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Numero d'incarto:
52.2002.201
Data decisione, Autorità:
07.06.2002, TRAM
Incarto n.
52.2002.00201
Lugano
7 giugno 2002
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano Bernasconi, Raffaello Balerna, quest'ultimo in sostituzione del
giudice Werner Walser, impedito
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 8 maggio 2002 della
contro
la decisione 18 aprile 2002 del municipio di ______,
che delibera alla ditta __________ la fornitura dell'arredamento mobile della
__________;
viste le risposte:
- 27 maggio 2002 del
Dipartimento del territorio, Ufficio lavori sussidiati e appalti
(ULSA);
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
che il
__________ il municipio di ______ ha indetto un pubblico concorso, retto dal
CIAP, per la fornitura dell'arredamento mobile della __________ (FU n.
__________ pag. __________);
che alla posizione 321.300 (pag 7) il capitolato
d'appalto e modulo d'offerta chiedeva ai concorrenti di allegare
"le dichiarazioni comprovanti l'avvenuto
pagamento dei seguenti con tributi di legge:
·
AVS/AI/IPG
·
Assicurazione
infortuni SUVA o istituto analogo
·
Assicurazione
perdita di guadagno in caso di malattia
·
Cassa pensione (LPP)
·
Contributi
professionali (Associazione, Commissione paritetica o sindacato)
·
Imposte alla fonte
·
Imposte cantonali e
comunali cresciute in giudicato",
avvertendo, in
particolare, che
"la mancata presentazione, con l'offerta, anche
di un solo docu-
mento richiesto comporta l'immediata esclusione della stessa dal
concorso";
che al concorso hanno partecipato 15 ditte,
fra cui la __________ con un'offerta di fr. 177'944.30;
che il verbale di apertura delle offerte non
ha rilevato alcuna lacuna in punto alla sufficienza formale delle offerte pervenute;
che l'11 aprile 2002 l'Ufficio lavori
sussidiati ed appalti (ULSA) ha espresso preavviso favorevole ad una delibera
alla __________ (offerta 154'389.85) od alla __________ (offerta fr.
160'110.95);
che lo stesso ufficio ha invece proposto
l'esclusione di 8 offerte, fra cui quella della ricorrente, siccome priva delle
dichiarazioni comprovanti il pagamento degli oneri sociali;
che con decisione 18 aprile 2002 il
municipio ha deliberato la fornitura alla ditta __________, escludendo
l'offerta della __________ siccome sprovvista delle dichiarazioni summenzionate;
che contro questa decisione la __________ è
insorta davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone
l'annullamento;
che l'insorgente sostiene di aver allegato
all'offerta la documentazione richiesta dal capitolato; a sostegno della sua
tesi produce i seguenti documenti:
-
dichiarazione 7 dicembre 2001 della Cassa
compensazione AVS
del Canton __________ comprovante il puntuale pagamento dei contributi AVS
/ AI;
-
dichiarazione 10 dicembre 2001 della __________,
attestante il puntuale pagamento dei premi dell'assicurazione infortuni
e perdita di guadagno in caso di malattia;
-
dichiarazione 7 dicembre 2001 della __________,
attestante il puntuale pagamento dei premi Cassa pensioni LPP;
-
dichiarazione 10 dicembre 2001 dell'Ufficio imposte
del comune di
__________ attestante che la ditta __________
ha pagato tutte le imposte dell'anno 2001;
che, a mente dell'insorgente, eventuali
difetti avrebbero dovuto essere rilevati al momento dell'apertura delle
offerte; non rilevando il verbale d'apertura alcun difetto formale,
l'esclusione dalla gara sarebbe quindi ingiustificata;
che all'accoglimento del ricorso si è
opposto l'ULSA, asserendo che la ricorrente avrebbe omesso di produrre la
dichiarazione comprovante il pagamento delle imposte comunali;
che ad identica conclusione sono pervenuti
il municipio e la __________ con argomenti che per quanto necessario saranno
discussi qui appresso;
considerato, in
diritto
che la
competenza del Tribunale cantonale amministrativo, la legittimazione attiva
dell'insorgente e l'impugnabilità del provvedimento sono incontestabilmente
date (art. 15 cpv. 1 CIAP; 4 DLACIAP; § 33 a e d DirCIAP);
che il ricorso, tempestivo, è dunque
ricevibile in ordine;
che il giudizio può essere reso sulla base
degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm);
che la decisione impugnata esclude la
ricorrente e delibera alla resistente __________;
che la ricorrente contesta anzitutto
l'esclusione della sua offerta dall'aggiudicazione; subordinatamente censura la
delibera;
che ai fini del presente giudizio occorre
anzitutto verificare se sia giustificata la decisione del municipio di
escludere la ricorrente dall'aggiudicazione per inosservanza della prescrizione
del capitolato relativa alla documentazione che i concorrenti erano tenuti ad
allegare all'offerta sotto comminatoria d'estromissione;
che, avendo il committente estromesso
l'offerta della ricorrente senza valutarla, l'eventuale accoglimento del
ricorso comporta inevitabilmente l'annullamento della delibera impugnata, con
conseguente rinvio degli atti al municipio affinché - valutata l'offerta della
ricorrente - renda una nuova decisione sulle offerte rimaste in lizza;
che, per principio, al momento dell'apertura
delle offerte il committente è tenuto a verificare la completezza della
documentazione d'offerta inoltrata dai concorrenti; eventuali insufficienze
devono essere menzionate nel verbale di apertura;
che, in concreto, il verbale di apertura non
ha rilevato alcuna insufficienza dell'offerta presentata dalla ricorrente; in
particolare, non ha constatato che la ricorrente avrebbe omesso di allegare la
documentazione richiesta dalla posizione 321.300 del capitolato a comprova del
pagamento dei contributi sociali;
che, già stando al verbale d'apertura,
l'offerta in esame dovrebbe pertanto essere considerata completa;
che, ad ogni buon conto, l'offerta della
ricorrente trasmessa dal municipio a questo tribunale risulta corredata dagli
stessi documenti che la __________ ha allegato al ricorso in esame, ossia:
-
dichiarazione 7 dicembre 2001 della Cassa
compensazione AVS
del Canton __________ comprovante il puntuale pagamento dei contributi AVS /
AI;
-
dichiarazione 10 dicembre 2001 della __________,
attestante il puntuale pagamento dei premi dell'assicurazione infortuni
e perdita di guadagno in caso di malattia;
-
dichiarazione 7 dicembre 2001 della __________,
attestante il puntuale pagamento dei premi Cassa pensioni LPP;
-
dichiarazione 10 dicembre 2001 dello Steueramt del
comune di
__________ attestante che la ditta __________
ha pagato tutte le imposte dell'anno 2001;
che nel canton __________ le imposte
cantonali e comunali vengono pagate al comune, per cui la dichiarazione dello
Steueramt di __________ attesta il pagamento tanto delle imposte cantonali,
quanto di quelle comunali;
che del tutto infondata appare di conseguenza
la decisione dell'ULSA, ripresa dal municipio, di escludere la ricorrente dalla
gara per non aver prodotto la dichiarazione attestante il pagamento delle imposte
comunali;
che, stando così le cose, il ricorso va
accolto, annullando la decisione impugnata siccome lesiva del diritto,
che gli atti vanno rinviati al municipio
affinché, valutata l'offerta della __________ in base ai criteri
d'aggiudicazione, renda una nuova decisione sulla base delle due offerte rimaste
in gara;
che la tassa di giustizia è a carico del
comune resistente secondo soccombenza.
Per questi motivi,
visti gli art. 15 CIAP; § 23 DirCIAP; 3, 18, 28, 31,
60, 61 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
- Il ricorso
è accolto.
§ Di conseguenza:
1.1. la decisione 18 aprile 2002 del municipio
di ______ che delibera alla __________ la fornitura dell'arredamento mobile per
la __________ è annullata;
1.2. gli atti sono rinviati al municipio di
______ per nuova decisione.
-
La tassa di
giustizia di fr. 500.- è a carico del comune resistente.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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