AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
52.2002.231
Data decisione, Autorità:
29.07.2002, TRAM
Incarto n.
52.2002.00231
Lugano
29 luglio
2002
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano Bernasconi, Werner Walser
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 31 maggio 2002 di
__________,
patr. da: avv. __________,
Contro
la decisione 14 maggio 2002 del Consiglio di Stato
(n. 2226) che apre un’inchiesta amministrativa – disciplinare nei suoi
confronti, sospendendolo immediatamente dalla carica di supplente ufficiale
UEF e di segretario assessore della Pretura di Blenio e privandolo dello
stipendio nella misura del 50%;
vista la risposta 19 giugno 2002 del
Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Il 14
gennaio 2002 il Pretore supplente del distretto di Blenio, agendo in veste di ufficiale
dell’Ufficio esecuzione e fallimenti (UEF), ha segnalato alla Camera di esecuzione
e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello che il suo supplente, lic. iur. __________, conduceva pratiche di liquidazione
sommaria di fallimenti senza che fosse stato emesso il necessario decreto
pretoriale. Ha inoltre rilevato che aveva chiesto il rimborso di spese per
trasferte che non avrebbe effettuato.
B. Esperiti
alcuni accertamenti, con sentenza 8 febbraio 2002 la CEF, statuente quale
autorità di vigilanza sugli UEF, ha sospeso il ricorrente per due mesi
dall’ufficio, a titolo di sanzione disciplinare (art. 14 LEF ed 11 cpv. 1
LALEF), per avere chiesto e percepito indennità per trasferte non effettuate
(consid. 5.1), per avere avviato procedure di liquidazione sommaria di
fallimenti senza il necessario decreto del Pretore (consid. 5.2.a), per avere
omesso - in 73 casi su 147 trasferte dichiarate - di registrare le relative
spese negli incarti esecutivi (consid. 5.2.b), per aver provocato inammissibili
ritardi nel trattamento di alcune pratiche (consid. 5.2.c) e per non avere
notificato una decisione di revisione del pignoramento a due diretti interessati
(consid. 5.2d).
Contro la sentenza, notificata al Ministero
pubblico per quanto di sua competenza, non è stato interposto ricorso.
C. Il 22 marzo 2002, preso atto del giudizio della CEF, il Procuratore
Pubblico ha promosso l’accusa nei confronti di __________
per i reati di truffa e falsità in documenti, "per avere a scopo
d’indebito profitto, nella sua funzione di supplente ufficiale/segretario
assessore dell’UEF di __________,
rispettivamente della Pretura di Blenio, incassato indennità di trasferta mai
eseguite e per avere contabilizzato parte di questi importi nell’elenco spese
di alcuni incarti esecutivi alterando di conseguenza indebitamente la
contabilità dell’incarto a danno dello Stato del Cantone Ticino e a danno di
creditori".
Il PP ha notificato la promozione d’accusa
al Consiglio di Stato.
D. Richiamandosi
al decreto di promozione d’accusa ed alla sentenza della CEF, il 14 maggio 2002
il Consiglio di Stato ha aperto un’inchiesta amministrativa - disciplinare nei
confronti del ricorrente, sospendendolo dalla funzione e privandolo dello stipendio
nella misura del 50%. Con lo stesso provvedimento il Governo ha inoltre sospeso
l’inchiesta in attesa delle prime risultanze del procedimento penale, riservandosi
"la facoltà di avviare un procedimento di disdetta amministrativa ai
sensi dell’art. 60 LOrd".
E. Contro
questa decisione, __________ è insorto
davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l’annullamento.
Rievocati i fatti salienti, l’insorgente
eccepisce anzitutto la competenza del Consiglio di Stato ad adottare il
provvedimento impugnato, rilevando che i funzionari dell’UEF soggiacciono al potere
disciplinare della CEF.
La decisione, prosegue l’insorgente,
violerebbe inoltre il principio ne bis in idem, poiché l’inchiesta
avrebbe per oggetto i medesimi fatti per i quali la CEF l’ha già sospeso per
due mesi a titolo di sanzione disciplinare. Ancorché di natura cautelare, il
provvedimento costituirebbe in realtà un’ulteriore, inammissibile sanzione
disciplinare, finalizzata alla sua rimozione dalla carica. Il provvedimento,
conclude il ricorrente, non sarebbe sufficientemente motivato, non sarebbe
dettato da esigenze di servizio e disattenderebbe infine il principio di
proporzionalità.
F. All’accoglimento
del ricorso si è opposto il Consiglio di Stato, per il tramite della Sezione
delle risorse umane, con argomenti che per quanto necessario saranno discussi
nei seguenti considerandi.
G. Con la
replica il ricorrente ha puntualizzato alcuni aspetti del ricorso, ribadendo in
particolare l'eccezione di violazione del principio ne bis in idem.
In sede di duplica, il Consiglio di Stato ha confermato quanto esposto la
risposta.
Considerato, in
diritto
- 1.1.
Notoriamente, la competenza del Tribunale cantonale amministrativo non è data
per clausola generale, ma secondo il cosiddetto sistema enumerativo, ossia
soltanto nei casi previsti dalla legge (art. 60 PAmm).
In concreto, il ricorrente contesta una
decisione con cui il Consiglio di Stato (a) ha aperto un’inchiesta nei suoi
confronti, (b) l'ha sospeso dalla carica, (c) l'ha privato parzialmente dello
stipendio a titolo di misura cautelare e (d) ha sospeso l'inchiesta amministrativa
in attesa delle risultanze del procedimento penale. Il ricorrente chiede che
sia annullata la decisione di aprire un'inchiesta a suo carico, quella di sospenderlo
dalla carica e quella di privarlo parzialmente dello stipendio. Non contesta invece
la decisione di sospendere l'inchiesta amministrativa in attesa delle risultanze
del procedimento penale.
Nella misura in cui è riferita alla
sospensione dalla carica ed alla privazione parziale dello stipendio,
l’impugnativa è ricevibile in ordine giusta l’art. 67 cpv.1 lett. a LOrd. È
invece irricevibile nella misura in cui il ricorrente contesta la decisione del
Governo di aprire un’inchiesta amministrativa - disciplinare nei suoi confronti.
Le decisioni di aprire un’inchiesta a carico di un dipendente cantonale non
rientrano infatti nel novero dei provvedimenti impugnabili in base alla
succitata disposizione della LOrd.
Innegabile è la legittimazione attiva
dell’insorgente, direttamente e personalmente toccato dal provvedimento impugnato.
Nei limiti dianzi illustrati, il ricorso,
tempestivo, è dunque ricevibile in ordine.
1.2. L’impugnativa può essere evasa sulla
base degli atti senza istruttoria (art. 18 PAmm). Gli atti che il ricorrente
chiede di acquisire dalla CEF e dal ministero pubblico non appaiono invero
suscettibili di procurare a questo tribunale la conoscenza di ulteriori fatti
rilevanti per il giudizio. Il ricorrente non nega invero di aver riscosso
indennità per trasferte fittizie. La circostanza, posta a fondamento delle
decisioni della CEF e del PP richiamate dal provvedimento censurato, non deve
essere ulteriormente acclarata ai fini del presente giudizio. Avendo per
oggetto un provvedimento cautelare, il presente giudizio può peraltro fondarsi
sugli atti di causa (Borghi Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese,
ad art. 21 PAmm n. 1 lett. c).
1.3. Stabiliti i limiti del presente
giudizio, occorre quindi verificare se la decisione del Consiglio di Stato di
sospendere il ricorrente dalla carica e di privarlo parzialmente dello
stipendio sia inficiata dalle violazioni del diritto che questi lamenta.
- Giusta
l’art. 38 LOrd, "se l’interesse dell’inchiesta o dell’ammini-strazione
lo esigono, il Consiglio di Stato ha la facoltà di sospendere anche
immediatamente dalla carica e di privare totalmente o parzialmente dello
stipendio il dipendente nei confronti del quale è stata aperta un’inchiesta
disciplinare."
La sospensione dalla carica è una misura
cautelare volta a salvaguardare gli interessi generali della pubblica
amministrazione e quelli specifici dell’inchiesta. Essa si giustifica nei casi
in cui v’è da temere che la permanenza in servizio del dipendente possa rendere
più difficile la conduzione delle indagini o pregiudicare l’interesse del
servizio coinvolto (Guido Corti, Illecito penale, procedimento disciplinare e
sospensione provvisionale del dipendente durante l’inchiesta, RDAT II 1998, 453
seg.). La privazione temporanea dello stipendio, abbinata all’esonero dal servizio,
serve invece a tutelare gli interessi dell’ente pubblico nel caso in cui il
procedimento si concluda con la destituzione (RDAT I 1996 n. 3). La privazione
totale o parziale dello stipendio connessa alla sospensione dalla carica non è
una sanzione e non è nemmeno destinata a compensare la perdita della
prestazione lavorativa subita dall’ente pubblico in seguito all’esonero temporaneo
dal servizio (STA 20.12.99 in re B.). È solo una misura cautelare sui
generis, destinata a salvaguardare gli interessi dell'ente pubblico in caso
di successiva destituzione.
Il dipendente sospeso dalla carica mantiene
di per sé il diritto allo stipendio. Lo perde, nella misura in cui ne è stato
privato giusta l'art. 38 LOrd, soltanto se il procedimento disciplinare sfocia
nella sua destituzione. Se il procedimento si conclude invece con il suo
proscioglimento o con l'adozione di una sanzione meno grave, il dipendente
recupera lo stipendio che gli è stato trattenuto a titolo di misura cautelare
(Bellwald, Die disziplinarische Verantwortlichkeit der Beamten, pag. 111).
- Nell’evenienza
concreta, il Consiglio di Stato ha ritenuto che la promozione dell’accusa a carico
del ricorrente per i reati di truffa e di falsità in documenti, commessi, a
mente del Procuratore pubblico, "nella sua funzione di supplente ufficiale/segretario
assessore dell’UEF di __________,
rispettivamente della Pretura di __________
", costituisse un motivo sufficiente per sospenderlo dalla carica e dimezzargli
provvisoriamente lo stipendio. La deduzione regge alla critica.
3.1. Invano contesta il ricorrente la
competenza del Consiglio di Stato a procedere in via disciplinare nei suoi
confronti. Nella misura in cui può essere esaminata a titolo pregiudiziale nel
quadro di un ricorso proposto contro un provvedimento di sospensione della
carica e di riduzione temporanea dello stipendio, l’eccezione va respinta già
perché il ricorrente non è soltanto supplente ufficiale dell’UEF, ma è anche segretario
assessore della Pretura di Blenio. Funzione, questa, per la quale è assoggettato
senza riserve al potere disciplinare del Consiglio di Stato.
Al riguardo giova altresì rilevare che i
funzionari degli UEF sono soggetti alla giurisdizione disciplinare della CEF
soltanto nella misura in cui infrangono doveri di servizio connessi alle loro
specifiche mansioni (cfr. art. 32 cpv. 4 LOrd, 14 LEF ed 11 cpv. 1 LALEF). Per
le violazioni dei doveri di servizio comuni a tutti i dipendenti cantonali,
essi rimangono invece assoggettati al potere disciplinare del Consiglio di
Stato.
Nella misura in cui intende procedere nei
confronti del ricorrente per violazioni dei doveri di servizio che esulano
dalla sfera di competenze della CEF, la giurisdizione disciplinare del
Consiglio di Stato non può dunque essere negata. Al Consiglio di Stato sarà
preclusa, in forza del principio ne bis in idem, soltanto la facoltà di
punire nuovamente il ricorrente per violazioni dei doveri di servizio specifici
dei funzionari dell'UEF, per le quali è già stato sanzionato dalla CEF.
3.2. Infondate sono pure le censure che il
ricorrente solleva con riferimento al principio di proporzionalità. Appare
invero conforme a tale principio ritenere che l’interesse del ricorrente non prevalga
sull’interesse dell’ente pubblico ad allontanare temporaneamente dal servizio
un dipendente, nei confronti del quale è stato avviato un procedimento penale
per reati commessi nell’esercizio delle funzioni affidategli. Non viola di
certo il diritto, in questi casi, considerare prevalente l'esigenza di tutelare
convenientemente l’immagine dell’amministrazione della giustizia di fronte al
pubblico. A maggior ragione se si considera che al ricorrente sono anche affidate
funzioni giurisdizionali.
La gravità dei reati addebitati
all'insorgente non permette d'altronde di escludere a priori che il
procedimento sfoci nella destituzione. Qualora dall’inchiesta penale dovessero
emergere ulteriori, gravi violazioni dei doveri di servizio, oltre a quelle
specifiche commesse in qualità di supplente ufficiale dell’UEF, per le quali è
già stato punito dalla CEF, non si può invero escludere che siano dati gli
estremi per rimuovere il ricorrente dalla carica a titolo di sanzione disciplinare.
La sanzione inflittagli dalla CEF esclude soltanto che possa essere punito una
seconda volta per le stesse manchevolezze.
Né disattende il principio di
proporzionalità considerare prevalenti le esigenze d’inchiesta (amministrativa
- disciplinare) su quelle dell’insorgente. È ben vero che la CEF ha già
esperito indagini in merito alla riscossione di indennità per trasferte fittizie.
Gli accertamenti della CEF si sono tuttavia limitati all’attività svolta dal
ricorrente in qualità di supplente ufficiale dell’UEF. Non sono stati sinora
svolti accertamenti per escludere che questi non abbia fraudolentemente
riscosso indennità per trasferte fittizie anche nella sua veste di segretario
assessore della Pretura.
3.3. Da respingere è pure l’eccezione di
carenza di motivazione. L’esigenza di motivazione delle decisioni
amministrative è dettata dalla necessità di mettere gli interessati in
condizione di esercitare i loro diritti di difesa e di consentire all’autorità
di ricorso di verificarne la legittimità (Borghi Corti, op. cit., ad art. 26
PAmm n. 1 seg.). Richiamandosi alla sentenza della CEF ed alla promozione
d’accusa, di cui si è detto in narrativa, la decisione censurata appare
sufficientemente motivata. La motivazione del provvedimento, benché sommaria,
non lascia spazio a dubbi di sorta circa i fatti che hanno indotto il Governo
ad adottarlo.
La succinta motivazione non ha per nulla
menomato il ricorrente nell'esercizio dei suoi diritti di difesa.
3.4. Improponibile è parimenti la censura di
violazione del principio ne bis in idem. Questa censura non è atta ad
impedire che il Consiglio di Stato apra nei confronti del ricorrente
un'inchiesta disciplinare, volta a stabilire se non abbia commesso analoghe
malversazioni anche come segretario assessore, come reputa il Procuratore
pubblico con la promozione d'accusa di cui si è detto. L'eccezione potrà semmai
impedire che il Governo punisca nuovamente il ricorrente in via disciplinare
per gli stessi fatti per i quali è già stato sanzionato dalla CEF.
3.5. Né giova infine al ricorrente obiettare
che un’eventuale disdetta del rapporto d’impiego non presuppone l’esperimento
di un’inchiesta amministrativa. Il fatto che il Consiglio di Stato avrebbe
potuto rescindere tale rapporto in base all’art. 60 cpv. 1 e 3 lett. c LOrd già
al momento in cui la CEF ha reso il suo giudizio, non invalida minimamente la
decisione dello stesso Governo di aprire un procedimento disciplinare nei suoi
confronti, sospendendolo dalla carica e privandolo parzialmente dello stipendio.
La procedura di licenziamento amministrativo
è indipendente da quella disciplinare ed è esperibile in ogni tempo. Può quindi
essere avviata, prospettando la disdetta ed assegnando al dipendente un termine
per adire la commissione conciliativa (art. 53 LOrd), anche quando nei suoi
confronti è in corso un procedimento disciplinare.
- Sulla
scorta delle considerazioni che precedono, nella misura in cui è ricevibile, il
ricorso va quindi respinto.
La tassa di giustizia è posta a carico del
ricorrente secondo soccombenza.
Per questi motivi,
visti gli art. 38, 60, 67 LOrd; 14 LEF; 11 LALEF; 3,
18, 28, 60, 61 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
-
Nella
misura in cui è ricevibile, il ricorso è respinto.
-
La tassa di
giustizia di fr. 800.- è a carico del ricorrente.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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