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Numero d'incarto:
52.2002.2
Data decisione, Autorità:
18.02.2002, TRAM
Incarto n.
52.2002.00002
Lugano
18 febbraio
2002
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 31 dicembre 2001 di
entrambi rappr. da: arch. __________
contro
la decisione 5 dicembre 2001 del Consiglio di Stato
(n. 5686) che respinge l'impugnativa presentata dagli insorgenti avverso la
decisione 3 settembre 2001 con cui il municipio di __________ ha ordinato
loro di demolire la sporgenza del tetto dell'autorimessa adiacente alla loro
casa d'abitazione (part. n. __________);
viste le risposte:
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
che il 1. marzo 2001 i ricorrenti __________
e __________ hanno chiesto sotto forma di notifica al municipio di __________
il permesso di costruire un'autorimessa per due auto accanto alla loro casa
d'abitazione (part. n. __________ RF), lungo il confine con la part. n.
__________, di proprietà del tecnico comunale __________;
che, stando ai piani presentati, il lato
dell'autorimessa rivolto verso il fondo suddetto (N) sarebbe stato lungo m
7.10; questo lato sarebbe stato costituito da una parete in muratura lunga 6 m,
da un'apertura larga 90 cm e da un pilastro di 20 cm, posto sul confine e
destinato a sorreggere la parte del tetto piano che sporge oltre l'estremità
della parete;
600 90 20
che il 25
aprile 2001 il municipio ha rilasciato la licenza richiesta, subordinandola
alla condizione che la facciata in questione non superasse la lunghezza di m 6
fissata dall'art. 7 NAPR;
che l'8 maggio 2001 il municipio ha ordinato
la sospensione dei lavori, per inosservanza della condizione relativa alla
lunghezza della facciata prospiciente la part. n. 73;
che per rientrare nei limiti fissati dalla
condizione della licenza i ricorrenti hanno demolito il pilastro; la sporgenza
del tetto è invece rimasta;
110
che con decisione 3 settembre 2001 il
municipio ha ordinato loro di demolire anche il tetto piano nella misura (m
1.10) in cui sporge oltre l'estremità W della parete a confine;
che con giudizio 5 dicembre 2001 il
Consiglio di Stato ha confermato l'ordine di ripristino, respingendo
l'impugnativa contro di esso inoltrata da __________ e __________;
che il Governo ha in sostanza ritenuto che
anche la sporgenza in questione determinasse un superamento della lunghezza massima
(m 6) prescritta dall'art. 7 NAPR per le facciate delle costruzioni accessorie;
che i soccombenti insorgono ora davanti al
Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo l'annullamento dell'ordine di
ripristino e della decisione del Consiglio di Stato che lo conferma;
che i ricorrenti rilevano che l'art. 41 RLE
esclude dal computo delle distanze le sporgenze del tetto sino a m 1.10: entro
questi limiti, le gronde sarebbero quindi escluse anche dal computo della
lunghezza delle facciate;
che il ricorso è avversato dal Consiglio di
Stato e dal municipio che ne chiede il rigetto contestando succintamente le
tesi dei ricorrenti;
considerato, in
diritto
che la
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dagli art. 45 e 21 LE;
certa è la legittimazione attiva dei ricorrenti, direttamente e personalmente
gravati dall'ordine censurato; il ricorso, tempestivo, è dunque ricevibile in
ordine;
che il giudizio può essere reso sulla base
degli atti, senza istruttoria;
che giusta l'art. 43 LE, il municipio ordina
la demolizione o la rettifica delle opere edilizie realizzate senza permesso,
che si pongono in contrasto insanabile con il diritto edilizio materialmente
applicabile;
che l'ordine di ripristino presuppone in
sostanza l'esistenza di una violazione materiale del diritto edilizio
applicabile; la difformità deve essere tale da escludere il rilascio di un
permesso in sanatoria;
che l'art. 7 cifra 5 NAPR di __________
fissa a 6 m la lunghezza massima delle costruzioni accessorie; se sono prive di
aperture possono sorgere a confine (art. 8 cifra 3 NAPR);
che nell'evenienza concreta, i ricorrenti
hanno chiesto il permesso di costruire lungo il confine verso il fondo part. n.
__________un'autorimessa che su quel lato avrebbe dovuto essere lunga m 7.10;
che il municipio ha ritenuto che la parete
di 6 m, l'apertura di 90 cm e il pilastro di 20 cm formassero un'unica
facciata, la cui lunghezza (m 7.10) superava quella massima prescritta dall'art.
7 cifra 5 NAPR: ha quindi subordinato la licenza alla condizione che la
facciata non superasse il limite di 6 m;
che la deduzione del municipio circa la
lunghezza della facciata così come prevista dal progetto inoltrato non presta
il fianco a critiche; nemmeno i ricorrenti la contestano, tant'è vero che hanno
già rimosso il pilastro;
che i ricorrenti pretendono soltanto di
mantenere la sporgenza del tetto, negando che si possa tenerne conto per
determinare la lunghezza delle facciate;
che la limitazione della lunghezza delle
facciate delle costruzioni accessorie è volta, assieme al limite d'altezza, a
contenere entro termini ragionevoli gli ingombri edilizi di queste opere che
generalmente sono tenute a rispettare distanze inferiori a quelle applicabili
alle costruzioni principali;
che la lunghezza delle facciate di un
edificio è di principio data dall'estensione orizzontale dei muri perimetrali;
le volumetrie degli edifici sono in effetti determinate dallo sviluppo
orizzontale e verticale dei muri perimetrali, che costituiscono nel contempo il
riferimento a partire dal quale vengono misurate le distanze;
che in quest'ottica l'art. 7 cpv. 2 NAPR
stabilisce che la lunghezza delle facciate è la misura del lato del rettangolo
parallelo al confine che circoscrive l'edificio (cfr. Scolari, Commentario, II
ed., ad art. 39 LE, n. 1200);
che il tetto delle costruzioni appoggia
sulle sottostanti facciate senza per questo diventarne parte integrante; è una
componente architettonica sostanzialmente diversa dalle facciate, che è presa
in considerazione ai fini della determinazione degli ingombri soltanto nei casi
in cui la legge lo prevede esplicitamente;
che, entro certi limiti, il tetto non fa
nemmeno stato ai fini della misurazione delle distanze; l'art. 41 cpv. 1 RLE
stabilisce in effetti che le gronde possono sporgere sino a m 1.10 dai muri perimetrali
senza computo sulle distanze tra edifici o dal confine;
che, in questo quadro normativo, non appare
di conseguenza sostenibile determinare la lunghezza delle facciate delle costruzioni
accessorie in base all'estensione del tetto che le ricopre, comprendendovi
anche le sporgenze di gronda;
che per accreditare la tesi sostenuta dal
municipio ed avallata dal Consiglio di Stato, l'art. 7 cifra 5 NAPR avrebbe
dovuto limitare la lunghezza delle costruzioni accessorie in funzione del singolo
lato (per ogni lato) e non per rapporto alla singola facciata (per
ogni facciata);
che, limitando la norma in esame la
lunghezza delle costruzioni accessorie in funzione delle facciate, l'estensione
di questi elementi strutturali va determinata in base allo stesso criterio di misurazione
che viene applicato per stabilire la lunghezza delle facciate degli edifici
richiamanti un supplemento di distanza dai confini (art. 8 cifra 2 seconda
frase NAPR);
che, notoriamente, per stabilire se la
distanza dal confine debba essere aumentata a causa della lunghezza delle
facciate, l'edificio viene misurato per rapporto allo sviluppo orizzontale dei
muri perimetrali, facendo di principio astrazione, tanto nel caso di tetti a
falde, quanto nel caso di tetti piani, dalle sporgenze di gronda;
che, non potendosi ravvisare nella
controversa sporgenza del tetto gli estremi di una violazione materiale del
diritto, il ricorso va accolto, annullando l'ordine di demolizione impugnato ed
il giudizio governativo che lo conferma, siccome lesivi del diritto;
che, dato l'esito, si prescinde dal prelievo
di una tassa di giustizia;
per questi motivi,
visti gli art. 21, 43, 45 LE; 7, 8 NAPR di __________;
3, 18, 28, 60, 61, 65 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
- Il ricorso
è accolto.
§. Di conseguenza, sono annullate:
1.1. la decisione 3 settembre 2001 del municipio
di __________, che ordina ai ricorrenti di demolire la sporgenza del tetto dell'autorimessa.
1.2. la decisione 5 settembre 2001 del Consiglio
di Stato (n. 5686), che conferma l'ordine di demolizione.
-
Non si
prelevano né spese, né tassa di giustizia.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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