’offerta della __________ offrirebbe maggiori garanzie di
affidabilità.
L’aggiudicataria non ha presentato
osservazioni.
Considerato, in
diritto
1.La competenza del Tribunale cantonale amministrativo discende
dall’art. 37 cpv. 1 LCPubb. Certa ed incontestata è la legittimazione attiva
della ricorrente. Il ricorso, tempestivamente introdotto contro un
provvedimento impugnabile (art. 37 lett. d LCPubb), è dunque ricevibile in
ordine.
Il giudizio può essere reso sulla base degli
atti senza istruttoria (art. 18 PAmm).
-
La cifra 8
del bando di concorso stabiliva che le offerte dovevano pervenire alla
cancelleria comunale entro il 7 marzo 2002 alle 16.00. Non stabiliva che
dovevano essere inviate a quell'istanza entro quel termine. Esigendo che
pervenissero effettivamente alla cancelleria, ossia che entrassero nella sfera
di disposizione dell’ufficio in questione, il municipio ha chiaramente ed
inequivocabilmente attribuito un valore ricettizio alle offerte che i concorrenti
erano invitati ad inoltrare. Il rischio di una tardiva ricezione da parte della
cancelleria gravava quindi sui concorrenti, che dovevano prendere i
provvedimenti necessari per assicurarsi che l'offerta giungesse per tempo a
quell'ufficio (cfr. sulle dichiarazioni ricettizie: DTF 113 II 259; von
Thur/Peter, Allgemeiner Teil des schweizerischen OR, § 22 n. 6 pag. 172).
-
In
concreto, l’offerta della __________ non è pervenuta alla cancelleria comunale
entro le 1600 del 7 marzo 2001. Non poteva quindi essere presa in
considerazione ai fini dell’aggiudicazione. Il fatto che dalle 0640 di quel
giorno giacesse presso la Posta di __________, che per un disguido ha avvertito
il municipio soltanto quattro giorni più tardi, non permette di giungere a
diversa conclusione. Il ritardo deve essere sopportato dalla __________, la cui
offerta andava senz’altro esclusa.
Manifestamente a torto giustifica il
municipio il suo operato richiamandosi al principio della buona fede ed al
divieto di formalismo eccessivo. Il fatto che la __________ potesse in buona
fede supporre che la sua offerta fosse pervenuta alla cancelleria comunale nel
termine fissato dal bando è del tutto irrilevante. Non costituisce d’altro
canto eccesso di formalismo dedurre effetti preclusivi dall’inosservanza del
termine in questione. Al contrario costituisce palese violazione del diritto
ammettere l’offerta tardiva.
Già per questo motivo, la delibera impugnata
va annullata siccome resa in aperto contrasto con le prescrizioni di gara
relative al termine fissato per l’inoltro delle offerte.
4.Per completezza, va ancora rilevato che la delibera andrebbe
comunque annullata siccome arbitraria anche se l’offerta fosse da considerare
tempestiva.
Al di là del palese, ingiustificabile
contrasto tra la delibera e le risultanze della classifica allestita in base ai
criteri d’aggiudica-zione, non è invero dato di vedere come si possa ragionevolmente
sostenere che la __________ offra maggiori garanzie di affidabilità non solo
rispetto alla ricorrente, ma anche per rapporto alle altre sei concorrenti che
la precedono in classifica. Per tener conto degli aspetti che a suo avviso
giustificherebbero la delibera, il municipio avrebbe dovuto impostare il
concorso diversamente, prevedendo altri, specifici criteri d'aggiudicazione,
volti a valutare l'attendibilità delle offerte.
La violazione del diritto posta in essere
dall’autorità comunale è talmente grave ed evidente da non meritare ulteriore
commento.
5.Sulla scorta delle considerazioni che precedono il ricorso va accolto,
annullando la delibera impugnata.
Non essendosi la __________ opposta al
ricorso, la tassa di giustizia e le ripetibili vanno poste esclusivamente a
carico del comune resistente.
Per questi motivi,
visti gli art. 32, 36, 37 LCPubb; 3, 18, 28, 31, 60,
61, 65 PAmm
dichiara
e pronuncia:
1.Il ricorso è accolto.
§. Di conseguenza, la decisione 15 maggio 2002 (n.
925) del municipio di __________, che delibera alla __________ la revisione dei
conti del comune per gli anni 2001 - 2003, è annullata.
2.La tassa di giustizia di fr. 800.- è a carico del comune di ______,
che rifonderà fr. 1'000.- alla __________ a titolo di ripetibili.
- Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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