AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
52.2002.23
Data decisione, Autorità:
03.05.2002, TRAM
Incarto n.
52.2002.00023
Lugano
3 maggio 2002
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 15 gennaio 2002 della
patr. da: avv. __________
contro
la decisione 18 dicembre 2001 del Consiglio di Stato
(n. 6097) che annulla la licenza edilizia 20 settembre 2001 rilasciatale dal
municipio di __________ per la costruzione di un portico con grill sulla terrazza
annessa all'esercizio pubblico di cui è titolare (part. n. __________);
viste le risposte:
-
23 gennaio 2002 del
municipio di __________;
-
30 gennaio 2002 di
__________;
-
30 gennaio 2002 del
Consiglio di Stato;
-
7 febbraio 2002 del
Dipartimento del territorio, UDC;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Il 30
maggio 2001 la __________ ha chiesto al municipio di __________ il permesso di
posare un grill sulla terrazza annessa all'omonimo esercizio pubblico, che
sorge nella zona del nucleo. L'impianto verrebbe dotato di una cappa
d'aspirazione con camino di espulsione dei fumi e coperto da una tettoia ad una
falda di m 4.50 x 4.00, addossata allo stabile che ospita il ritrovo.
Alla domanda si è tempestivamente opposto
__________, proprietario di un fondo situato nelle immediate vicinanze (part.
n. __________), paventando un aumento dell'attività esterna dell'esercizio
pubblico e delle relative immissioni foniche.
B. Il 5 luglio
2001 la Sezione protezione aria e acqua del Dipartimento del territorio (SPAA)
ha chiesto alla ricorrente di completare la domanda con uno studio fonico che
indicasse il carico fonico, calcolato o misurato, derivante dall'attività
dell'esercizio pubblico, quello relativo al traffico indotto e quello riferito
agli impianti di aerazione, ventilazione e climatizzazione, nella zona del
nucleo, alla quale ha attribuito un grado di sensibilità (GS) II.
C. Il 17
luglio 2001 la __________ ha comunicato alla SPAA che si rifiutava di dar seguito
alla richiesta. Il 6 settembre 2001 la SPAA ha quindi preavvisato negativamente
la domanda, ritenendo che l'intervento fosse da configurare alla stregua di una
modifica sostanziale di un impianto fisso esistente e che l'istante non avesse
dimostrato il rispetto delle disposizioni dell'OIF. Il 14 di quello stesso mese
il Dipartimento del territorio si è formalmente opposto al rilascio della licenza
richiesta.
D. Incurante
del preavviso negativo dell'autorità cantonale, il 24 settembre 2001 il municipio
ha accolto la domanda di costruzione, respingendo le opposizioni del Dipartimento
del territorio e del vicino. In sostanza, l'autorità comunale ha ritenuto che
la posa di un grill non modificasse sostanzialmente le condizioni d'esercizio
del ristorante.
E. Con
giudizio 18 dicembre 2001 il Consiglio di Stato ha annullato la licenza accogliendo
i ricorsi contro di essa interposti dal Dipartimento del territorio e dal
vicino __________.
Evase le questioni formali, il Governo ha
anzitutto rilevato che l'esercizio pubblico doveva essere configurato alla
stregua di un impianto fisso esistente. Considerato che il grill permette un'intensificazione
del servizio esterno, il Consiglio di Stato ha poi ritenuto che l'intervento
costituisse una modifica sostanziale dell'impianto esistente. Ne ha quindi
dedotto che la richiesta di completare la domanda con uno studio fonico rivolta
dalla SPAA alla ricorrente fosse del tutto giustificata. Fondandosi su queste
premesse ha pertanto annullato la licenza siccome rilasciata senza esaminare la
conformità dell'intervento con le prescrizioni della legislazione ambientale.
F. Contro il
predetto giudizio governativo la soccombente insorge davanti al Tribunale
cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando il rilascio
della licenza rifiutata.
L'insorgente eccepisce anzitutto la
tardività dell'opposizione del Dipartimento del territorio, deducendo che non
fosse legittimato a ricorrere al Consiglio di Stato. Obietta inoltre che
l'opposizione inoltrata dal vicino a titolo cautelativo non sarebbe sufficiente
a salvaguardare il diritto di ricorrere contro la licenza. L'intervento, soggiunge,
sarebbe d'altro canto soggetto alla procedura di notifica, alla quale
l'autorità cantonale è estranea.
Nel merito, l'insorgente nega poi che la
costruzione del grill determini un'intensificazione dell'uso della terrazza.
Diversa sarebbe soltanto l'offerta di cibi. La LPAmb, prosegue, sarebbe peraltro
applicabile soltanto agli impianti realizzati dopo il 1° gennaio 1985, data in
cui è entrata in vigore. L'aggiunta di un grill non costituirebbe una
trasformazione sostanziale. Sarebbe infatti utilizzato solo d'estate e non
produrrebbe alcun rumore. Il costo della perizia fonica sarebbe infine
sproporzionato rispetto ai costi dell'intervento.
G. All'accoglimento
del ricorso si oppongono il Consiglio di Stato e l'UDC che non formulano
particolari osservazioni.
Ad identica conclusione perviene l'opponente
__________, che contesta succintamente le tesi dell'insorgente, rilevando come
l'esercizio dell'impianto, realizzato nel frattempo abusivamente, abbia
confermato i timori di un aumento delle immissioni.
Il municipio di __________ ribadisce le tesi
espresse in precedenza, rimettendosi comunque al giudizio del Tribunale cantonale
amministrativo.
Considerato, in
diritto
- La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 LE. Certa
è la legittimazione attiva dell'insorgente, beneficiaria della licenza edilizia
annullata dal Consiglio di Stato. Il ricorso, tempestivo, è dunque ricevibile
in ordine.
Il giudizio può essere reso sulla base degli
atti, senza istruttoria (part. 18 PAmm). La situazione dei luoghi e
dell'oggetto della contestazione emerge chiaramente dalle tavole processuali.
- 2.1. Per
principio, le domande di costruzione soggiacciono alla procedura ordinaria di
rilascio del permesso. La procedura semplificata, detta di notifica, si applica
soltanto agli interventi minori, che non comportano l'applicazione di norme di
diritto federale o cantonale, rimesse al giudizio dell'autorità cantonale.
2.2. La posa di un grill destinato alla
preparazione di cibi da dispensare agli avventori di un esercizio pubblico
richiama innegabilmente l'applicazione di norme della legislazione ambientale
(LPAmb, OIF, OIAt) demandate al giudizio del Dipartimento del territorio (art.
3 cifra 4 DLALPAmb).
Del tutto corretta è quindi la procedura
ordinaria di rilascio del permesso di costruzione applicata dal municipio. A
torto pretende l'insorgente che la domanda avrebbe dovuto essere trattata
secondo la procedura di semplice notifica, senza coinvolgere il Dipartimento
del territorio, in quanto riferita ad una costruzione accessoria. L'opera non è
accessoria, perché è destinata all'esercizio di un'attività lavorativa. Ma anche
se fosse accessoria, alla domanda di costruzione sarebbe comunque applicabile
la procedura ordinaria, poiché l'intervento deve necessariamente essere esaminato
dal profilo della sua conformità con la legislazione ambientale.
- 3.1. Entro
30 giorni dalla ricezione degli atti, rispettivamente delle opposizioni di terzi,
il Dipartimento del territorio deve pronunciarsi sulla conformità
dell'intervento con le leggi demandate al suo giudizio per l'applicazione (art.
7 cpv. 1 LE). Se l'intervento è conforme o può essere reso conforme a
determinate condizioni, il Dipartimento del territorio esprime un preavviso favorevole,
incondizionato o condizionato. Se l'intervento non è invece conforme al diritto
la cui applicazione compete all'autorità cantonale, il Dipartimento del
territorio esprime un preavviso negativo opponendosi al rilascio del permesso.
Il termine di cui all'art. 7 cpv. 1 LE, che
il Dipartimento del territorio può prorogare in casi particolari di altri 30
giorni mediante semplice notifica all'istante ed al municipio (art. 7 cpv. 3
LE), non decorre fintanto che non siano state rilasciate autorizzazioni
speciali richieste da altre leggi (da coordinare con la licenza edilizia)
oppure fintanto che gli atti non siano stati completati conformemente alle
richieste del Dipartimento del territorio con documenti o studi supplementari
(art. 19 RLE).
Se il termine fissato dall'art. 7 cpv. 1 LE
trascorre infruttuoso, il consenso del municipio è presunto (art. 7 cpv. 4 LE),
a meno che il diritto federale prescriva un'autorizzazione cantonale (art. 7
cpv. 5 LE).
3.2. Secondo l'art. 7 cpv. 2 LE, l'avviso
del Dipartimento del territorio è vincolante per il municipio; resta riservato
il caso, eccezionale, in cui la concessione della licenza risultasse lesiva di
interessi comunali preponderanti. Da questa norma discende che il municipio può
scostarsi dall'avviso del Dipartimento del territorio soltanto per negare la
licenza. Non può invece rilasciarla in contrasto con un'opposizione
dell'autorità cantonale. Il carattere vincolante del preavviso del Dipartimento
del territorio non può giungere a costringere il municipio a rilasciare una
licenza che il comune dovrebbe poi impugnare perché non condivide le
conclusioni da questi tratte circa la conformità dell'intervento con il diritto
la cui applicazione è riservata all'autorità cantonale. Si può invece
senz'altro ammettere che l'avviso negativo, impedisca comunque all'autorità
comunale di rilasciare il permesso e costringa l'istante ad impugnare la
decisione di rifiuto.
Al fine di evitare che i municipi possano
impunemente disattendere il preavviso negativo dell'autorità cantonale, l'art.
21 cpv. 2 LE ha concesso al Dipartimento del territorio il diritto di impugnare
davanti al Consiglio di Stato la licenza rilasciata a dispetto dell'opposizione
interposta.
3.3. In concreto, il Dipartimento del
territorio ha ricevuto gli atti della domanda di costruzione il 12 giugno 2001.
L'opposizione del vicino gli è pervenuta il 28 di quello stesso mese. Considerato
che il 29 giugno 2001 era giorno festivo, il termine di 30 giorni fissato
dall'art. 7 cpv. 1 LE al Dipartimento del territorio per esprimere il suo
avviso ha quindi iniziato a decorrere il 30 giugno 2001.
Il 5 luglio 2001 l'autorità cantonale (SPAA)
ha chiesto alla __________ di completare la domanda con uno studio fonico. La
richiesta ha sospeso la decorrenza del termine in esame (art. 19 cpv. 1 RLE).
Il 17 luglio 2001 l'istante in licenza ha
comunicato al Dipartimento del territorio che non avrebbe dato seguito alla
richiesta. Contrariamente a quanto assume il Consiglio di Stato questa
comunicazione non ha ripristinato la decorrenza del termine. Non può pertanto
aver suscitato la presunzione che il Dipartimento del territorio avrebbe
tacitamente acconsentito al rilascio della licenza. Il termine sospeso da una
richiesta di completazione degli atti riprende a decorrere soltanto quanto
l'istante vi si conforma. Non già quando vi si oppone. Non avendo il termine
ripreso a decorrere non sussiste pertanto alcuna presunzione di consenso tacito
del Dipartimento del territorio ex art. 7 cpv. 4 RLE. L'opposizione 14
settembre 2001 del Dipartimento del territorio al rilascio del permesso non era
quindi tardiva ed il ricorso, tempestivamente inoltrato dallo stesso
dipartimento al Consiglio di Stato, era senz'altro ricevibile.
- 4.1.
Secondo l'art. 11 LPAmb, gli inquinamenti atmosferici, il rumore, le vibrazioni
e le radiazioni sono limitate da misure applicate alla fonte (limitazione delle
emissioni; cpv. 1). Indipendentemente dal carico inquinante esistente, le
emissioni, nell'ambito della prevenzione, devono essere limitate nella misura
massima consentita dal progresso tecnico, dalle condizioni d'esercizio e dalle
possibilità economiche (cpv. 2). Le limitazioni delle emissioni sono inasprite
se è certo o probabile che gli effetti, tenuto conto del carico inquinante
esistente, divengano dannosi o molesti (cpv. 3).
4.2. La costruzione di impianti fissi nuovi
è autorizzata solo se le immissioni foniche da essi prodotte non superano, da
sole, i valori di pianificazione (VP) nelle vicinanze; l'autorità che rilascia
i permessi può esigere una valutazione preventiva del rumore (art. 25 cpv. 1
LPAmb). Le emissioni foniche degli impianti fissi di nuova costruzione, precisa
l'art. 7 cpv. 1 OIF, devono essere limitate secondo le disposizioni
dell'autorità esecutiva, nella maggior misura possibile dal punto di vista
tecnico e dell'esercizio e sopportabile sotto il profilo economico (lett. a),
rispettivamente, in modo che le immissioni foniche prodotte da detti impianti
non superino i VP (lett. b).
Alla costruzione di impianti fissi nuovi
sono assimilate le trasformazione degli impianti fissi esistenti che dal
profilo ecologico alterano in misura significativa l'impatto sull'ambiente
circostante (DTF 123 II 325 seg. consid. 4c, aa).
4.3. Le modificazioni degli impianti fissi
esistenti al momento dell'entrata in vigore dell'OIF (1. aprile 1987) sono
invece disciplinate dall'art. 8 OIF. Se le modificazioni non sono sostanziali,
le emissioni delle parti d'impianto nuove o modificate devono essere limitate
secondo le disposizioni dell'autorità esecutiva nella maggior misura possibile
dal punto di vista tecnico e dell'esercizio e sopportabile sotto il profilo economico
(cpv. 1). Se un impianto è invece modificato sostanzialmente, le emissioni
foniche dell'intero impianto devono essere limitate in modo tale da non
superare i valori limite d'immissione (VLI; cpv. 2).
In caso di modificazioni sostanziali, deve
quindi essere risanato l'intero impianto anche se non contribuisce in modo
determinante al superamento dei VLI (art. 13 cpv. 1 OIF).
Le trasformazioni, gli ingrandimenti e i
cambiamenti dell'esercizio causati dal titolare dell'impianto, soggiunge l'art.
8 cpv. 3 OIF, sono considerati come modificazione sostanziale, se c'è da
aspettarsi che l'impianto stesso o la maggior sollecitazione degli impianti per
il traffico esistenti provochi immissioni foniche percettibilmente più elevate.
4.4. L'autorità esecutiva determina o fa
determinare le immissioni foniche se ha motivo di ritenere che i valori limite
d'esposizione al rumore di detti impianti siano o potrebbero essere superati
(art. 36 cpv. 1 OIF). I valori limite d'esposizione al rumore, in particolare,
i VP ed i VLI, sono fissati dagli allegati all'OIF a secondo del tipo
d'impianto ed in funzione del grado di sensibilità (GS) assegnato alle singole
zone di utilizzazione.
In mancanza di valori limite d'esposizione
al rumore, l'autorità esecutiva valuta le immissioni foniche in base all'art.
15 LPAmb (art. 40 cpv. 3 OIF). In base a tale norma, i VLI per il rumore e le
vibrazioni sono stabiliti in modo che, secondo la scienza o l'esperienza, le
immissioni inferiori a tali valori non molestino considerevolmente la
popolazione.
4.5. Gli esercizi pubblici sono impianti
fissi ai sensi degli art. 7 cpv. 7 LPAmb e 2 cpv. 1 OIF. Essi soggiacciono
pertanto alla limitazione preventiva delle emissioni sancita dall'art. 11 OIF.
Considerate le caratteristiche particolari
del rumore che producono, a questi impianti non si applicano i valori limite
d'esposizione al rumore dell'industria e delle arti e mestieri fissati dall'allegato
6 all'OIF. Conformemente all'art. 40 cpv. 3 OIF, le immissioni foniche prodotte
da questi stabilimenti vanno quindi valutate in base all'15 LPAmb, tenendo
conto degli art. 19 e 23 della stessa legge.
- 5.1.
Nell'evenienza concreta, la ricorrente è titolare di un esercizio pubblico,
situato nel nucleo di __________ e dotato di 132 posti, 60 dei quali esterni.
Il ritrovo esiste da molti anni, in ogni
caso da prima dell'entrata in vigore della LPAmb. Esso configura un impianto
fisso ai sensi dell'art. 7 cpv. 7 LPAmb; legge, che, contrariamente a quanto
assume l'insorgente, si applica anche agli impianti esistenti al momento in cui
è entrata in vigore.
Gli atti non permettono di esprimere un
giudizio sulla conformità dell'esercizio pubblico con le prescrizioni della
LPAmb e dell'OIF in particolare. All'infuori dei dati relativi alla capienza,
null'altro è in effetti dato di sapere in merito alle infrastrutture (posteggi)
di cui dispone ed alle condizioni d'esercizio (orari) che ne regolano
l'attività. Della terrazza si sa soltanto che verrebbe utilizzata soltanto
occasionalmente. Indipendentemente dalla questione a sapere se l'uso della
terrazza sia regolare od occasionale, non appare tuttavia fuori luogo ritenere
che nella misura in cui il servizio esterno si protrae sino alla 0100,
l'impianto non rispetti le disposizioni dell'OIF. L'attività svolta durante la
bella stagione da un esercizio pubblico, su una terrazza esterna dotata di 60
posti e situata in una zona del nucleo, alla quale è stato assegnato il GS II
siccome destinata in primo luogo all'abitazione, comporta quasi inevitabilmente
un superamento dei VLI fissati in base all'art. 15 LPAmb (art. 40 cpv. 3 OIF).
Già il rumore prodotto dal normale comportamento degli avventori può quindi dar
luogo ad un obbligo di risanamento (art. 16 LPAmb; 13 OIF).
5.2. Con domanda di costruzione 30 maggio
2001, la ricorrente ha chiesto al municipio il permesso di posare un grill ed
una tettoia di protezione a ridosso dello stabile che ospita l'esercizio
pubblico in oggetto. L'istante non ha fornito alcuna indicazione circa gli
orari e le modalità d'esercizio di questa nuova infrastruttura. In base agli
atti si può comunque ragionevolmente presumere che il grill verrebbe utilizzato
nei giorni di bel tempo dei mesi più caldi (aprile-settembre) senz'altra
restrizione d'orario all'infuori di quelle poste dall'art. 37 LEsPub.
Orbene, una simile installazione va senza
dubbio configurata alla stregua di una modificazione di un impianto fisso
esistente. Essa modifica in effetti le infrastrutture di cui l'esercizio
dispone, aumentando in particolare l'offerta di prestazioni alla clientela che
fa capo al servizio esterno. La trasformazione, dal profilo meramente fattuale,
è contenuta entro limiti modesti. Essa costituisce tuttavia un intervento
suscettibile di incrementare in misura più o meno importante le immissioni
foniche dell'impianto preesistente. Al fine di qualificare l'intervento dal
profilo giuridico, la SPAA ha chiesto alla ricorrente di produrle una perizia
sulle immissioni foniche derivanti dall'esercizio pubblico. Considerata la
grave carenza di informazioni sulla situazione dell'esercizio pubblico dal
profilo delle immissioni, la richiesta era in linea di massima giustificata,
poiché la valutazione dell'impatto ambientale derivante dall'intervento non
poteva prescindere da una conoscenza sufficientemente approfondita della situazione
dell'impianto preesistente. Considerato che la principale fonte di rumore è
costituita dal comportamento della clientela, che per le sue particolari caratteristiche
va rilevato empiricamente sulla base di dati d'esperienza, ci si può invero
chiedere se fosse effettivamente giustificato esigere complesse misurazioni
dall'esito difficilmente valutabile. La questione può tuttavia rimanere
indecisa, poiché la ricorrente si è rifiutata di fornire qualsiasi
collaborazione.
5.3. Preso atto del rifiuto opposto dalla
ricorrente, la SPAA ha espresso preavviso negativo, ritenendo che la posa del
grill fosse da configurare alla stregua di una modificazione sostanziale,
disciplinata dall'art. 8 cpv. 2 OIF, in quanto atta a provocare immissioni
foniche percettibilmente più elevate, anche nell'ipotesi che la terrazza fosse
già utilizzata con una certa regolarità. La valutazione, fondata essenzialmente
sulla capienza della terrazza (60 posti) e sull'orario d'esercizio (sino alla
01.00), regge alla critica dell'insorgente. La comune esperienza permette
invero di affermare che un grill destinato al servizio esterno di un esercizio
pubblico rappresenta un'attrattiva supplementare, in grado di incrementare
l'afflusso di clienti.
Contrariamente a quanto assume l'insorgente,
non si tratta di una semplice modifica di secondaria importanza, assoggettata
all'art. 8 cpv. 1 OIF, siccome insuscettibile di alterare l'impatto ambientale
derivante dall'attività esercitata sulla terrazza. Il grill. destinato in
particolare al servizio esterno, non costituisce soltanto un luogo di cottura
supplementare, ma anche un'attrattiva che va oltre il mero fatto culinario.
5.4. Tanto il rifiuto della ricorrente a
collaborare all'accertamento delle immissioni foniche derivanti dall'esercizio
pubblico, quanto l'assoggettamento del grill al regime applicabile alle
modificazioni sostanziali di impianti fissi esistenti, non permettono tuttavia
di concludere che la licenza dovesse essere senz'altro negata.
Nelle particolari circostanze del caso
concreto, ben si può in effetti ammettere che una limitazione anche incisiva
degli orari d'esercizio, fondata anzitutto su una valutazione empirica delle
immissioni foniche prodotte dal comportamento degli avventori, sia atta a contenere
le immissioni al di sotto dei valori limite stabiliti in base agli art. 40 cpv.
3 OIF e 15 LPAmb.
-
Sulla
scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso in quanto volto contro il
diniego della licenza va senz'altro respinto, non potendosi in nessun caso
ammettere che la controversa modificazione dell'impianto venga autorizzata dal
municipio in contrasto con il preavviso negativo del Dipartimento del
territorio. L'impugnativa va tuttavia accolta nella misura in cui il Consiglio
di Stato ha rinviato gli atti al municipio, affinché "dopo aver ottenuto
uno studio fonico completo dalla __________ ed il preavviso del Dipartimento
del territorio, decida nuovamente sulla domanda di costruzione". Gli
atti vanno piuttosto rinviati all'autorità cantonale, affinché, preso atto del
rifiuto della ricorrente a collaborare all'accertamento del carico fonico
esistente e futuro, emani un nuovo preavviso, che stabilisca empiricamente,
sulla base dei dati a disposizione e dell'esperienza, almeno i limiti temporali
(giorni, orari), entro i quali l'attività svolta dall'esercizio pubblico sulla
terrazza può essere considerata conforme alle prescrizioni dell'OIF. Né il
Dipartimento del territorio, né l'opponente giungono invero ad affermare che
anche l'attività di ristorazione esercitata sulla terrazza durante le ore
diurne sia incompatibile con tali disposizioni. Benché quest'aspetto non abbia
sollevato contestazioni, in tale ambito, l'autorità cantonale esaminerà anche
la conformità dell'intervento con le disposizioni dell'OIAt, di per sé
incontestata. Viene per contro lasciata all'insorgente l'incombenza di proporre
eventuali provvedimenti costruttivi, volti a ridurre ulteriormente le
immissioni foniche.
-
Ritenuto
che il municipio si è rimesso al giudizio del Tribunale cantonale amministrativo,
la tassa di giustizia, nella misura in cui va posta a carico della ricorrente,
è compensata con le ripetibili ad essa dovute dallo Stato.
Per questi motivi,
visti gli art. 21 LE; 11, 12, 15, 16, 25 LPAmb; 7, 8,
13 OIF; 3, 18, 28, 31, 60, 61, 65 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
- Il ricorso
è parzialmente accolto.
§. Di conseguenza, la decisione 18 dicembre 2001
del Consiglio di Stato (n. 6097) è annullata e riformata nel senso che:
1.1. la licenza edilizia 20 settembre 2001
rilasciata dal municipio di __________ alla __________ è annullata;
1.2. gli atti sono rinviati al Dipartimento del
territorio (SPAA) affinché emani un nuovo preavviso ai sensi del considerando
n. 6.
-
La tassa di
giustizia è compensata con le ripetibili.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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