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Numero d'incarto:
52.2002.236
Data decisione, Autorità:
09.10.2002, TRAM
Incarto n.
52.2002.00236
Lugano
9 ottobre
2002
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano Bernasconi e Werner Walser
segretario:
Thierry Romanzini, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 3 giugno 2002 di
__________,
patr. dall'avv. __________,
contro
la risoluzione 21 maggio 2002 (n. 2431) del
Consiglio di Stato, che ha respinto l'impugnativa presentata dall'insorgente
avverso la decisione 20 marzo 2002 del Dipartimento delle istituzioni,
Sezione dei permessi e dell'immigrazione, in materia di mancato rinnovo del
permesso di dimora per sé e per il figlio __________;
viste le risposte:
preso atto della replica 10
luglio 2002 della ricorrente e delle dupliche:
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. a) La
cittadina russa titolare di un passaporto lettone per apolidi __________ (1972)
è entrata la prima volta in Svizzera il 1° marzo 1998, dove ha lavorato fino al
31 luglio del medesimo anno in qualità di ballerina al beneficio di successivi
permessi di dimora temporanei (L).
Lasciato il territorio elvetico, la
ricorrente vi è rientrata il 1° ottobre 1998 per lavorarvi ancora come
ballerina, sempre al beneficio di permessi L, l'ultimo dei quali valido fino al
31 marzo 1999. L'11 marzo 1999, __________ è tornata in __________.
b) Il 6 luglio 1999 l'insorgente ha chiesto,
per il tramite dell'ambasciata di Svizzera in Lettonia, il rilascio di un visto
di entrata nel nostro Paese per potersi sposare con il cittadino elvetico __________
(1968), domiciliato a __________, ma soggiornante a __________ per motivi di
lavoro. Il 4 settembre 1999 l'interessata è giunta in Svizzera, ottenendo un
permesso L valido tre mesi in attesa di contrarre matrimonio.
Le nozze sono state celebrate il 15 ottobre
1999 a __________. Per vivere insieme a suo marito, la ricorrente ha ottenuto
un permesso di dimora annuale, in seguito rinnovato fino al 14 ottobre 2001.
Il 19 novembre 1999, l'interessata ha
iniziato a lavorare come barista in un locale notturno di __________.
Il 17 gennaio 2000, __________ è stata
raggiunta nel nostro Paese dal figlio __________ (1996), nato da una precedente
relazione e titolare della medesima nazionalità della madre, posto al beneficio
di un permesso di dimora annuale, anch'esso rinnovato fino al 14 ottobre 2001.
B. a) Il 26
marzo 2001 __________ ha informato l'ufficio regionale stranieri di __________
di aver chiesto la separazione legale dalla moglie, il loro rapporto essendo in
crisi. Ha pure comunicato all'autorità che avrebbe lasciato l'abitazione coniugale
di __________ per il 1° aprile 2001 e sarebbe tornato a vivere a __________.
Il 12 aprile 2001 __________ ha promosso
un'azione di separazione presso la Pretura del Distretto di Lugano, alla quale
il marito ha aderito il 2 luglio successivo. Nel corso dell'udienza in comune
svoltasi il 21 settembre 2001 dinnanzi al Segretario assessore, i coniugi
__________ hanno confermato di voler vivere separatamente.
b) Con decisione 20 marzo 2002 la Sezione
dei permessi e dell'immigrazione ha respinto l'istanza presentata l'11
settembre precedente da __________ volta ad ottenere il rinnovo del permesso di
dimora per sé e per suo figlio __________, fissando loro un termine con
scadenza il 31 maggio 2002 per lasciare il territorio cantonale.
L'autorità ha rilevato che l'interessata non
viveva più con il marito dal marzo 2001 e che non adempiva più la condizione
per cui le era stato rilasciato il permesso di soggiorno. La decisione è stata
resa in applicazione degli art. 4, 7, 9, 12, 16 LDDS e 8 ODDS.
C. Con
giudizio 21 maggio 2002, il Consiglio di Stato ha confermato la suddetta risoluzione,
respingendo l'impugnativa interpostavi da __________.
Dopo aver lasciato indeciso se i coniugi
__________ avessero contratto un matrimonio fittizio nonostante l'esistenza di
diversi indizi in tal senso, il Governo ha rilevato che, in ogni caso, non
sussisteva più tra di essi un legame sentimentale. Ha quindi considerato
manifestamente abusivo, da parte dell'insorgente, appellarsi al connubio per
ottenere il rinnovo del permesso di dimora.
L'Esecutivo cantonale ha inoltre ritenuto
che l'interessata non potesse invocare la protezione sancita dall'art. 8 CEDU
in quanto la relazione coniugale non era più intatta, e che fosse esigibile il
suo rientro nel proprio Paese d'origine insieme a suo figlio.
D. Contro la
predetta pronunzia, __________ si aggrava ora davanti al Tribunale cantonale
amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando il rinnovo del suo
permesso di dimora e quello di suo figlio __________.
Contesta di invocare il vincolo matrimoniale
in maniera manifestamente abusiva, perché non esclude di riconciliarsi con il marito.
Contesta pure di aver contratto un matrimonio fittizio in quanto le nozze erano
state precedute da una convivenza di un mese e mezzo. Ritiene il consorte
responsabile della separazione per aver lasciato il tetto coniugale.
Sostiene inoltre che la restrittiva
giurisprudenza federale sull'abuso di diritto non si concilia più con il nuovo
diritto del divorzio, che presume il fallimento del matrimonio soltanto dopo
una separazione di fatto di 4 anni.
Ritiene in ogni caso di aver diritto alla
proroga del permesso di soggiorno nell'ambito dell'Accordo conchiuso dalla
Confederazione svizzera con la Comunità europea ed i suoi Stati membri sulla
libera circolazione delle persone in quanto il marito sarebbe titolare anche
della nazionalità italiana.
E. All'accoglimento
del ricorso si oppongono sia il Consiglio di Stato sia il dipartimento con
argomenti di cui si dirà, per quanto necessario, in seguito.
F. In fase di
replica e di duplica, le parti hanno sostanzialmente riconfermato le rispettive,
contrapposte posizioni.
Considerato, in
diritto
- 1.1. In
materia di diritto degli stranieri la competenza del Tribunale cantonale amministrativo
a statuire in merito ai gravami inoltrati avverso le decisioni del Consiglio di
Stato è data soltanto nella misura in cui queste ultime possono essere
impugnate con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale (art. 10
lett. a LALPS).
1.2. In ambito di polizia degli stranieri il
ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale non è esperibile contro
il rilascio o il rifiuto di permessi al cui ottenimento la legislazione
federale non conferisce un diritto (art. 100 cpv. 1 lett. n. 3 OG). L'art. 4
LDDS sancisce che l'autorità competente decide liberamente, nei limiti delle
disposizioni della legge e dei trattati con l'estero, in merito alla
concessione del permesso di dimora o di domicilio. Lo straniero ha quindi un
diritto all'ottenimento di un simile permesso solo laddove tale pretesa si
fonda su una disposizione particolare del diritto federale o di un trattato
internazionale (DTF 127 II 60 consid. 1a, 126 II 425 consid. 1 con rinvii).
1.3. Non esiste tra la Confederazione
Svizzera e la Repubblica di Lettonia o la Repubblica federativa di Russia alcun
trattato che regoli in modo specifico il soggiorno in Svizzera di cittadini di
uno dei menzionati Stati, accordo dal quale potrebbe scaturire un diritto al
rinnovo del permesso di dimora.
1.4. Giusta l'art. 7 cpv. 1 prima frase
LDDS, il coniuge straniero di un cittadino svizzero ha diritto al rilascio e
alla proroga di un permesso di dimora. Ai fini dell'applicazione della suddetta
norma, è determinante unicamente l'esistenza di un vincolo matrimoniale
giuridicamente valido (DTF 119 Ib 417 e segg., consid. 2c). In concreto,
l'interessata è sposata con un cittadino elvetico. Di conseguenza essa ha, in
linea di principio, diritto al rinnovo del permesso di soggiorno. Pertanto,
essendo la decisione impugnata suscettibile di essere dedotta davanti all'alta
Corte federale mediante un ricorso di diritto amministrativo, si deve concludere
che la competenza di questo Tribunale a statuire sull'impugnativa inoltrata da
__________ è data. Se il permesso in oggetto possa esserle rifiutato è una
questione di merito, non di ammissibilità.
1.5. Il gravame in oggetto, tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm) e
presentato da una persona senz'altro legittimata a ricorrere (art. 43 PAmm), è
pertanto ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti, senza
istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm). Come verrà illustrato in seguito (consid.
4.), non è infatti necessario accertare se il marito della ricorrente sia
titolare anche della cittadinanza italiana.
-
L'art. 7
cpv. 1 prima frase LDDS dispone che il coniuge straniero di un cittadino
svizzero ha diritto al rilascio e alla proroga del permesso di dimora. Questo
diritto - soggiunge il cpv. 2 della medesima norma - non sussiste se il matrimonio
è stato contratto per eludere le prescrizioni in materia di dimora e domicilio
degli stranieri, segnatamente quelle sulla limitazione del loro effettivo. Il
permesso può anche essere negato in caso di abuso di diritto. L'abuso sussiste
quando un diritto viene invocato per realizzare degli interessi che la legge
non vuole proteggere (Häfelin/Müller, Grundriss des Allgemeinen
Verwaltungsrechts, 3a ed., N. 597 segg.; Imboden/Rhinow, Schweizerische
Verwaltungsrechtsprechung, 6a ed., N. 74 e 78). Sono dati segnatamente gli
estremi dell'abuso allorquando lo straniero si richiama ad un matrimonio che
sussiste solo formalmente unicamente per ottenere il rilascio o il rinnovo di
un permesso di dimora (cfr. DTF 121 II 97 consid. 4).
-
Il
Consiglio di Stato, nonostante abbia rilevato alcuni indizi di matrimonio
fittizio, segnatamente la breve convivenza prematrimoniale, la mancanza di un
permesso per risiedere stabilmente in Svizzera e le nozze contratte in modo
repentino (v. risoluzione ad E., pag. 8), ha poi argomentato che, invocando il
vincolo coniugale esistente solo formalmente, la ricorrente commetteva un abuso
manifesto del diritto. Cadono pertanto nel vuoto gli argomenti addotti
dall'interessata volti a confutare l'esistenza della natura fittizia delle nozze.
-
4.1. In
concreto, la ricorrente è entrata in Svizzera il 4 settembre 1999, dove si è
sposata il 15 ottobre successivo con il cittadino elvetico __________. E' incontestato
che i coniugi si sono separati di fatto a partire dall'aprile 2001, quindi dopo
soltanto un anno e 5 mesi dalla celebrazione delle nozze. Da allora, essi non
formano più una comunione domestica.
Dal 12 aprile 2001 è pendente la procedura
di separazione e nel corso dell'udienza in comune del 21 settembre 2001
dinnanzi al Segretario assessore della Pretura del Distretto di Lugano, i coniugi
__________ hanno confermato di non voler più vivere sotto lo stesso tetto.
Del resto, anche in questa sede l'insorgente
ha ritenuto improbabile una riconciliazione in tempi brevi (ricorso ad 5, pag.
7).
Da quanto precede risulta pertanto in modo
manifesto l'abuso, da parte dell'insorgente, che invoca il proprio matrimonio,
svuotato di ogni contenuto e scopo almeno da un anno e mezzo, al fine di
ottenere il rinnovo del permesso per risiedere in Svizzera. Va ricordato
infatti che scopo dell'art. 7 cpv. 1 prima frase LDDS è permettere ai coniugi
di creare una reale comunione coniugale.
Non porta a diversa conclusione il fatto che
__________ ritenga il marito responsabile della disunione. I motivi che hanno
condotto alla separazione non sono infatti determinanti per il presente giudizio.
4.2. In tal senso, la ricorrente non
potrebbe dunque prevalersi di una vita famigliare intatta e vissuta ai sensi
dell'art. 8 CEDU, al fine di ottenere il rinnovo di un permesso di domicilio in
base a questo disposto.
L'insorgente non può nemmeno invocare per
analogia l'applicazione dell'Accordo del 21 giugno 1999 tra la Comunità europea
ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione Svizzera, dall'altra,
sulla libera circolazione delle persone (ALC), e del relativo Allegato I (cfr.
FF 1999 VI 5978 e segg.) per ottenere il rinnovo del permesso di soggiorno
unitamente a suo figlio, invocando l'asserita nazionalità italiana del marito.
Infatti, chi contrae un matrimonio fittizio o si richiama abusivamente e in
modo manifesto allo stesso non gode in ogni caso della protezione dell'ALC, indipendentemente
se l'interessato sia cittadino dell'UE/AELS (v. n. 8.6. delle "Istruzioni e commenti concernenti l'introduzione
graduale della libera circolazione delle persone tra la Confederazione Svizzera e
la Comunità europea nonché i suoi Stati membri nonché i seguenti Stati membri dell'AELS: Norvegia,
Islanda e Principato del Liechtenstein", emanate dall'Ufficio federale
degli stranieri, stato al febbraio 2002; Istruzioni UFDS sull'OLCP).
Infine, contrariamente a quanto assume la
ricorrente, un abuso di diritto ai sensi dell'art. 7 LDDS può sussistere
indipendentemente dall'esistenza della procedura di divorzio o di separazione
pendente (DTF 128 II 145 consid. 2).
- __________,
che vive regolarmente e in maniera stabile nel nostro Paese soltanto da circa
tre anni, è ancora giovane ed ha i suoi principali legami culturali nonché i
suoi famigliari in __________, dove è nata, è cresciuta e si è formata professionalmente
(v. curriculum vitae 21 ottobre 1999).
Il suo rientro nel proprio Paese d'origine
unitamente a suo figlio __________, che possiede la medesima cittadinanza, è
quindi esigibile.
- Stando
così le cose, il ricorso dev'essere respinto. L'emanazione del presente giudizio
rende priva d'oggetto l'evasione della domanda di provvedimenti cautelari. La
tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza (art. 28 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 1, 4, 7 LDDS; 8 CEDU; 100 cpv. 1 lett.
b n. 3 OG; 10 lett. a LALPS; 3, 18, 21, 28, 43, 46, 60 e 61 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
- Il ricorso
è respinto.
§. Di conseguenza, __________ (1° marzo 1972) e suo
figlio __________ (6 dicembre 1996) sono tenuti a lasciare il territorio
cantonale entro il 30 novembre 2002 notificandone la partenza al
competente ufficio regionale degli stranieri.
-
La tassa di
giustizia e le spese, di complessivi fr. 800.–, sono a carico della ricorrente.
-
Contro la
presente decisione è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale
a Losanna nel termine di 30 giorni dall'intimazione.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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